23.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 135/111


DECISIONE (UE) 2023/990 DEL CONSIGLIO

del 25 aprile 2023

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea alla conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale riguardo a determinate modifiche della convenzione e dell’allegato III della stessa

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, e l’articolo 207, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (1) («convenzione») è entrata in vigore il 24 febbraio 2004 ed è stata conclusa a nome dell’Unione con decisione 2006/730/CE del Consiglio (2).

(2)

A norma dell’articolo 7 della convenzione, la conferenza delle parti della convenzione può adottare decisioni relative all’inclusione di un prodotto chimico nell’allegato III della convenzione.

(3)

Si prevede che, nella sua undicesima riunione, la conferenza delle parti adotti decisioni volte a includere altri prodotti chimici nell’allegato III della convenzione.

(4)

Per promuovere la responsabilità solidale e la cooperazione tra le parti nel commercio internazionale di taluni prodotti chimici pericolosi con l’obiettivo di tutelare la salute umana e l’ambiente contro i potenziali effetti nocivi di tali sostanze e contribuire al loro utilizzo ecologicamente razionale, è necessario e opportuno includere ulteriori prodotti chimici che soddisfano tutti i pertinenti criteri di cui all’allegato II della convenzione.

(5)

La conferenza delle parti valuterà inoltre una proposta di modifica della convenzione, presentata dalla Svizzera, dall’Australia, dal Burkina Faso, dal Ghana e dal Mali. Scopo della proposta è ovviare alla difficoltà di includere nuovi prodotti chimici nell’allegato III della convenzione causata dalla necessità di approvare all’unanimità le decisioni di modifica di tale allegato in conformità della convenzione. È necessario e opportuno sostenere l’adozione di tale proposta o, in assenza di un sostegno sufficiente di altre parti, sostenere una modifica della procedura decisionale per l’inserimento di sostanze chimiche nell’elenco.

(6)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di conferenza delle parti, poiché tali decisioni vincoleranno l’Unione o saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sul regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(7)

Tuttavia, a norma dell’articolo 21 della convenzione, le modifiche alla convenzione devono essere ratificate, accettate o approvate da almeno tre quarti delle parti per entrare in vigore. Inoltre, l’articolo 22, paragrafo 6, della convenzione stabilisce che un allegato aggiuntivo connesso a una modifica della convenzione entri in vigore soltanto al momento dell’entrata in vigore della modifica della convenzione.

Per quanto il Consiglio stia attualmente preparando una posizione da stabilire in seno a un organo istituito dalla convenzione, una successiva approvazione potrebbe richiedere, in funzione dell’esito delle discussioni, una decisione sulla conclusione di un siffatto accordo modificativo secondo la procedura di cui all’articolo 218, paragrafo 6, TFUE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione nell’undicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione è di sostenere l’adozione delle modifiche dell’allegato III della convenzione per includervi l’acetocloro, il carbosulfan, l’amianto crisotilo, il fention (in formulati a volume ultra basso, ULV, che contengono l’ingrediente attivo in quantità pari o superiore a 640 g/l), l’iprodione, i formulati liquidi (concentrati emulsionabili e concentrati solubili) che contengono paraquat dicloruro in quantità pari o superiore a 276 g/l, corrispondente a paraquat ione in quantità pari o superiore a 200 g/l, e il terbufos.

Articolo 2

1.   La posizione da adottare a nome dell’Unione nell’undicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione consiste nel sostenere l’adozione delle modifiche proposte da Svizzera, Australia, Burkina Faso, Ghana e Mali (documento UNEP/FAO/RC/COP.11/13/Add.2), purché siano soddisfatte le seguenti condizioni e siano apportate le necessarie modifiche a tal fine:

a)

le norme e le procedure supplementari introdotte dalle modifiche sono coerenti con quelle esistenti nell’ambito della convenzione;

b)

le modifiche garantiscono che sia privilegiata l’inclusione di prodotti chimici nell’allegato III della convenzione e che le norme supplementari non interferiscano con tale inclusione, anche nei casi in cui tale prodotto chimico figuri già nell’allegato VIII della convenzione;

c)

le modifiche garantiscono che, per quanto riguarda la protezione delle parti importatrici, le norme che si applicheranno all’esportazione dei prodotti chimici inclusi nell’allegato VIII della convenzione non siano meno rigorose di quelle che si applicano all’esportazione dei prodotti chimici inclusi nell’allegato III;

d)

le modifiche garantiscono che tutte le parti che le ratificano siano vincolate da qualsiasi decisione di includere un prodotto chimico nell’allegato VIII della convenzione, comprese le decisioni prese mediante votazione.

2.   Nel caso in cui non vi sia un sostegno sufficiente delle altre parti a favore delle modifiche proposte di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la posizione da adottare a nome dell’Unione nell’undicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione consiste nel sostenere una modifica della procedura decisionale per l’inclusione di prodotti chimici nell’allegato III della convenzione che introdurrebbe la possibilità di votare conformemente all’articolo 22, paragrafo 4, della convenzione, in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 3, senza applicare l’articolo 22, paragrafo 3, lettera b), della stessa.

Articolo 3

Alla luce dell’andamento dell’undicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione, i rappresentanti dell’Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono perfezionare la posizione di cui agli articoli 1 e 2 nel corso di riunioni di coordinamento sul posto, senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2023

Per il Consiglio

Il presidente

P. KULLGREN


(1)   GU L 63 del 6.3.2003, pag. 29.

(2)  Decisione 2006/730/CE del Consiglio, del 25 settembre 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (GU L 299 del 28.10.2006, pag. 23).

(3)  Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60).