19.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 182/82


DECISIONE (UE) 2023/1477 DEL CONSIGLIO

del 14 luglio 2023

relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica popolare cinese ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 giugno 2018 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati a norma dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea.

(2)

I negoziati con la Repubblica popolare cinese si sono conclusi e il 18 aprile 2023 è stato siglato l’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica popolare cinese a norma dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea («accordo»).

(3)

È opportuno firmare l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica popolare cinese a norma dall’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea, con riserva della sua conclusione (1).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

N. CALVIÑO SANTAMARÍA


(1)  Il testo dell’accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.