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19.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 18/66 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/112 DELLA COMMISSIONE
del 18 gennaio 2023
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea («regolamento di base») (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore
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(1) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2010 (2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina» o «paese interessato») («misure iniziali»). L’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «inchiesta iniziale». |
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(2) |
In seguito a un riesame in previsione della scadenza in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione europea («Commissione») ha prorogato le misure iniziali di altri cinque anni con effetto dal 25 gennaio 2017 con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/109 (3) («precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza»). |
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(3) |
Le misure in vigore sono applicate sotto forma di un dazio ad valorem fissato al 22,3 % sulle importazioni dalla RPC. |
1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza
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(4) |
In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (4), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. |
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(5) |
La domanda di riesame è stata presentata il 21 ottobre 2021 dall’Associazione dei costruttori europei di ruote (EUWA) («richiedente») per conto dell’industria dell’Unione di determinate ruote di alluminio ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare il rischio di persistenza del dumping e di persistenza o reiterazione del pregiudizio nei confronti dell’industria dell’Unione. |
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(6) |
I denuncianti hanno chiesto che il loro nome fosse mantenuto riservato, per timore di ritorsioni da parte di acquirenti. La Commissione ha ritenuto che vi fosse effettivamente un notevole rischio di ritorsioni e ha accettato di non divulgare i nomi dei denuncianti. Per tutelare l’anonimato sono stati mantenuti riservati anche i nomi degli altri produttori dell’Unione, al fine di evitare che i nomi dei denuncianti potessero essere identificati per deduzione. |
1.3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza
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(7) |
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 20 gennaio 2022, con la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5) («avviso di apertura»), la Commissione ha avviato un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni di determinate ruote di alluminio originarie della Cina sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. |
1.4. Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame
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(8) |
L’inchiesta relativa alla persistenza del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2020 e il 30 settembre 2021 («periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («periodo in esame»). |
1.5. Parti interessate e richiesta di anonimato
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(9) |
Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione al fine di partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell’apertura dell’inchiesta i richiedenti, altri produttori noti dell’Unione, i produttori noti della RPC e le autorità della Repubblica popolare cinese, gli importatori, gli utilizzatori e gli operatori commerciali noti, nonché le associazioni notoriamente interessate all’apertura dell’inchiesta di riesame in previsione della scadenza, invitandoli a partecipare. |
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(10) |
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull’apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Non sono pervenute osservazioni, né richieste di un’audizione. |
Campionamento
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(11) |
Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base. |
Campionamento dei produttori dell’Unione
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(12) |
Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato a titolo provvisorio un campione di produttori dell’Unione. A norma dell’articolo 17 del regolamento di base, il criterio utilizzato per la selezione del campione è stato quello del massimo volume rappresentativo della produzione del prodotto simile nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta, ossia dal 1o ottobre 2020 al 30 settembre 2021. Tale campione provvisorio era composto da tre produttori dell’Unione ubicati in tre Stati membri diversi. Il campione rappresentava quasi il 20 % della quantità totale della produzione del prodotto simile dei produttori noti dell’Unione e garantisce una buona distribuzione geografica. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio, ma non ne ha ricevute. La Commissione ha pertanto confermato come campione definitivo il campione selezionato in via provvisoria. |
Campionamento degli importatori indipendenti
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(13) |
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a tutti gli importatori indipendenti di fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. Nessun importatore indipendente tuttavia si è manifestato. |
Campionamento dei produttori esportatori della RPC
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(14) |
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti della Cina a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta. |
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(15) |
Un produttore esportatore del paese interessato ha fornito le informazioni richieste e ha accettato di essere incluso nel campione. In considerazione del numero ridotto, la Commissione non ha ritenuto necessario procedere al campionamento. |
1.6. Risposte al questionario e visite di verifica
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(16) |
La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. |
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(17) |
La Commissione ha inviato questionari a tre produttori dell’Unione, al denunciante e a un produttore esportatore. Gli stessi questionari sono stati messi a disposizione online il giorno dell’apertura dell’inchiesta sul sito web della DG Commercio (6). |
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(18) |
I tre produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno risposto al questionario. Il produttore esportatore manifestatosi nel quadro del campionamento non ha risposto al questionario. Non è pervenuta alcuna risposta da importatori indipendenti. Nessuno degli utilizzatori ha risposto al questionario o si è manifestato nel corso dell’inchiesta. Neanche il governo della RPC ha risposto al questionario. |
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(19) |
In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi e del governo della RPC, le conclusioni relative al dumping e al pregiudizio sono state elaborate sulla base dei dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. La missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea è stata informata a tale riguardo. Non sono pervenute osservazioni. |
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(20) |
La Commissione ha raccolto tutte le informazioni ritenute necessarie per l’inchiesta. Conformemente all’avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni, sono stati effettuati controlli incrociati a distanza per un produttore dell’Unione incluso nel campione (7). |
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(21) |
La Commissione ha svolto visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso la sede di due produttori dell’Unione inclusi nel campione. |
1.7. Fase successiva della procedura
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(22) |
Il 18 novembre 2022 la Commissione ha divulgato i principali fatti e considerazioni in base ai quali intendeva mantenere in vigore i dazi antidumping. A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare le loro osservazioni sulla divulgazione delle informazioni. |
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(23) |
La Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e ne ha tenuto conto, ove opportuno. Alle parti che ne hanno fatto richiesta è stata concessa un’audizione. |
2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1. Prodotto oggetto del riesame
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(24) |
Il prodotto oggetto del riesame è costituito da ruote di alluminio per veicoli a motore di cui alle voci NC da 8701 a 8705, con o senza i loro accessori, munite o non munite di pneumatici e originarie della RPC («prodotto in esame» o «ruote di alluminio»), attualmente classificate con i codici NC ex 8708 70 10 ed ex 8708 70 50 (codici TARIC 8708701015, 8708701050, 8708705015 e 8708705050). |
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(25) |
Il prodotto in esame è venduto nell’Unione attraverso due canali di distribuzione: il segmento dei costruttori di apparecchiature originali (Original Equipment Manufacturers, «OEM») e il segmento dei mercati post-vendita (aftermarket, «AM»). Nel segmento degli OEM i produttori di automobili organizzano procedure di aggiudicazione di appalti per ruote di alluminio e sono spesso impegnati nel processo di sviluppo di nuove ruote associate alla loro marca. I produttori dell’Unione e gli esportatori cinesi possono partecipare alle stesse gare d’appalto. Nel settore AM le ruote di alluminio sono generalmente progettate, realizzate e marchiate dai produttori di ruote di alluminio, per essere poi vendute a grossisti, dettaglianti, società di tuning, meccanici ecc. |
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(26) |
Anche se le ruote di alluminio OEM e AM hanno canali di distribuzione diversi, è stato stabilito, come nell’inchiesta iniziale, che condividono le stesse caratteristiche fisiche e tecniche e sono intercambiabili. Esse sono quindi considerate un unico prodotto. |
2.2. Prodotto simile
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(27) |
Come stabilito nel precedente riesame in previsione della scadenza, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i seguenti prodotti presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e i medesimi impieghi di base:
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(28) |
Tali prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
2.3. Contestazioni riguardanti la definizione del prodotto
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(29) |
La Commissione non ha ricevuto contestazioni riguardanti la definizione del prodotto. |
3. DUMPING
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(30) |
In conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se la scadenza della misura in vigore potesse comportare un rischio di persistenza o reiterazione del dumping praticato dalla RPC. |
3.1. Osservazioni preliminari
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(31) |
Come indicato al considerando 19, nessun esportatore/produttore della Cina ha collaborato all’inchiesta. La Commissione ha pertanto informato le autorità della RPC che, data la mancanza di collaborazione, avrebbe potuto applicare l’articolo 18 del regolamento di base per quanto concerne le conclusioni relative alla RPC. Non essendo pervenute risposte, la Commissione ha deciso di applicare l’articolo 18. |
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(32) |
Conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio della persistenza o della reiterazione del dumping si sono pertanto basate sui dati disponibili, in particolare le informazioni contenute nella domanda di riesame e le informazioni ottenute dalle parti che hanno collaborato nel corso dell’inchiesta di riesame (segnatamente il richiedente e i produttori dell’Unione inclusi nel campione). |
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(33) |
Durante il periodo dell’inchiesta di riesame, le importazioni di determinate ruote di alluminio dalla Cina sono continuate, benché a livelli inferiori rispetto al periodo dell’inchiesta iniziale. Secondo Eurostat, nel periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni di determinate ruote di alluminio dalla Cina detenevano una quota del mercato dell’Unione pari al 3,4 % circa, rispetto al 12,4 % registrato durante l’inchiesta iniziale e al 3,2 % rilevato durante il precedente riesame in previsione della scadenza. |
3.2. Procedura per la determinazione del valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base per le importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della RPC
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(34) |
Dati gli elementi di prova sufficienti disponibili all’apertura dell’inchiesta, che tendono a evidenziare, per quanto riguarda la RPC, l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha avviato l’inchiesta sulla base dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. |
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(35) |
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Nell’avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione di tale avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Entro la scadenza fissata non è pervenuta alcuna risposta al questionario da parte del governo della RPC, né alcuna osservazione in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. |
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(36) |
Nell’avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, avrebbe potuto dover selezionare un paese rappresentativo appropriato a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale basato su prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato altri paesi rappresentativi eventualmente appropriati conformemente ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, primo trattino, del regolamento di base. |
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(37) |
Il 12 maggio 2022 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale, utilizzando il Brasile come paese rappresentativo. Ha inoltre informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base delle informazioni disponibili per le società Iochpe Maxion SA e Neo Rodas S.A, produttori del paese rappresentativo. Non sono pervenute osservazioni. |
3.3. Valore normale
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(38) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore». |
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(39) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, tuttavia «qualora sia accertato, […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti» (le «spese generali, amministrative e di vendita» in appresso sono denominate «SGAV»). |
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(40) |
Come ulteriormente spiegato in appresso, la Commissione ha concluso nella presente inchiesta che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata. |
3.3.1. Esistenza di distorsioni significative
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(41) |
Nell’ambito di recenti inchieste relative al settore dell’alluminio nella RPC (8) la Commissione ha rilevato l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. |
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(42) |
Nell’ambito di tali inchieste la Commissione ha rilevato l’esistenza di un intervento pubblico sostanziale nella RPC, che ha per effetto di falsare l’efficace allocazione delle risorse conformemente ai principi di mercato (9). In particolare, la Commissione ha concluso che nel settore dell’alluminio non soltanto persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base (10) ma il governo della RPC è anche in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base (11). La Commissione ha inoltre rilevato che la presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. In effetti, nel complesso il sistema di pianificazione della RPC fa sì che le risorse siano concentrate in settori definiti dal governo della RPC come strategici o comunque importanti dal punto di vista politico, anziché essere assegnate in linea con le forze del mercato (12). La Commissione ha inoltre concluso che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinesi non funzionano correttamente ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione dei diritti d’uso dei terreni nella RPC (13). Analogamente la Commissione ha rilevato distorsioni dei costi salariali nel settore dell’alluminio ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base (14), nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda l’accesso al capitale per gli attori societari nella RPC (15). |
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(43) |
Come avvenuto nell’ambito di inchieste precedenti relative al settore dell’alluminio nella RPC, la Commissione ha valutato nella presente inchiesta se fosse opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC, data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. La Commissione ha operato in tal senso sulla base degli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella domanda nonché nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale (16) («relazione»), che si basa su fonti accessibili al pubblico. Tale analisi ha riguardato l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della RPC in generale, nonché della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l’esistenza di distorsioni significative nella RPC, come constatato anche nell’ambito di precedenti inchieste da essa condotte a tale riguardo. |
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(44) |
La domanda nel presente caso faceva riferimento alla relazione, in particolare alle sezioni riguardanti il settore dell’alluminio e le imprese statali, una politica in materia di IVA e una tassa all’esportazione che incide sulle esportazioni, nonché a precedenti inchieste della Commissione relative all’alluminio e a prodotti a valle (17). La domanda rinviava inoltre a studi indipendenti che concludono che il mercato cinese dell’alluminio è soggetto a distorsioni, ad esempio la relazione sulle sovraccapacità in Cina pubblicata dalla Camera di commercio dell’Unione europea a Pechino e lo studio dell’OCSE del 2019 «Measuring distortions in international markets: the aluminium value chain» (18). Tali studi sono stati inseriti nel fascicolo dell’inchiesta nella fase di apertura. Nessuna delle parti interessate ha presentato osservazioni in merito agli studi. |
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(45) |
Nel settore dell’alluminio persiste un elevato livello di proprietà e controllo da parte del governo della RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base. Molti dei maggiori produttori sono di proprietà dello Stato. In assenza di collaborazione da parte degli esportatori cinesi del prodotto oggetto del riesame, non è stato possibile determinare il rapporto esatto tra i produttori privati e quelli di proprietà statale. L’inchiesta ha tuttavia confermato che nel settore delle ruote di alluminio diversi grandi produttori sono imprese di proprietà dello Stato, tra cui CITIC Dicastal Wheel Manufacturing (il maggior produttore mondiale di ruote di alluminio secondo il sito web della società) (19) e Dongfeng Motors Group (con due controllate che producono ruote di alluminio: Dongfeng Automotive Wheel Suizhou e Dongfeng Maxion Wheels Suizhou). |
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(46) |
Per quanto riguarda la capacità del governo della RPC di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base, sia le imprese pubbliche sia quelle private che operano nel settore dell’alluminio sono soggette a supervisione strategica e orientamento. Nel corso dell’inchiesta, la Commissione ha accertato l’esistenza di collegamenti personali tra i produttori del prodotto oggetto del riesame e il partito comunista cinese («PCC»), ad esempio membri del PCC tra i membri dell’alta direzione o del consiglio di amministrazione di una serie di società che fabbricano il prodotto oggetto del riesame. A titolo di esempio, nella società CITIC Dicastal Wheel Manufacturing, il presidente del consiglio di amministrazione è nel contempo segretario del comitato del partito, il vicepresidente del consiglio di amministrazione svolge anche la funzione di vicesegretario del comitato del partito e il presidente del consiglio di vigilanza è vicesegretario del comitato del partito. Anche le imprese private nel settore delle ruote di alluminio sono soggette a interferenze del partito, come ad esempio Zhejian Wanfeng Aowei Auto Wheel, dove il presidente del consiglio di vigilanza è anche vicesegretario del comitato del partito e almeno un membro del consiglio di amministrazione è anche membro dell’organizzazione del partito. |
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(47) |
Le imprese pubbliche e private che operano nel settore dell’alluminio sono soggette a supervisione strategica e orientamento. Molti produttori del prodotto oggetto del riesame pongono esplicitamente l’accento, nei loro siti web, sulle attività di edificazione del partito, hanno membri del partito nella gestione societaria e sottolineano la loro affiliazione al PCC. Dall’inchiesta sono emerse attività di edificazione del partito in una serie di imprese produttrici di ruote di alluminio, sia di proprietà dello Stato sia private. A titolo di esempio, nel gruppo CITIC è attivo un comitato del partito che organizza eventi regolari. Sul sito web della società si legge, tra l’altro: «Tutti i dipendenti dovrebbero seguire l’esempio di [vecchi membri del partito], mantenendo per sempre la loro sincerità e fedeltà al partito»; «le organizzazioni del partito a tutti i livelli dovrebbero sostenere e rafforzare la leadership generale del partito, consentire alle sezioni di partito di svolgere appieno il proprio ruolo di fortezze combattenti, […]», «negli ultimi quarant’anni […] il gruppo CITIC ha partecipato attivamente a riforme sperimentali e si è impegnato per essere coinvolto positivamente nel processo di adozione e attuazione delle decisioni del governo centrale», «il partito indica la direzione dello sviluppo e dobbiamo sempre rimanere fedeli alla sua bandiera; il partito indica l’orientamento strategico e la strategia nazionale deve essere attuata senza scostamenti». |
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(48) |
Un altro esempio della presenza di comitati del partito all’interno di società e quindi di supervisione strategica e orientamento è Zhongnan Wheel, una società privata, che sul suo sito web informa di avere istituito un comitato del partito nel 2020 (20). L’articolo spiega il ruolo del comitato del partito come segue: «la sezione del partito dovrebbe garantire che lo sviluppo di [nome della società] sia guidato da attività di edificazione del partito; […] in quanto impresa privata, Zhongnan (Foshan) aderisce comunque al principio “il partito guida tutto” per quanto riguarda lo sviluppo dell’attività della società». |
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(49) |
Un comitato del partito è presente anche in Zhejiang Wanfeng Aowei Auto Wheel, un’altra società privata che produce ruote di alluminio. Secondo il suo sito web, la sezione del partito è stata istituita nel 1994, nello stesso anno di costituzione della società, e conta più di 470 membri (21). |
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(50) |
Oltre che a livello societario, il PCC è presente anche al livello delle associazioni di categoria. L’associazione cinese dei fabbricanti di automobili ha istituito un comitato per le ruote con le seguenti regole operative ufficiali: «Articolo 3 Il presente comitato ha lo scopo di: attenersi alle leggi e ai regolamenti dello Stato, pubblicizzare attivamente e attuare gli orientamenti del partito e nazionali, le politiche e i decreti per quanto concerne lo sviluppo dell’industria automobilistica, tutelare gli interessi generali dell’industria e i diritti e interessi legittimi dei suoi membri e assistere i dipartimenti governativi e l’associazione cinese dei fabbricanti di automobili nel garantire una buona gestione dell’industria» e successivamente all’articolo 4, paragrafo 2: «partecipare attivamente o assistere i dipartimenti governativi nella ricerca, dimostrazione, valutazione, formulazione e pubblicità di norme e regolamenti pertinenti concernenti l’industria delle ruote e operare con efficacia nella gestione e supervisione qualitativa dell’industria (22)». Quanto precede è in linea con lo statuto dell’associazione cinese dei fabbricanti di automobili, che nell’articolo 2 prevede quanto segue: «L’associazione ha lo scopo di: attuare gli orientamenti e le politiche nazionali; […], servire i dipartimenti governativi» e nell’articolo 3: «L’associazione aderisce alla leadership generale del partito comunista cinese, istituisce un’organizzazione del partito comunista cinese, sviluppa le attività del partito e garantisce le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività dell’organizzazione del partito conformemente alle disposizioni della costituzione del partito comunista cinese (23)». |
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(51) |
Nel settore dell’alluminio inoltre sono in atto politiche che favoriscono in modo discriminatorio i produttori nazionali o influenzano in altro modo il mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base. |
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(52) |
Il settore dell’alluminio è soggetto a un gran numero di piani, orientamenti, direttive e altri documenti strategici pubblicati a livello nazionale, regionale e comunale. Poiché il periodo dell’inchiesta di riesame cade in un momento transitorio tra i periodi di validità del tredicesimo e del quattordicesimo piano quinquennale, entrambe le serie di documenti sono di interesse ai fini dell’attuale riesame. Il tredicesimo piano quinquennale era ufficialmente in vigore tra il 2016 e il 2020, ma poiché il quattordicesimo piano quinquennale in gran parte è stato pubblicato soltanto nel secondo semestre del 2021 e durante il 2022, il tredicesimo piano quinquennale resta pertinente per l’attuale riesame. |
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(53) |
Esempi di documenti strategici che guidano lo sviluppo dell’industria cinese dell’alluminio comprendono il tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale (24) o il piano di sviluppo dell’industria dei metalli non ferrosi (2016-2020) e altre politiche a livello nazionale. Anche diversi piani regionali quali, ad esempio, l’avviso del governo della provincia di Shandong sul piano di attuazione per accelerare lo sviluppo di alta qualità delle sette industrie ad alta intensità energetica, sono stati ampiamente documentati dalla precedente inchiesta della Commissione concernente il settore (25). Analogamente, la Commissione ha documentato in maniera dettagliata che l’industria dell’alluminio beneficia degli orientamenti e degli interventi governativi riguardanti le materie prime e i fattori produttivi principali, in particolare l’energia (26). Lo stesso vale per altre misure governative nel settore che interferiscono con le forze del mercato quali, a titolo esemplificativo, le politiche correlate alle esportazioni, le politiche relative alla costituzione di scorte, le politiche di ampliamento della capacità produttiva o la fornitura di fattori produttivi a un prezzo inferiore a quello di mercato. |
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(54) |
Attualmente in Cina sono in vigore diversi documenti strategici concernenti l’industria dell’alluminio, tra cui il quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo dell’industria delle materie prime (27) e il quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo verde dell’industria (28) a livello nazionale, e piani provinciali quali il quattordicesimo piano quinquennale della provincia di Shandong per lo sviluppo dell’industria dell’alluminio (29) e le misure di attuazione di Henan per la sostituzione della capacità nelle industrie dell’acciaio, dell’alluminio elettrolitico, del cemento e del vetro nel 2021, a livello locale. |
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(55) |
Il quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo dell’industria delle materie prime comprende disposizioni per garantire la disponibilità di alluminio come materia prima: «attuare azioni intese a superare le carenze di materiali fondamentali; […] Attuare azioni intese a consolidare e migliorare i materiali di base e guidare le imprese nell’utilizzo della nuova generazione di tecnologie informatiche sulla base di processi di produzione ottimizzati, al fine di migliorare la competitività generale di […], leghe di alluminio ad alta resistenza, […]». Il piano auspica inoltre il controllo della capacità nel settore dell’alluminio: «controllare rigorosamente la capacità di produzione recentemente aumentata. Migliorare e attuare rigorosamente le politiche di sostituzione della capacità produttiva per […] il settore dell’alluminio elettrolitico, impedendo lo sviluppo disordinato di […] e ossido di alluminio». Il piano comprende anche la distribuzione geografica di diverse industrie in Cina, al capitolo «Assicurare l’orientamento verso una configurazione ragionevole». Il capitolo recita come segue: «La configurazione della nuova capacità produttiva sarà migliorata. […] Attuare strategie chiave a livello nazionale e regionale, strategie per lo sviluppo del coordinamento regionale e strategie per aree funzionali chiave, e incoraggiare l’industria delle materie prime ad ottimizzare e adeguare la propria configurazione spaziale. […] Garantire la disposizione ordinata delle zone costiere con progetti che sfruttano risorse straniere come l’ossido di alluminio». Il piano propone inoltre la creazione di cluster industriali: «Promuovere cluster industriali standardizzati. […], favorire la transizione nella configurazione del settore dell’alluminio elettrolitico da “carbone — energia elettrica — alluminio” a “energia pulita, come energia idroelettrica ed eolica — alluminio”». Il piano prevede infine la promozione di tecnologie avanzate nel settore dell’alluminio e la promozione della trasformazione del settore. Come risulta evidente dall’elenco che precede, il settore dell’alluminio è strettamente monitorato e guidato dal governo centrale e in larga misura modellato dall’intervento pubblico piuttosto che dalle forze del libero mercato. |
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(56) |
Diversi orientamenti per il settore dell’alluminio sono inseriti anche nel quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo verde dell’industria. Il piano sottolinea l’importanza del controllo della capacità: «Attuazione rigorosa della strategia di sostituzione della capacità per industrie quali l’acciaio, il cemento, il vetro piano e l’alluminio elettrolitico». Il piano prevede inoltre attrezzature e innovazioni tecnologiche per ridurre le emissioni di fango rosso e la promozione di un’efficiente elettrolisi dell’alluminio a bassa emissione di carbonio. Come per altri obiettivi di sviluppo industriale indicati nel piano, è prevedibile che per realizzare i necessari interventi di trasformazione saranno resi disponibili finanziamenti alle imprese finalizzati all’attuazione degli obiettivi del piano (30). |
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(57) |
Il quattordicesimo piano quinquennale a livello centrale fornisce orientamenti piuttosto generici in merito allo sviluppo dell’industria dell’alluminio, mentre i piani locali sono molto più dettagliati e specifici, e prevedono obiettivi molto dettagliati che comprendono ogni aspetto dello sviluppo del settore. La portata dell’ingerenza della Cina nell’industria dell’alluminio a livello locale è evidente nei documenti di orientamento locali. Un esempio in questo senso è il quattordicesimo piano quinquennale della provincia di Shandong per lo sviluppo dell’industria dell’alluminio. Il piano comincia elencando i risultati ottenuti nello sviluppo dell’industria dell’alluminio con il tredicesimo piano quinquennale, compresa la costruzione di imprese leader nel settore: «È stata creata una costellazione di imprese che costituiscono l’ossatura del settore della lavorazione dell’alluminio e comprendono Shandong Weiqiao Pioneering Group Co. Ltd (“Weiqiao”), Shandong Xin Fa Group Co. Ltd. (“Xinfa”), Shandong Nanshan Aluminium Co. Ltd. (“Nanshan”), Shandong Innovation Metal Co. Ltd. (“Chuangxin”), Longkou Conglin Aluminium Material Co. Ltd. (“Conglin”), Huajian Aluminium Industry (“Huajian”) e Shandong Sanxing Group (“Sanxing”).» Il piano descrive inoltre gli obiettivi generali per lo sviluppo dell’industria dell’alluminio a livello locale, tra cui: «[…] realizzare appieno l’economia di scala dell’industria dell’alluminio nella provincia e puntare alla coerenza del settore della lavorazione profonda dell’alluminio, potenziare efficacemente la capacità innovativa dell’industria, promuovere fortemente l’ampliamento delle filiere industriali, impegnarsi per disporre di una struttura adeguata per l’affermazione dell’industria dell’alluminio, ottimizzare la configurazione, migliorare la qualità e l’efficienza e accelerare lo sviluppo della provincia di Shandong come base industriale di livello mondiale per l’alluminio di alta gamma». |
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(58) |
Il piano della provincia di Shandong elenca inoltre alcuni obiettivi molto specifici, come segue: «Entro il 2025, l’industria dell’alluminio raggiungerà 800 miliardi di CNY, le dimensioni del mercato dei prodotti finali continueranno ad espandersi, con oltre il 60 % di prodotti ad alto valore aggiunto e il rapporto tra volume di produzione di materiali di alluminio/volume di produzione di alluminio elettrolitico sarà di 2,5:1, superando la media nazionale. La provincia diventerà un importante cluster industriale dell’alluminio con una notevole influenza a livello nazionale e internazionale». E ancora: «Entro il 2025, la capacità produttiva di alluminio elettrolitico e ossido di alluminio sarà controllata, le celle elettrolitiche raggiungeranno la capacità produttiva di alto livello di 400 kA e oltre, e il consumo di energia (corrente diretta) per tonnellata di alluminio per l’alluminio elettrolitico sarà ridotto a circa 12 500 kWh». |
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Il piano di Shandong comprende anche alcune prescrizioni geografiche molto precise in merito all’ubicazione degli impianti di alluminio. Il piano prevede il rafforzamento di aree specifiche: «le tre aree centrali: Binzhou, Liaocheng e Yantai, e le due aree funzionali: Weifang e Linyi». Per ciascuna di queste aree, il piano è molto specifico in merito a impianti di produzione e materiali da fabbricare in ciascuna sede. A titolo illustrativo del livello di dettaglio del piano, per la sede di Binzhou è previsto quanto segue: «Costruire l’area centrale di Binzhou, caratterizzata dalla presenza dell’intera filiera industriale, e definire la configurazione industriale metropolitana con le zone di sviluppo economico e tecnologico di Zouping e Binzhou attorno alla zona di sviluppo economico di Beihai; coinvolgere imprese leader e portanti, in modo da ampliare ulteriormente i vantaggi della scala di produzione e di un’ampia filiera industriale, concentrarsi sullo sviluppo di cinque aree principali, quali leghe di alluminio leggere e ad alta resistenza, fogli e lamiere di alluminio, elettronica 3C, alleggerimento degli autoveicoli e arredamento in alluminio per la casa; garantire progressi nello sviluppo di prodotti di media-alta gamma, quali pistoni, ruote di automobili e mozzi, lamiere per automobili e leghe di alluminio ad alte prestazioni per telai di automobili; e sostituire acciaio, legno, plastica e altri prodotti finali con l’alluminio. Con il sostegno delle piattaforme di ricerca e sviluppo scientifico e tecnologico quali Weiqiao Guoke (Binzhou) Science and Technology Park, si faranno progressi in materia di alluminio ad alta purezza, materiali compositi a base di alluminio, tecnologie per la preparazione di componenti di dimensioni speciali e tecnologie per la saldatura di leghe di alluminio; accelerare la costruzione della piattaforma di servizi pubblici della Shandong Aluminium Valley e liberare le forze propulsive e di sostegno di servizi pubblici, commodity trading, finanza, logistica e innovazione tecnologica, nell’intento di creare una “China Aluminium Valley”» (sottolineatura aggiunta). |
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(60) |
Il piano di Shandong inoltre identifica quattro aree nell’industria dell’alluminio che necessitano di essere sviluppate/rafforzate: fusione dell’alluminio, leghe di alluminio, composti a base di alluminio, lavorazione, anche profonda, dell’alluminio. Per ognuna di queste tipologie di lavorazione dell’alluminio, il piano indica traguardi e obiettivi concreti da raggiungere nei prossimi cinque anni. Il piano di Shandong prevede inoltre che le amministrazioni locali elaborino i propri piani quinquennali per garantire il coordinamento nello sviluppo dell’industria a tutti i livelli: «i comuni dovrebbero basarsi su questo piano per elaborare piani regionali nel settore dell’alluminio e conseguire uno sviluppo sinergico dell’industria». |
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(61) |
Il piano di Shandong infine definisce misure di sostegno (finanziario) per le imprese locali nel settore dell’alluminio: «intensificare il sostegno politico e normativo. Procedere attivamente con l’attuazione di varie politiche di sostegno a livello nazionale e provinciale e rafforzare cluster industriali qualificati, prodotti chiave e tecnologie fondamentali e sostenere le imprese nella realizzazione di progetti rilevanti a livello nazionale e provinciale. Utilizzare in modo flessibile forme di energia vecchie e nuove per realizzare importanti pacchetti di engineering e sostenere lo sviluppo di imprese “pionieristiche”», anche con incentivi fiscali, fornitura di terreni, assegnazione di quote di energia verde, tagli fiscali e innovazioni tecnologiche, e introdurre incentivi fiscali per il riciclo dell’alluminio. Incoraggiare fondi di investimento azionari a livello provinciale a promuovere l’attività di ricerca e sviluppo e l’industrializzazione di nuovi prodotti prioritari, attirando e facendo leva su maggiori investimenti nel capitale sociale». |
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(62) |
Dagli esempi di cui sopra risulta evidente che la portata del coinvolgimento governativo va ben oltre il sostegno generale all’industria di un paese. Si tratta del controllo rigoroso e della gestione pubblica di ogni singolo aspetto concernente l’industria a tutti i livelli, nazionale, provinciale e comunale. In aggiunta a quanto precede, i produttori di ruote di alluminio beneficiano anche di sovvenzioni statali, il che indica chiaramente l’interesse dello Stato per questo settore. Nel corso dell’inchiesta, la Commissione ha stabilito che alcuni produttori di ruote di alluminio tra cui Zhejiang Wanfeng Aowei Auto Wheel (31) e Dongfeng Motors (32) beneficiavano di sovvenzioni statali dirette. |
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(63) |
In sintesi, il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori industriali incentivati, tra cui figura la produzione dei principali fattori produttivi utilizzati nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente. |
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(64) |
Dalla presente inchiesta non sono emersi elementi comprovanti che l’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base nel settore dell’alluminio, di cui al considerando 42, non inciderebbe sui produttori del prodotto oggetto del riesame. |
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(65) |
Il settore dell’alluminio è inoltre influenzato dalla distorsione dei costi salariali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base, di cui al medesimo considerando 42. Tale distorsione si ripercuote sul settore sia direttamente (durante la fabbricazione del prodotto oggetto del riesame o dei principali fattori produttivi) sia indirettamente (nell’accesso al capitale o ai fattori produttivi provenienti da società soggette al medesimo sistema del lavoro nella RPC). |
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(66) |
Inoltre, nella presente inchiesta non sono stati forniti elementi di prova attestanti che il settore dell’alluminio non è influenzato dall’intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, di cui al medesimo considerando 42. Pertanto, l’intervento pubblico sostanziale nel sistema finanziario comporta gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli. |
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(67) |
La Commissione rammenta infine che, per fabbricare il prodotto oggetto del riesame, sono necessari vari fattori produttivi. Quando i produttori del prodotto oggetto del riesame acquistano o appaltano tali fattori produttivi, i prezzi che hanno pagato (e che sono registrati come costi) sono esposti alle stesse distorsioni sistemiche sopra menzionate. Ad esempio, i fornitori dei fattori produttivi impiegano lavoro (manodopera) soggetto a distorsioni, possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’assegnazione del capitale e sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori. |
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(68) |
Di conseguenza non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno del prodotto oggetto del riesame ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione. In effetti gli interventi pubblici descritti in relazione all’assegnazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa ad esempio che un fattore produttivo a sua volta prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via. |
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(69) |
Nessuna delle parti interessate ha presentato elementi di prova o argomentazioni per dimostrare il contrario. |
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(70) |
In sintesi, gli elementi di prova disponibili hanno indicato che i prezzi o i costi del prodotto oggetto del riesame, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato ma sono invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che, nel caso di specie, per stabilire il valore normale non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno. La Commissione ha pertanto provveduto a costruire il valore normale esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, in base ai corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come esposto nella sezione successiva. |
3.3.2. Paese rappresentativo
3.3.2.1. Considerazioni generali
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(71) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si dovrebbe basare sui criteri seguenti:
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(72) |
Come spiegato al considerando 37, il 12 maggio 2022 la Commissione ha pubblicato una nota relativa alle fonti per la determinazione del valore normale. La nota descrive i fatti e gli elementi di prova sottesi ai criteri pertinenti e informa le parti interessate dell’intenzione della Commissione di considerare il Brasile un paese rappresentativo appropriato nel caso di specie, se fosse confermata l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. |
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(73) |
In linea con i criteri indicati all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la Commissione ha individuato il Brasile quale paese con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. La Banca mondiale ha classificato il Brasile come paese a «reddito medio-alto» in termini di reddito nazionale lordo. Il Brasile è stato anche individuato come un paese nel quale è effettuata la produzione del prodotto oggetto del riesame e sono prontamente disponibili i dati pertinenti. |
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(74) |
Infine, data l’assenza di collaborazione e avendo stabilito che il Brasile era un paese rappresentativo appropriato, sulla base di tutti gli elementi suindicati, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base. |
3.3.2.2. Conclusione
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(75) |
In assenza di collaborazione, come proposto nella domanda di riesame in previsione della scadenza e dato che il Brasile soddisfaceva i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato il Brasile quale paese rappresentativo appropriato. |
3.3.3. Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni
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(76) |
Nella nota sulle fonti pertinenti da utilizzare per la determinazione del valore normale, la Commissione ha elencato i fattori produttivi quali materiali, energia e lavoro utilizzati dai produttori esportatori per la fabbricazione del prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha inoltre dichiarato che per calcolare il valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base avrebbe utilizzato i dati del Global Trade Atlas («GTA») per stabilire il costo esente da distorsioni dei principali fattori produttivi, in particolare delle materie prime. La Commissione ha dichiarato altresì che si sarebbe avvalsa delle informazioni provenienti dall’Istituto brasiliano di statistica per stabilire i costi del lavoro esenti da distorsioni, delle tariffe pubbliche dei fornitori di energia elettrica del Brasile e della banca dati disponibile per il gas naturale. |
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(77) |
La Commissione ha dichiarato infine che per stabilire le SGAV e i profitti avrebbe utilizzato i dati finanziari dei due produttori brasiliani del prodotto oggetto del riesame, come indicato al considerando 37. |
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(78) |
La Commissione ha incluso un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra. La Commissione ha stabilito il rapporto tra le spese generali di produzione e i costi diretti di fabbricazione sulla base dei dati sui produttori dell’Unione trasmessi dal richiedente, che ha fornito informazioni specifiche a tale riguardo. |
3.4. Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni
3.4.1. Fattori produttivi
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(79) |
Considerate tutte le informazioni basate sulla domanda e le successive informazioni raccolte durante il procedimento, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base: Tabella 1 Fattori produttivi di determinate ruote di alluminio
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3.4.1.1. Materie prime
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(80) |
Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime, consegnate all’ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata dei prezzi all’importazione nel paese rappresentativo come indicato nel GTA aggiungendovi i dazi all’importazione. Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, ad esclusione della RPC e dei paesi che non sono membri dell’OMC elencati nell’allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio (35). |
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(81) |
La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo avendo concluso nella sezione [3.3.1] che non è opportuno utilizzare prezzi e costi del mercato interno della RPC in ragione dell’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni incidessero sui prezzi all’esportazione. Dopo l’esclusione delle importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, il volume delle importazioni da altri paesi terzi è rimasto rappresentativo. |
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(82) |
Per alcuni fattori produttivi, i costi effettivi sostenuti dai produttori esportatori che hanno collaborato rappresentavano una quota trascurabile del totale dei costi delle materie prime nel periodo dell’inchiesta di riesame. Poiché il valore utilizzato per tali fattori non aveva un’incidenza apprezzabile sui calcoli del margine di dumping, indipendentemente dalla fonte utilizzata, la Commissione ha deciso di includere tali costi alla voce «tutte le altre materie prime». Al fine di stabilire il valore esente da distorsioni di tutte le altre materie prime e data l’assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. Sulla base dei dati forniti dal richiedente, la Commissione ha pertanto stabilito il rapporto tra tutte le altre materie prime e il costo totale delle materie prime al 4,48 %. Tale percentuale è stata quindi applicata al valore esente da distorsioni delle materie prime per ottenere il valore esente da distorsioni delle altre materie prime. |
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(83) |
Questi prezzi all’importazione di norma dovrebbero essere maggiorati anche dei prezzi del trasporto sul mercato interno. In considerazione dell’assenza di collaborazione, nonché della natura della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, che mira a stabilire se le pratiche di dumping siano proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame o possano ripetersi, piuttosto che a determinarne l’esatta entità, la Commissione ha deciso tuttavia che non erano necessari adeguamenti per tenere conto del trasporto sul mercato interno. Tali adeguamenti avrebbero unicamente l’effetto di accrescere il valore normale e dunque il margine di dumping. |
3.4.1.2. Lavoro (manodopera)
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(84) |
Al fine di stabilire il parametro di riferimento per il costo del lavoro nel paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili pubblicati dall’ente governativo brasiliano «Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística» (IBGE). L’IBGE (36) pubblica informazioni dettagliate sui salari in diversi settori economici del Brasile. La Commissione si è avvalsa delle statistiche disponibili per il 2020 relative al costo medio del lavoro nei settori metallurgico, siderurgico a manifatturiero (categoria 25 secondo la NACE 2.0). |
3.4.1.3. Energia elettrica
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(85) |
Al fine di stabilire il parametro di riferimento per l’energia elettrica nel paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili più recenti sui prezzi dell’energia elettrica per uso industriale applicati da uno dei maggiori fornitori di energia elettrica del Brasile, la società EDP Brazil. La Commissione ha utilizzato i dati sui prezzi dell’energia elettrica per uso industriale (37) nella fascia di consumo corrispondente in real brasiliani/kWh durante il periodo dell’inchiesta di riesame. |
3.4.1.4. Gas naturale
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(86) |
Il prezzo del gas naturale applicato alle società (utilizzatori industriali) in Brasile è raccolto e pubblicato dalla banca dati Global Petrol Prices nel suo sito web (38). La Commissione ha utilizzato il prezzo corrispondente dalla pubblicazione riguardante il periodo dell’inchiesta di riesame. |
3.4.1.5. Acqua
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(87) |
Al fine di stabilire il parametro di riferimento per il costo dell’acqua nel paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato i prezzi vigenti in Brasile applicati dalla società Sabesp (39), responsabile dell’approvvigionamento idrico e dei servizi di raccolta e trattamento delle acque di scarico nello Stato di Sao Paulo. |
3.4.1.6. Spese generali di produzione, SGAV, profitti e ammortamenti
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(88) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione per coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra. |
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(89) |
Al fine di stabilire il valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione e data l’assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. Sulla base dei dati forniti dal richiedente, la Commissione ha pertanto stabilito il rapporto tra le spese generali di produzione e il costo totale della produzione e del lavoro. Tale percentuale è stata quindi applicata al valore esente da distorsioni del costo di produzione per ottenere il valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione, a seconda del modello prodotto. |
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(90) |
Per stabilire un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV e i profitti, la Commissione si è basata sui dati finanziari disponibili più recenti delle società brasiliane che nella nota sui fattori produttivi erano state individuate come produttori attivi e redditizi di determinate ruote di alluminio. Sono stati utilizzati i dati finanziari delle seguenti società, estrapolati dalla banca dati Orbis Bureau van Dijk:
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3.4.2. Calcolo del valore normale
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(91) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. |
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(92) |
La Commissione ha stabilito innanzitutto i costi di fabbricazione esenti da distorsioni. In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione si è basata sulle informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame in merito all’utilizzo di ciascun fattore (materiali e lavoro) per la produzione del prodotto oggetto del riesame. |
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(93) |
Una volta stabilito il costo di produzione esente da distorsioni, la Commissione ha aggiunto le spese generali di produzione, le SGAV e i profitti, come indicato ai considerando da 88 a 90. Le spese generali di produzione sono state determinate sulla base dei dati forniti dal richiedente. Le SGAV e i profitti sono stati determinati in base alla media dei valori indicati nei bilanci delle due società nel paese rappresentativo. Ai costi di produzione esenti da distorsioni la Commissione ha aggiunto:
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(94) |
Su tale base la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. |
3.5. Prezzo all’esportazione
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(95) |
In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, il prezzo all’esportazione è stato determinato in base ai prezzi cif estrapolati dai dati Eurostat, corretti a livello franco fabbrica. Dal prezzo cif sono stati quindi detratti i costi di nolo marittimo e di assicurazione e i costi del trasporto sul mercato interno. I costi del trasporto internazionale e sul mercato interno cinese sono stati calcolati sulla base delle informazioni fornite dai richiedenti nella domanda di riesame. |
3.6. Confronto
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(96) |
La Commissione ha confrontato il valore normale stabilito conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base con il prezzo all’esportazione stabilito a livello franco fabbrica come indicato sopra. |
3.7. Margine di dumping
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(97) |
Su tale base, i margini di dumping sono risultati significativi (sopra il 10 %). Si è pertanto concluso che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame. |
4. RISCHIO DI PERSISTENZA DEL DUMPING
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(98) |
Dopo aver constatato l’esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il rischio di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati gli elementi aggiuntivi seguenti: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Cina, la relazione tra i prezzi all’esportazione verso paesi terzi e il livello dei prezzi nell’Unione, l’attrattiva del mercato dell’Unione. Si ricorda che, data l’assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi e del governo della RPC, l’analisi si è basata sui dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, in particolare sulla domanda di riesame, sulle statistiche del GTA e su informazioni disponibili. |
4.1. Capacità produttiva e capacità inutilizzata nella RPC
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(99) |
Al fine di esaminare la capacità produttiva e la capacità inutilizzata nella RPC e data l’assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori cinesi, la Commissione si è basata sulle informazioni fornite dal richiedente nella sua domanda di riesame, come specificato ai considerando che seguono. |
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(100) |
Dall’inchiesta è emerso che la produzione di determinate ruote di alluminio in Cina è caratterizzata da una generale sovraccapacità. La capacità produttiva (40) cinese nel 2020 era stimata in 189,8 milioni di ruote. Secondo le informazioni di mercato del richiedente, le vendite cinesi ammontavano a 153 milioni di ruote, di cui 108 milioni vendute sul mercato interno e circa 45 milioni esportate. La capacità inutilizzata è pertanto stimata in oltre 36 milioni di ruote (ossia più della metà del consumo dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame) che potrebbero essere riorientate verso l’Unione in caso di cessata applicazione delle attuali misure. |
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(101) |
Sulla base di quanto precede la Commissione ha concluso che i produttori esportatori cinesi dispongono di notevoli capacità inutilizzate, che potrebbero essere impiegate per le esportazioni nell’Unione in caso di scadenza delle misure. |
4.2. Attrattiva del mercato dell’Unione
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(102) |
Il mercato dell’Unione per determinate ruote di alluminio è tra i maggiori al mondo, trainato dall’ampia produzione dell’industria automobilistica dell’Unione, che attira già una quantità significativa di importazioni dalla Cina. Altri importanti mercati come gli USA e l’India inoltre hanno imposto misure di difesa commerciale sulle importazioni di ruote di alluminio dalla Cina. Si ritiene pertanto che l’istituzione di misure di difesa commerciale in altri mercati principali probabilmente comporterebbe un ulteriore aumento dei volumi delle importazioni nell’UE dalla Cina, in caso di revoca delle misure attuali. |
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(103) |
Le esportazioni cinesi verso l’Unione sono continuate anche con le misure in vigore, a dimostrazione del fatto che il mercato dell’Unione rimane attraente per i produttori esportatori cinesi anche in presenza di misure. La Commissione ha esaminato il livello dei prezzi delle esportazioni cinesi in altri mercati terzi sulla base dei dati del GTA. La media ponderata dei prezzi all’esportazione cinesi verso paesi terzi, pari a 43,94 EUR, era notevolmente inferiore ai prezzi dell’industria dell’Unione (all’incirca del 13 %). È quindi probabile che, in caso di scadenza delle misure, il mercato dell’Unione diventi ancora più interessante per gli esportatori cinesi, che in assenza dei dazi potrebbero aumentare le loro esportazioni nell’Unione. |
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(104) |
Un ulteriore elemento di attrattiva del mercato dell’Unione è il fatto che l’esatto modello di determinate ruote utilizzate nell’Unione è prodotto anche in Cina. |
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(105) |
Considerando la notevole sovraccapacità nella RPC e l’attrattiva del mercato dell’Unione, la Commissione ha pertanto concluso che, in caso di scadenza delle misure attuali, è probabile che i produttori esportatori cinesi riorientino le esportazioni verso l’Unione a prezzi di dumping. |
4.3. Conclusioni sul rischio di persistenza del dumping
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(106) |
Alla luce delle sue risultanze sulla persistenza del dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame e sul probabile andamento delle esportazioni in caso di scadenza delle misure, la Commissione ha concluso che sussiste un forte rischio che la scadenza delle misure antidumping sulle importazioni dalla RPC comporti la persistenza del dumping. |
5. PREGIUDIZIO
5.1. Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione
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(107) |
Il prodotto simile è stato fabbricato da circa trenta produttori dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Essi costituiscono «l’industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. |
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(108) |
La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stata stimata a circa 64,3 milioni di pezzi. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili sull’industria dell’Unione, quali le risposte ai questionari macroeconomici fornite dal denunciante. Come indicato al considerando 12, i produttori dell’Unione inclusi nel campione rappresentavano quasi il 20 % della quantità totale della produzione del prodotto simile dei produttori noti dell’Unione. |
5.2. Consumo dell’Unione
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(109) |
La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione sulla base delle vendite totali dell’industria dell’Unione nell’Unione stessa, con l’aggiunta delle importazioni totali nell’Unione da paesi terzi. Le vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione sono state ricavate dalla denuncia e adeguate sulla base dei dati forniti per il periodo dell’inchiesta di riesame nelle risposte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione. Per le importazioni la Commissione si è basata sulla banca dati Comext di Eurostat. Tuttavia, poiché la banca dati Comext di Eurostat fornisce solo il peso delle importazioni e non il numero unitario di ruote di alluminio importate, è stato necessario convertire il peso in pezzi. Il denunciante ha applicato, nella sua denuncia, il rapporto di conversione utilizzato nell’ultima inchiesta sullo stesso prodotto (41) (ossia 10,9 kg per pezzo). La validità di tale rapporto di conversione è stata verificata sulla base delle risposte ai questionari dei produttori marocchini e dei produttori dell’Unione inclusi nel campione come indicato al considerando 78 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1221 (42) che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie del Marocco («inchiesta sulle ruote di alluminio originarie del Marocco»). L’inchiesta ha rivelato che la media ponderata del peso per pezzo attualmente applicabile è di 11,3 kg per pezzo, poiché la tendenza del mercato è di aumentare il diametro delle ruote, con un conseguente aumento del peso per ruota. È stato quindi utilizzato questo rapporto per stabilire il consumo dell’Unione per pezzo. |
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(110) |
Su tale base, il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 2 Consumo dell’Unione (in pezzi)
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(111) |
Il consumo dell’Unione è diminuito del 5 % tra il 2018 e il 2019 e del 19 % tra il 2019 e il 2020. Nel 2020 la produzione dell’industria automobilistica è calata di circa 4,2 milioni di veicoli a causa della pandemia di COVID-19, con un impatto diretto sui fornitori a monte, in quanto le vendite di ruote di alluminio sono diminuite di 14 milioni nel 2020 rispetto al 2019. Il calo della produzione è stato particolarmente significativo nel secondo trimestre del 2020, ma il mercato si è ripreso nei mesi successivi. Il recupero del mercato è stato pari a 5 milioni di ruote: da 59 milioni nel 2020 a 64 milioni durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Il consumo tuttavia non ha raggiunto il livello del 2019, a causa della carenza di semiconduttori utilizzati dai fabbricanti di automobili. |
5.3. Importazioni dalla RPC
5.3.1. Quantità e quota di mercato delle importazioni dalla RPC
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(112) |
La Commissione ha stabilito la quantità delle importazioni avvalendosi della banca dati Comext di Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata determinata in base alla quota rappresentata da tali importazioni sul consumo totale dell’Unione, come indicato al considerando 109. |
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(113) |
Le importazioni nell’Unione dalla RPC hanno registrato il seguente andamento: Tabella 3 Quantità delle importazioni (in pezzi) e quota di mercato
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(114) |
Le importazioni del prodotto oggetto del riesame dalla RPC sono diminuite nel periodo in esame. La quota di mercato delle importazioni dalla RPC si è mantenuta stabile nel 2018-2019 ed è calata del 29 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. Tale andamento dovrebbe tuttavia essere considerato una conseguenza dell’insediamento in Marocco di uno dei principali produttori cinesi. |
5.3.2. Prezzi delle importazioni dalla RPC
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(115) |
La media ponderata dei prezzi delle importazioni nell’Unione dalla RPC ha registrato il seguente andamento: Tabella 4 Prezzi medi delle importazioni dalla RPC
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(116) |
Il prezzo medio delle importazioni dalla RPC è aumentato di circa 4 EUR per pezzo tra il 2018 e il periodo dell’inchiesta di riesame. Una parte del prezzo di vendita, tuttavia, è indicizzata al prezzo dell’alluminio alla Borsa londinese dei metalli (London Metal Exchange, «LME»). In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha confrontato la media ponderata dei prezzi di vendita dei produttori dell’Unione applicati ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione, adeguati al livello franco fabbrica, con la media ponderata dei prezzi delle importazioni dalla RPC del prodotto oggetto del riesame forniti da Eurostat, stabilita su base cif. |
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(117) |
Dal risultato del confronto è emerso che i prezzi medi di vendita dell’industria dell’Unione erano inferiori ai prezzi delle importazioni dalla Cina così stabiliti. |
5.3.3. Importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC
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(118) |
Nel periodo in esame la quantità delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento: Tabella 5 Importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC
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(119) |
Le quantità importate da altri paesi terzi rappresentavano una quota di mercato del 21,4 % nel 2018 e del 26,0 % durante il periodo dell’inchiesta di riesame. La quantità di tali importazioni è diminuita nel 2019 e nel 2020, ma è ritornata ai livelli del 2018 durante il periodo dell’inchiesta di riesame, con un conseguente aumento della relativa quota di mercato pari al 21 % tra il 2018 e il periodo dell’inchiesta di riesame. Il prezzo medio di queste importazioni è diminuito del 4 % ed è risultato più elevato rispetto al prezzo medio dell’industria dell’Unione (+ 8,9 %) e rispetto al prezzo medio delle importazioni dal paese interessato (+ 2,2 %). Nel periodo in esame due paesi hanno aumentato la rispettiva quota di mercato: la Turchia e il Marocco. I prezzi medi turchi erano leggermente più alti rispetto a quelli dell’industria dell’Unione (dell’1,0 %) e molto più alti rispetto ai prezzi medi delle importazioni dal Marocco (del 14 %). |
5.4. Situazione economica dell’industria dell’Unione
5.4.1. Considerazioni generali
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(120) |
L’analisi della situazione economica dell’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame. |
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(121) |
Come indicato al considerando 12, per valutare la situazione economica dell’industria dell’Unione si è fatto ricorso al campionamento. |
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(122) |
Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario antidumping fornite dai produttori inclusi nel campione, nonché sulla base di dati macroeconomici forniti dai produttori non inclusi nel campione e dall’associazione dei produttori dell’Unione, che sono stati sottoposti a controllo incrociato con i dati contenuti nella domanda di riesame. I dati riguardavano tutti i produttori dell’Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. I dati si riferivano ai produttori dell’Unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione. |
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(123) |
Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. |
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(124) |
Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi per pezzo, costo per pezzo, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale. |
5.4.2. Indicatori macroeconomici
5.4.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
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(125) |
Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali e l’utilizzo totale degli impianti dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 6 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
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(126) |
Nel corso del periodo in esame la quantità della produzione dell’industria dell’Unione è diminuita complessivamente del 18 %. Tra il 2018 e il 2019 ha subito una lieve diminuzione pari al 4 %. A causa della pandemia di COVID-19 la produzione è diminuita di 12,3 milioni di pezzi nel 2020 per poi riprendersi durante il periodo dell’inchiesta di riesame, registrando un aumento di 4 milioni di pezzi. |
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(127) |
Se nel periodo in esame la capacità produttiva dell’industria dell’Unione è diminuita del 2 %, l’utilizzo degli impianti ha manifestato la stessa tendenza negativa della produzione ed è diminuito del 15 % nello stesso periodo. |
5.4.2.2. Quantità delle vendite e quota di mercato
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(128) |
Nel periodo in esame la quantità delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 7 Quantità delle vendite e quota di mercato
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(129) |
Nel corso del periodo in esame la quantità delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’UE è diminuita del 21 %. Tra il 2018 e il 2019 è diminuita del 3 % per poi calare di 12,4 milioni di pezzi nel 2020. Durante il periodo dell’inchiesta di riesame le vendite hanno registrato una ripresa pari a 2,2 milioni di pezzi. |
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(130) |
La quota di mercato dell’industria dell’Unione è aumentata leggermente tra il 2018 e il 2019, mentre è diminuita nel 2020 e ancora durante il periodo dell’inchiesta di riesame. |
5.4.2.3. Occupazione e produttività
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(131) |
Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento: Tabella 8 Occupazione e produttività
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(132) |
Il numero di occupati è diminuito del 6 % nel periodo in esame, mentre la produttività è diminuita del 13 %. Il calo di produttività nel periodo in esame è principalmente dovuto alla diminuzione della quantità della produzione, con un conseguente aumento del costo del lavoro per pezzo prodotto. |
5.4.2.4. Crescita
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(133) |
Come illustrato nelle sezioni da 5.4.2.1 a 5.4.2.3, nel periodo in esame la quantità della produzione e l’utilizzo degli impianti dell’industria dell’Unione sono diminuiti rispettivamente del 18 % e del 16 %, il che ha comportato un aumento dei costi fissi per pezzo prodotto e una minore produttività. I costi totali dell’industria sono aumentati di 1,7 EUR/pezzo (+ 3,4 %) nel periodo in esame. Il prezzo medio di vendita dell’industria dell’Unione, tuttavia, è diminuito di 3,3 EUR/pezzo (– 6,1 %). |
|
(134) |
La quantità delle vendite sul mercato dell’Unione inoltre è calata del 21 % e la quota di mercato del 5 % tra il 2018 e il periodo dell’inchiesta di riesame. L’industria dell’Unione ha quindi subito un deterioramento dei suoi risultati finanziari. Come illustrato nella sezione 4.4.3.1, essa ha dovuto affrontare costi di produzione più elevati senza poter adeguare di conseguenza i prezzi di vendita. |
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(135) |
Pertanto, le prospettive di crescita dell’industria dell’Unione sono state compromesse. |
5.4.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
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(136) |
Durante il periodo dell’inchiesta di riesame, il dumping è continuato a un livello notevolmente superiore al livello minimo. L’entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo consistente sull’industria dell’Unione, dati la quantità e i prezzi delle importazioni dal paese interessato. |
|
(137) |
Nel precedente riesame in previsione della scadenza la Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione non subiva più alcun pregiudizio notevole e si era quindi ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. La Commissione inoltre ha riscontrato in via provvisoria nell’inchiesta in corso concernente le importazioni dal Marocco (43) che durante il periodo dell’inchiesta di riesame l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole causato dalle importazioni dal Marocco, al quale non hanno contribuito le importazioni dalla Cina. |
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(138) |
La Commissione ha quindi confermato che l’industria dell’Unione si era ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping delle importazioni dalla Cina prima che le importazioni oggetto di dumping dal Marocco cominciassero a entrare nel mercato dell’Unione in volumi crescenti a partire dal 2019. |
5.4.3. Indicatori microeconomici
5.4.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
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(139) |
Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita per pezzo praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 9 Prezzi di vendita nell’Unione
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(140) |
Nel periodo in esame i prezzi medi di vendita dell’industria dell’Unione sono diminuiti del 6 %, mentre tra il 2018 e il periodo dell’inchiesta di riesame il costo medio di produzione è aumentato del 4 %. L’industria dell’Unione non è riuscita ad aumentare i prezzi di vendita in modo da coprire l’aumento del costo di produzione. |
5.4.3.2. Costo del lavoro
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(141) |
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 10 Costo medio del lavoro per addetto
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(142) |
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro per addetto dell’industria dell’Unione è leggermente aumentato del 2 %, registrando un lieve incremento nel 2019 e una diminuzione del 6 % nel 2020, principalmente a causa dei fermi di produzione dovuti alla pandemia di COVID-19. |
5.4.3.3. Scorte
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(143) |
Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 11 Scorte
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(144) |
Nel periodo in esame le scorte sono aumentate del 40 %. Sono diminuite del 21 % nel 2019 e del 12 % nel 2020, registrando una ripresa nel periodo dell’inchiesta di riesame pari a +57 %. L’industria delle ruote di alluminio nell’Unione è caratterizzata da contratti quadro pluriennali tra produttori e acquirenti che fissano le quantità e i prezzi. Tali contratti quadro sono attuati mediante ordini di acquisto in base alle esigenze dell’acquirente. Di conseguenza l’industria dell’Unione può pianificare la produzione e le scorte. Le scorte quindi non costituiscono un indicatore principale per la valutazione dei risultati dell’industria dell’Unione. |
5.4.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale
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(145) |
Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 12 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
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(146) |
La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione, in percentuale sul fatturato di tali vendite. |
|
(147) |
La redditività dell’industria dell’Unione è aumentata tra il 2018 e il 2019, passando dal 7,5 % all’8,2 %, per poi calare drasticamente tra il 2019 e il periodo dell’inchiesta di riesame, dove sono state registrate perdite (– 1,6 %). Non essendo riuscita ad aumentare i prezzi di vendita in modo da coprire l’aumento del costo di produzione, l’industria dell’Unione ha iniziato a registrare perdite. |
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(148) |
Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa netto ha registrato una tendenza al ribasso, con un calo significativo del 72 % nel periodo in esame. L’industria dell’Unione ha pertanto incontrato difficoltà di autofinanziamento delle proprie attività, il che costituisce un’ulteriore indicazione del deterioramento della sua situazione finanziaria. |
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(149) |
L’utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Il suo andamento ha evidenziato una tendenza negativa analoga a quella della redditività e del flusso di cassa netto. Tra il 2018 e il periodo dell’inchiesta di riesame l’utile sul capitale investito ha registrato un notevole calo, assumendo un segno negativo durante il periodo dell’inchiesta di riesame. L’industria dell’Unione non è pertanto riuscita a generare abbastanza profitti per coprire i suoi investimenti. In effetti l’industria dell’Unione ha mantenuto i propri investimenti nel periodo in esame, principalmente a causa della necessità di rispettare i requisiti di legge e le esigenze del mercato, e non è stata in grado di conseguire un utile sul capitale investito. Nel periodo in esame l’andamento negativo dell’utile sul capitale investito ha inoltre indicato che la situazione finanziaria generale dell’industria dell’Unione è peggiorata in misura significativa. |
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(150) |
La capacità dei produttori dell’Unione inclusi nel campione di ottenere capitale è stata influenzata dal deterioramento della loro situazione finanziaria. Il notevole calo della redditività e del flusso di cassa netto ha evidenziato gravi preoccupazioni in merito alla situazione di liquidità dell’industria dell’Unione e alla sua capacità di ottenere capitale per finanziare la sua attività operativa e gli investimenti necessari. |
5.4.4. Conclusioni relative al pregiudizio
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(151) |
L’evoluzione dei microindicatori e dei macroindicatori durante il periodo in esame ha mostrato un deterioramento della situazione finanziaria dell’industria dell’Unione. Nel complesso l’andamento dei principali indicatori economici è peggiorato durante il periodo in esame. |
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(152) |
Mentre la capacità produttiva dell’industria dell’Unione è rimasta stabile, l’utilizzo degli impianti è diminuito del 16 % tra il 2018 e il periodo dell’inchiesta di riesame, il che ha comportato un costo fisso più elevato per tonnellata di ruote in alluminio. Seguendo la stessa tendenza, la quantità delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione nel periodo in esame sono diminuite. |
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(153) |
La situazione finanziaria dell’industria dell’Unione si è deteriorata soprattutto a causa dell’aumento dei costi di produzione, che non ha potuto essere coperto da un corrispondente aumento dei prezzi di vendita. |
|
(154) |
Nel periodo in esame i prezzi medi di vendita dell’industria dell’Unione sono diminuiti del 6 %, sebbene nello stesso periodo il costo medio di produzione sia aumentato del 9 %. A partire dal 2020 l’industria dell’Unione ha subito perdite, che sono aumentate ulteriormente nel periodo dell’inchiesta di riesame. Mentre gli investimenti netti sono diminuiti del 42 %, l’utile sul capitale investito ha assunto segno negativo durante il periodo in esame. Anche il flusso di cassa ha seguito un andamento negativo, che ha inciso sulla capacità dell’industria dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. Nello stesso periodo il numero di occupati è diminuito del 6 %; la produttività, tuttavia, è diminuita del 13 %, con un conseguente aumento del costo del lavoro per pezzo. |
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(155) |
Come illustrato sopra, nel periodo in esame indicatori economici quali redditività, flusso di cassa e utile sul capitale investito si sono deteriorati notevolmente. La redditività è risultata negativa nel 2020 e durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Questa situazione ha avuto effetti negativi sulla capacità dell’industria dell’Unione di autofinanziare le proprie attività, di operare gli investimenti necessari e di ottenere capitale, ostacolandone la crescita e arrivando anche a minacciarne la sopravvivenza. D’altro canto, nonostante l’andamento al ribasso degli indicatori, l’industria dell’Unione è comunque riuscita a mantenere volumi di vendita elevati e una quota di mercato rilevante. |
|
(156) |
La Commissione ha pertanto concluso che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base durante il periodo dell’inchiesta di riesame. |
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(157) |
La Commissione ha valutato l’esistenza di un nesso di causalità tra le importazioni dalla RPC e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. |
|
(158) |
Come spiegato al considerando 114, durante il periodo in esame i volumi importati dalla RPC sono diminuiti del 29 % e hanno raggiunto una quota di mercato del 3,4 % durante il periodo dell’inchiesta di riesame. La Commissione ha anche riscontrato al considerando 117 che il prezzo medio delle importazioni dalla Cina era superiore al prezzo medio applicato dall’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. La Commissione ha pertanto concluso che il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione non è stato causato dalle importazioni dalla RPC durante il periodo dell’inchiesta di riesame. |
|
(159) |
Nel contempo la Commissione ha stabilito in via provvisoria nell’inchiesta separata concernente le importazioni di ruote di alluminio dal Marocco, che il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione era causato dalle importazioni a basso prezzo dal Marocco, che affluivano in quantità significative e oltre all’undercutting hanno determinato anche una contrazione dei prezzi dell’industria dell’Unione. |
|
(160) |
La Commissione pertanto ha successivamente esaminato il rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure. |
6. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO
|
(161) |
La Commissione ha concluso al considerando 156 che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole a causa delle importazioni originarie della RPC durante il periodo dell’inchiesta di riesame. A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha quindi valutato l’eventuale rischio della reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC in caso di scadenza delle misure. |
|
(162) |
Per stabilire se esista il rischio della reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato, la Commissione ha preso in considerazione i seguenti elementi: i) volume di produzione e capacità inutilizzata nella RPC e attrattiva del mercato dell’Unione; ii) probabili livelli dei prezzi delle importazioni dalla RPC e loro incidenza sulla situazione dell’industria dell’Unione in caso di scadenza delle misure; e iii) esistenza di pratiche di elusione. |
6.1. Volume di produzione e capacità inutilizzata nella RPC — attrattiva del mercato dell’Unione
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(163) |
Come indicato al considerando 101, la capacità produttiva nella RPC superava notevolmente i volumi di produzione e la domanda sul mercato cinese. Inoltre, date le conclusioni sull’attrattiva del mercato dell’Unione di cui ai considerando 104 e 105, in caso di scadenza delle misure è assai probabile che tale capacità inutilizzata sia impiegata in gran parte per aumentare le esportazioni nel mercato dell’Unione. |
6.2. Probabili livelli dei prezzi delle importazioni dalla RPC e loro incidenza sulla situazione dell’industria dell’Unione in caso di scadenza delle misure
|
(164) |
Al fine di valutare l’incidenza delle importazioni future sulla situazione dell’industria dell’Unione, la Commissione ha ritenuto che i livelli dei prezzi delle esportazioni cinesi verso altri mercati terzi costituissero un indicatore ragionevole dei livelli futuri dei prezzi delle esportazioni nel mercato dell’Unione. |
|
(165) |
Come indicato ai considerando da 102 a 105, la Commissione ha esaminato il livello dei prezzi delle esportazioni cinesi in altri mercati terzi e ha riscontrato che tali prezzi all’esportazione erano notevolmente inferiori rispetto ai prezzi dell’industria dell’Unione (del 13 %). Il mercato dell’Unione rimane pertanto molto attraente in termini di prezzi per i produttori cinesi. |
|
(166) |
Alla luce di quanto precede, e nell’eventualità di un aumento delle importazioni a basso prezzo dalla RPC, i produttori dell’Unione sarebbero costretti a ridurre i prezzi nel tentativo di mantenere i volumi di vendita e le quote di mercato. La redditività complessiva dell’industria ne risentirebbe, con un ulteriore peggioramento di una situazione già negativa (-1,6 %) nel periodo dell’inchiesta di riesame. |
|
(167) |
D’altro canto, se l’industria dell’Unione mantenesse i suoi livelli di prezzo attuali, ne risulterebbe un’incidenza negativa pressoché immediata sui suoi volumi di vendita e di produzione, nonché sulla sua quota di mercato. Un calo del volume di produzione inoltre determinerebbe un incremento dei costi di produzione per pezzo a causa della riduzione dei vantaggi dell’economia di scala. Ciò provocherebbe un ulteriore deterioramento della redditività dell’industria dell’Unione con il risultato di ulteriori perdite già a breve termine. |
|
(168) |
Con una perdita di redditività l’industria dell’Unione non sarebbe in grado di effettuare gli investimenti necessari. In ultima analisi ciò comporterebbe anche una perdita di posti di lavoro e un rischio di chiusura di linee di produzione. |
6.3. Conclusione
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(169) |
Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che la scadenza delle misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, aggravando quindi ulteriormente la situazione già negativa dell’industria dell’Unione. Molto probabilmente ciò determinerebbe una reiterazione del pregiudizio notevole e di conseguenza la sostenibilità dell’industria dell’Unione sarebbe seriamente a rischio. |
7. INTERESSE DELL’UNIONE
7.1. Interesse dell’industria dell’Unione
|
(170) |
Se le importazioni di ruote di alluminio originarie del Marocco fossero oggetto di misure antidumping, l’unica causa di pregiudizio notevole che rimarrebbe sarebbero le importazioni dalla Cina. Nel caso in cui le misure nei confronti della Cina fossero lasciate scadere si ripresenterà quindi il pregiudizio notevole causato dalle importazioni da tale paese. |
|
(171) |
L’effetto delle misure antidumping sarà positivo per i produttori dell’Unione, poiché le misure permetteranno all’industria dell’Unione di adeguare i prezzi di vendita per coprire l’aumento del costo di produzione. Le misure quindi aiuterebbero l’industria dell’Unione a tornare a una situazione sostenibile, che le consentirebbe di operare investimenti futuri, in particolare per attenersi alle norme ambientali e sociali. |
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(172) |
In assenza di misure l’industria dell’Unione non sarebbe più protetta nei confronti del probabile aumento delle importazioni a basso prezzo dalla Cina, con la conseguenza di un pregiudizio notevole. È quindi probabile che la sua situazione finanziaria subisca un ulteriore peggioramento, in particolare in termini di redditività, utile sul capitale investito e flusso di cassa. |
7.2. Interesse degli importatori indipendenti, degli operatori commerciali e degli utilizzatori
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(173) |
La Commissione ha contattato tutti gli importatori indipendenti, gli operatori commerciali e gli utilizzatori noti. Nessuno ha risposto al questionario della Commissione. |
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(174) |
Alla Commissione non sono pervenute osservazioni che indichino che il mantenimento delle misure avrebbe un’incidenza negativa di rilievo sugli importatori e sugli utilizzatori, superiore all’impatto positivo delle misure sull’industria dell’Unione. |
7.3. Conclusioni relative all’interesse dell’Unione
|
(175) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che non esistevano validi motivi per ritenere che il mantenimento delle misure esistenti sulle importazioni del prodotto in esame originarie della RPC non fosse nell’interesse dell’Unione. |
8. MISURE ANTIDUMPING
|
(176) |
In base alle conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito alla persistenza del dumping praticato dalla RPC, alla reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC e all’interesse dell’Unione, la Commissione ha ritenuto che le misure antidumping sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie della RPC debbano essere mantenute. |
|
(177) |
Tutte le parti sono state informate dei fatti essenziali e delle considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure in vigore. È stato inoltre fissato un termine entro il quale trasmettere osservazioni in seguito alla divulgazione delle informazioni. Non sono pervenute osservazioni. |
|
(178) |
A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (44) quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da corrispondere dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. |
|
(179) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ruote di alluminio per veicoli a motore di cui alle voci NC da 8701 a 8705, con o senza i loro accessori, munite o non munite di pneumatici, attualmente classificate con i codici NC ex 8708 70 10 ed ex 8708 70 50 (codici TARIC 8708701015, 8708701050, 8708705015 e 8708705050) e originarie della Repubblica popolare cinese.
2. L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 è pari al 22,3 %.
3. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Quando una dichiarazione di immissione in libera pratica è presentata per le importazioni di ruote di alluminio per veicoli di cui alla voce NC 8716, con o senza i loro accessori, munite o non munite di pneumatici, attualmente classificate con il codice NC ex 8716 90 90, nel campo corrispondente della dichiarazione è inserito il codice TARIC 8716909015 o 8716909050. Gli Stati membri informano mensilmente la Commissione del numero e dell’origine dei pezzi importati con questo codice.
Articolo 3
Quando una dichiarazione di immissione in libera pratica è presentata per i prodotti di cui agli articoli 1 e 2, nel campo corrispondente della dichiarazione è inserito il numero di pezzi dei prodotti importati.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 282 del 28.10.2010, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/109 della Commissione, del 23 gennaio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese, in seguito a un riesame in previsione della scadenza in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 18 del 24.1.2017, pag. 1).
(4) Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 47 del 10.2.2015, pag. 4).
(5) Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 29 del 20.1.2022, pag. 34).
(6) https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2575
(7) GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6.
(8) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/402 della Commissione, del 9 marzo 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 10.3.2022, pag. 7); regolamento di esecuzione (UE) 2021/546 della Commissione, del 29 marzo 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 109 del 30.3.2021, pag. 1); regolamento di esecuzione (UE) 2021/582 della Commissione, del 9 aprile 2021, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 124 del 12.4.2021, pag. 40); regolamento di esecuzione (UE) 2021/983 della Commissione, del 17 giugno 2021, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese (GU L 216 del 18.6.2021, pag. 142).
(9) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/402, considerando da 50 a 52; regolamento di esecuzione (UE) 2021/582, considerando da 125 a 131 e da 185 a 188; regolamento di esecuzione (UE) 2021/983, considerando da 80 a 86 e da 140 a 143.
(10) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/402, considerando 39; regolamento di esecuzione (UE) 2020/1428 della Commissione, del 12 ottobre 2020, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 336 del 13.10.2020, pag. 8), considerando da 98 a 104; regolamento di esecuzione (UE) 2021/582, considerando da 132 a 137; regolamento di esecuzione (UE) 2021/983, considerando da 87 a 92.
(11) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/402, considerando da 40 a 42; regolamento di esecuzione (UE) 2021/582, considerando da 138 a 143; regolamento di esecuzione (UE) 2021/983 della Commissione, considerando da 93 a 98. Se da un lato si può ritenere che il diritto delle autorità statali pertinenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i corrispondenti diritti di proprietà, dall’altro lato le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni commerciali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività organizzative del partito. Sembra che in passato questo requisito non sia sempre stato rispettato o applicato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC ha rafforzato, ponendolo come principio politico, il suo diritto di controllare le decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato. Secondo quanto riportato, il PCC esercita pressioni anche sulle società private, affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito. Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, con una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società. Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell’economia cinese, compreso quello dei produttori di ruote di alluminio e dei fornitori dei loro fattori produttivi.
(12) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/402, considerando da 43 a 45; regolamento di esecuzione (UE) 2021/582, considerando da 144 a 166; regolamento di esecuzione (UE) 2021/983, considerando da 99 a 120.
(13) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/402, considerando 46; regolamento di esecuzione (UE) 2021/582, considerando da 167 a 171; regolamento di esecuzione (UE) 2021/983, considerando da 121 a 125.
(14) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/402, considerando 47; regolamento di esecuzione (UE) 2021/582, considerando 172 e 173; regolamento di esecuzione (UE) 2021/983, considerando da 126 a 127.
(15) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/402, considerando 48; regolamento di esecuzione (UE) 2021/582, considerando da 174 a 184; regolamento di esecuzione (UE) 2021/983, considerando da 128 a 139.
(16) Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese (SWD(2017) 483 final/2 del 20.12.2017), disponibile al seguente indirizzo: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf
(17) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/915 della Commissione, del 4 giugno 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 146 del 5.6.2019, pag. 63); regolamento di esecuzione (UE) 2021/546; regolamento di esecuzione (UE) 2021/582.
(18) Documenti di lavoro dell’OCSE sulla politica commerciale, n. 218, pubblicazioni OCSE, Parigi, consultabile all’indirizzo: http://dx.doi.org/10.1787/c82911ab-en
(19) https://www.citic.com/ar2020/en/manufacturing/auto-components/
(20) http://www.znlwheel.com/news/detail.aspx?AID=100000131158951&NodeCode=101030001
(21) http://www.zjzzgz.gov.cn/art/2018/11/8/art_1513449_29551627.html
(22) http://www.caam.org.cn/chn/42/cate_478/con_5084242.htm
(23) Statuto dell’associazione cinese dei fabbricanti di automobili: http://www.caam.org.cn/chn/2/cate_8/con_5223238.html
(24) Tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale della Repubblica popolare cinese (2016-2020), disponibile all’indirizzo https://en.ndrc.gov.cn/newsrelease_8232/201612/P020191101481868235378.pdf (ultima consultazione: 6 maggio 2021).
(25) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/582, considerando da 147 a 155; regolamento di esecuzione (UE) 2021/983, considerando da 102 a 109.
(26) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/582, considerando da 156 a 158; regolamento di esecuzione (UE) 2021/983, considerando 111.
(27) Testo completo del piano disponibile all’indirizzo: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2021/art_2960538d19e34c66a5eb8d01b74cbb20.html
(28) https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2021/art_4ac49eddca6f43d68ed17465109b6001.html
(29) http://gxt.shandong.gov.cn/art/2021/11/18/art_15681_10296248.html https://h5.drcnet.com.cn/docview.aspx?version=integrated.
(30) Cfr. relazione, capitolo 6.
(31) Cfr. la relazione annuale 2021 di Zhejiang Wanfeng Aowei Auto Wheel, pag. 192 http://www.wfaw.com.cn/gongsigonggao/download-265.html
(32) Cfr. la relazione annuale 2021 di Dongfeng Motors, pag. 153: http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESH_STOCK/2022/2022-3/2022-03-31/7941734.PDF
(33) Dati pubblici della Banca mondiale – Reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income
(34) In assenza di produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo analogo, è possibile prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o del medesimo settore del prodotto oggetto del riesame.
(35) Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33). Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi sul mercato interno in detti paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale e, in ogni caso, tali dati relativi alle importazioni erano trascurabili.
(36) https://www.ibge.gov.br/en/statistics/economic/industry-and-construction/16906-pia-enterprise-pia1.html?=&t=o-que-e
(37) http://www.edp.com.br/distribuicao-es/saiba-mais/informativos/tarifas-aplicadas-a-clientes-atendidos-em-alta-e-media-tensao-(grupo-a)
(38) https://www.globalpetrolprices.com/Brazil/
(39) http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=183
(40) Allegato D.1 della domanda di riesame.
(41) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/109.
(42) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1221 della Commissione, del 14 luglio 2022, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie del Marocco (GU L 188 del 15.7.2022, pag. 114).
(43) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1221, considerando 154.
(44) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).