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10.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 73/5 |
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2023/544 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2022
che modifica la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative all’uso del piombo nelle leghe di alluminio destinate a lavorazione meccanica, nelle leghe di rame e in determinati accumulatori
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, lettera b),
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE, gli Stati membri provvedono affinché i materiali e i componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003 non contengano piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente. |
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(2) |
Nell’allegato II della direttiva 2000/53/CE sono elencati i materiali e i componenti dei veicoli cui non si applica il divieto di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a). |
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(3) |
La Commissione ha valutato l’esenzione di cui all’allegato II, voce 2. c) i), della direttiva 2000/53/CE per quanto riguarda le leghe di alluminio destinate a lavorazione meccanica alla luce del progresso tecnico e scientifico, giungendo alla conclusione che esistono alternative adeguate, ma che è necessario un periodo di transizione per sostituire l’uso del piombo in tutti i materiali e componenti oggetto dell’esenzione. L’uso del piombo nei materiali e nei componenti interessati, compreso nell’alluminio lavorato, potrebbe essere gradualmente eliminato entro la fine del 2027. È pertanto opportuno fissare una data di scadenza dell’esenzione. |
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(4) |
La Commissione ha valutato l’esenzione di cui all’allegato II, voce 3, della direttiva 2000/53/CE per quanto riguarda le leghe di alluminio alla luce del progresso tecnico e scientifico, giungendo alla conclusione che non esistono ancora alternative adeguate all’uso del piombo nei materiali e nei componenti oggetto dell’esenzione. Alla luce dei progressi compiuti nello sviluppo di sostituti del piombo nei materiali e nei componenti in questione, è opportuno prevedere una nuova data per il riesame dell’esenzione. |
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(5) |
La Commissione ha valutato l’esenzione di cui all’allegato II, voce 5. b), della direttiva 2000/53/CE per quanto riguarda il piombo negli accumulatori per applicazioni non incluse nella voce 5. a) di tale allegato, che riguarda gli accumulatori in sistemi ad alta tensione, alla luce del progresso tecnico e scientifico, giungendo alla conclusione che l’uso del piombo negli accumulatori per applicazioni non incluse nell’allegato II, voce 5. a), della direttiva 2000/53/CE può essere evitato per alcune applicazioni, ma non per gli accumulatori utilizzati in applicazioni a 12 V. Al fine di applicare un quadro normativo coerente per gli accumulatori, compresi quelli che non rientrano nella deroga di cui all’allegato II, voce 5. a), della direttiva 2000/53/CE e che non sono utilizzati in applicazioni a 12 V, è opportuno prevedere due voci distinte, 5. b) i) e 5. b) ii), anziché un’unica voce 5. b). |
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(6) |
La voce 5 b) i) dovrebbe prevedere una deroga per l’uso del piombo negli accumulatori utilizzati in applicazioni a 12 V e per l’uso del piombo negli accumulatori in applicazioni a 24 V nei veicoli per uso speciale quali definiti all’articolo 3 del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) Alla luce dei progressi compiuti nello sviluppo di sostituti all’uso del piombo negli accumulatori in questione, è opportuno prevedere una data per il riesame delle esenzioni. |
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(7) |
La voce 5 b) ii) dovrebbe prevedere un’esenzione per l’uso del piombo in accumulatori per altre applicazioni non incluse nell’allegato II, voci 5 a) e 5 b) i), della direttiva 2000/53/CE. Dalla valutazione è emerso che, considerati i progressi compiuti nello sviluppo di sostituti del piombo negli accumulatori usati in tali applicazioni, gli accumulatori a base di piombo per tali applicazioni possono essere evitati. È pertanto opportuno prevedere una data di scadenza per tale esenzione che consenta la graduale eliminazione dell’uso del piombo negli accumulatori in questione. |
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(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2000/53/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato II della direttiva 2000/53/CE è sostituito dal testo dell’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o giugno 2023. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34.
(2) Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).
ALLEGATO
«ALLEGATO II
Materiali e componenti cui non si applica l’articolo 4, paragrafo 2, lettera a)
È ammessa una concentrazione massima dello 0,1 %, in peso e per materiale omogeneo, di piombo, cromo esavalente e mercurio nonché una concentrazione massima dello 0,01 %, in peso e per materiale omogeneo, di cadmio.
Ai pezzi di ricambio immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003 e destinati ai veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2003, ad eccezione delle masse di equilibratura delle ruote, delle spazzole in carbonio dei motori elettrici e delle guarnizioni dei freni, non si applicano le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE.
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Materiali e componenti |
Ambito di applicazione e data di scadenza dell’esenzione |
Da etichettare o rendere identificabili conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto iv) |
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Piombo come elemento di lega |
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Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2016 e loro pezzi di ricambio |
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Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2005 |
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Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2008 |
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Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2028 e loro pezzi di ricambio |
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Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2008 |
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Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2011 |
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Piombo e composti di piombo nei componenti |
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Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2019 e loro pezzi di ricambio |
X |
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X |
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Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2024 e loro pezzi di ricambio |
X |
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Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2016 e loro pezzi di ricambio |
X |
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Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2005 |
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Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2006 |
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Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2009 |
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Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2016 e loro pezzi di ricambio |
X (5) |
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Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2011 e loro pezzi di ricambio |
X (5) |
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Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2013 e loro pezzi di ricambio |
X (5) |
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Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2015 e loro pezzi di ricambio |
X (5) |
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X (5) |
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Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2017 e loro pezzi di ricambio |
X (5) |
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Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2024 e loro pezzi di ricambio |
X (5) |
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Veicoli omologati prima del 1o ottobre 2022 e loro pezzi di ricambio |
X (5) |
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Veicoli omologati a partire dal 1o ottobre 2022 e loro pezzi di ricambio |
X (5) |
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Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2016 e loro pezzi di ricambio |
X (5) |
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Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2016 e loro pezzi di ricambio |
X (5) |
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Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2020 e loro pezzi di ricambio |
X (5) |
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Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2024 e loro pezzi di ricambio |
X (5) |
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Come pezzi di ricambio per tipi di motore sviluppati prima del 1o luglio 2003 |
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X (6) (per componenti diversi da quelli piezoelettrici dei motori) |
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Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2016 e loro pezzi di ricambio |
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Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2017 e loro pezzi di ricambio |
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Veicoli omologati prima del 1o luglio 2006 e loro pezzi di ricambio |
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Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2019 e loro pezzi di ricambio |
X |
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Cromo esavalente |
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Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2007 |
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Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2008 |
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Cromo esavalente come anticorrosivo, fino allo 0,75 % in peso nella soluzione refrigerante, nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento:
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Per a): veicoli omologati prima del 1o gennaio 2020 e loro pezzi di ricambio Per b): veicoli omologati prima del 1o gennaio 2026 e loro pezzi di ricambio |
X |
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Mercurio |
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Veicoli omologati prima del 1o luglio 2012 e loro pezzi di ricambio |
X |
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Veicoli omologati prima del 1o luglio 2012 e loro pezzi di ricambio |
X |
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Cadmio |
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Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 31 dicembre 2008 |
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Note alla tabella: |
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(1) Questa esenzione sarà riesaminata nel 2024.
(2) Si applica alle leghe di alluminio in cui il piombo non è introdotto intenzionalmente ma è presente a causa dell’uso di alluminio riciclato.
(3) Questa esenzione sarà riesaminata nel 2025.
(4) Sistemi aventi una tensione > 75 V in corrente continua ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357).
(5) Demolizione se, in correlazione con la voce 10. a), si supera un livello soglia medio di 60 g per veicolo. Ai fini della presente nota non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal costruttore nella linea di produzione.
(6) Demolizione se, in correlazione con le voci da 8. a) a 8. k), si supera un livello soglia medio di 60 g per veicolo. Ai fini della presente nota non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal costruttore nella linea di produzione.»
(7) Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).