8.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 222/561 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1696 DELLA COMMISSIONE
del 10 agosto 2023
recante modifica della decisione di esecuzione 2011/665/UE per quanto riguarda le specifiche del registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati di cui all’articolo 48 della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2023) 5020]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 11, e l’articolo 48, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Le ferrovie sono chiamate a svolgere un ruolo essenziale in un sistema di trasporti decarbonizzato, come previsto dal Green Deal europeo e dalla strategia per una mobilità sostenibile e intelligente; alla luce degli sviluppi registrati nel settore è quindi necessaria una revisione delle attuali specifiche tecniche di interoperabilità (STI). |
(2) |
Il 24 gennaio 2020, in conformità all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la Commissione ha chiesto all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie («Agenzia») di elaborare raccomandazioni a sostegno di determinati obiettivi specifici stabiliti nella decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione (3) in vista di una loro integrazione nelle STI intesa a migliorare l’interoperabilità. Ciò consentirebbe nel contempo di agevolare, migliorare e sviluppare i servizi di trasporto ferroviario all’interno dell’Unione e con i paesi terzi e di contribuire al completamento dello spazio ferroviario europeo unico e al progressivo perfezionamento del mercato interno. |
(3) |
Il 30 giugno 2022 l’Agenzia ha pubblicato la raccomandazione ERA 1175-1218 (4) riguardante diverse STI in relazione all’attuazione degli obiettivi specifici di cui agli articoli da 4 a 6 e da 8 a 10 della decisione delegata (UE) 2017/1474. |
(4) |
A seguito della raccomandazione dell’Agenzia, la Commissione sta modificando diverse STI (STI CCS (5), STI LOC&PAS (6) e STI WAG (7), tra le altre) pertinenti al registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati (ERATV). |
(5) |
È pertanto necessaria una revisione dei parametri ERATV per allinearli alla revisione delle pertinenti STI. |
(6) |
Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sull’interoperabilità e la sicurezza ferroviarie, istituito a norma dell’articolo 51 della direttiva (UE) 2016/797, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli allegati II e III della decisione di esecuzione 2011/665/UE sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
L’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2023
Per la Commissione
Adina-Ioana VĂLEAN
Membro della Commissione
(1) GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44.
(2) Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1).
(3) Decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione, dell’8 giugno 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obiettivi specifici per l’elaborazione, l’adozione e la revisione delle specifiche tecniche di interoperabilità (GU L 210 del 15.8.2017, pag. 5).
(4) Raccomandazione ERA 1175-1218 dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie sul pacchetto di revisione 2022 della STI relativa alla ferrovia digitale e al trasporto merci ecologico.
(5) Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione, del 27 maggio 2016, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell’Unione europea. (GU L 158 del 15.6.2016, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell’Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 228).
(7) Regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione, del 13 marzo 2013, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile — carri merci» del sistema ferroviario nell’Unione europea e che abroga la decisione 2006/861/CE della Commissione (GU L 104 del 12.4.2013, pag. 1).
ALLEGATO
Sezione 1
L’allegato II della decisione di esecuzione 2011/665/UE è così modificato:
1) |
nella tabella 2, la riga 4.5.1 è sostituita dalla seguente:
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2) |
nella tabella 2 è aggiunta la seguente riga 4.5.1.1:
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3) |
nella tabella 2, riga 4.5.2, seconda colonna, «Massa di progetto» è sostituito da «Massa di progetto e massa di esercizio» |
4) |
nella tabella 2 sono aggiunte le seguenti righe 4.5.2.4 e 4.5.2.5:
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5) |
nella tabella 2 sono aggiunte le seguenti righe 4.9.3.1 e 4.9.3.2:
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6) |
nella tabella 2 è aggiunta la seguente riga 4.10.16:
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7) |
nella tabella 2 le righe da 4.13.1.1 a 4.13.1.9 sono sostituite dalle seguenti:
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8) |
nella tabella 2 sono aggiunte le righe 4.13.1.10 e 4.13.1.11 seguenti:
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9) |
nella tabella 2 le righe da 4.13.2.1 a 4.13.2.12 sono sostituite dalle seguenti:
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10) |
nella tabella 2 sono aggiunte le seguenti righe da 4.13.3 a 4.13.3.2:
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11) |
nella tabella 2 sono aggiunte le seguenti righe da 4.15 a 4.15.3:
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12) |
nell’allegato III, la frase introduttiva sopra la seconda tabella e la seconda tabella sono sostituite dalle seguenti: «dove: Il campo 1 (cifre 1 e 2) viene assegnato secondo la categoria e sottocategoria del tipo di veicolo in conformità alla tabella seguente:
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