24.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 136/61


DECISIONE (UE) 2023/1009 DEL CONSIGLIO

del 15 maggio 2023

che autorizza l’avvio di negoziati con lo Stato plurinazionale di Bolivia per un accordo tra l’Unione europea e lo Stato plurinazionale di Bolivia sullo scambio di dati personali tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e le autorità boliviane competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, e l’articolo 88, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) è stato adottato l’11 maggio 2016, è applicabile dal 1o maggio 2017 ed è stato modificato dal regolamento (UE) 2022/991 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(2)

Le disposizioni del regolamento (UE) 2016/794, in particolare quelle concernenti il trasferimento dei dati personali dall’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) a paesi terzi e ad organizzazioni internazionali, prevedono che Europol possa trasferire i dati personali a un’autorità di un paese terzo sulla base di un accordo internazionale concluso tra l’Unione e tale paese terzo ai sensi dell’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che presti garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.

(3)

È opportuno avviare negoziati in vista della conclusione di un accordo tra l’Unione europea e lo Stato plurinazionale di Bolivia sullo scambio di dati personali tra l’Europol e le autorità boliviane competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo («accordo»).

(4)

Come indicato al considerando 35 del regolamento (UE) 2016/794, la Commissione dovrebbe poter consultare il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) durante la negoziazione dell’accordo e, in ogni caso, prima della conclusione dello stesso.

(5)

L’accordo dovrebbe rispettare i diritti fondamentali e osservare i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (“Carta»), segnatamente il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare di cui all’articolo 7 della Carta, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui all’articolo 8 della Carta e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale di cui all’articolo 47 della Carta. È opportuno che l’accordo sia applicato in conformità di tali diritti e principi.

(6)

L’accordo non dovrebbe interessare né pregiudicare il trasferimento di dati personali o altre forme di cooperazione tra le autorità responsabili della salvaguardia della sicurezza nazionale.

(7)

L’Irlanda è vincolata dal regolamento (UE) 2016/794 e partecipa pertanto all’adozione della presente decisione.

(8)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al TFEU, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(9)

Il GEPD è stato consultato sulla presente decisione e sul relativo addendum e ha espresso un parere il 3 maggio 2023,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati con lo Stato plurinazionale di Bolivia per un accordo tra l’Unione europea e lo Stato plurinazionale di Bolivia sullo scambio di dati personali tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e le autorità boliviane competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo.

2.   I negoziati sono condotti in base alle direttive di negoziato del Consiglio che figurano nell’addendum della presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è nominata negoziatore dell’Unione.

Articolo 3

1.   I negoziati di cui all’articolo 1 sono condotti in consultazione con il gruppo «Applicazione della legge» (Polizia), fatti salvi eventuali orientamenti che il Consiglio può in seguito impartire alla Commissione.

2.   La Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente e su richiesta di quest’ultimo, sia in merito allo svolgimento che all’esito dei negoziati, e gli trasmette quanto prima i documenti pertinenti affinché i membri del Consiglio dispongano di un termine ragionevole per prepararsi adeguatamente ai futuri negoziati.

Se del caso, o su richiesta del Consiglio, la Commissione redige una relazione scritta.

Articolo 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. FORSSMED


(1)  Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

(2)  Regolamento (UE) 2022/991 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) 2016/794 per quanto riguarda la cooperazione di Europol con le parti private, il trattamento dei dati personali da parte di Europol a sostegno di indagini penali, e il ruolo di Europol in materia di ricerca e innovazione (GU L 169 del 27.6.2022, pag. 1).