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21.6.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 158/71 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1197 DEL CONSIGLIO
del 19 giugno 2023
che autorizza la Polonia ad applicare aliquote di accisa ridotte all’olio combustibile pesante, al gas naturale, al carbone e al coke utilizzati come combustibili per riscaldamento in applicazione dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (1), in particolare l’articolo 19,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Con lettera del 3 gennaio 2023 la Polonia ha chiesto l’autorizzazione ad applicare aliquote di accisa ridotte all’olio combustibile pesante, al gas naturale, al carbone e al coke utilizzati come combustibili per riscaldamento in applicazione dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE che sono inferiori ai livelli minimi di tassazione di cui all’articolo 9 di tale direttiva. Le autorità polacche hanno comunicato ulteriori informazioni e chiarimenti a sostegno della richiesta in data 15 febbraio 2023. È stato chiesto che l’autorizzazione si applichi per un periodo di sei mesi, dal 1o gennaio 2023 al 30 giugno 2023. |
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(2) |
Secondo le autorità polacche, l’applicazione di un’aliquota d’imposta ridotta mira ad attenuare l’impatto negativo che sarebbe stato causato da un aumento del livello di tassazione dovuto a un tasso di cambio euro-zloty elevato e sfavorevole, conformemente all’articolo 13 della direttiva 2003/96/CE. Tale riduzione corrisponderebbe all’importo risultante dalla differenza di cambio dopo l’adeguamento annuale effettuato a norma dell’articolo 13 di tale direttiva. |
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(3) |
L’autorizzazione richiesta non è tale da falsare la concorrenza né ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno. Data la breve durata e a fronte dell’eccezionalità della situazione geopolitica, l’autorizzazione richiesta è considerata adeguata e proporzionata. L’autorizzazione concilia gli obiettivi strategici specifici di cui all’articolo 19, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2003/96/CE, in particolare la politica ambientale dell’Unione, con la necessità di garantire l’accessibilità economica dell’energia a imprese e famiglie. La riduzione compenserebbe in parte l’aumento dei costi dell’energia e non è cumulabile con altri tipi di sgravi fiscali. |
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(4) |
La Polonia dovrebbe pertanto essere autorizzata ad applicare aliquote di accisa ridotte all’olio combustibile pesante, al gas naturale, al carbone e al coke utilizzati come combustibili per riscaldamento, come richiesto. |
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(5) |
A norma dell’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, ciascuna autorizzazione concessa a norma di tale disposizione deve essere rigorosamente limitata nel tempo. Tuttavia, per non pregiudicare i futuri sviluppi generali del quadro giuridico vigente, è opportuno disporre che, nel caso in cui il Consiglio, deliberando ai sensi dell’articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici e dell’energia elettrica con cui la presente autorizzazione non fosse compatibile, la presente autorizzazione cessi di produrre effetti alla data di entrata in vigore tale sistema generale modificato. |
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(6) |
Per contrastare efficacemente le ripercussioni negative dei prezzi elevati dei prodotti energetici sui consumatori, nel momento in cui l’impatto è più marcato a causa della forte inflazione e del rialzo dei prezzi, è opportuno provvedere affinché la Polonia possa applicare la riduzione d’imposta, come richiesto, a decorrere dal 1o gennaio 2023. |
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(7) |
La presente decisione non pregiudica l’applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Polonia è autorizzata ad applicare aliquote di accisa ridotte all’olio combustibile pesante, al gas naturale, al carbone e al coke utilizzati come combustibili per riscaldamento al di sotto dei pertinenti livelli minimi di tassazione di cui all’articolo 9 della direttiva 2003/96/CE.
Articolo 2
La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2023 al 30 giugno 2023.
Tuttavia, nel caso in cui il Consiglio, deliberando ai sensi dell’articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici e dell’energia elettrica con cui l’autorizzazione rilasciata all’articolo 1 della presente decisione non fosse compatibile, la presente decisione cessa di applicarsi il giorno in cui tale sistema generale modificato diventa applicabile.
Articolo 3
La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, il 19 giugno 2023
Per il Consiglio
Il presidente
E. BUSCH