15.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 56/1


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 2023

sugli obiettivi dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi

(2023/C 56/01)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il meccanismo unionale di protezione civile (meccanismo dell’Unione), istituito con la decisione n. 1313/2013/UE, è destinato a rafforzare la cooperazione tra l’Unione e gli Stati membri e a facilitare il coordinamento nel settore della protezione civile al fine di migliorare l’efficacia dei sistemi di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi naturali e provocate dall’uomo.

(2)

A sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, della decisione n. 1313/2013/UE, la Commissione stabilisce e sviluppa gli obiettivi dell’Unione in materia di resilienza alle catastrofi nel settore della protezione civile, in cooperazione con gli Stati membri e adotta raccomandazioni per definirli quale base comune non vincolante per sostenere le azioni di prevenzione e preparazione in caso di catastrofi che provocano o sono in grado di provocare effetti transfrontalieri multinazionali.

(3)

L’ambito di applicazione geografico degli obiettivi dell’Unione in materia di resilienza alle catastrofi comprende l’Unione e i suoi Stati membri, nonché gli Stati partecipanti al meccanismo dell’Unione (2) a norma dell’articolo 4, punto 4 bis, e dell’articolo 4, punto 12, della decisione n. 1313/2013/UE.

(4)

L’Unione si trova ad affrontare catastrofi naturali e provocate dall’uomo più frequenti e gravi. I cambiamenti climatici e il degrado ambientale stanno aggravando i rischi per l’Unione aumentando la frequenza e l’intensità dei fenomeni atmosferici, dell’inquinamento particolarmente nocivo, della carenza idrica e della perdita di biodiversità. Inoltre le catastrofi hanno sempre più ripercussioni a livello transfrontaliero e intersettoriale. Oltre a determinare la perdita di vite e ad avere ripercussioni sulla salute umana, le catastrofi compromettono la prosperità economica e causano perdite irreparabili all’ambiente, alla biodiversità e al patrimonio culturale. La resilienza alle catastrofi dovrebbe pertanto essere rafforzata a livello di Unione e di Stati membri. Gli obiettivi dell’Unione in materia di resilienza alle catastrofi devono contribuire a rafforzare la resilienza alle catastrofi e a migliorare la capacità dell’Unione e dei suoi Stati membri di resistere alle ripercussioni di catastrofi attuali e future. Per rafforzare la resilienza è cruciale che vi siano approcci globali e integrati alla gestione del rischio di catastrofi.

(5)

Il rafforzamento della resilienza alle catastrofi dovrebbe basarsi su principi e approcci orizzontali specifici.

(6)

Gli obiettivi dell’Unione in materia di resilienza alle catastrofi di cui all’allegato alla presente raccomandazione sono stati stabiliti in cooperazione con gli Stati membri.

(7)

Nel definire tali obiettivi si è prestata particolare attenzione alle esigenze specifiche dei gruppi vulnerabili, le cui esigenze dovrebbero essere prese in considerazione nell’attuazione e nel riesame degli obiettivi dell’Unione in materia di resilienza alle catastrofi.

(8)

È opportuno cercare sinergie e complementarità con i quadri internazionali in materia di resilienza, come il quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi, e altre iniziative settoriali dell’Unione volte a sviluppare la resilienza, nell’attuazione e nell’ulteriore sviluppo degli obiettivi dell’Unione in materia di resilienza alle catastrofi, al fine di migliorare la capacità complessiva dell’Unione e dei suoi Stati membri di resistere agli effetti delle catastrofi naturali e provocate dall’uomo.

(9)

Occorre pertanto potenziare la cooperazione ed estenderla alle autorità nazionali e a quelle subnazionali appropriate al di là del settore della protezione civile, nonché ai fornitori di servizi essenziali, anche nel settore dei trasporti, e ai portatori di interessi del settore privato, agli organismi non governativi, alla comunità dei ricercatori e agli esperti in materia di patrimonio culturale. La tempestiva diffusione dei dati in modo accessibile, interoperabile e riutilizzabile agevolerà la cooperazione intersettoriale e transfrontaliera.

(10)

In tale cooperazione può rientrare anche la cooperazione civile-militare in linea con la decisione n. 1313/2013/UE (3).

(11)

Le autorità competenti degli Stati membri, la Commissione e le pertinenti agenzie dell’Unione, nel contesto dei rispettivi mandati, dovrebbero essere pronte a rispondere alle diverse tipologie e dimensioni di catastrofi naturali e provocate dall’uomo, compresi gli incidenti industriali, marittimi e di altro tipo connessi ai trasporti, le emergenze sanitarie e le situazioni di crisi caratterizzate da incertezza ed a eventi perturbatori che potrebbero compromettere le operazioni di protezione civile o la continuità operativa.

(12)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 5, della decisione n. 1313/2013/UE, gli obiettivi dell’Unione in materia di resilienza alle catastrofi devono basarsi su scenari attuali e prospettici che includano gli effetti dei cambiamenti climatici sui rischi di catastrofi, dati relativi ad eventi passati e l’analisi dell’impatto intersettoriale, prestando particolare attenzione ai gruppi vulnerabili. Allo stesso tempo, la pianificazione della gestione delle catastrofi e l’elaborazione di scenari, di cui all’articolo 10 della decisione n. 1313/2013/UE, devono tenere conto del lavoro svolto in relazione agli obiettivi dell’Unione in materia di resilienza alle catastrofi. Lo sviluppo di obiettivi e l’elaborazione di scenari sono pertanto strettamente interconnessi tra loro. Se da un lato gli scenari forniranno dati concreti e informazioni specifiche per i rischi che dovrebbero sostenere la formulazione degli obiettivi, dall’altro, gli obiettivi dell’Unione in materia di resilienza alle catastrofi dovrebbero a loro volta individuare i settori importanti per la resilienza alle catastrofi e quindi orientare l’elaborazione degli scenari.

(13)

Gli obiettivi dell’Unione in materia di resilienza alle catastrofi dovrebbero pertanto essere costantemente riesaminati e riveduti alla luce dei progressi compiuti nel loro sviluppo e nella loro attuazione, nonché di nuove circostanze e dell’evoluzione delle esigenze.

(14)

Le relazioni a norma dell’articolo 34, paragrafo 2, della decisione n. 1313/2013/UE dovrebbero fornire informazioni periodiche, tra l’altro, sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi dell’Unione in materia di resilienza alle catastrofi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

OGGETTO E FINALITÀ

1.

A norma dell’articolo 6, paragrafo 5, della decisione n. 1313/2013/UE, la presente raccomandazione stabilisce gli obiettivi dell’Unione in materia di resilienza alle catastrofi nel settore della protezione civile nonché i principi generali per la loro attuazione, la comunicazione ad essi relativa e il loro riesame.

2.

Gli obiettivi dell’Unione in materia di resilienza alle catastrofi costituiscono una base di riferimento comune non vincolante destinata a sostenere le azioni di prevenzione e preparazione in caso di catastrofi che provocano o possono avere ripercussioni transfrontaliere multinazionali, nonché a migliorare la capacità dell’Unione e dei suoi Stati membri di far fronte a tali catastrofi e di resistere alle loro ripercussioni. Gli obiettivi generali individuano i settori prioritari e i corrispondenti obiettivi specifici al fine di rafforzare la resilienza alle catastrofi del meccanismo dell’Unione e degli Stati membri.

PRINCIPI E APPROCCI ORIZZONTALI A SOSTEGNO DELLA RESILIENZA ALLE CATASTROFI

3.

Il panorama dei rischi sta cambiando rapidamente. Le conseguenze di catastrofi naturali e provocate dall’uomo sempre più frequenti e intense si ripercuotono al di là delle frontiere e in tutti i settori determinando perdite umane ed economiche. Al fine di preservare la capacità dei soggetti che si occupano di protezione civile di gestire efficacemente un’ampia gamma di eventi perturbatori futuri, è necessario rafforzare la resilienza alle catastrofi.

4.

Il rafforzamento della resilienza alle catastrofi nel settore della protezione civile dovrebbe essere:

(a)

esaustivo: coprendo l'intero ciclo di gestione delle catastrofi, la prevenzione, la preparazione, la risposta e la ripresa;

(b)

preventivo: riducendo, ove possibile, i rischi di catastrofi e garantendo una preparazione adeguata per reagire in modo efficace ed efficiente alle catastrofi;

(c)

intersettoriale e transfrontaliero: promuovendo un approccio che tenga conto delle interdipendenze tra molteplici rischi, garantisca la coerenza tra i settori strategici pertinenti e incoraggi la cooperazione tra gli Stati membri che devono far fronte a rischi comuni. La cooperazione e il coordinamento dovrebbero favorire la coerenza, ottimizzare le sinergie e promuovere un'azione coerente tra i diversi settori e livelli di governance, comprese le regioni, tra le autorità e i portatori di interessi;

(d)

basato su conoscenze e dati concreti: facendo affidamento su una solida conoscenza dei rischi di catastrofi, anche per quanto riguarda le conseguenze economiche, ambientali e sociali delle catastrofi. A tal fine, è opportuno sostenere la ricerca e l'innovazione e promuovere la condivisione delle conoscenze, anche per quanto riguarda i risultati delle buone pratiche in materia di ricerca, scambio di dati, valutazione e apprendimento continui;

(e)

inclusivo: tenendo conto delle esigenze specifiche e delle cause della vulnerabilità delle persone come il genere, l'età, il contesto economico e sociale, il livello di istruzione, le disabilità e l'esposizione geografica a rischi specifici;

f)

sostenibile: tenendo conto delle soluzioni basate sulla natura, dell'impatto dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale sui rischi di catastrofi nonché della prevenzione e mitigazione dell'impatto ambientale delle catastrofi, prestando particolare attenzione a ridurre al minimo l'impatto ambientale delle operazioni di protezione civile.

GLI OBIETTIVI DELL'UNIONE IN MATERIA DI RESILIENZA ALLE CATASTROFI

5.

Il rafforzamento della resilienza alle catastrofi nel settore della protezione civile richiede interventi nei seguenti settori:

(a)

prevedere - migliorare la valutazione dei rischi, la loro previsione e la pianificazione della gestione dei rischi di catastrofi;

(b)

preparare - aumentare la consapevolezza e la preparazione della popolazione in materia di rischi;

(c)

allertare - migliorare l'allerta rapida;

(d)

rispondere - rafforzare i mezzi di risposta del meccanismo dell'Unione;

(e)

proteggere - garantire un solido sistema di protezione civile.

6.

Gli obiettivi dell’Unione in materia di resilienza alle catastrofi di cui al punto 5 figurano nell’allegato della presente raccomandazione.

7.

Gli Stati membri e la Commissione sono invitati ad adottare le azioni e le misure necessarie nel contesto del meccanismo dell’Unione per conseguire gli obiettivi dell’Unione in materia di resilienza alle catastrofi. Sono chiamati a promuovere la cooperazione con i partner nazionali, regionali e internazionali, le organizzazioni della società civile e i portatori di interessi del settore privato.

8.

Sono incoraggiati a garantire sinergie e complementarità con i quadri, le strategie, i piani e i programmi pertinenti internazionali, europei o nazionali in materia di resilienza al fine di rafforzare ulteriormente la capacità complessiva dell’Unione e degli Stati membri di resistere agli effetti delle catastrofi.

9.

In particolare, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della decisione n. 1313/2013/UE, gli Stati membri devono tenere conto degli obiettivi dell’Unione in materia di resilienza alle catastrofi così come dei rischi connessi a catastrofi che provocano o sono in grado di provocare effetti transfrontalieri multinazionali quando elaborano e migliorano la pianificazione della gestione del rischio di catastrofi al livello nazionale o al livello subnazionale appropriato, anche per quanto concerne la cooperazione transfrontaliera.

10.

Gli Stati membri sono incoraggiati a partecipare a esami inter pares della valutazione della capacità di gestione dei rischi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), della decisione n. 1313/2013/UE al fine di sostenere l’attuazione degli obiettivi dell’Unione in materia di resilienza alle catastrofi.

11.

La Commissione, attraverso la rete unionale della conoscenza in materia di protezione civile, istituita a norma dell’articolo 13 della decisione n. 1313/2013/UE, nonché mediante altre misure adottate nel contesto del meccanismo dell’Unione dovrebbe sostenere l’attuazione degli obiettivi dell’Unione in materia di resilienza alle catastrofi.

RIESAME E RELAZIONI

12.

Gli obiettivi dell’Unione in materia di resilienza alle catastrofi dovrebbero essere costantemente riesaminati e riveduti alla luce dei progressi compiuti nella loro attuazione e a seguito di nuove circostanze e dell’evoluzione delle esigenze, tenendo conto dell’elaborazione di scenari e della gestione delle catastrofi di cui all’articolo 10, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE.

13.

Ai fini della preparazione della relazione biennale, a norma dell’articolo 34, paragrafo 2, della decisione n. 1313/2013/UE, si incoraggia una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri per stabilire una metodologia per il monitoraggio dei progressi compiuti nell’attuazione degli obiettivi dell’Unione in materia di resilienza alle catastrofi. Tale metodologia dovrebbe comprendere un’analisi della situazione attuale e basi di riferimento per ciascuno dei settori interessati dagli obiettivi e definire indicatori adeguati.

14.

Gli Stati membri sono incoraggiati a fornire alla Commissione informazioni pertinenti sull’attuazione degli obiettivi dell’Unione in materia di resilienza alle catastrofi.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2023

Per la Commissione

Janez LENARČIČ

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924.

(2)  Alla luce dell'articolo 28, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE, i riferimenti agli Stati membri includono gli Stati partecipanti come definiti all'articolo 4, punto 12, della decisione n. 1313/2013/UE. L'Albania, la Bosnia-Erzegovina, l'Islanda, il Montenegro, la Macedonia del Nord, la Norvegia, la Serbia e la Turchia partecipano al meccanismo dell'Unione.

(3)  L'uso, in ultima istanza, di mezzi militari a guida civile può costituire un importante contributo alla risposta alle catastrofi. Nei casi in cui si ritenga appropriato il ricorso alle risorse militari per sostenere operazioni di protezione civile, la cooperazione con le forze militari dovrebbe seguire le modalità, le procedure e i criteri stabiliti dal Consiglio o dai suoi organi competenti affinché il meccanismo unionale possa disporre delle risorse militari rilevanti per la protezione civile e dovrebbe essere in linea con le linee guida internazionali rilevanti.


ALLEGATO

Obiettivo dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi n. 1: prevedere - migliorare la valutazione dei rischi, la loro previsione e la pianificazione della gestione dei rischi di catastrofi

Una buona comprensione dei rischi esistenti ed emergenti costituisce una condizione preliminare per prevenire o attenuare le conseguenze negative delle catastrofi. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero pertanto continuare a migliorare la loro capacità di individuare e valutare i rischi di catastrofi, in particolare quelli con potenziali ripercussioni transfrontaliere e intersettoriali. Gli scenari relativi a catastrofi a livello europeo dovrebbero migliorare la capacità dell'Unione di prevedere le crisi future e i rischi per la vita e la salute. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero inoltre basarsi su valutazioni dei rischi settoriali e multisettoriali (1) . Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero intraprendere azioni preventive adottando misure concrete di prevenzione e preparazione e una pianificazione della gestione dei rischi, a livello di Unione e nazionale e al livello subnazionale appropriato. Gli Stati membri dovrebbero avvalersi del sostegno disponibile nel contesto del meccanismo unionale di protezione civile («meccanismo dell'Unione») e di altri fondi dell'Unione (2) , al fine di promuovere investimenti intelligenti a favore della prevenzione delle catastrofi per proteggere i cittadini da tali catastrofi, adattarsi ai cambiamenti climatici e compiere progressi in relazione alla transizione verde.

Obiettivo: migliorare, entro il 2030, la capacità dell'Unione e degli Stati membri di individuare e valutare i rischi di catastrofi che possono avere ripercussioni transfrontaliere e intersettoriali e utilizzare tali informazioni per rafforzare le attività di prevenzione delle catastrofi e di risposta alle stesse, come strategie di riduzione dei rischi, la previsione delle catastrofi, la pianificazione della gestione dei rischi e le attività di risposta.

Per sostenere e monitorare l'attuazione di tale obiettivo generale, dovrebbero essere perseguiti gli obiettivi specifici riportati di seguito.

Obiettivi specifici

1.1

Migliorare la capacità di elaborazione di scenari a livello di Unione

Entro la fine del 2023 la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, dovrebbe portare a termine l'elaborazione degli scenari intersettoriali transfrontalieri principali che comprendano i 16 pericoli principali ai quali l'Unione è esposta.

Gli Stati membri dovrebbero fare in modo che i loro scenari in materia di catastrofi confluiscano negli scenari a livello europeo.

Gli scenari dovrebbero orientare le successive attività di prevenzione e preparazione dell'Unione e degli Stati membri, comprese le strategie di riduzione dei rischi di catastrofi, la previsione delle catastrofi e la pianificazione della gestione dei rischi, nonché le attività di risposta.

Dopo il 2023 gli scenari dovrebbero essere costantemente aggiornati ed ampliati in funzione delle necessità.

1.2

Migliorare la valutazione dei rischi

La Commissione dovrebbe migliorare ulteriormente la panoramica dell'Unione sui rischi di catastrofi naturali e provocate dall'uomo conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), al fine di fornire una prospettiva europea globale in merito al rischio di catastrofi. La panoramica dell'Unione relativa ai rischi di catastrofi dovrebbe basarsi sulle valutazioni dei rischi nazionali, subnazionali e transfrontaliere nel settore della protezione civile, così come sulle pertinenti valutazioni dei rischi a livello di Unione (4), nonché su valutazioni dei rischi settoriali e multisettoriali effettuate in conformità con il diritto dell'Unione.

La valutazione del rischio a livello di Unione dovrebbe basarsi su una migliore individuazione e analisi intersettoriale dei rischi principali ed emergenti, dei loro effetti a cascata, in particolare delle zone e dei gruppi esposti o vulnerabili, e prendere in considerazione le zone dell'Unione che si trovano ad affrontare rischi analoghi.

Gli Stati membri dovrebbero migliorare ulteriormente la valutazione del rischio, se del caso, a livello nazionale e subnazionale così come per il rischio transfrontaliero. Le valutazioni dei rischi condotte negli Stati membri dovrebbero seguire un approccio multirischio. Gli Stati membri dovrebbero includere un riesame dei rischi emergenti e una valutazione dei rischi transfrontalieri, degli impatti dei cambiamenti climatici e degli effetti a cascata. Le valutazioni dei rischi a livello nazionale, subnazionale e transfrontaliero nel settore della protezione civile dovrebbero basarsi sulle valutazioni dei rischi effettuate in settori strategici correlati e sostenerle.

1.3

Migliorare la capacità di previsione

Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero rafforzare ulteriormente le attività di previsione e anticipazione dei rischi, oltre all'elaborazione di scenari, come analisi prospettiche, esami e ricerche, al fine di consentire l'individuazione precoce dei rischi e dei problemi attuali e nuovi e di sostenere l'adozione di misure di adattamento, prevenzione o preparazione a eventi perturbatori imminenti.

1.4

Migliorare la pianificazione della gestione dei rischi

La Commissione dovrebbe garantire che la valutazione delle esigenze e delle carenze in termini di capacità del meccanismo dell'Unione si basi su scenari e valutazioni dei rischi intersettoriali e segua un approccio multirischio.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che le strategie, i quadri o i piani di gestione dei rischi a livello nazionale e, se del caso, subnazionale seguano un approccio multirischio. Le strategie, i quadri o i piani dovrebbero basarsi su scenari pertinenti e sulla cooperazione transfrontaliera e intersettoriale e dovrebbero garantire l'adattamento, la prevenzione e la preparazione.

Gli Stati membri dovrebbero sviluppare ulteriormente piani di gestione dei rischi per i rischi transfrontalieri sulla base di una migliore cooperazione nelle zone transfrontaliere.

A tal fine la Commissione e gli Stati membri dovrebbero tenere conto, se del caso, degli impatti dei cambiamenti climatici, degli effetti a cascata delle catastrofi e delle esigenze specifiche di gruppi vulnerabili.

1.5

Migliorare la capacità della protezione civile di sviluppare azioni preventive

Le autorità di protezione civile degli Stati membri dovrebbero rafforzare le loro attività di prevenzione, compresa un'azione di «ricostruzione migliore» a seguito di catastrofi (5), al fine di conseguire un livello elevato di protezione contro le catastrofi.

Obiettivo dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi n. 2: preparare - aumentare la consapevolezza e la preparazione della popolazione in materia di rischi;

Una popolazione consapevole dei rischi e preparata costituisce un aspetto fondamentale della resilienza alle catastrofi, in quanto le singole persone e le comunità sono spesso i primi soggetti colpiti e i primi a rispondere alle catastrofi. La sensibilizzazione dell'opinione pubblica in merito ai rischi e una conoscenza sufficiente delle modalità di prevenzione delle catastrofi e di preparazione e risposta alle stesse riducono notevolmente le conseguenze negative delle catastrofi. Occorre pertanto incrementare la conoscenza da parte del pubblico dei rischi di catastrofi e delle misure di prevenzione; migliorare l'autoprotezione, il comportamento e la preparazione delle persone e delle comunità per rispondere alle catastrofi e promuovere una cultura della prevenzione dei rischi e della fiducia nei confronti delle autorità di protezione civile. Con il sostegno della Commissione, gli Stati membri dovrebbero intensificare l'impegno per quanto riguarda la comunicazione al pubblico al fine di portare la prevenzione delle catastrofi e la risposta alle stesse nella vita quotidiana dei cittadini e di promuovere l'impegno civico e iniziative volontarie in relazione alla prevenzione delle catastrofi e alla risposta alle stesse. Gli Stati membri dovrebbero cooperare, se del caso, con le autorità locali e regionali, i partner, compresi il settore privato e le organizzazioni della società civile, anche in un contesto transfrontaliero.

Obiettivo: aumentare in modo significativo, entro il 2030, il livello di consapevolezza e preparazione della popolazione dell'Unione per quanto riguarda il rischio di catastrofi in ciascuno degli Stati membri.

Per sostenere e monitorare l'attuazione di tale obiettivo generale, dovrebbero essere perseguiti gli obiettivi specifici riportati di seguito.

Obiettivi specifici

2.1

Aumentare il livello complessivo di consapevolezza dei rischi

Gli Stati membri dovrebbero sviluppare ulteriormente strategie di sensibilizzazione ai rischi e intensificare le azioni di sensibilizzazione in materia al fine di garantire che il livello di consapevolezza dei rischi nazionali principali e regionali aumenti tra la popolazione. Le strategie di sensibilizzazione ai rischi dovrebbero riguardare altresì, se del caso, i residenti stagionali.

La Commissione dovrebbe sostenere le azioni degli Stati membri concernenti la sensibilizzazione ai rischi e, se del caso, integrarle con azioni di sensibilizzazione ai rischi a livello di Unione.

Entro il 2030 il 90 % della popolazione dell'Unione (6) dovrebbe essere adeguatamente informata sui rischi di catastrofi nella propria regione.

2.2

Migliorare l’accesso del pubblico a informazioni sui rischi di catastrofi

Le autorità dell'Unione e degli Stati membri dovrebbero garantire che la popolazione dell'Unione possa accedere facilmente alle informazioni sui rischi di catastrofi e sulle loro possibili ripercussioni.

Le autorità dell'Unione e degli Stati membri dovrebbero tenere conto delle esigenze e delle circostanze specifiche dei gruppi vulnerabili e delle persone con disabilità quando forniscono informazioni sui rischi di catastrofi.

2.3

Aumentare la consapevolezza e l’adozione di misure di prevenzione dei rischi e di risposta agli stessi tra la popolazione

Gli Stati membri dovrebbero fare in modo che la popolazione, compresi i gruppi vulnerabili e le persone con disabilità, diventi maggiormente consapevole delle misure di prevenzione dei rischi e delle azioni che possono intraprendere per far fronte alle catastrofi più comuni. Di conseguenza la percentuale della popolazione che adotta misure di prevenzione e preparazione dovrebbe aumentare.

La Commissione dovrebbe sostenere le azioni di prevenzione dei rischi e di preparazione della popolazione degli Stati membri e integrarle con azioni pertinenti a livello di Unione.

2.4

Rafforzare la cultura della prevenzione dei rischi tra la popolazione

Gli Stati membri dovrebbero:

(a)

garantire il miglioramento a livello di popolazione delle conoscenze in materia di prevenzione dei rischi, della fiducia nei confronti delle autorità di protezione civile competenti e della comprensione della funzione della protezione civile;

(b)

fare in modo che la popolazione sia in grado di valutare l'affidabilità delle informazioni sui rischi di catastrofi, e quindi anche di individuare fonti autorevoli per quanto riguarda tali informazioni e segnalazioni;

(c)

rafforzare l'impegno pubblico e la partecipazione dei volontari alla protezione civile.

La Commissione dovrebbe sostenere le azioni degli Stati membri volte a consolidare una cultura della prevenzione dei rischi e integrarle con interventi pertinenti dell'Unione.

Obiettivo dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi n. 3: allertare - migliorare l'allerta rapida

Sistemi efficaci di allerta rapida e di monitoraggio sono essenziali per prevedere le catastrofi e prepararsi alle stesse. Aiutano le autorità pubbliche e le persone minacciate da catastrofi ad agire in tempo utile per ridurre al minimo le lesioni, le perdite di vite umane e i danni a beni, all'ambiente e al patrimonio culturale. I sistemi di allerta rapida dovrebbero essere regolarmente valutati e migliorati a livello di Unione e negli Stati membri. È opportuno rafforzare le funzioni fondamentali dei sistemi di allerta rapida, quali la previsione, il rilevamento, il monitoraggio dei pericoli e del loro impatto e fare in modo che l'allerta della popolazione, compresi i gruppi vulnerabili, sia tempestiva e risulti di facile comprensione per tutti. Il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) dovrebbe sostenere proattivamente gli Stati membri e assistere le autorità della protezione civile con valutazioni d'impatto rapide e su richiesta per gli eventi rilevati o previsti.

Obiettivo: migliorare, entro il 2030, l'efficacia e l'interoperabilità dei sistemi di allerta rapida nell'Unione per consentire una risposta tempestiva ed efficace alle catastrofi ed evitarne o ridurne gli effetti negativi, prestando particolare attenzione al rafforzamento dell'allerta rapida per i rischi con impatti transfrontalieri multinazionali e ai principali rischi nazionali.

Per sostenere e monitorare l'attuazione di tale obiettivo generale, dovrebbero essere perseguiti gli obiettivi specifici riportati di seguito.

Obiettivi specifici

3.1

Migliorare la capacità di previsione, rilevamento e monitoraggio

La Commissione, in particolare l'ERCC, le pertinenti agenzie dell'Unione e gli Stati membri dovrebbero migliorare la loro capacità di prevedere, rilevare e monitorare i pericoli e gli impatti, anche attraverso un migliore coordinamento per i rischi transnazionali e transfrontalieri e una migliore integrazione e interoperabilità dei sistemi.

I sistemi di rilevamento e previsione dovrebbero integrare, se del caso, le considerazioni relative ai cambiamenti climatici e al degrado ambientale.

3.2

Migliorare l’allerta della popolazione

Gli Stati membri dovrebbero potenziare i loro sistemi di allerta della popolazione al fine di consentire una migliore comunicazione dei rischi, delle emergenze e delle crisi e delle ripercussioni previste nonché delle azioni da intraprendere. È opportuno promuovere il coordinamento tra le autorità e i servizi competenti. Si dovrebbero definire in modo chiaro la gestione dei flussi di informazione e le responsabilità. L'allerta della popolazione negli Stati membri dovrebbe basarsi su meccanismi rafforzati di allerta in caso di catastrofi transnazionali e transfrontaliere.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'allerta della popolazione tenga conto delle esigenze plurilingue della popolazione, sia inclusiva e adattata alle esigenze specifiche dei gruppi vulnerabili, comprese le persone con disabilità.

Gli allarmi dovrebbero raggiungere la popolazione a rischio in modo tempestivo ed efficace.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che i segnali e i messaggi di allerta dei cittadini siano compresi in modo chiaro dalla popolazione.

Obiettivo dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi n. 4: rispondere - rafforzare i mezzi di risposta del meccanismo di protezione civile dell'Unione europea

Le richieste di aiuto stanno diventando più frequenti e le esigenze in termine di risposte sono sempre più diversificate. Il meccanismo dell'Unione dovrebbe essere pronto a rispondere ai rischi emergenti e al probabile aumento delle catastrofi transfrontaliere multinazionali. Il meccanismo dell'Unione dovrebbe pertanto essere rafforzato con le tipologie e i quantitativi adeguati di risorse per continuare a sostenere efficacemente gli Stati membri nella risposta a catastrofi che superano le loro capacità nazionali. Le esigenze in termini di mezzi di risposta del meccanismo dell'Unione dovrebbero essere riesaminate periodicamente. La Commissione, insieme agli Stati membri, dovrebbe continuare a elaborare mezzi di risposta pertinenti nell'ambito del pool europeo di protezione civile e di rescEU, se necessario.

Obiettivo: elaborare ulteriormente, entro il 2024, i mezzi di risposta del meccanismo dell'Unione nei settori della risposta agli incendi, alle alluvioni, alle esigenze di ricerca e soccorso, agli incidenti chimici, biologici, radiologici e nucleari e alle emergenze sanitarie. Inoltre, entro il 2024, questo obiettivo generale e i suoi obiettivi specifici saranno ulteriormente sviluppati e saranno potenziate le capacità in settori come l'accoglienza temporanea, l'approvvigionamento energetico di emergenza e i trasporti.

Per sostenere e monitorare l'attuazione di tale obiettivo generale, dovrebbero essere perseguiti gli obiettivi specifici riportati di seguito.

Obiettivi specifici (7)

4.1

Nel settore della risposta agli incendi (8)

Il meccanismo dell'Unione dovrebbe essere in grado quanto meno di rispondere alle esigenze di sei Stati membri contemporaneamente con mezzi aerei di lotta agli incendi boschivi, quando le capacità nazionali hanno esaurito le loro risorse, per un minimo di 1 giorno e un massimo di 7 giorni.

Parallelamente, il meccanismo dell'Unione dovrebbe essere in grado quanto meno di rispondere simultaneamente alle esigenze di quattro Stati membri i cui mezzi di risposta nazionali sono in sovraccarico, utilizzando mezzi di terra di lotta agli incendi, per un minimo di 7 giorni e un massimo di 14 giorni.

Inoltre il meccanismo dell'Unione dovrebbe essere in grado di inviare squadre di consulenza e valutazione antincendio affinché forniscano consulenza tattica a due richieste simultanee di assistenza dovute a incendi.

4.2

Nel settore della risposta alle alluvioni

Il meccanismo dell'Unione dovrebbe essere in grado quanto meno di rispondere a un evento alluvionale che interessa almeno tre Stati membri contemporaneamente che hanno esaurito le loro risorse in termini di mezzi di risposta nazionali. Tale risposta dovrebbe coprire quanto meno la capacità totale di pompare almeno 20 000 m3 di acqua/ora per fino a un massimo di 21 giorni.

Inoltre il meccanismo dell'Unione dovrebbe essere in grado di garantire il contenimento delle alluvioni, la gestione dei rifiuti, la valutazione delle dighe e le operazioni di ricerca e soccorso in caso di alluvioni.

4.3

Nel settore della risposta con operazioni di ricerca e soccorso

Il meccanismo dell'Unione dovrebbe essere in grado quanto meno di effettuare operazioni di ricerca e soccorso in almeno quattro Stati membri simultaneamente in contesti diversi e soggetti a tipi diversi di catastrofi. Tale risposta riguarda le operazioni per 24 ore al giorno per 7 giorni in condizioni urbane medie di ricerca e soccorso e per 10 giorni in condizioni urbane difficili di ricerca e soccorso.

Ulteriori capacità dovrebbero poter essere utilizzabili per specifiche operazioni di ricerca e soccorso in montagna e all'interno di grotte, nonché in termini di esperti nei settori della vulcanologia, della sismologia, della valutazione delle dighe e dell'ingegneria strutturale.

4.4

Nel settore della risposta agli incidenti chimici, biologici, radiologici e nucleari

Il meccanismo dell'Unione dovrebbe essere in grado quanto meno di rispondere simultaneamente alle richieste di decontaminazione provenienti da tre Stati membri per almeno 14 giorni consecutivi per un totale di 500 persone, tra cui 50 feriti, 15 000 m2 di superfici esterne e 200 m2 di superfici interne l'ora, qualora la decontaminazione possa essere effettuata con acqua, compresa la capacità di decontaminare apparecchiature cruciali o elementi di prova.

Inoltre il meccanismo dell'Unione dovrebbe essere in grado quanto meno di rispondere simultaneamente alle richieste di monitoraggio radiologico e nucleare presentate da due Stati membri per almeno 10 giorni consecutivi per un totale di 100 persone, 10 veicoli, 10 000 m2 di superficie esterna e 1 000 m2 di superficie interna, l'ora.

Inoltre il meccanismo dell'Unione dovrebbe garantire di essere in grado di fornire consulenze specifiche in materia di incidenti chimici, biologici, radiologici e nucleari con sostegno in loco o a distanza.

4.5

Nel settore della risposta sanitaria d’emergenza (9)

Il meccanismo dell'Unione dovrebbe essere in grado quanto meno di rispondere simultaneamente alle richieste di tre Stati membri per fornire risposta alla necessità di curare per almeno 2 settimane un totale di 800 pazienti ambulatoriali al giorno, tramite squadre mediche di emergenza di tipo 1 (EMT1): moduli di assistenza ambulatoriale di emergenza, creazione di sale operatorie per un totale di 60 pazienti ricoverati, tramite squadre mediche di emergenza di tipo 2 (EMT2): moduli per chirurgia di emergenza in ambito ospedaliero. Tale risposta comprende la capacità minima di effettuare 45 interventi chirurgici di entità minore al giorno per 2 settimane.

Il meccanismo dell'Unione dovrebbe essere in grado quanto meno di rispondere simultaneamente alle richieste di evacuazione medica provenienti da cinque Stati membri, con una capacità totale di 24 pazienti sottoposti a terapia intensiva e di 200 pazienti non sottoposti a terapia intensiva al giorno, nonché di sei pazienti altamente infettivi al giorno per un massimo di 14 giorni.

Il meccanismo dell'Unione dovrebbe essere in grado quanto meno di rispondere simultaneamente alle richieste di analisi di laboratorio presso stazioni mobili presentate da tre Stati membri, comprese le potenziali capacità nel settore chimico, biologico, radiologico e nucleare, con una capacità totale di 150 campioni al giorno per un periodo massimo di 14 giorni.

Inoltre il meccanismo dell'Unione, in cooperazione con l'Autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA). dovrebbe garantire la disponibilità e l'accesso a contromisure mediche critiche, in particolare strumenti terapeutici e dispositivi medici, per far fronte a gravi minacce sanitarie a carattere transfrontaliero.

Inoltre il meccanismo dell'Unione dovrebbe essere in grado di fornire consulenza specifica in materia di sanità pubblica ed epidemiologia con sostegno in loco da parte di esperti competenti e, ove necessario, di consulenza a distanza.

Obiettivo dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi n. 5: proteggere - garantire un solido sistema di protezione civile

Il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) e le autorità di protezione civile degli Stati membri dovrebbero continuare a rafforzare la loro continuità operativa. Parallelamente, dovrebbero adattare la loro pianificazione della continuità operativa alle catastrofi transfrontaliere intersettoriali. A tale fine l'ERCC e le autorità di protezione civile degli Stati membri dovrebbero garantire la cooperazione intersettoriale e transfrontaliera e promuovere partenariati con partner quali il settore privato, la società civile e le organizzazioni di volontariato. Il meccanismo dell'Unione dovrebbe sostenere lo svolgimento di prove di stress per mettere a prova la continuità operativa dei centri operativi di emergenza e collaborare con gli Stati membri sul seguito dato agli insegnamenti tratti e alle raccomandazioni.

Obiettivo: garantire, entro il 2027, la continuità operativa dell'ERCC e delle controparti della protezione civile negli Stati membri e mantenere le loro funzioni principali, anche in circostanze gravi di scenari di catastrofi con impatti intersettoriali e transfrontalieri a cascata, catastrofi concomitanti e ricorrenti, emergenze prolungate e nuovi rischi di catastrofi emergenti.

Per sostenere e monitorare l'attuazione di tale obiettivo generale, dovrebbero essere perseguiti gli obiettivi specifici riportati di seguito.

Obiettivi specifici

5.1

Migliorare la capacità di pianificazione della continuità operativa

L'ERCC e le controparti degli Stati membri dovrebbero rivedere periodicamente i piani e le procedure per renderli più flessibili e adattabili alle conseguenze previste delle catastrofi attuali e future. I piani e le procedure dovrebbero basarsi su scenari e analisi d'impatto. Dovrebbero, se del caso, riguardare questioni quali: gestione del personale, formazione ed esercitazioni periodiche, gestione delle catene di approvvigionamento ed esigenze in termini di apparecchiature, costituzione di scorte e riserve, resilienza e sicurezza dei sistemi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC).

5.2

Migliorare la capacità di coordinamento intersettoriale

L'ERCC e le controparti degli Stati membri dovrebbero:

(a)

rafforzare la cooperazione intersettoriale e l'interoperabilità delle procedure per consentire un'intensificazione rapida, efficace ed efficiente delle misure di risposta da parte delle autorità di protezione civile competenti, di altri servizi e partner pertinenti, compresi i prestatori di servizi essenziali, le organizzazioni della società civile, i volontari e il mondo accademico, a seconda dei casi;

(b)

mantenere e creare reti e accordi intersettoriali tra le autorità e con i partner pertinenti nei periodi che intercorrono tra le catastrofi.

5.3

Migliorare la capacità di coordinamento transfrontaliero

L'ERCC e le controparti degli Stati membri dovrebbero:

(a)

rafforzare la cooperazione transfrontaliera e l'interoperabilità delle procedure, dei sistemi e degli strumenti al fine di consentire uno scambio di informazioni efficiente ed efficace, agevolare il sostegno decisionale operativo e il supporto della nazione ospitante;

(b)

mantenere e creare accordi transfrontalieri tra le autorità di protezione civile e altri servizi competenti.

5.4

Migliorare la capacità di comunicazione e gestione delle informazioni sui rischi di catastrofi

L'ERCC e le controparti degli Stati membri dovrebbero:

(a)

migliorare l'interoperabilità dei sistemi e delle procedure che sostengono la risposta della protezione civile e il coordinamento delle misure di risposta tra le autorità e i partner pertinenti;

(b)

garantire che i sistemi e le procedure di comunicazione e gestione delle informazioni sostengano una comunicazione coerente in materia di rischi, emergenze e crisi tra le autorità competenti e con i pertinenti partner esterni.

5.5

Migliorare la capacità di valutazione post-catastrofe

L'ERCC e le controparti degli Stati membri dovrebbero:

(a)

tener sistematicamente conto degli insegnamenti tratti dopo il verificarsi di una catastrofe. Gli insegnamenti tratti dovrebbero coprire l'intero ciclo di gestione delle catastrofi (prevenzione, preparazione, risposta e ripresa). Gli insegnamenti tratti dovrebbero comprendere anche quelli delle autorità di protezione civile e, se del caso, di altre autorità, altri servizi e partner pertinenti coinvolti nella gestione della catastrofe oggetto di valutazione;

(b)

garantire che gli insegnamenti tratti siano diffusi e utilizzati, se del caso, nel contesto dell'intero ciclo di gestione delle catastrofi.


(1)  Valutazioni dei rischi, a diversi livelli di governance e da parte di soggetti diversi a seconda dei casi, sono contenute, ad esempio, nella direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, sulla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio (GU L 333, 27.12.2022, pag. 164); nel regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE (GU L 314 del 6.12.2022, pag. 26). nella direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1); nella direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (GU L 288 del 6.11.2007, pag. 27).

(2)  I fondi pertinenti dell'Unione sono, ad esempio, il dispositivo per la ripresa e la resilienza, i fondi della politica di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, lo strumento di sostegno tecnico, Orizzonte Europa e il programma LIFE.

(3)  Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

(4)  Le valutazioni dei rischi a livello di Unione comprendono, ad esempio, la valutazione europea del rischio climatico, in aggiunta al punto 14 della comunicazione «Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici» (COM(2021) 82 final del 24 febbraio 2021).

(5)  «Ricostruire meglio» dopo una catastrofe implica che si tenga conto di eventuali principi di prevenzione e riduzione dei rischi di catastrofi, di principi ecologici e di altri principi in materia di sviluppo sostenibile nonché delle caratteristiche di progettazione, anziché limitarsi a ricostruire come era stato fatto prima del verificarsi della catastrofe.

(6)  Sulla base della definizione di popolazione contenuta nelle indagini Eurobarometro nel settore della protezione civile: i residenti di uno Stato membro a partire dai 15 anni di età.

(7)  La definizione degli obiettivi specifici si basa sui requisiti tecnici minimi dei mezzi di risposta in determinati settori definiti nelle pertinenti decisioni di esecuzione della Commissione, nonché sull'esperienza operativa e sul riscontro fornito dagli Stati membri sull'impiego di tali mezzi.

(8)  In ragione di questioni relative alla produzione, si prevede che i mezzi aerei di lotta agli incendi boschivi raggiungeranno la piena capacità entro il 2030.

(9)  Gli obiettivi della risposta sanitaria d'emergenza escludono la capacità di rescEU in termini di EMT2, che è in fase di sviluppo e dovrebbe diventare pienamente operativa dopo il 2024.