19.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 104/40


INDIRIZZO (UE) 2023/832 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 16 dicembre 2022

che modifica l’indirizzo (UE) 2016/65 sugli scarti di garanzia applicati nell’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2015/35) (BCE/2022/49)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 3.1, l’articolo 9.2, l’articolo 12.1, l’articolo 14.3, l’articolo 18.2 e l’articolo 20, primo paragrafo,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità all’articolo 18.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito le «BCN») possono effettuare operazioni di credito con enti creditizi ed altri operatori di mercato, erogando prestiti sulla base di adeguate garanzie. Le condizioni generali alle quali la BCE e le BCN sono disponibili a partecipare a operazioni di credito, inclusi i criteri che determinano l’idoneità delle garanzie ai fini delle operazioni di credito dell’Eurosistema, sono stabilite nell’indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (1).

(2)

Tutte le attività idonee per le operazioni di credito dell’Eurosistema sono assoggettate a specifiche misure di controllo del rischio al fine di tutelare l’Eurosistema dal rischio di perdite finanziarie ove sia necessario realizzare la garanzia in conseguenza dell’inadempimento di una controparte. Il sistema di controllo dei rischi dell’Eurosistema è sottoposto a periodica revisione al fine di garantire una tutela adeguata. In conseguenza di tale revisione periodica, il 15 luglio 2022 il Consiglio direttivo ha deciso di introdurre alcune modifiche al sistema di controllo dei rischi.

(3)

Il Consiglio direttivo ha deciso di procedere ulteriormente alla revoca graduale della temporanea riduzione degli scarti di garanzia che era stata decisa nell’ambito delle misure temporanee di allentamento in materia di garanzie adottate dall’Eurosistema in risposta alle circostanze economiche e finanziarie di carattere eccezionale connesse alla diffusione della malattia causata dal coronavirus 2019 (COVID-19). Si tratta della seconda fase della revoca graduale della riduzione degli scarti di garanzia decisa dal Consiglio direttivo il 23 marzo 2022 e concluderà tale revoca graduale.

(4)

Poiché il profilo di rischio delle altre obbligazioni garantite legislative e delle multi cédulas è simile a quello delle obbligazioni garantite di tipo jumbo, il Consiglio direttivo ha altresì deciso che esse dovrebbero essere soggette agli stessi scarti di garanzia e, pertanto, tutte le obbligazioni garantite legislative e multi cédulas dovrebbero essere incluse nella categoria di scarto di garanzia II e i riferimenti alle obbligazioni garantite di tipo jumbo dovrebbero essere eliminati dall’indirizzo (UE) 2016/65 della Banca centrale europea (BCE/2015/35) (2).

(5)

Inoltre, il Consiglio direttivo ha deciso di modificare il collocamento degli strumenti di debito emessi dall’Unione europea dalla categoria di scarto di garanzia II alla categoria di scarto di garanzia I, data la loro comparabilità con gli strumenti di debito di tale ultima categoria sia in termini di prezzo che di rischio di mercato e di liquidità, a parità di merito creditizio e di vita residua degli strumenti. Ciò è in linea con i principi di protezione, coerenza, semplicità e trasparenza per la gestione del rischio che sono alla base della struttura del sistema delle garanzie dell’Eurosistema, inclusi gli scarti di garanzia.

(6)

Al fine di consentire un trattamento più granulare e appropriato dei rischi associati agli strumenti a lunga scadenza e migliorare in tal modo la copertura del rischio della tabella degli scarti di garanzia, si è deciso di suddividere la categoria di strumenti con la vita residua più lunga (ossia superiore a dieci anni [10, ∞)] in tre nuove categorie, da dieci a quindici anni [10, 15), da quindici a trent’anni [15, 30) e da trent’anni in su [30, ∞). Tale decisione, in combinato disposto con la decisione di applicare una riduzione di valore teorica in funzione della scadenza, è altresì intesa a migliorare la granularità della copertura del rischio di tale valutazione teorica, che è particolarmente rilevante per gli strumenti con scadenze più lunghe.

(7)

Si è inoltre ritenuto necessario precisare e adeguare ulteriormente la definizione della vita residua per le obbligazioni garantite in uso proprio, distinguendo tra quelle con struttura soft bullet e quelle con una struttura conditional pass-through, al fine di evitare un aumento ingiustificato (ossia non giustificato da considerazioni di rischio) degli scarti di garanzia applicati a queste ultime, a seguito della già citata suddivisione della categoria degli strumenti di debito a lunga scadenza in tre categorie distinte.

(8)

Inoltre, il Consiglio direttivo ha deciso di sostituire, sia nel sistema di garanzie permanente che in quello temporaneo, l’attuale riduzione di valore teorica forfettaria del 5 %, applicabile alle attività negoziabili in conformità all’articolo 134 dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), con una tabella di riduzione proporzionale alla scadenza, per tutte le attività negoziabili il cui valore è teoricamente determinato, ad eccezione di quelle che rientrano nella categoria di scarto di garanzia I. La ragione di ciò risiede nel proteggere le garanzie dell’Eurosistema in modo più granulare dai rischi di modello derivanti dalla valutazione teorica delle attività negoziabili.

(9)

Inoltre, al fine di tenere adeguatamente conto dei rischi delle attività negoziabili con cedola variabile e di migliorare la protezione dal rischio dell’Eurosistema, si è deciso di allineare la classificazione degli scarti di garanzia delle attività negoziabili con cedola a tasso fisso e di quelle con cedola a tasso variabile, in quanto hanno dimostrato livelli comparabili di rischio totale.

(10)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l’indirizzo (UE) 2016/65 (BCE/2015/35),

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L’indirizzo (UE) 2016/65 (BCE/2015/35) è modificato come segue:

1)

all’articolo 2, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

gli strumenti di debito emessi dalle amministrazioni centrali, gli strumenti di debito emessi dall’Unione europea, i certificati di debito della BCE e quelli emessi dalle BCN prima della data di adozione dell’euro nel rispettivo Stato membro la cui moneta è l’euro sono incluse nella categoria di scarto di garanzia I;

b)

gli strumenti di debito emessi da:

i)

amministrazioni locali e regionali;

ii)

soggetti che sono enti creditizi o enti non creditizi classificati come agenzie da parte dell’Eurosistema e che soddisfano i criteri quantitativi di cui all’allegato XII bis dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);

iii)

banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali diverse dall’Unione europea; nonché le obbligazioni garantite legislative e multi cédulas, rientrano nella categoria di scarto di garanzia II;

c)

gli strumenti di debito emessi da:

i)

società non finanziarie;

ii)

società del settore delle amministrazioni pubbliche; e

iii)

agenzie che sono enti non creditizi che non soddisfano i criteri quantitativi di cui all’allegato XII bis dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), rientrano nella categoria di scarto di garanzia III;»;

2)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Scarti di garanzia per attività negoziabili

1.   Gli scarti di garanzia per attività negoziabili collocate nelle categorie di scarto di garanzia da I a IV sono determinati sulla base di:

a)

il collocamento della specifica attività nel livello di qualità del credito 1, 2 o 3;

b)

la vita residua dell’attività come specificata nel paragrafo 2;

c)

la struttura cedolare dell’attività come specificata nel paragrafo 2.

2.   Per le attività negoziabili collocate nelle categorie di scarto di garanzia da I a IV, lo scarto di garanzia applicabile dipende dalla vita residua e dalla struttura cedolare dell’attività (cedola a tasso fisso, cedola a tasso variabile o zero coupon) determinate sulla base della tabella 2 dell’allegato al presente indirizzo. La scadenza rilevante per la determinazione dello scarto di garanzia applicabile è la vita residua dell’attività, indipendentemente dalla tipologia di struttura cedolare.

bis   La determinazione della vita residua delle obbligazioni garantite in uso proprio varia a seconda che le obbligazioni garantite in uso proprio abbiano una struttura soft bullet ovvero una struttura conditional pass-through, come segue:

a)

nel caso di obbligazioni garantite in uso proprio con struttura soft bullet, la vita residua è definita come la durata massima per la quale la scadenza può essere estesa come indicato nei termini e nelle condizioni della specifica obbligazione garantita;

b)

nel caso di obbligazioni garantite in uso proprio con struttura conditional pass-through, la vita residua corrisponde alla categoria [10,15) anni.

Ai fini del presente paragrafo 2 bis, per «uso proprio» si intende la presentazione o l’utilizzo da parte di una controparte di obbligazioni garantite che sono emesse o garantite dalla controparte stessa o da ogni altro soggetto con cui essa ha stretti legami, come determinati ai sensi dell’articolo 138 dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

3.   Per le attività negoziabili collocate nella categoria di scarto di garanzia V, a prescindere dalla loro struttura cedolare, gli scarti di garanzia sono determinati sulla base della vita media ponderata dell’attività come specificato nei paragrafi 4 e 5. Gli scarti di garanzia applicabili alle attività negoziabili nella categoria V sono indicati nella tabella 2 bis nell’allegato al presente indirizzo.

4.   La vita media ponderata della tranche senior di un titolo garantito da attività è stimata come la media ponderata attesa del periodo rimanente fino al rimborso di tale tranche. Per i titoli garantiti da attività retained conferiti in garanzia, ai fini del calcolo della vita media ponderata si presume che l’opzione call dell’emittente non sarà esercitata.

5.   Ai fini del paragrafo 4, per «titoli garantiti da attività retained conferiti in garanzia» si intendono titoli garantiti da attività utilizzati in percentuale superiore al 75 % del valore nominale in essere da parte di una controparte che ne è l’originator o da soggetti che con esso hanno stretti legami. L’esistenza di stretti legami è stabilità in conformità all’articolo 138 dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).»

;

3)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Scarti di garanzia supplementari applicati a tipologie specifiche di attività negoziabili

Oltre agli scarti di garanzia previsti all’articolo 3 del presente indirizzo, per tipologie specifiche di attività negoziabili si applicano gli scarti di garanzia seguenti:

a)

tutte le attività negoziabili collocate nelle categorie di scarto di garanzia II, III, IV e V il cui valore è teoricamente determinato in conformità alle regole di cui all’articolo 134 dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) sono soggette a uno scarto di garanzia supplementare sotto forma di una riduzione di valore. La riduzione di valore, anche per le obbligazioni garantite in uso proprio, dipende dalla vita residua attesa o, nel caso della categoria di scarto di garanzia V, dalla vita media ponderata dell’attività, ai livelli indicati nella tabella 4 dell’allegato al presente indirizzo. Ai fini del calcolo della riduzione di valore per le obbligazioni garantite in uso proprio, la vita residua attesa è la data di scadenza originariamente prevista, a meno che e fino a che non sia stata attivata una proroga della scadenza;

b)

le obbligazioni garantite in uso proprio sono soggette a uno scarto di garanzia supplementare pari a: i) l’8 % applicato al valore degli strumenti di debito assegnati ai livelli di qualità del credito 1 e 2; e ii) il 12 % applicato al valore degli strumenti di debito assegnati al livello di qualità del credito 3. Ai fini del presente paragrafo, «uso proprio» ha lo stesso significato del termine «uso proprio» di cui all’articolo 3, paragrafo 2 bis;

c)

se lo scarto di garanzia supplementare di cui alla lettera b) non può essere applicato rispetto a un sistema di gestione delle garanzie di una BCN, agente triparty o TARGET per quanto riguarda l’auto-collateralizzazione, lo scarto di garanzia supplementare si applica in tali sistemi o piattaforme al valore dell’intera emissione delle obbligazioni garantite che possono essere oggetto di uso proprio.»

;

4)

all’articolo 5, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente testo:

«5.   Gli strumenti di debito non negoziabili garantiti da mutui residenziali sono soggetti ad uno scarto di garanzia pari al 31,5 %.»

;

5)

l’allegato è sostituito dall’allegato al presente indirizzo.

Articolo 2

Efficacia e attuazione

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle BCN.

2.   Le BCN adottano le misure necessarie per l’osservanza del presente indirizzo e le applicano a partire dal 29 giugno 2023. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure non oltre il 17 febbraio 2023.

Articolo 3

Destinatari

Le BCN sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 dicembre 2022

Per il Consiglio direttivo della BCE

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea del 19 dicembre 2014 sull’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).

(2)  Indirizzo (UE) 2016/65 della Banca centrale europea, del 18 novembre 2015, sugli scarti di garanzia applicati nell’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2015/35) (GU L 14 del 21.1.2016, pag. 30).


ALLEGATO

L’allegato all’indirizzo (UE) 2016/65 (BCE/2015/35) è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

Tabella 1

Categorie di scarto di garanzia per attività negoziabili idonee sulla base del tipo di emittente e/o del tipo di attività

Categoria I

Categoria II

Categoria III

Categoria IV

Categoria V

Strumenti di debito emessi dalle amministrazioni centrali

Strumenti di debito emessi dall’Unione europea

Certificati di debito della BCE

Certificati di debito emessi da banche centrali nazionali (BCN) prima della data di adozione dell’euro nei rispettivi Stati membri

Strumenti di debito emessi dalle amministrazioni locali e regionali

Strumenti di debito emessi da soggetti (enti creditizi o enti non creditizi) classificati da parte dell’Eurosistema come agenzie e che soddisfano i criteri quantitativi di cui all’allegato XII bis dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)

Strumenti di debito emessi da banche multilaterali di sviluppo e da organizzazioni internazionali diverse dall’Unione europea

Obbligazioni garantite legislative

Multi cédulas

Strumenti di debito emessi da società non finanziarie, società del settore delle amministrazioni pubbliche e agenzie che sono enti non creditizi che non soddisfano i requisiti quantitativi di cui all’allegato XII bis dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)

Strumenti di debito non garantiti emessi da enti creditizi e agenzie che sono enti creditizi che non soddisfano i criteri quantitativi di cui all’allegato XII bis dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)

Strumenti di debito non garantiti emessi da società finanziarie diverse dagli enti creditizi

Titoli garantiti da attività


Tabella 2

Livelli degli scarti di garanzia applicati alle attività negoziabili idonee nelle categorie di scarti di garanzia da I a IV

(in %)

 

Categorie di scarti di garanzia

Qualità del credito

Vita residua (in anni) ((*))

Categoria I

Categoria II

Categoria III

Categoria IV

cedola a tasso fisso o variabile

zero coupon

cedola a tasso fisso o variabile

zero coupon

cedola a tasso fisso o variabile

zero coupon

cedola a tasso fisso o variabile

zero coupon

Livelli 1 e 2

[0 ,1 )

0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

7,5

7,5

[1 ,3 )

1,0

2,0

1,5

2,5

2,0

3,0

10,0

11,5

[3 ,5 )

1,5

2,5

2,5

3,5

3,0

4,5

12,0

13,0

[5 ,7 )

2,0

3,0

3,5

4,5

4,5

6,0

14,0

15,0

[7 ,10 )

3,0

4,0

4,5

6,5

6,0

8,0

16,0

17,5

[10 ,15 )

4,0

5,0

6,5

8,5

7,5

10,0

18,0

22,5

[15 ,30 )

5,0

6,0

8,0

11,5

9,0

13,0

21,0

25,0

[30 , ∞)

6,0

9,0

10,0

13,0

11,0

16,0

24,0

31,5

 

Categorie di scarti di garanzia

Qualità del credito

Vita residua (in anni)

Categoria I

Categoria II

Categoria III

Categoria IV

cedola a tasso fisso o variabile

zero coupon

cedola a tasso fisso o variabile

zero coupon

cedola a tasso fisso o variabile

zero coupon

cedola a tasso fisso o variabile

zero coupon

Livello 3

[0 ,1 )

5,0

5,0

5,5

5,5

6,5

6,5

11,5

11,5

[1 ,3 )

6,0

7,0

7,5

10,5

9,5

12,0

18,5

20,0

[3 ,5 )

8,5

10,0

11,0

16,0

13,0

18,0

23,0

27,0

[5 ,7 )

10,0

11,5

12,5

17,0

15,0

21,5

25,5

29,5

[7 ,10 )

11,5

13,0

14,0

21,0

17,0

23,5

26,5

31,5

[10 ,15 )

12,5

14,0

17,0

25,5

19,5

28,0

28,5

35,0

[15 ,30 )

13,5

15,0

20,0

28,5

22,0

31,0

31,5

39,0

[30 , ∞)

14,0

17,0

22,0

32,5

25,0

35,5

34,5

43,0


Tabella 2 bis

Livelli degli scarti di garanzia applicati alle attività negoziabili idonee nella categoria di scarto di garanzia V

(in %)

 

 

Categoria V

Qualità del credito

Vita media ponderata (weighted average life, WAL)  ((*))

Scarto di garanzia

Livelli 1 e 2

[0 ,1 )

4,0

[1 ,3 )

5,0

[3 ,5 )

7,0

[5 ,7 )

9,0

[7 ,10 )

12,0

[10 ,15 )

18,0

[15 ,30 )

20,0

[30 , ∞)

22,0


Tabella 3

Livelli degli scarti di garanzia applicati ai crediti idonei

(in %)

Qualità del credito

Vita residua (in anni)  ((*))

Tasso d’interesse fisso

Tasso d’interesse variabile

Livelli 1 e 2

[0 ,1 )

8,0

8,0

[1 ,3 )

11,5

8,0

[3 ,5 )

15,0

8,0

[5 ,7 )

20,0

11,5

[7 ,10 )

26,0

15,0

[10 ,15 )

33,0

20,0

[15 ,30 )

38,0

26,0

[30 , ∞)

40,0

33,0

Livello 3

[0 ,1 )

16,0

16,0

[1 ,3 )

25,0

16,0

[3 ,5 )

35,0

16,0

[5 ,7 )

42,0

25,0

[7 ,10 )

46,0

35,0

[10 ,15 )

48,0

42,0

[15 ,30 )

50,0

46,0

[30 , ∞)

52,0

48,0


Tabella 4

Livelli di riduzione di valore applicati alle attività negoziabili nelle categorie di scarti di garanzia da II a V il cui valore è teoricamente determinato

(in%)

Vita residua/vita media ponderata (Weighted Average LIFE, WAL) (anni)  ((*))

Riduzione di valore

[0 ,1 )

1,5

[1 ,3 )

2,5

[3 ,5 )

3,0

[5 ,7 )

3,5

[7 ,10 )

4,5

[10 ,15 )

6,0

[15 ,30 )

8,0

[30 , ∞)

13,0

»

((*))  ossia [0,1) vita residua inferiore ad un anno, [1,3) vita residua pari o superiore ad un anno ed inferiore a tre anni ecc.

((*))  ossia [0,1) WAL inferiore ad un anno, [1,3) WAL pari o superiore ad un anno ed inferiore a tre anni ecc.

((*))  ossia [0,1) vita residua inferiore ad un anno, [1,3) vita residua pari o superiore ad un anno ed inferiore a tre anni ecc.

((*))  ossia [0,1) Vita residua/vita media ponderata (Weighted Average LIFE, WAL) inferiore ad un anno, [1,3) vita residua/vita media ponderata (Weighted Average LIFE, WAL) pari o superiore ad un anno ed inferiore a tre anni ecc.