7.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 174/19


RACCOMANDAZIONE (UE) 2023/1425 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2023

sull’agevolazione dei finanziamenti per la transizione verso un’economia sostenibile

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

la transizione verso un’economia sostenibile entro il 2050 non è priva di ostacoli, ma offre anche opportunità all’economia dell’Unione. Investire nella transizione verde contribuirà a rendere l’Europa il primo continente climaticamente neutro con un’economia sostenibile.

(2)

Occorre agire con urgenza in questo decennio per ridurre del 55 % le emissioni di gas a effetto serra e conseguire i nostri obiettivi ambientali, in particolare quelli relativi alle crisi naturali e idriche, entro il 2030. Ogni anno, dal 2021 al 2030, l’Unione dovrà investire circa 700 miliardi di EUR in più rispetto al periodo 2011-2020 per decarbonizzare la sua economia e conseguire i suoi obiettivi ambientali (1) e quelli della proposta di normativa sull’industria a zero emissioni nette (2)..

(3)

I finanziamenti per la transizione verso un’economia climaticamente neutra e sostenibile sono oggi necessari per quelle imprese che desiderano diventare sostenibili ma non possono passare in un’unica fase a un modello di prestazioni pienamente rispettoso dell’ambiente e climaticamente neutro. Nei prossimi anni serviranno finanziamenti a sostegno della transizione al fine di garantire che l’economia reale proceda in modo tempestivo e ordinato verso la sostenibilità, garantendo nel contempo la competitività dell’economia dell’UE. Non tutte le tecnologie sono ancora disponibili per un’economia sostenibile e gli operatori economici possono conseguire tali obiettivi a ritmi diversi.

(4)

La nozione di finanza sostenibile riguarda il finanziamento sia di ciò che è già rispettoso dell’ambiente sia di ciò che è in transizione per conseguire, nel tempo, simili prestazioni. Il livello degli investimenti sostenibili è destinato ad aumentare nel tempo, con l’avanzare della transizione.

(5)

Sebbene il quadro giuridico dell’Unione non definisca il concetto di finanziamento della transizione, questo dovrebbe essere inteso come il finanziamento di miglioramenti delle prestazioni climatiche e ambientali a sostegno della transizione verso un’economia sostenibile, a un ritmo compatibile con gli obiettivi climatici e ambientali dell’UE.

(6)

Il quadro della finanza sostenibile dell’UE, che comprende il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), le metodologie di cui al regolamento (UE) 2019/2089 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), la direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e la proposta di regolamento sulle obbligazioni verdi europee (6) contengono garanzie e principi che possono orientare ulteriormente la nozione di finanziamento della transizione.

(7)

Il finanziamento della transizione verso un’economia climaticamente neutra e sostenibile costituisce il fulcro della comunicazione della Commissione del 2021 concernente una strategia per finanziare la transizione verso un’economia sostenibile (7), che sottolinea la necessità di un approccio inclusivo alla finanza sostenibile indipendentemente dai settori, dalle geografie, dai soggetti coinvolti e dai diversi punti di partenza della transizione.

(8)

La presente raccomandazione chiarisce il concetto di finanziamento della transizione, riconoscendo l’importante ruolo che i partecipanti al mercato possono svolgere su base volontaria in questo contesto utilizzando, se necessario, gli strumenti del quadro della finanza sostenibile dell’UE.

(9)

Le imprese, gli intermediari finanziari e gli investitori, gli Stati membri e le autorità di vigilanza potrebbero raccogliere, fornire o affrontare finanziamenti della transizione attraverso il ricorso volontario a strumenti di finanza sostenibile come illustrato nella presente raccomandazione.

(10)

La presente raccomandazione mira a sostenere il finanziamento della transizione in un ambiente affidabile per gli investitori incoraggiando il ricorso volontario a strumenti di finanza sostenibile e all’informativa in modo da garantire la credibilità delle opportunità di investimento nella transizione.

(11)

La presente raccomandazione si fonda sul quadro della finanza sostenibile dell’Unione e su elementi tratti dalle principali iniziative internazionali a sostegno del finanziamento della transizione, quali le linee guida dell’OCSE sul finanziamento della transizione (8), il quadro del G20 per il finanziamento della transizione (9), la relazione sul finanziamento della transizione della piattaforma internazionale sulla finanza sostenibile (10) e la relazione del gruppo di esperti ad alto livello delle Nazioni Unite sugli impegni a sostegno dell’azzeramento delle emissioni nette di soggetti non statali (11). Di conseguenza gli investitori internazionali che seguono la presente raccomandazione dovrebbero essere in grado di soddisfare i principali aspetti dei loro obiettivi di transizione e del loro fabbisogno di finanziamento con la prassi di mercato internazionale.

(12)

La transizione verso il conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo (12) comprende la transizione verso la neutralità climatica entro il 2050, con l’obiettivo di limitare i cambiamenti climatici a un riscaldamento globale pari a 1,5 °C, in linea con l’accordo di Parigi adottato nel contesto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (13), nonché la transizione verso un’economia resiliente ai cambiamenti climatici e la transizione verso un’economia ecosostenibile, ossia un’economia circolare, a inquinamento zero rispettosa della natura e un uso sostenibile delle risorse idriche e marine.

(13)

I partecipanti al mercato possono applicare la presente raccomandazione sia alla transizione climatica che a quella ambientale.

(14)

Nella transizione verso la sostenibilità, le imprese (sia finanziarie che non) potrebbero partire da situazioni diverse, che dipendono da vari fattori, quali i settori e le zone geografiche in cui operano. Le imprese dispongono poi di possibilità e capacità di transizione diverse, a seconda delle loro dimensioni, delle risorse finanziarie e fisiche di cui dispongono oppure della disponibilità di infrastrutture e tecnologie. Di conseguenza anche le esigenze di finanziamento saranno diverse.

(15)

Il ricorso al finanziamento della transizione è volontario. Non tutte le imprese e non tutti i settori economici hanno fabbisogni finanziari significativi connessi alla transizione climatica o ambientale. Tuttavia, laddove sia possibile ridurre gli impatti e si stia procedendo in tal senso, si dovrebbe riconoscere tale miglioramento e facilitarne il finanziamento.

(16)

Le piccole e medie imprese potrebbero dover finanziare la propria transizione e, in tal caso, potrebbero trarre vantaggio dall’ottenimento di finanziamenti della transizione fornendo informazioni chiave sulla sostenibilità. Tuttavia, a causa delle loro dimensioni e delle loro risorse più limitate, ciò può essere difficile e costoso. Le piccole e medie imprese potrebbero necessitare del sostegno di partner finanziari, fornitori e clienti nella loro catena del valore quando prendono in considerazione il proprio fabbisogno di finanziamento della transizione e accedono a tale finanziamento nella pratica. Le grandi imprese e i grandi intermediari finanziari sono incoraggiati ad applicare il principio di proporzionalità quando interagiscono con le piccole e medie imprese e a dar prova di moderazione nel richiedere informazioni ai partner, ai fornitori e ai clienti della catena del valore che sono piccole e medie imprese.

(17)

Il finanziamento della transizione può contribuire altresì a finanziare la transizione delle imprese che operano nei settori maggiormente interessati dalla transizione verso un’economia sostenibile. Ad esempio i nuovi investimenti e le nuove spese in conto capitale correlate di tali imprese possono essere compatibili con la transizione verso il conseguimento degli obiettivi climatici e ambientali dell’Unione.

(18)

Il fabbisogno in termini di finanziamento della transizione può essere stabilito pianificando in anticipo e fissando obiettivi di transizione. Tale attività può essere svolta, ad esempio, fissando obiettivi ed azioni a breve, medio e lungo termine dell’impresa, in linea con la transizione verso un’economia climaticamente neutra e sostenibile, nonché piani d’investimento e d’azione che indichino le risorse assegnate e le risorse ancora necessarie, al fine di garantire che gli obiettivi siano raggiunti e le azioni siano pianificate e attuate in modo trasparente, credibile e coerente. Ciò può avvenire a livello sia di impresa che di attività, a seconda di dove si manifesta la necessità di finanziamento della transizione.

(19)

La pianificazione della transizione, che è il processo attraverso cui le imprese traducono in azioni le loro ambizioni ambientali e climatiche, può fornire assistenza alle imprese nel ridurre al minimo i rischi strategici e finanziari associati alla transizione, nell’individuare le opportunità commerciali e nel fare chiarezza sulla loro strategia commerciale che può attrarre nuovi investitori e partner commerciali.

(20)

Le imprese possono comunque utilizzare anche gli strumenti di finanza sostenibile dell’Unione, quali la tassonomia, non soltanto per comunicare spese in conto capitale e attività allineate alla tassonomia, ma anche come strumento lungimirante per il loro processo di transizione, utilizzando i criteri della tassonomia come punti di riferimento per la fissazione di obiettivi. La tassonomia è sempre più utilizzata a fini del finanziamento della transizione e molte imprese comunicano spese in conto capitale allineate alla tassonomia notevolmente superiori rispetto alle entrate allineate, in particolare nei settori ad alto impatto.

(21)

Gli investimenti destinati a conseguire l’allineamento alla tassonomia in cinque (eccezionalmente dieci) anni sono riconosciuti come spese in conto capitale pienamente allineate alla tassonomia se accompagnati da un piano di spesa in conto capitale, che è un tipo di piano di transizione a livello di attività (14). Inoltre, gli investimenti a favore di attività di transizione, quali definite dal regolamento (UE) 2020/852, sono investimenti nelle migliori tecnologie disponibili e sono pertanto riconosciuti anche come allineati alla tassonomia, a condizione che non comportino dipendenze a lungo termine ad alta intensità di carbonio né impediscano lo sviluppo di tecnologie più ecologiche. Si tratta di attività economiche per le quali attualmente non esistono tecnologie alternative, nel contesto delle quali le prestazioni seguiranno in futuro un percorso di transizione verso la neutralità climatica. Al fine di garantire un miglioramento continuo durante tutta la transizione, il regolamento (UE) 2020/852 prevede un riesame dei criteri di vaglio tecnico per le attività di transizione ogni tre anni, in modo da tenere conto di tecnologie e dati scientifici nuovi che si rendono disponibili.

(22)

La tassonomia può inoltre fungere da utile guida, che integra gli obiettivi climatici o ambientali o i piani di transizione, per le attività economiche che non possono conseguire un contributo sostanziale a uno degli obiettivi ambientali di cui al regolamento (UE) 2020/852, ma per le quali sono comunque possibili miglioramenti significativi delle prestazioni ambientali. I suoi criteri e principi possono essere utilizzati per fissare obiettivi intermedi o minimi, per i quali si potrebbero raccogliere finanziamenti della transizione, se gli investimenti sono compatibili con gli obiettivi climatici e ambientali dell’UE (15). Ciò dovrebbe essere garantito attraverso un piano di transizione per l’attività specifica (un piano di transizione basato sulle attività).

(23)

Dai dati emerge che la tassonomia funziona come previsto con le imprese dell’indice STOXX Europe 600 che finora hanno comunicato un allineamento alla tassonomia diverso da zero (16), in media tali imprese hanno comunicato un allineamento alla tassonomia pari a circa il 23 % per le spese in conto capitale, al 24 % per le spese operative e al 17 % per le entrate (17).

(24)

Gli indici di riferimento UE di transizione climatica e gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi sono strumenti adeguati per concepire portafogli con obiettivi di decarbonizzazione. I fondi di investimento che monitorano tali indici di riferimento sono cresciuti notevolmente e sono attualmente valutati a 116 miliardi di EUR. Anche il ricorso a indici di riferimento ambientali, sociali e di governance («indici di riferimento ESG») basati sul mercato con caratteristiche di sostenibilità ambientale è in aumento.

(25)

I piani di transizione costituiscono uno strumento utile per tradurre gli obiettivi climatici o ambientali a livello sia di imprese che di attività economiche in azioni e in un piano di investimenti nelle attività di comunicazione dirette a intermediari finanziari e investitori. Al momento di valutare i rischi di transizione e di sostenibilità fisica associati a un investimento, gli intermediari finanziari e gli investitori potrebbero inoltre tenere conto delle informazioni contenute nei piani di transizione così come dell’integrità e della trasparenza degli obiettivi ivi inclusi e della responsabilità per il loro raggiungimento.

(26)

I piani di transizione non sono attualmente obbligatori, ma si stanno affermando come uno dei principali strumenti proiettati verso il futuro che le imprese possono utilizzare per definire e stabilire dettagliatamente i propri obiettivi e i finanziamenti necessari per raggiungerli, e includono informazioni in merito a traguardi, attività, processi e risorse. I piani di transizione possono essere definiti facendo affidamento sulla direttiva (UE) 2022/2464 e sui principi di rendicontazione ivi enunciati, in base a cui i piani di transizione fanno parte della strategia aziendale globale di un’impresa che intende allinearsi all’obiettivo dell’accordo di Parigi di limitare l’aumento della temperatura globale a 1,5 °C.

(27)

Le imprese soggette agli obblighi di rendicontazione della direttiva (UE) 2022/2464 dovranno comunicare eventuali obiettivi temporalmente definiti connessi a questioni di sostenibilità nonché eventuali piani finalizzati a garantire che il loro modello e la loro strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un’economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C.

(28)

Nel febbraio del 2022 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (18) con l’obiettivo di garantire che le società attive nel mercato interno conseguano risultati in merito alla transizione verso la sostenibilità delle nostre economie. La proposta prevede che le società che rientrano nel suo ambito di applicazione adottino un piano per garantire che il modello di business e la strategia aziendale perseguiti siano compatibili con la transizione a un’economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C in conformità dell’accordo di Parigi.

(29)

Un piano di transizione, che costituisce un aspetto della strategia globale dell’impresa, può riguardare anche la transizione verso obiettivi ambientali. La credibilità di un piano di transizione potrebbe essere rafforzata dalla sua adozione da parte della dirigenza della società, includendo una serie strutturata di obiettivi e azioni a breve, medio e lungo termine, nonché le risorse assegnate e necessarie per garantire che gli obiettivi e le azioni siano attuati in modo credibile e coerente, anche prendendo in considerazione ed evitando la dipendenza a lungo termine da attività o attivi ad alta intensità di gas a effetto serra o significativamente dannosi per l’ambiente, tenendo conto della durata di vita di tali attivi.

(30)

Gli intermediari finanziari hanno un ruolo fondamentale da svolgere nel favorire la transizione dell’economia reale verso la sostenibilità. Fornire all’economia reale finanziamenti della transizione consente pertanto al settore finanziario di adempiere la sua funzione durante la transizione, riduce i rischi associati alla transizione nel tempo e consente al settore di effettuare una propria transizione ordinata. I finanziamenti della transizione e i relativi investimenti possono ridurre i rischi della transizione finanziaria in futuro anche se non sono automaticamente soggetti a un rischio finanziario inferiore rispetto ad altri investimenti.

(31)

I prestiti bancari e gli investimenti sono due elementi importanti per il finanziamento dell’economia reale e si prevede che entrambi contribuiranno in modo significativo al finanziamento della transizione delle imprese. Le banche e altri investitori istituzionali si trovano in una posizione particolarmente favorevole per fornire finanziamenti della transizione ai loro clienti, in virtù degli stretti rapporti che li legano a questi ultimi. In tale contesto, le banche possono prendere in considerazione la presente raccomandazione congiuntamente alle disposizioni sui rischi fisici e di transizione della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (19) e del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (20), attualmente in fase di revisione.

(32)

L’imminente consulenza dell’Autorità bancaria europea sui prestiti verdi (21), nonché i lavori della piattaforma sulla finanza sostenibile (22), prenderanno in considerazione aspetti diversi del finanziamento della transizione e forniranno un contributo pertinente per le considerazioni future su questo tema.

(33)

Le informative sulla sostenibilità contribuiscono a razionalizzare lo scambio di informazioni tra intermediari finanziari e imprese in fase di transizione. Ad esempio le previsioni circa obiettivi climatici o ambientali o i piani di transizione, laddove esistenti, potrebbero fornire informazioni utili agli investitori e agli intermediari finanziari che si sono impegnati a favore della transizione. Queste informazioni aiuteranno gli intermediari finanziari e gli investitori a decidere cosa includere o meno nei prodotti di investimento e a valutare le implicazioni dei diversi orizzonti temporali di investimento e i rischi degli attivi non recuperabili.

(34)

Gli intermediari finanziari e gli investitori possono contribuire altresì alla transizione offrendo soluzioni di finanziamento specifiche che siano collegate agli obiettivi climatici o ambientali fissati dalle imprese.

(35)

Gli Stati membri sono invitati a continuare a svolgere attività di sensibilizzazione in merito agli approcci per reperire o erogare finanziamenti della transizione. Sono inoltre invitati a continuare a offrire formazioni e assistenza tecnica che possano contribuire ad aumentare la diffusione dei finanziamenti della transizione, nonché a fornire soluzioni di finanziamento specifiche connesse alla transizione a favore delle imprese che intendono partecipare a questo processo.

(36)

Le autorità europee di vigilanza e le autorità nazionali competenti nell’Unione dovrebbero continuare a svolgere attività di sensibilizzazione in merito ai pertinenti approcci al finanziamento della transizione. Ciò contribuirà a infondere fiducia nei partecipanti al mercato rispetto alle modalità per utilizzare efficacemente gli strumenti di finanza sostenibile dell’Unione, nonché a incoraggiare la diffusione di finanziamenti della transizione e a ridurre il rischio di ecologismo di facciata (greenwashing).

(37)

La presente raccomandazione non formula raccomandazioni su tutti gli aspetti del finanziamento della transizione verso un’economia climaticamente neutra e sostenibile. Essa mira a chiarire i concetti base del finanziamento della transizione e l’uso di strumenti in grado di incoraggiare una maggiore diffusione dei finanziamenti privati a favore della transizione.

(38)

La presente raccomandazione non è esaustiva, in quanto i partecipanti al mercato possono trovare altri modi per promuovere o reperire finanziamenti della transizione che siano in linea con la transizione verso un’economia sostenibile. Essa dovrebbe essere presa in considerazione unitamente a eventuali sviluppi legislativi o di mercato futuri. La piattaforma sulla finanza sostenibile contribuirà a individuare le pertinenti pratiche di mercato relative al finanziamento della transizione e i partecipanti al mercato possono fornire riscontri per perfezionare gli elementi del quadro della finanza sostenibile e il suo utilizzo per il finanziamento della transizione attraverso la piattaforma o attraverso eventi di sensibilizzazione organizzati dalla Commissione, quali seminari e dialoghi con i portatori di interessi. La Commissione intensificherà inoltre il suo impegno con i partner internazionali, ad esempio attraverso la piattaforma internazionale sulla finanza sostenibile e il futuro polo di consulenza sulla finanza sostenibile nel contesto del Global Gateway, al fine di promuovere la diffusione e l’interoperabilità internazionale del finanziamento della transizione a livello mondiale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1.   FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1.

La presente raccomandazione dà seguito alla comunicazione della Commissione «Strategia per finanziare la transizione verso un’economia sostenibile» (23).

1.2.

La presente raccomandazione mira a sostenere i partecipanti al mercato che desiderano ottenere o fornire finanziamenti della transizione offrendo suggerimenti pratici.

1.3.

I destinatari della presente raccomandazione sono le imprese che intendono contribuire alla transizione verso la neutralità climatica e la sostenibilità ambientale, potenziando nel contempo la loro competitività, e cercano finanziamenti per sostenere gli investimenti a tal fine. La presente raccomandazione intende spiegare l’uso degli strumenti di finanza sostenibile. I finanziamenti della transizione e i finanziamenti verdi (24) possono essere distinti dai finanziamenti di carattere generale, che non hanno obiettivi di sostenibilità.

1.4.

In generale la presente raccomandazione non è destinata ad applicarsi alle microimprese (25), date le loro dimensioni e la loro capacità amministrativa.

1.5.

La presente raccomandazione è destinata anche a:

a)

intermediari finanziari e investitori disposti a fornire finanziamenti della transizione alle imprese;

b)

gli Stati membri e le autorità di vigilanza finanziaria, affinché svolgano attività di sensibilizzazione in merito a questo tema e forniscano assistenza tecnica, per incoraggiare la diffusione e l’erogazione all’economia reale di finanziamenti della transizione.

1.6.

La presente raccomandazione lascia impregiudicata la normativa dell’Unione che stabilisce obblighi giuridici.

1.7.

Sono invitati ad avvalersi della presente raccomandazione anche i soggetti non appartenenti all’Unione che potrebbero tuttavia avere esigenze specifiche che non trovano riscontro nel presente documento.

2.   DEFINIZIONI

Ai fini della presente raccomandazione, si applicano le definizioni riportate in appresso.

2.1.

Transizione: la transizione dai livelli attuali delle prestazioni ambientali e climatiche verso un’economia climaticamente neutra, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile da un punto di vista ambientale in un arco di tempo che consenta di conseguire:

a)

l’obiettivo di limitare l’aumento della temperatura globale a 1,5 °C in linea con l’accordo di Parigi e, per le imprese e le attività all’interno dell’Unione, l’obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 e una riduzione del 55 % delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (26);

b)

l’obiettivo di un adattamento ai cambiamenti climatici (27); e

c)

altri obiettivi ambientali dell’Unione, specificati nel regolamento (UE) 2020/852, quali la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento, la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, l’uso sostenibile e la protezione delle risorse marine e di acqua dolce e la transizione verso un’economia circolare.

2.2.

Finanziamento della transizione: il finanziamento di investimenti compatibili con la transizione e che contribuiscono alla stessa, in modo da evitare dipendenze, tra cui:

a)

investimenti in portafogli che monitorano gli indici di riferimento UE di transizione climatica e gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi («indici di riferimento climatici dell’UE»);

b)

investimenti in attività economiche allineate alla tassonomia, tra cui:

attività economiche di transizione quali definite all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 per l’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici;

attività economiche ammissibili alla tassonomia che diventeranno allineate alla tassonomia a norma dell’articolo 1, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione (28) entro massimo cinque (eccezionalmente dieci) anni;

c)

investimenti in imprese o attività economiche con un piano di transizione credibile, a livello di impresa o di attività;

d)

investimenti in imprese o attività economiche con obiettivi scientificamente fondati e credibili, laddove proporzionato, sostenuti da informazioni che garantiscano integrità, trasparenza e responsabilità.

2.3.

Piano di transizione: un aspetto della strategia globale dell’impresa che definisce gli obiettivi e le azioni del soggetto in questione per la sua transizione verso un’economia climaticamente neutra o sostenibile, comprendente misure quali la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in linea con l’obiettivo di limitare l’aumento della temperatura di 1,5 °C.

3.   RACCOMANDAZIONE ALLE IMPRESE CHE SONO ALLA RICERCA DI FINANZIAMENTI DELLA TRANSIZIONE

Strumenti finanziari sostenibili per definire e stabilire dettagliatamente il fabbisogno di finanziamenti della transizione

3.1.

Le imprese possono stimare il proprio fabbisogno di finanziamento della transizione sulla base dei propri impatti, rischi e opportunità in termini di sostenibilità. Questi aspetti possono essere individuati mediante una valutazione della rilevanza.

3.2.

Al fine di stabilire il loro fabbisogno di finanziamento della transizione, le imprese potrebbero iniziare fissando obiettivi di transizione e definendo percorsi di transizione individuali sulla base di scenari e percorsi scientificamente fondati (29).

3.3.

Gli strumenti di finanza sostenibile, in particolare la tassonomia o gli indici di riferimento climatici dell’UE, nonché piani di transizione credibili possono essere utilizzati per sostenere la definizione degli obiettivi di transizione e stabilire dettagliatamente le necessità specifiche di finanziamento della transizione a livello di impresa e a livello di attività economiche (30).

3.4.

Un’integrazione chiara degli obiettivi di transizione e del relativo fabbisogno di finanziamento in un piano di transizione credibile può consentire agli intermediari finanziari e agli investitori di meglio comprendere le opportunità di finanziamento della transizione, compararle tra loro e confrontarle con parametri di riferimento.

3.5.

Il fabbisogno di finanziamento della transizione può essere specificato come spesa in conto capitale programmata e, se del caso, come spesa operativa connessa al conseguimento di obiettivi climatici e ambientali, nonché come entrate correnti o mirate connesse alla transizione.

3.6.

Laddove pertinente, le imprese potrebbero discutere con gli intermediari finanziari e gli investitori il loro fabbisogno specifico di finanziamento della transizione e le soluzioni di finanziamento più adeguate.

4.   RICORSO A PERCORSI DI TRANSIZIONE CREDIBILI PER FISSARE OBIETTIVI SCIENTIFICAMENTE FONDATI

4.1.

Le imprese possono utilizzare scenari e percorsi di decarbonizzazione intersettoriali o settoriali accessibili al pubblico e, laddove esistano, scenari di miglioramento ambientale come riferimento per fissare obiettivi scientificamente fondati e definire il proprio fabbisogno di finanziamento della transizione.

4.2.

Quando si ricorre a scenari o percorsi, si raccomanda di utilizzare quelli scientificamente fondati e, nel caso dei percorsi di decarbonizzazione, quelli in linea con l’accordo di Parigi, come gli scenari a 1,5 °C dell’Agenzia internazionale per l’energia o del gruppo internazionale sui cambiamenti climatici con uno scostamento nullo o limitato (31).

4.3.

Si raccomanda di adeguare i percorsi per le singole imprese nel rispetto degli obiettivi climatici e ambientali dell’Unione e in funzione del punto di partenza dell’impresa in questione e dei luoghi in cui opera. A tal fine, nel valutare le sfide poste dalla transizione climatica e, più in generale, le sfide verdi, digitali e in materia di resilienza nonché le migliori tecnologie disponibili in un determinato settore, si raccomanda inoltre di consultare i percorsi di transizione UE qualitativi definiti dalla Commissione europea per ciascun ecosistema industriale (32).

4.4.

In assenza di un piano di transizione, per raccogliere finanziamenti è possibile utilizzare obiettivi di transizione scientificamente fondati, laddove ciò sia proporzionato rispetto alla complessità, alle dimensioni e agli impatti dell’impresa in questione e se corroborati da informazioni che garantiscano l’integrità e la trasparenza di tali obiettivi e la responsabilità per l’attuazione delle azioni volte a conseguirli.

5.   RICORSO AGLI INDICI DI RIFERIMENTO CLIMATICI DELL’UE

5.1.

Laddove opportuno, le imprese possono servirsi delle metodologie utilizzate per gli indici di riferimento climatici dell’UE al fine di integrare scenari o percorsi scientificamente fondati. Dette metodologie possono essere di aiuto per definire singoli percorsi a livello di impresa o di progetto oppure fissare obiettivi di transizione e contribuire a stabilire il fabbisogno di finanziamento della transizione.

5.2.

Le stesse metodologie possono essere utilizzate anche per evitare che investimenti nuovi diventino attivi potenzialmente non recuperabili e potrebbero consentire di includere le emissioni dell’impresa, o il capitale raccolto per un progetto di transizione pertinente, in un portafoglio di investimenti o prestiti che monitora un indice di riferimento climatico dell’UE (33).

6.   RICORSO ALLA TASSONOMIA DELL’UE

6.1.

Quando fissano gli obiettivi di transizione per attività economiche specifiche nei settori contemplati dagli atti delegati adottati a norma del regolamento (UE) 2020/852 (34), se lo desiderano le imprese possono stabilire il proprio fabbisogno di finanziamento della transizione utilizzando la tassonomia, in associazione ad altri punti di riferimento scientificamente fondati.

6.2.

Le imprese sono incoraggiate a utilizzare la tassonomia per pianificare investimenti destinati a soddisfare i criteri della tassonomia per una determinata attività economica entro cinque (eccezionalmente dieci) anni, in quanto tali investimenti sono già riconosciuti come pienamente allineati alla tassonomia.

6.3.

Le imprese possono utilizzare la tassonomia per fissare traguardi e obiettivi intermedi per le attività economiche in transizione, al fine di migliorare ulteriormente le prestazioni ambientali o, in ultima analisi, per allinearsi alla tassonomia in un arco di tempo più lungo che sia comunque sufficientemente breve da essere compatibile con la transizione. Ad esempio, se necessario, le imprese possono utilizzare i criteri della tassonomia per pianificare un allineamento graduale alla tassonomia: fissando, come primo obiettivo temporalmente definito, una transizione che vada oltre i livelli di prestazione definiti dal criterio «non arrecare un danno significativo» e, come secondo obiettivo temporalmente definito, l’allineamento ai criteri di contributo sostanziale, spiegati in un piano di transizione basato su attività. (35)

6.4.

Al fine di rendere operativo il ricorso alla tassonomia per raccogliere finanziamenti della transizione, le imprese potrebbero specificare il loro fabbisogno di finanziamenti della transizione in termini di spese in conto capitale dell’impresa. Se del caso, potrebbero altresì specificare tali esigenze in termini di entrate o spese operative attuali e mirate, ossia spese o entrate che, alternativamente:

a)

sono allineate alla tassonomia;

b)

saranno allineate alla tassonomia in futuro; oppure

c)

evidenziano continui miglioramenti delle prestazioni nel contesto di un piano di transizione credibile che sia in linea con la transizione.

7.   RICORSO A UN PIANO DI TRANSIZIONE CREDIBILE

7.1.

Lasciando impregiudicati gli obblighi di legge, le imprese, in particolare quelle con attività che comportano impatti sostanziali o percorsi di transizione complessi, possono elaborare piani di transizione a livello di impresa o di attività, oppure a entrambi tali livelli, al fine di stabilire in modo dettagliato, strutturato e coerente gli obiettivi, i traguardi, le azioni e il fabbisogno di risorse relativi alla transizione.

7.2.

I principi di rendicontazione di cui alla direttiva (UE) 2022/2464 mettono a disposizione un modello per lo sviluppo di piani di transizione e d’azione credibili, che le imprese potrebbero utilizzare al fine di garantire l’integrità e la trasparenza di tali piani e l’assunzione di responsabilità associata.

7.3.

Per stabilire gli obiettivi o il fabbisogno di finanziamento inclusi in detti piani a livello sia di imprese che di attività economiche è possibile avvalersi della tassonomia e degli indici di riferimento climatici dell’UE, unitamente a percorsi o scenari scientificamente fondati.

7.4.

I piani a sostegno della sostenibilità ambientale possono avvalersi dei piani d’azione ambientali strategici dell’UE per l’economia circolare (36), la biodiversità (37) e l’inquinamento zero (38).

8.   STRUMENTI DI FINANZIAMENTO PER RACCOGLIERE FINANZIAMENTI DELLA TRANSIZIONE

8.1.

Le imprese sono incoraggiate a utilizzare uno o più strumenti di finanziamento legati alla transizione per raccogliere finanziamenti della transizione, quali tipi specifici di prestiti o emissioni sul mercato dei capitali con caratteristiche specifiche (39).

Prestiti verdi o altri prestiti per la sostenibilità

8.2.

Se un’impresa necessita di finanziamenti per la transizione, può cercare tipi specifici di prestiti, come prestiti legati alla sostenibilità, prestiti verdi o altri prestiti a destinazione specifica.

8.3.

Gli intermediari finanziari stanno iniziando a offrire tali prestiti e potrebbero offrire tassi di interesse competitivi qualora le prestazioni ambientali perseguite alla base dei prestiti contribuiscano a ridurre i rischi della transizione o consentano tassi di rifinanziamento inferiori per l’intermediario finanziario.

8.4.

Gli investimenti volti a conseguire uno specifico obiettivo di transizione, quali il miglioramento degli attivi o la realizzazione di nuovi investimenti che consentano una produzione a basso impatto climatico e ambientale, potrebbero essere finanziati mediante un prestito a destinazione specifica con proventi utilizzati esclusivamente a tale fine (denominato anche «finanziamento tramite utilizzo dei proventi»). Stabilire dettagliatamente la finalità attraverso obiettivi di transizione relativi ai criteri della tassonomia potrebbe incoraggiare la diffusione di prestiti dedicati alla transizione.

8.5.

Gli investimenti nel miglioramento delle prestazioni a livello di imprese potrebbero essere finanziati mediante un prestito legato alla sostenibilità con obiettivi di prestazione climatica o ambientale scientificamente fondati e temporalmente definiti, che fungano da garanzie di salvaguardia, e in cui i tassi di interesse siano collegati al conseguimento degli obiettivi di prestazione in materia di sostenibilità prefissati, evitando effetti di dipendenza.

Obbligazioni verdi o altre obbligazioni per lo sviluppo sostenibile

8.6.

Per finanziare la loro transizione le imprese possono altresì emettere strumenti del mercato dei capitali o tipi specifici di obbligazioni quali un’obbligazione verde o altre obbligazioni per lo sviluppo sostenibile. Le obbligazioni possono essere utilizzate per raccogliere capitali a livello sia di impresa che di attività economica.

8.7.

Per raccogliere finanziamenti della transizione per una finalità specifica, gli emittenti potrebbero prendere in considerazione di emettere obbligazioni che dimostrino l’utilizzo dei proventi per fini di transizione. Sebbene esistano norme internazionali per le obbligazioni verdi che potrebbero essere utilizzate per raccogliere finanziamenti della transizione, le imprese potrebbero altresì prendere in considerazione la possibilità di utilizzare la norma per le obbligazioni verdi europee per emettere obbligazioni verdi al fine di finanziare attività economiche che diventeranno allineate alla tassonomia in cinque (eccezionalmente dieci) anni.

8.8.

Le obbligazioni legate alla sostenibilità possono essere utilizzate per raccogliere capitali per migliorare le prestazioni dell’impresa in termini di sostenibilità, a livello sia di impresa che di attività. Dovrebbero essere legate a solidi obiettivi di prestazione in materia di sostenibilità, ad esempio indicatori fondamentali di prestazione in materia di tassonomia, e a un calendario in linea con la transizione, in quanto le cedole sono solitamente emesse subordinatamente al conseguimento e all’incentivazione delle prestazioni previste.

8.9.

Gli strumenti di finanza sostenibile di cui ai punti da 3 a 7 possono essere utilizzati come obiettivi di prestazione e per rafforzare ulteriormente la credibilità delle obbligazioni legate alla sostenibilità.

Finanziamenti azionari e prestiti specializzati

8.10.

Le imprese possono altresì emettere strumenti rappresentativi di capitale o prendere in considerazione soluzioni di prestito specializzate legate ad obiettivi di prestazione in materia di sostenibilità a livello di impresa, di progetto o di attività economica. Per fissare tali obiettivi di prestazione si possono utilizzare approcci analoghi a quelli descritti sopra.

9.   RACCOMANDAZIONE AGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E AGLI INVESTITORI DISPOSTI A FORNIRE FINANZIAMENTI DELLA TRANSIZIONE

Strumenti per fissare obiettivi di finanziamento della transizione e individuare progetti o imprese

9.1.

Gli intermediari finanziari possono contribuire al finanziamento della transizione rispecchiando gli obiettivi di finanziamento della transizione nella loro strategia di prestito o di investimento.

9.2.

Nel fissare gli obiettivi di transizione e nel definire approcci di finanziamento della transizione per portafogli e strategie di investimento o di prestito, gli intermediari finanziari possono:

a)

prendere in considerazione le raccomandazioni alle imprese in merito alla determinazione del fabbisogno finanziario per la transizione e alla fissazione di obiettivi (40);

b)

assicurarsi che l’approccio del finanziamento della transizione contribuisca alla transizione e alla decarbonizzazione dell’economia reale, tenga conto dei diversi punti di partenza delle imprese, applichi il principio della proporzionalità (in particolare alle PMI) e includa le pertinenti garanzie di salvaguardia climatiche e ambientali, in linea con la definizione di finanziamento della transizione di cui alla presente raccomandazione;

c)

tradurre l’approccio del finanziamento della transizione in traguardi specifici relativi agli obiettivi climatici o ambientali, per tutte le classi di attività, che coprano tutti i tipi di finanziamenti e tutti i settori economici pertinenti per la transizione;

d)

considerare la consulenza e l’impegno come aspetti importanti della strategia di finanziamento della transizione.

9.3.

Gli investitori e i proprietari di attivi possono sviluppare approcci analoghi per i propri attivi.

9.4.

Per rendere operative le strategie di investimento con approcci di finanziamento della transizione e individuare imprese e progetti che soddisfano gli obiettivi di transizione, gli intermediari finanziari e gli investitori possono (41):

a)

utilizzare le informazioni fornite dalle imprese per stabilire gli obiettivi di transizione e il fabbisogno di finanziamento della transizione, compresi i piani di transizione e la rendicontazione societaria;

b)

utilizzare le metodologie di decarbonizzazione previste nel contesto degli indici di riferimento climatici dell’UE, quali obiettivi di decarbonizzazione chiari da parte delle imprese e la limitazione di nuovi investimenti in attivi potenzialmente non recuperabili;

c)

utilizzare il quadro e i criteri della tassonomia per individuare gli investimenti che sono ammissibili e che potrebbero diventare allineati alla tassonomia, se necessario mediante fasi intermedie seguendo un calendario compatibile con la transizione. Ad esempio, se necessario, considerare come primo passo il finanziamento di fasi della transizione che vadano oltre i livelli di prestazione definiti dal criterio «non arrecare un danno significativo» e, in un secondo momento l’allineamento ai criteri di contributo sostanziale, spiegati in un piano di transizione basato su attività;

d)

utilizzare le informative e i prospetti che accompagnano l’emissione di obbligazioni o strumenti di capitale verdi, legati alla transizione e legati alla sostenibilità.

10.   COINVOLGIMENTO DELLE IMPRESE CHE NECESSITANO DI FINANZIAMENTO DELLA TRANSIZIONE

10.1.

Gli intermediari finanziari sono incoraggiati a dialogare con i clienti e le imprese beneficiarie degli investimenti in fase di transizione, in particolare laddove vi sia un fabbisogno significativo di finanziamenti della transizione.

10.2.

Nel quadro della politica di impegno potrebbero essere definite le strategie di prestito o investimento potenzialmente adatte alle specifiche esigenze di finanziamento della transizione e le condizioni di ammissibilità al finanziamento nel contesto di tali strategie.

10.3.

Nel dialogare con clienti e imprese beneficiarie degli investimenti, si potrebbero discutere i seguenti aspetti:

a)

gli impatti, i rischi e le opportunità significativi in termini di sostenibilità e il modo in cui sono affrontati gli impatti e i rischi climatici e ambientali;

b)

le modalità per determinare il contributo a un obiettivo climatico o ambientale e gli orizzonti temporali per i prestiti o gli investimenti;

c)

i percorsi di transizione sottostanti, per garantire che la strategia di prestito o di investimento sia compatibile con la transizione;

d)

se o in che modo è applicato il principio «non arrecare un danno significativo» di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e come vengono affrontati gli effetti negativi;

e)

in che modo si terrà conto delle prestazioni in materia di sostenibilità, degli obiettivi e dei piani di transizione delle imprese, anche nella valutazione del rischio di attivi non recuperabili, e più in generale dei rischi fisici e di transizione.

11.   SOLUZIONI DI FINANZIAMENTO SPECIFICHE PER LA TRANSIZIONE

11.1.

Oltre alle soluzioni generali di prestito e finanziamento, gli intermediari finanziari possono offrire soluzioni di finanziamento specifiche per la transizione a imprese o progetti con un fabbisogno significativo.

11.2.

Ciò comprende, ad esempio, l’offerta di prestiti o di prodotti di finanziamento che possono contribuire a finanziare investimenti a sostegno della transizione sul campo, come quelli basati sugli aspetti seguenti:

a)

investimenti allineati al regolamento (UE) 2020/852 che contribuiscono ad aumentare in modo significativo la quota di attività allineate alla tassonomia svolte da un’impresa;

b)

indici di riferimento climatici dell’UE, qualora integrino scenari o percorsi scientificamente fondati;

c)

piani di transizione credibili a livello di soggetto o di attività che attuano obiettivi scientificamente fondati;

d)

obiettivi scientificamente fondati e credibili, laddove proporzionato, sostenuti da informazioni che garantiscano integrità, trasparenza e responsabilità;

e)

la riduzione dell’impronta ambientale sulla base dei piani d’azione ambientali strategici dell’UE per l’economia circolare (42), la biodiversità (43) e l’inquinamento zero (44) e che sia in linea con detti piani;

f)

una combinazione degli elementi sopra elencati, ad esempio laddove i piani di transizione integrino il fabbisogno di finanziamento della transizione determinato mediante la tassonomia o gli indici di riferimento climatici dell’UE.

11.3.

Gli intermediari finanziari possono prendere in considerazione la possibilità di fissare incentivi per incoraggiare solidi risultati rispetto agli obiettivi di transizione dell’impresa, ad esempio ricompensando i progressi compiuti verso gli obiettivi di transizione o i criteri della tassonomia attraverso tassi di interesse allettanti sulla base, tra l’altro, di un rischio di transizione ridotto o di un miglioramento dei costi di finanziamento.

12.   RISCHI FISICI E DI TRANSIZIONE

12.1.

Gli intermediari finanziari e gli investitori sono incoraggiati a valutare in che modo i loro obiettivi di transizione e di finanziamento della transizione si allineano alle loro strategie di gestione dei rischi e vi contribuiscono, al fine di affrontare i rischi finanziari derivanti dal disallineamento rispetto alla transizione.

12.2.

In particolare gli intermediari finanziari e gli investitori sono incoraggiati a:

a)

tenere conto, nei quadri di gestione dei rischi e di impegno, delle previsioni delle controparti, quali gli obiettivi e i piani di transizione, comprensive di informazioni sulla loro credibilità e la rendicontazione annuale sui progressi compiuti;

b)

prendere in considerazione il finanziamento di progetti di transizione potenzialmente in grado di ridurre gli effetti negativi sui fattori di sostenibilità, sui rischi fisici e di transizione futuri, ad esempio seguendo gli orientamenti della tassonomia di adattamento ai cambiamenti climatici.

13.   RACCOMANDAZIONE RELATIVA ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Piccole e medie imprese alla ricerca di finanziamenti della transizione

13.1.

Se le piccole e medie imprese sono interessate a reperire finanziamenti della transizione, avranno bisogno di meccanismi proporzionati, date le loro dimensioni, la loro capacità amministrativa e le loro risorse, e sono pertanto incoraggiate a collaborare con gli intermediari finanziari e gli investitori al fine di valutare quali opzioni di finanziamento e quali servizi di sostegno siano disponibili.

13.2.

Le piccole e medie imprese interessate a contribuire alla transizione potrebbero prendere in considerazione la possibilità di reperire finanziamenti per i loro investimenti legati alla transizione, che potrebbero essere investimenti immediati o futuri, ad esempio finalizzati a:

a)

nuove tecnologie verdi;

b)

il miglioramento delle attività economiche o degli attivi esistenti;

c)

l’investimento in tecnologie abilitanti;

d)

politiche di approvvigionamento verde (ad esempio energie rinnovabili);

e)

attività che rendono più ecologiche le loro funzioni di sostegno, come quelle che aumentano l’efficienza energetica degli edifici, la locazione finanziaria o l’acquisto di veicoli elettrici, la decarbonizzazione dell’uso dei trasporti, un approvvigionamento alimentare più sostenibile ecc.

13.3.

Le piccole e medie imprese quotate sono disciplinate dalla direttiva (UE) 2022/2464 e in futuro comunicheranno informazioni sulla sostenibilità in base a principi semplificati di rendicontazione. Le PMI che non rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva, ma che sono interessate a comunicare le proprie informazioni chiave sulla sostenibilità, potrebbero prendere in considerazione la possibilità di utilizzare tali principi semplificati di rendicontazione o altri principi volontari di informativa adattati alle piccole e medie imprese a tal fine (45).

13.4.

Le imprese di grandi dimensioni sono fortemente incoraggiate a sostenere in modo proporzionato le piccole e medie imprese presenti nella loro catena del valore interessate al finanziamento della transizione a valutare il fabbisogno di finanziamento della transizione e, se del caso, a ottenere informazioni chiave sulla sostenibilità, indipendentemente dal fatto che debbano ottemperare agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità.

13.5.

Se del caso, le imprese più grandi potrebbero anche cooperare con gli istituti di finanziamento per offrire condizioni di finanziamento e/o di acquisto favorevoli ai loro partner della catena del valore che necessitano di finanziamenti della transizione, in particolare le piccole e medie imprese in settori rilevanti per la transizione (46).

14.   SOLUZIONI DI FINANZIAMENTO PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE

14.1.

Le PMI hanno una capacità limitata di fornire informazioni dettagliate, pertanto gli intermediari finanziari e gli investitori sono incoraggiati ad applicare il principio della proporzionalità nei rapporti con esse. Quando richiedono informazioni a partner della catena di valore che sono PMI, non dovrebbero chiedere più informazioni del necessario e dovrebbero invece dar prova di moderazione.

14.2.

Gli intermediari finanziari sono incoraggiati a offrire programmi di istruzione e sensibilizzazione, servizi di consulenza o strumenti basati sul web per aiutare le piccole e medie imprese interessate al finanziamento della transizione ad aumentare la loro consapevolezza circa i rischi e le opportunità della transizione.

14.3.

In tale contesto, le PMI interessate potrebbero ricevere supporto per valutare in modo semplice il loro fabbisogno di finanziamento della transizione.

14.4.

Alle PMI potrebbero essere offerte soluzioni di finanziamento specifiche verdi e per la transizione che siano proporzionate e adatte all’uso e che ne incentivino la diffusione, tenendo conto del fatto che le tali imprese non quotate non sono soggette agli obblighi di rendicontazione di cui alla direttiva (UE) 2022/2464 e al regolamento (UE) 2020/852.

15.   RACCOMANDAZIONE AGLI STATI MEMBRI

Gli Stati membri sono invitati a prendere in considerazione le raccomandazioni riportate di seguito al fine di promuovere il finanziamento della transizione.

15.1.

Gli Stati membri sono incoraggiati a sensibilizzare i partecipanti al mercato circa la necessità di finanziare investimenti a favore della transizione verde e le norme, i principi e le garanzie di salvaguardia esistenti che possono garantire la credibilità e l’integrità ambientale di tali investimenti. Potrebbero spiegare i vantaggi derivanti dall’utilizzo degli strumenti di finanza sostenibile dell’UE a tal fine.

15.2.

Gli Stati membri potrebbero incoraggiare i partecipanti al mercato a utilizzare scenari di riferimento scientificamente fondati, che rispecchino i percorsi di decarbonizzazione in linea con l’accordo di Parigi, come gli scenari a 1,5 °C dell’Agenzia internazionale per l’energia (AIE) o del gruppo internazionale sui cambiamenti climatici (IPCC) con uno scostamento nullo o limitato, oppure percorsi a livello UE, nazionale o settoriale che fanno riferimento a tali scenari dell’AIE o dell’IPCC.

15.3.

Gli Stati membri potrebbero incoraggiare la cooperazione, nel quadro delle norme dell’UE e nazionali in materia di concorrenza, tra i partecipanti al mercato affinché condividano gli insegnamenti tratti e le migliori pratiche nel fornire o nel cercare finanziamenti della transizione e nell’affrontare sfide comuni. Gli Stati membri potrebbero sfruttare il ruolo che le associazioni di categoria e altri organismi i cui poteri riposano sulla reputazione possono svolgere in questo ambito.

15.4.

Gli Stati membri potrebbero incoraggiare lo sviluppo di capacità in relazione agli strumenti e alle politiche di finanziamento della transizione, compresa la formazione dei funzionari pubblici, delle autorità di regolamentazione e dei professionisti del settore finanziario al fine di sostenere la progettazione di soluzioni e politiche di finanziamento legate alla transizione che rispecchino le dipendenze geografiche.

15.5.

Gli Stati membri potrebbero incoraggiare e promuovere prodotti e servizi innovativi di finanza sostenibile su misura per le PMI, tenendo conto del principio di proporzionalità.

15.6.

Gli Stati membri potrebbero sostenere le piccole e medie imprese nella rendicontazione volontaria ai portatori di interessi, agli intermediari finanziari e agli investitori di informazioni finanziarie fondamentali sulla sostenibilità e sulla transizione, una circostanza questa che potrebbe aumentare la varietà di opzioni di finanziamento offerte alle PMI.

15.7.

Gli Stati membri potrebbero incoraggiare le banche multilaterali di sviluppo e le banche nazionali di promozione a sostenere tali sforzi offrendo assistenza tecnica.

15.8.

Gli Stati membri potrebbero incoraggiare iniziative tra banche locali e PMI finalizzate a sviluppare e attuare strategie di finanza sostenibile e obiettivi di transizione credibili oppure, se del caso, piani di transizione per le piccole e medie imprese.

16.   RACCOMANDAZIONE ALLE AUTORITÀ EUROPEE DI VIGILANZA E ALLE AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI

Le autorità europee di vigilanza e le autorità nazionali competenti sono incoraggiate a intraprendere le seguenti azioni.

16.1.

Prendere in considerazione la presente raccomandazione nel monitoraggio e nella vigilanza esercitata sui rischi di greenwashing legati alla transizione.

16.2.

Tenere conto delle pertinenti informazioni previsionali incluse negli obiettivi di transizione, nei piani di transizione credibili o nelle informative in materia di tassonomia nel valutare i rischi finanziari associati alla transizione dei soggetti sottoposti a vigilanza.

16.3.

Sensibilizzare i soggetti sottoposti a vigilanza in merito alle modalità con cui il quadro normativo consente di utilizzare le informazioni previsionali delle controparti o delle imprese beneficiarie degli investimenti per valutare, gestire e monitorare i rischi fisici e di transizione.

16.4.

Sviluppare le capacità con le autorità nazionali competenti in materia di finanziamento della transizione e incoraggiare un ambiente affidabile per il finanziamento della transizione in tutta l’UE.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2023

Per la Commissione

Mairead MCGUINNESS

Membro della Commissione


(1)  Per conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni nei settori dell’energia e dei trasporti, nel periodo 2021-2030 l’Unione dovrà investire 477 miliardi di EUR l’anno in più rispetto al periodo 2011-2020 e dovrà investirne altri 110 miliardi l’anno per conseguire i suoi obiettivi ambientali. Per maggiori dettagli, cfr. il documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla valutazione del fabbisogno di investimento e sulla disponibilità di finanziamenti per rafforzare la capacità dell’UE di fabbricazione di tecnologie a zero emissioni nette [SWD(2023) 68 final] (solo in EN) e la comunicazione della Commissione «L’economia dell’UE dopo la COVID-19: implicazioni per la governance economica» [COM(2021) 662 final].

(2)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l’ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette (normativa sull’industria a zero emissioni nette) [COM(2023) 161 final].

(3)  Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13). In appresso il termine «tassonomia» si riferisce al regolamento (UE) 2020/852 e ai pertinenti atti delegati adottati a norma dello stesso.

(4)  Regolamento (UE) 2019/2089 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda gli indici di riferimento UE di transizione climatica, gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi e le comunicazioni relative alla sostenibilità per gli indici di riferimento (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 17).

(5)  Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15).

(6)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle obbligazioni verdi europee [COM(2021) 391 final]. Il 28 febbraio 2023 i colegislatori hanno raggiunto un accordo politico.

(7)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia per finanziare la transizione verso un’economia sostenibile [COM(2021) 390 final].

(8)  Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) (2022), OECD Guidance on Transition Finance: Ensuring Credibility of Corporate Climate Transition Plans, Green Finance and Investment, OECD Publishing, Parigi.

(9)  G20 (2022), 2022 G20 Sustainable Finance Report.

(10)  Piattaforma internazionale sulla finanza sostenibile (2022), Relazione sul finanziamento della transizione (solo in EN). Disponibile all’indirizzo: https://finance.ec.europa.eu/system/files/2022-11/221109-international-platform-sustainable-report-transition-finance_en.pdf.

(11)  Gruppo di esperti ad alto livello delle Nazioni Unite sugli impegni a sostegno dell'azzeramento delle emissioni nette di soggetti non statali (2022), Integrity Matters: Net Zero Commitments by Businesses, Financial Institutions, Cities and Regions.

(12)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo [COM(2019) 640 final].

(13)  Approvata dall’Unione il 5 ottobre 2016; decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 1).

(14)  Regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione, del 6 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all’articolo 19 bis o all’articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e specificando la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa (GU L 443 del 10.12.2021, pag. 9), allegato I.

(15)  Le spese per i piani di transizione basati su attività non possono essere considerate allineate alla tassonomia se non soddisfano pienamente i rispettivi criteri di tassonomia, ma possono comunque costituire un passo avanti significativo verso il miglioramento dei livelli di sostenibilità e attrarre finanziamenti della transizione.

(16)  Al 17 maggio 2023, il 63 % delle imprese STOXX Europe 600 aveva già comunicato la propria ammissibilità e il proprio allineamento alla tassonomia per l’esercizio finanziario 2022 (fonte: Bloomberg).

(17)  Quasi due società su tre che hanno comunicato spese in conto capitale ammissibili alla tassonomia hanno indicato un valore di allineamento diverso da zero e una su due delle società che hanno comunicato entrate ammissibili ha riferito un livello di entrate allineate diverso da zero (fonte: Bloomberg).

(18)  Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 [COM(2022) 71 final].

(19)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(20)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(21)  L’imminente documento che farà seguito alla richiesta di consulenza sui mutui ipotecari e sui prestiti verdi indirizzata all’Autorità bancaria europea, disponibile all’indirizzo: https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Missions%20and%20tasks/Call%20for%20Advice/2022/CfA%20on%20green%20loans%20and%20mortgages/1043881/EBA%20Call%20for%20Advice%20Green%20Loans%20and%20Mortgages_Clean.pdf.

(22)  La piattaforma sulla finanza sostenibile istituita dall’articolo 20 del regolamento (UE) 2020/852. Ulteriori informazioni su tale piattaforma sono disponibili all’indirizzo:https://finance.ec.europa.eu/sustainable-finance/overview-sustainable-finance-old/platform-sustainable-finance_it

(23)  Comunicazione della Commissione «Strategia per finanziare la transizione verso un’economia sostenibile» [COM(2021) 390 final].

(24)  La distinzione e le sovrapposizioni tra il finanziamento della transizione e i finanziamenti verdi, nonché l’evoluzione nel tempo di tali aspetti, sono illustrate nella sezione 1 dell’allegato.

(25)  La raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 1) definisce la microimpresa come un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

(26)  Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

(27)  Ai sensi del regolamento (UE) 2020/852.

(28)  Regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione, del 6 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all’articolo 19 bis o all’articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e specificando la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa (GU L 443 del 10.12.2021, pag. 9).

(29)  La sezione 2 dell’allegato illustra in che modo le diverse caratteristiche degli obiettivi di transizione di un’impresa possono trovare riscontro nel fabbisogno di finanziamento della transizione con orizzonti temporali diversi. La figura 2 di cui all’allegato illustra le varie opzioni per stabilire dettagliatamente il fabbisogno di finanziamento della transizione.

(30)  La sezione 3 dell’allegato fornisce una panoramica degli strumenti che potrebbero essere utilizzati per stabilire il fabbisogno di finanziamento della transizione e le opzioni per raccogliere finanziamenti della transizione.

(31)  Una possibile fonte per simili scenari potrebbero essere gli scenari pubblicati dalla Network for Greening the Financial System.

(32)  I percorsi di transizione UE qualitativi della Commissione europea sono disponibili all’indirizzo: https://single-market-economy.ec.europa.eu/industry/transition-pathways_it.

(33)  La sezione 4 dell’allegato illustra in modo più dettagliato le metodologie degli indici di riferimento climatici dell’UE e come queste possano essere utilizzate per stabilire dettagliatamente il fabbisogno di finanziamento della transizione.

(34)  Quali l’atto delegato sul clima e qualsiasi atto delegato futuro che specifichi i criteri di vaglio tecnico.

(35)  La sezione 5 dell’allegato illustra ulteriormente il modo in cui la tassonomia possa essere utilizzata a tal fine.

(36)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Un nuovo piano d’azione per l’economia circolare - Per un’Europa più pulita e più competitiva» [COM(2020) 98 final].

(37)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030. Riportare la natura nella nostra vita» [COM(2020) 380 final].

(38)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Un percorso verso un pianeta più sano per tutti Piano d’azione dell’UE - Verso l’inquinamento zero per l’aria, l’acqua e il suolo» [COM(2021) 400 final].

(39)  La sezione 6 dell’allegato fornisce esempi degli strumenti di finanziamento descritti di seguito.

(40)  Considerando anche la sezione 2 dell’allegato.

(41)  La sezione 7 dell’allegato fornisce ulteriori suggerimenti su tali strumenti.

(42)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Un nuovo piano d’azione per l’economia circolare - Per un’Europa più pulita e più competitiva» [COM(2020) 98 final].

(43)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030. Riportare la natura nella nostra vita» [COM(2020) 380 final].

(44)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Un percorso verso un pianeta più sano per tutti Piano d’azione dell’UE - Verso l’inquinamento zero per l’aria, l’acqua e il suolo» [COM(2021) 400 final].

(45)  Ai sensi della direttiva (UE) 2022/2464, la rendicontazione per le piccole e medie imprese quotate (fatta eccezione per le microimprese) inizierà nel 2027 sulla base dell’esercizio finanziario 2026. Le PMI quotate potranno seguire principi distinti e proporzionati elaborati dal gruppo consultivo europeo sull’informativa finanziaria (EFRAG).

(46)  Ad esempio, le imprese possono sostenere le PMI, a prescindere dal fatto che rientrino nell’ambito di applicazione della rendicontazione di sostenibilità obbligatoria, a utilizzare volontariamente gli strumenti di finanza sostenibile dell’Unione o altri strumenti scientificamente fondati per comunicare alle banche i loro progetti, obiettivi o piani di transizione per affrontare i rischi di transizione in modo trasparente e sostanziale.


ALLEGATO

Il presente allegato accompagna la raccomandazione della Commissione sull’agevolazione dei finanziamenti per la transizione verso un’economia sostenibile (1). Integra le raccomandazioni con considerazioni e illustrazioni più dettagliate a sostegno dell’uso volontario degli strumenti del quadro della finanza sostenibile dell’UE per il finanziamento della transizione. Presenta varie opzioni e suggerimenti per assistere le imprese e gli enti finanziari nel fissare obiettivi di transizione, definire in maniera dettagliata e individuare i progetti di transizione e il fabbisogno di finanziamento associato, nonché raccogliere o erogare finanziamenti della transizione.

Indice

1.

Rapporto tra finanza verde e finanziamento della transizione 35

2.

Considerazioni su come i diversi tipi di impatti, rischi e opportunità di un’impresa potrebbero trovare riscontro nei singoli obiettivi di transizione 35

3.

Panoramica degli strumenti di finanza sostenibile per definire in maniera dettagliata e stabilire il fabbisogno di finanziamento della transizione 38

4.

Metodologie degli indici di riferimento climatici dell’UE 38

5.

Tassonomia dell’UE 39

5.1.

Possibili applicazioni della tassonomia dell’UE 39

5.2.

La tassonomia come strumento di transizione 40

5.3.

Opzioni di utilizzo della tassonomia per specificare il fabbisogno di finanziamento della transizione 40

6.

Strumenti di finanziamento per raccogliere finanziamenti per la transizione 42

7.

Utilizzo degli strumenti di finanza sostenibile dell’Unione europea da parte di intermediari finanziari e investitori 43

1.   Rapporto tra finanza verde e finanziamento della transizione

La nozione di finanza sostenibile riguarda il finanziamento sia di ciò che è già rispettoso dell’ambiente sia di ciò che è in transizione per raggiungere, nel tempo, simili livelli di prestazione.

La figura 1 mostra il rapporto tra la transizione da un lato e i finanziamenti generali e la finanza verde dall’altro e il modo in cui queste diverse forme di finanziamento potrebbero evolvere a breve, medio e lungo termine.

I finanziamenti generali, che non hanno obiettivi di sostenibilità, possono essere distinti dalla finanza verde e dal finanziamento della transizione e possono attualmente comprendere attività sia ad alto impatto che a basso impatto. Nel corso del tempo, con l’evolversi della transizione economica, le attività ad alto impatto dovranno operare la transizione diventando a basso impatto.

Il finanziamento della transizione mira a finanziare tale transizione e può comprendere sia i finanziamenti tramite utilizzo dei proventi sia i finanziamenti per finalità generali (aziendali). Nel breve termine il finanziamento della transizione spesso non porterà a miglioramenti all’altezza degli obiettivi di prestazione verdi. Tuttavia, a lungo termine, il finanziamento della transizione deve essere allineato agli obiettivi climatici e ambientali dell’UE e sarà pertanto considerato verde o a basso impatto.

Image 1

2.   Considerazioni su come i diversi tipi di impatti, rischi e opportunità di un’impresa potrebbero trovare riscontro nei singoli obiettivi di transizione

La presente sezione si riferisce ai punti 3 e 4 della raccomandazione della Commissione.

Le imprese possono stimare il loro fabbisogno di finanziamento della transizione sulla base dei propri impatti, rischi e opportunità in termini di sostenibilità. Questi aspetti possono essere individuati mediante una valutazione della rilevanza seguendo l’approccio della doppia rilevanza.

Nel contesto di tale valutazione le imprese potrebbero utilizzare l’analisi degli scenari climatici e ambientali per orientare l’individuazione e la valutazione di rischi e opportunità fisici e di transizione rispetto a orizzonti temporali di breve, medio e lungo termine. Sulla base dell’esito della valutazione della rilevanza (2), le imprese potrebbero fissare obiettivi di transizione e stabilire il fabbisogno e gli impegni di finanziamento della transizione, se del caso.

La figura 2 fornisce una panoramica degli strumenti che possono essere utilizzati per valutare come stabilire il fabbisogno di finanziamenti della transizione in caso di impatti sostanziali e il fabbisogno di finanziamento per affrontare gli impatti esigui o residui.

Image 2

Nel pianificare la transizione e definire il proprio fabbisogno di finanziamento della transizione, le imprese sono incoraggiate a valutare la possibilità di fissare obiettivi di transizione sulla base di percorsi di transizione pertinenti che siano compatibili con la transizione, tenendo conto del tipo di impatti e di altri fattori quali la gravità, le dimensioni, la portata e l’irrimediabilità di tali impatti. Le imprese possono avvalersi delle norme e degli orientamenti disponibili nel quadro della direttiva (UE) 2022/2464 e della sua attuazione a tal fine (direttiva relativa alla rendicontazione societaria sulla sostenibilità).

Le imprese sono incoraggiate a formulare le seguenti considerazioni su come impatti, rischi e opportunità diversi possano rispecchiarsi negli obiettivi di transizione e nel corrispondente fabbisogno di finanziamento della transizione.

Tabella 1.

Considerazioni generali per la fissazione di obiettivi climatici e ambientali in caso di impatti sostanziali

1)

prendere in considerazione quadri di riferimento credibili per orientare la metodologia utilizzata per questo processo, tra cui:

analisi di scenari scientificamente fondati e percorsi settoriali globali, unionali o nazionali relativi a un aumento della temperatura di 1,5 °C con uno scostamento limitato o nullo, che facciano riferimento a iniziative del gruppo internazionale sui cambiamenti climatici (IPCC), dell’Agenzia internazionale per l’energia (AIE) oppure ad altre iniziative private credibili e scientificamente fondate. Prendere in considerazione scenari che riflettano il contesto specifico dell’impresa in termini di ubicazione geografica e attività economiche;

il quadro normativo dell’Unione in materia di finanza sostenibile esistente, compresi il regolamento sulla tassonomia e la metodologia degli indici di riferimento climatici dell’UE (cfr. le sezioni da 3 a 5 del presente allegato);

i piani d’azione ambientali strategici dell’Unione per l’economia circolare (3), la biodiversità (4) e l’inquinamento zero (5);

consultare i percorsi di transizione UE qualitativi definiti dalla Commissione (6) per gli aspetti legati al clima al momento di valutare le difficoltà legate alla transizione e le migliori tecnologie disponibili in un settore pertinente;

2)

considerare la possibilità di fissare obiettivi di transizione che siano circoscritti nel tempo, scientificamente fondati e attuabili per garantirne la credibilità;

3)

considerare la possibilità di scomporre tali obiettivi a livello di attività e prodotto e individuare le leve chiave a livello di attività, comprese le risorse finanziarie, per garantire che tali obiettivi siano resi operativi;

4)

se del caso, con riferimento al punto 3), considerare la possibilità di specificare le leve previste per la decarbonizzazione e i loro contributi quantitativi complessivi per conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, nonché le azioni chiave previste, comprese le modifiche del portafoglio di prodotti e servizi dell’impresa e l’adozione di nuove tecnologie da parte di quest’ultima;

5)

considerare la possibilità di definire parametri rispetto ai quali misurare e monitorare l’attuazione degli obiettivi di transizione, quali l’efficacia delle azioni, i progressi compiuti nel tempo e il coinvolgimento dei portatori di interessi;

6)

considerare la possibilità di specificare in che modo i processi di pianificazione aziendale e finanziaria e il quadro di gestione dei rischi tengono conto degli obiettivi di transizione;

7)

considerare l’integrità ambientale complessiva degli obiettivi di transizione, senza sacrificare un obiettivo a favore di un altro e considerare la possibilità di fare ricorso al principio «non arrecare un danno significativo», conformemente al regolamento sulla tassonomia a tal fine. Valutare inoltre la possibilità di rispettare le garanzie minime di salvaguardia in materia di diritti umani e del lavoro;

8)

considerare la possibilità di adottare misure destinate a garantire la trasparenza degli obiettivi e della base su cui sono stati fissati, al fine di incoraggiare gli investitori e gli intermediari finanziari a tenerne conto nel finanziare la transizione. Ad esempio, prendere in considerazione la possibilità di definire in maniera dettagliata gli obiettivi nel quadro di un piano di transizione affidabile per aumentare la credibilità del loro conseguimento, che rispecchi le dipendenze esterne (7) di tutti i siti in cui opera l’impresa;

9)

valutare la possibilità di garantire l’esistenza di un processo di governance affidabile volto a sostenere l’attuazione degli obiettivi di transizione e la vigilanza sugli stessi, comprendente:

a)

approvazione degli obiettivi di transizione da parte degli organi di amministrazione, gestione e vigilanza dell’impresa;

b)

definizione di buoni controlli interni, tra cui una chiara ripartizione dei ruoli e delle responsabilità per il controllo e l’attuazione delle azioni a sostegno dell’attuazione di tali obiettivi di transizione;

c)

relazioni periodiche agli organi di gestione in merito all’attuazione degli obiettivi di transizione;

10)

prendere in considerazione, se del caso, il ricorso a garanzie e verifiche di terzi per rendere più credibili gli obiettivi di transizione, il processo che ha portato alla loro definizione e il seguito che verrà dato loro.


Tabella 2.

Considerazioni in merito a semplici obiettivi di miglioramento in caso di impatti non sostanziali

1)

nel caso di imprese la cui attività economica principale ha un basso impatto potrebbe essere possibile ridurre gli impatti residui eventualmente esistenti nelle funzioni di sostegno (ad esempio efficienza energetica degli uffici, emissioni relative ai trasporti o alla mobilità, acquisto di energie rinnovabili, inverdimento dell’approvvigionamento alimentare ecc.);

2)

se del caso, prendere in considerazione:

a)

semplici obiettivi di miglioramento per investire nell’efficienza energetica degli edifici, riducendo in modo significativo le emissioni derivanti dall’uso di energia elettrica o riscaldamento e investimenti analoghi, in particolare attraverso attività abilitanti contemplate dagli atti delegati adottati a norma del regolamento (UE) 2020/852 (regolamento sulla tassonomia);

b)

una politica in materia di appalti incentrata su considerazioni di sostenibilità.

3.   Panoramica degli strumenti di finanza sostenibile per definire in maniera dettagliata e stabilire il fabbisogno di finanziamento della transizione

Gli strumenti di finanza sostenibile, in particolare la tassonomia o gli indici di riferimento climatici dell’UE, nonché piani di transizione credibili possono essere utilizzati per sostenere la definizione degli obiettivi di transizione e articolare le esigenze specifiche di finanziamento della transizione a livello di impresa e di attività economiche. I finanziamenti per la transizione possono quindi essere reperiti mediante obbligazioni, prestiti, finanziamenti azionari o finanziamenti specializzati verdi o legati alla sostenibilità.

La figura 3 fornisce una panoramica degli strumenti che possono essere utilizzati per definire in maniera dettagliata e raccogliere finanziamenti della transizione.

Image 3

4.   Metodologie degli indici di riferimento climatici dell’UE

La presente sezione fa riferimento al punto 5 della raccomandazione della Commissione.

Qualora non esistano percorsi o tabelle di marcia specifici/specifiche per settore, scientificamente fondati, le imprese potrebbero prendere in considerazione le metodologie degli indici di riferimento climatici dell’UE e utilizzarle in modo da garantire l’allineamento con lo scenario a 1,5 °C dell’AIE o dell’IPCC.

Laddove esistano scenari e percorsi specifici per settore scientificamente fondati, le imprese potrebbero valutare se il loro utilizzo consenta loro di soddisfare anche le norme minime degli indici di riferimento climatici dell’UE.

Le emissioni sul mercato dei capitali delle imprese che rispettano le norme minime delle metodologie degli indici di riferimento climatici e che dimostrano tale circostanza (ad esempio attraverso un piano di transizione credibile considerando le norme e gli orientamenti disponibili nel quadro della direttiva (UE) 2022/2464 e della sua attuazione) hanno maggiori possibilità di essere incluse in portafogli che seguono gli indici di riferimento climatici dell’UE.

Norme minime degli indici di riferimento climatici

Gli indici di riferimento climatici dell’UE si basano su una serie di criteri volti a garantire un percorso di transizione per i portafogli compatibile con la transizione verso un’economia sostenibile (8). Le norme minime per l’obiettivo e la traiettoria di decarbonizzazione degli indici di riferimento climatici impongono una riduzione annua minima del 7 % dell’intensità di gas a effetto serra o un obiettivo di riduzione delle emissioni assolute di gas a effetto serra (9).

Per ogni anno in cui gli obiettivi non vengono conseguiti, gli obiettivi non raggiunti dovrebbero essere compensati, adeguandoli verso l’alto nella traiettoria di decarbonizzazione per l’anno successivo.

Ove possibile, prendere in considerazione la possibilità di dimostrare emissioni medie inferiori rispetto a soggetti di pari livello ed evitare i fattori di esclusione specifici di cui agli articoli da 9 a 12 del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione, del 17 luglio 2020.

Attribuzione di un coefficiente di ponderazione maggiore alle imprese che fissano e pubblicano obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra

Alle emissioni sul mercato dei capitali delle imprese può essere attribuita una ponderazione maggiore in un indice di riferimento che segue gli indici di riferimento climatici dell’UE, se l’impresa emittente è in grado di dimostrare di aver fissato e pubblicato obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

l’emittente dei titoli costitutivi pubblica in maniera coerente e accurata le emissioni di gas a effetto serra di ambito 1, 2 e 3;

b)

l’emittente dei titoli costitutivi ha ridotto l’intensità dei gas a effetto serra o, se del caso, le emissioni assolute di gas a effetto serra, comprese le emissioni di gas a effetto serra di ambito 1, 2 e 3, in media di almeno il 7 % all’anno per almeno tre anni consecutivi.

5.   Tassonomia dell’UE

La presente sezione fa riferimento al punto 6 della raccomandazione della Commissione.

5.1.   Possibili applicazioni della tassonomia dell’UE

Le imprese possono utilizzare la tassonomia come strumento per il finanziamento della transizione per pianificare la transizione delle loro attività economiche e stanziare gli investimenti necessari a favore della transizione. In tale contesto, la tassonomia può essere utilizzata per classificare gli investimenti sostenibili, misurare le prestazioni climatiche o ambientali correnti e pianificate, fissare e comunicare obiettivi, nonché definire dettagliatamente obiettivi legati alla tassonomia nei piani di transizione.

Image 4

5.2.   La tassonomia come strumento di transizione

Definendo le attività economiche ecosostenibili, e non le imprese, la tassonomia consente a queste ultime di operare la transizione aumentando gradualmente la loro quota di attività ecosostenibili.

La figura 5 illustra in che modo un’impresa può effettuare gradualmente la transizione delle proprie attività, in questo caso le attività svolte negli stabilimenti produttivi, e investire per aggiornarle e aumentare così la quota di attività verdi in futuro. I piani di transizione basati sulle attività possono costituire l’elemento fondante di una strategia di transizione a livello di soggetto.

Image 5

5.3.   Opzioni di utilizzo della tassonomia per specificare il fabbisogno di finanziamento della transizione

Le imprese possono utilizzare la tassonomia per definire il loro fabbisogno di finanziamento della transizione a livello di attività.

La tassonomia non prescrive il termine entro il quale un’impresa dovrebbe allineare le proprie attività ai suoi criteri. Lascia piuttosto agli operatori del mercato la flessibilità di utilizzare i calendari dei propri percorsi di transizione scientificamente fondati. Le imprese possono fare riferimento ai criteri della tassonomia nel fissare i loro obiettivi climatici e ambientali e, se tali obiettivi sono allineati alla transizione e il loro conseguimento è credibile, dette imprese possono reperire finanziamenti della transizione per attuarli.

La figura 6 illustra com’è possibile usare la tassonomia a questo scopo, indicando le opzioni che possono essere prese in considerazione nella sequenza indicata, considerando innanzitutto la fattibilità delle opzioni più ambiziose.

Image 6

1)   Finanziamento di attività economiche già allineate alla tassonomia

Se un’attività economica è già allineata alla tassonomia, le imprese potrebbero prendere in considerazione l’eventuale fabbisogno attuale e futuro di finanziamenti per mantenere l’allineamento anche in futuro.

2)   Investimenti allineati alla tassonomia

Se un’attività economica è ammissibile alla tassonomia ma non ancora allineata ad essa, le imprese potrebbero prendere in considerazione la possibilità di allinearla ai criteri di vaglio tecnico della tassonomia entro cinque (o eccezionalmente dieci) anni (10). Specificare gli investimenti a favore della transizione necessari per conseguire tali obiettivi in un piano delle spese in conto capitale (CapEx). Tali spese in conto capitale sono considerate investimenti allineati alla tassonomia.

3)   Investimenti allineati alla tassonomia su un arco di tempo più lungo

Qualora l’allineamento alla tassonomia entro cinque (o eccezionalmente dieci) anni non sia fattibile, è possibile prendere in considerazione la possibilità di allineare un attivo o un’attività economica ai criteri di prestazione della tassonomia associati su un orizzonte temporale più lungo che sia comunque compatibile con la transizione. Gli investimenti a favore della transizione che raggiungeranno l’allineamento alla tassonomia soltanto in un arco di tempo più lungo rispetto ai cinque (eccezionalmente dieci) anni riconosciuti nel quadro del regolamento delegato (UE) 2021/2178 potrebbero essere accompagnati da un piano di transizione specifico per attività compatibile con la transizione, che giustifichi l’orizzonte temporale più esteso per il conseguimento degli obiettivi (11) ed evidenzi il modo in cui l’allineamento alla tassonomia sarà conseguito nella fase successiva.

Per quanto riguarda gli aspetti ambientali, i traguardi potrebbero essere allineati agli obiettivi e ai traguardi della politica ambientale internazionale e dell’Unione, compresi quelli relativi alla protezione e al ripristino sostenibili delle risorse idriche e marine, all’economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento e alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

4)   Investimenti per una transizione che vada oltre i livelli del criterio «non arrecare un danno significativo» per la mitigazione dei cambiamenti climatici in una prima fase

Qualora gli investimenti per conseguire un contributo sostanziale entro cinque (eccezionalmente dieci) anni non siano attualmente fattibili, le imprese le cui attività al momento non soddisfano il criterio «non arrecare un danno significativo» della tassonomia potrebbero prendere in considerazione di migliorare le prestazioni ambientali di tali attività per raggiungere livelli superiori a quelli definiti dal principio «non arrecare un danno significativo» entro un arco di tempo sufficientemente breve da essere compatibile con la transizione (12) . Per gli investimenti a favore della transizione che, come primo passo nel contesto della transizione, migliorano le prestazioni andando oltre quanto richiesto da detto criterio della tassonomia, le imprese potrebbero prendere in considerazione la possibilità di accompagnare detti investimenti con un piano di transizione specifico per attività compatibile con la transizione, spiegando il motivo per cui tale fase intermedia è necessaria e il modo in cui l’allineamento alla tassonomia sarà conseguito nella fase successiva.

Il piano potrebbe dimostrare: i) in che modo l’attività effettuerà la transizione con un miglioramento significativo delle prestazioni andando oltre il livello del criterio «non arrecare un danno significativo» e verso quello dei criteri di contributo sostanziale; e ii) in che modo il miglioramento continuo delle prestazioni climatiche o ambientali garantirà che siano evitati danni significativi in futuro, man mano che l’economia si avvicinerà alla neutralità climatica e che anche i livelli di tolleranza per i danni considerati significativi evolveranno.

5)   Investimenti specificati con altri mezzi nel piano di transizione per attività

Per le attività economiche ad alto impatto non ancora contemplate dagli atti delegati della tassonomia e per le quali non esistono alternative a basso impatto contemplate dal regolamento sulla tassonomia, le imprese potrebbero prendere in considerazione l’utilizzo di altri mezzi, quali percorsi scientificamente fondati, per specificare gli obiettivi e il fabbisogno di finanziamenti.

6)   Investimenti per operare la transizione di attività a basso impatto ambientale

Per le attività economiche a basso impatto, che non sono pertanto contemplate dalla tassonomia, le imprese possono prendere in considerazione l’utilizzo dei pertinenti criteri della tassonomia per affrontare gli impatti residui ad esempio attraverso investimenti a sostegno dell’efficienza energetica degli edifici, della mobilità a basse emissioni, delle tecnologie abilitanti ecc.

6.   Strumenti di finanziamento per raccogliere finanziamenti per la transizione

La presente sezione fa riferimento al punto 8 della raccomandazione della Commissione.

Le imprese possono prendere in considerazione la possibilità di utilizzare uno o più strumenti di finanziamento legati alla transizione per raccogliere finanziamenti della transizione, quali tipi specifici di prestiti o emissioni sul mercato dei capitali con caratteristiche specifiche. La tabella 3 fornisce dettagli a tal fine.

Tabella 3.

Esempi di strumenti di prestito o di finanziamento del mercato dei capitali per raccogliere finanziamenti della transizione

Prestiti verdi e altri prestiti legati alla sostenibilità

1)

Finanziare progetti o investimenti mediante un prestito con una finalità di transizione specifica (impiego di proventi), ad esempio prestiti per migliorare gli attivi o effettuare nuovi investimenti che consentiranno una produzione a basse emissioni di carbonio o prestazioni ambientali significativamente migliori. Ad esempio:

prestiti per finanziare progetti di transizione che hanno un piano di transizione credibile basato sulle attività o rientrano nel contesto di un piano di transizione credibile a livello di soggetto (13);

prestiti per finanziare attività economiche ammissibili nell’ambito della tassonomia e raggiungere l’allineamento alla tassonomia nell’arco di cinque (eccezionalmente dieci) anni;

obiettivi scientificamente fondati e credibili, laddove proporzionato, sostenuti da informazioni che garantiscano integrità, trasparenza e responsabilità;

prestiti per finanziare altri investimenti a favore della transizione nelle attività di cui al punto 2.2 della presente raccomandazione;

definire solidi indicatori di prestazione ambientale per finanziare gli investimenti aziendali inclusi in un piano di transizione;

2)

cercare prestiti per finalità (aziendali) generali legate a miglioramenti della sostenibilità complessiva in linea con la transizione di cui al punto 2.1. Ad esempio:

prestiti con obiettivi di prestazione fondamentali per finanziare investimenti a favore della transizione che siano in linea con percorsi di transizione scientificamente fondati;

prestiti con obiettivi di prestazione fondamentali per finanziare investimenti a favore della transizione basati sulla quota complessiva di allineamento alla tassonomia da conseguire;

prestiti per finanziare investimenti a favore della transizione basati su un piano di transizione credibile con obiettivi di prestazione fondamentali.

Obbligazioni verdi e altre obbligazioni per lo sviluppo sostenibile

1)

Prendere in considerazione l’emissione di obbligazioni per una finalità di transizione specifica dimostrando l’impiego di proventi.

Ad esempio emettere un’obbligazione conformemente al regolamento sulle obbligazioni verdi europee per finanziare investimenti a favore della transizione di attività economiche ammissibili alla tassonomia e che raggiungeranno l’allineamento alla tassonomia entro cinque (eccezionalmente dieci) anni;

2)

considerare la possibilità di emettere un’obbligazione legata a un obiettivo di prestazione in materia di transizione dell’impresa (ad esempio un’obbligazione legata alla sostenibilità) utilizzando la tassonomia, piani di transizione credibili a livello di soggetto (14) e di attività, oppure obiettivi scientificamente fondati e credibili laddove proporzionato; inoltre:

definire obiettivi di prestazione fondamentali per finanziare gli investimenti aziendali sostanziali inclusi in un piano di transizione;

nel contesto di un’obbligazione legata alla sostenibilità, le imprese sono invitate ad associare legare i loro requisiti di sostenibilità a un obiettivo basato sulla tassonomia o a un obiettivo legato agli indici di riferimento climatici dell’UE;

può essere incluso il finanziamento di investimenti a favore della transizione definiti mediante obiettivi basati sulla tassonomia;

3)

considerare la possibilità di utilizzare il modello di informativa volontaria previsto dal regolamento sulle obbligazioni verdi europee per fornire informazioni standardizzate agli investitori e agli intermediari finanziari per le emissioni di obbligazioni che non rispettano la norma per le obbligazioni verdi europee.

Finanziamento con fondi propri

Se le emissioni di capitale proprio costituiscono uno strumento di finanziamento adeguato, prendere in considerazione la possibilità di utilizzare criteri di transizione analoghi a quelli summenzionati per specificare gli obiettivi fondamentali di prestazione in materia di sostenibilità.

Finanziamenti specializzati

Prendere in considerazione finanziamenti specializzati quali la locazione finanziaria, le soluzioni finanziarie strutturate, il finanziamento di progetti e gli strumenti finanziari misti, utilizzando criteri di transizione analoghi a quelli summenzionati per specificare gli obiettivi fondamentali di prestazione in materia di sostenibilità.

7.   Utilizzo degli strumenti di finanza sostenibile dell’Unione europea da parte di intermediari finanziari e investitori

La presente sezione fa riferimento al punto 9 della raccomandazione della Commissione.

Gli intermediari finanziari e gli investitori disposti a fornire finanziamenti della transizione per sostenere la transizione dell’economia reale potrebbero utilizzare strumenti di finanza sostenibile per fissare obiettivi di portafoglio e individuare progetti o imprese per finanziare la transizione. La tabella 4 fornisce ulteriori dettagli al riguardo.

Tabella 4.

Come utilizzare gli strumenti di finanza sostenibile per fissare obiettivi di portafoglio e individuare progetti o imprese per finanziare la transizione

Considerare la possibilità di utilizzare metodologie di decarbonizzazione degli indici di riferimento climatici dell’UE per fissare obiettivi di transizione del portafoglio e individuare le imprese opportune

Utilizzare metodologie di decarbonizzazione degli indici di riferimento climatici dell’UE per fissare obiettivi di decarbonizzazione:

considerare la possibilità di utilizzare gli indici di riferimento climatici dell’UE per perseguire strategie di decarbonizzazione e investire in un portafoglio di imprese con obiettivi climatici e fabbisogni di finanziamento della transizione diversi. Creare prodotti finanziari che riproducano le metodologie degli indici di riferimento di cui sopra (15);

gli amministratori di indici di riferimento sono incoraggiati a prendere in considerazione la possibilità di attribuire un coefficiente di ponderazione maggiore alle imprese sulla base degli obiettivi di decarbonizzazione fissati dalle imprese stesse;

considerare la possibilità di utilizzare le metodologie degli indici di riferimento per valutare sistematicamente gli strumenti di finanziamento e i portafogli e progettare traiettorie dei portafogli verso la neutralità climatica con norme minime per la decarbonizzazione su base annua.

Utilizzare le metodologie degli indici di riferimento climatici dell’UE per individuare le imprese cui destinare prestiti o investimenti:

considerare la possibilità di utilizzare gli indici di riferimento climatici dell’UE o altri indici di riferimento ambientali, sociali e di governance (ESG) scientificamente fondati per individuare le imprese che attuano la transizione in modo compatibile con la transizione verso un’economia sostenibile; considerare la possibilità di utilizzare indici di riferimento che consentano agli amministratori di attribuire un coefficiente di ponderazione maggiore alle imprese che presentano un percorso e un piano di transizione scientificamente fondati;

gli intermediari finanziari e gli investitori possono utilizzare criteri di esclusione dalle metodologie degli indici di riferimento climatici dell’UE, se del caso, per escludere attività economiche o metodi di produzione dannosi da un punto di vista economico o sociale, così come quelli che arrecano altrimenti un danno significativo a qualsiasi obiettivo climatico o ambientale.

Considerare la possibilità di utilizzare la tassonomia per fissare obiettivi a livello di portafoglio e individuare le imprese pertinenti

Utilizzare i criteri della tassonomia per fissare obiettivi climatici e ambientali a livello di portafoglio:

considerare la possibilità di utilizzare i criteri e le informative della tassonomia per fissare obiettivi e monitorare i progressi nel tempo a livello di portafoglio e, nel caso dei proprietari di attivi, per l’allocazione complessiva degli attivi;

considerare la possibilità di utilizzare le informative della tassonomia per monitorare la quota di investimenti ammissibili alla tassonomia, la quota di investimenti allineati alla tassonomia e i progressi compiuti verso l’allineamento ai criteri della tassonomia;

subordinatamente alla disponibilità di dati, considerare la possibilità di utilizzare il coefficiente di attivi verdi e il coefficiente di investimenti verdi basati sulla tassonomia per fissare obiettivi specifici per settore a livello di portafoglio verso i quali la media del portafoglio può convergere durante la transizione. Ad esempio le banche possono utilizzare il coefficiente di attivi verdi e le emissioni assolute di carbonio nei pertinenti portafogli o l’efficienza energetica media di un portafoglio ipotecario per elaborare obiettivi di riduzione delle emissioni o un obiettivo di efficienza energetica e traguardi intermedi;

considerare la possibilità di utilizzare la quota di entrate, spese in conto capitale o spese operative previste relative alla transizione delle imprese che saranno allineate alla tassonomia entro cinque (eccezionalmente dieci) anni (ma che non soddisfano le condizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2021/2178 per essere riconosciute immediatamente come spese in conto capitale allineate alla tassonomia) come coefficiente di attivi verdi futuri o pianificati, laddove questi ultimi siano corroborati da un piano di transizione credibile;

parametri analoghi potrebbero essere concepiti anche per le attività non ammissibili alla tassonomia che sono oggetto di un piano di transizione credibile.

Utilizzare le informative della tassonomia per individuare le imprese cui destinare prestiti o investimenti:

considerare la possibilità di utilizzare le informative della tassonomia da parte delle imprese in merito a ricavi ammissibili alla tassonomia e allineati alla tassonomia, spese in conto capitale e, se del caso, spese operative, al fine di integrare altri dati aziendali per individuare progetti di transizione;

nel caso dei progetti ammissibili alla tassonomia, considerare la possibilità di utilizzare le informative obbligatorie e, se disponibili, quelle volontarie in materia di tassonomia nelle informative societarie o nei piani di transizione a livello di soggetto o specifici per attività, per individuare i progetti con obiettivi di finanziamento della transizione che fissano obiettivi legati a:

allineamento alla tassonomia, al fine di soddisfare i criteri della tassonomia in fasi o su un arco temporale definito;

elementi dei criteri della tassonomia, quali il «non arrecare un danno significativo», che garantiscono miglioramenti significativi delle prestazioni;

verificare l’esistenza o meno di piani di transizione specifici per attività, al fine di garantire che gli obiettivi di tali progetti siano in linea con la transizione verso un’economia sostenibile;

nel caso di attività economiche non contemplate negli atti delegati adottati a norma del regolamento sulla tassonomia, utilizzare i principi di cui all’articolo 10, paragrafo 2, di tale regolamento come guida per le condizioni minime affinché un’attività possa essere presa in considerazione per il finanziamento della transizione.

Considerare la possibilità di utilizzare l’informativa societaria ai sensi della direttiva relativa alla rendicontazione societaria sulla sostenibilità per selezionare imprese con obiettivi ed esigenze di transizione specifici

Considerare la possibilità di utilizzare parametri comuni nei piani di transizione, sia a livello di soggetto che a livello di attività, per individuare sistematicamente il fabbisogno di finanziamento della transizione in determinati settori, sulla base delle metriche finanziarie e dei piani di investimento che le imprese comunicano, ad esempio:

obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, per le emissioni degli ambiti 1 e 2 e, nella misura del possibile, anche per le emissioni significative dell’ambito 3;

allineamento alla tassonomia e piani di allineamento per le attività economiche nei settori ad alto impatto;

spese in conto capitale per finanziare le fasi di transizione con riferimento ai principali parametri di sostenibilità utilizzati (ad esempio spesa in conto capitale basata sulla tassonomia);

credibilità degli obiettivi di transizione sulla base delle azioni e delle leve che le imprese intendono utilizzare per conseguirli e della loro dipendenza da fattori esterni (16), costi previsti di transizione;

i rischi legati alla transizione e il modo in cui i potenziali obiettivi di transizione possono ridurre tali rischi nel corso del tempo;

esposizione a opportunità finanziarie legate al clima (ad esempio in % rispetto al portafoglio complessivo/all’attività di sottoscrizione);

emissioni finanziate attuali e previste in tutti i settori, in tutte le zone geografiche e sui vari archi temporali;

parametri di allineamento del portafoglio (ad esempio media ponderata dell’intensità di carbonio, aumento implicito della temperatura, emissioni finanziate rispetto a un indice di riferimento scientificamente fondato, di uso comune).

Considerare la possibilità di utilizzare le informative sui piani di transizione per individuare imprese o progetti specifici con chiari obiettivi di decarbonizzazione che attualmente operano con emissioni elevate ma dispongono di piani di transizione credibili per ridurle nel tempo che consentiranno la decarbonizzazione del portafoglio allo stesso ritmo delle imprese beneficiarie degli investimenti.

Considerare la possibilità di utilizzare le norme e gli orientamenti nel quadro della direttiva (UE) 2022/2464 e della sua attuazione (direttiva relativa alla rendicontazione societaria sulla sostenibilità), se disponibili, al fine di prendere in considerazione le prestazioni climatiche e ambientali di un’impresa, il suo punto di partenza e il percorso di transizione individuale, per integrare le informazioni sugli obiettivi di transizione, sui piani di transizione e sui dati di rendicontazione finanziaria.

Considerare la possibilità di utilizzare le informative e i prospetti che accompagnano l’emissione di obbligazioni o azioni verdi, di transizione e legate alla sostenibilità

Considerare la possibilità di utilizzare le informazioni fornite dagli emittenti di obbligazioni verdi, obbligazioni legate alla sostenibilità o altre obbligazioni con caratteristiche di finanziamento della transizione per selezionare gli investimenti con l’integrità ambientale e il livello di ambizione che un investitore sta cercando.

Considerare la possibilità di utilizzare il grado elevato di trasparenza previsto dal regolamento sulle obbligazioni verdi europee per selezionare progetti per il finanziamento della transizione per i quali l’integrità ambientale sia garantita dalla tassonomia. La maggiore trasparenza sull’utilizzo dei proventi aumenta la credibilità e l’affidabilità di tali investimenti, in particolare se sono collegati alle soglie o agli obiettivi di sostenibilità fissati dall’impresa e comunicati nelle sue informative societarie.

Considerare la possibilità di utilizzare il grado elevato di trasparenza offerto dagli emittenti utilizzando i modelli di informativa volontaria per gli emittenti che utilizzano norme diverse rispetto a quelle previste dal regolamento sulle obbligazioni verdi europee per selezionare progetti per il finanziamento della transizione che siano in linea con la transizione verso un’economia sostenibile.

Considerare di utilizzare le informazioni sugli obiettivi della transizione o sulle esigenze di finanziamento della transizione incluse nei prospetti per le emissioni da parte delle imprese in fase di transizione per valutare i rischi e le caratteristiche di sostenibilità di un’emissione unitamente ad altri rischi e benefici finanziari del progetto (17).


(1)  Raccomandazione della Commissione sull’agevolazione dei finanziamenti per la transizione verso un’economia sostenibile [C(2023) 3844].

(2)  Una questione in materia di sostenibilità è rilevante dal punto di vista dell’impatto quando riguarda gli impatti sostanziali, effettivi o potenziali, positivi o negativi generati dall’impresa sulle persone o sull’ambiente a breve, medio e lungo termine. Una questione in materia di sostenibilità rilevante dal punto di vista dell’impatto comprende sia gli impatti causati dall’impresa o ai quali quest’ultima ha contribuito, sia gli impatti direttamente legati alle attività, ai prodotti e ai servizi dell’impresa attraverso le sue relazioni commerciali. Una questione di sostenibilità potrebbe essere significativa anche da un punto di vista finanziario, ad esempio se il rischio di sostenibilità si concretizza attraverso attivi non recuperabili.

(3)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Un nuovo piano d’azione per l’economia circolare — Per un’Europa più pulita e più competitiva» [COM(2020) 98 final].

(4)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030 Riportare la natura nella nostra vita» [COM(2020) 380 final].

(5)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Un percorso verso un pianeta più sano per tutti Piano d’azione dell’UE — Verso l’inquinamento zero per l’aria, l’acqua e il suolo» [COM(2021) 400 final].

(6)  I percorsi di transizione UE elaborati dalla Commissione sono disponibili all’indirizzo (pagina in inglese): https://single-market-economy.ec.europa.eu/industry/transition-pathways_it.

(7)  La dipendenza dell’impresa da fattori esterni nelle diverse aree geografiche ai fini dell’attuazione del suo piano di transizione a livello di soggetto, ad esempio possibili politiche future, maturità tecnologica, accettabilità sociale, disponibilità di risorse e impatti fisici sul clima presso tutti i siti in cui opera.

(8)  Regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e per gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi, articoli da 6 a 12.

(9)  Gli obblighi minimi sono fissati negli articoli da 7 a 9 del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione, del 17 luglio 2020.

(10)  Conformemente all’atto delegato sulle informative in materia di tassonomia, il termine per conseguire l’allineamento alla tassonomia può superare i cinque anni soltanto se un termine più lungo è obiettivamente giustificato dalle caratteristiche specifiche dell’attività economica e dell’aggiornamento in questione, fino a un massimo di dieci anni.

(11)  La relativa spesa in conto capitale non è considerata allineata alla tassonomia, ma può rappresentare un passo significativo nel percorso di transizione verso livelli più elevati di prestazione in materia di sostenibilità.

(12)  La relativa spesa in conto capitale non è considerata allineata alla tassonomia, ma può rappresentare un passo significativo nel percorso di transizione verso livelli più elevati di prestazione in materia di sostenibilità.

(13)  Conformemente alla direttiva (UE) 2022/2464 e alla sua attuazione (direttiva relativa alla rendicontazione societaria sulla sostenibilità).

(14)  Conformemente alla direttiva (UE) 2022/2464 e alla sua attuazione (direttiva relativa alla rendicontazione societaria sulla sostenibilità).

(15)  Gli indici di riferimento prevedono un requisito di decarbonizzazione di base del 30 % per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e del 50 % per gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi, un requisito di decarbonizzazione del 7 % su base annua, l’inclusione delle emissioni dell’ambito 3, vincoli all’allocazione in titoli azionari per garantire che la rappresentanza delle industrie corrisponda a quella dell’indice di riferimento standard (evitare distorsioni nel settore).

(16)  Ad esempio possibili politiche future, maturità tecnologica, accettabilità sociale, disponibilità di risorse e impatti fisici sul clima presso tutti i siti in cui opera.

(17)  La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2017/1129, (UE) n. 596/2014 e (UE) n. 600/2014 per rendere i mercati pubblici dei capitali nell’Unione più attraenti per le società e facilitare l’accesso delle piccole e medie imprese ai capitali [COM(2022) 762 final] contribuisce alla trasparenza imponendo l’inclusione di informazioni sulla sostenibilità nei prospetti delle emissioni che si dichiarano sostenibili.