16.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 129/12


DECISIONE (PESC) 2023/963 DEL CONSIGLIO

del 15 maggio 2023

che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per la regione del Golfo

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 33 e l’articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 maggio 2022 la Commissione europea e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza hanno adottato la comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Un partenariato strategico con il Golfo», cui hanno fatto seguito le conclusioni del Consiglio del 20 giugno 2022.

(2)

È opportuno che sia nominato un rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per la regione del Golfo per un periodo di 21 mesi.

(3)

Il Consiglio e la Commissione, assistiti dall’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, dovrebbero garantire la coerenza tra i vari settori dell’azione esterna dell’Unione nella regione del Golfo e dovrebbero cooperare strettamente a questo fine. L’RSUE sosterrà le istituzioni e coopererà con loro a tale riguardo.

(4)

L’RSUE espleterà il mandato nell’ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e ostacolare il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione enunciati nell’articolo 21 del trattato sull’Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell’Unione europea

Il sig. Luigi DI MAIO è nominato rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per la regione del Golfo dal 1o giugno 2023 al 28 febbraio 2025. Il Consiglio può decidere che il mandato dell’RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

Articolo 2

Obiettivi politici

Il mandato dell’RSUE è coerente con gli obiettivi di politica estera dell’Unione nella regione del Golfo. Tali obiettivi consistono tra l’altro nel:

a)

salvaguardare gli interessi fondamentali dell’Unione e la sicurezza nella regione del Golfo;

b)

promuovere buone e strette relazioni tra l’Unione e i paesi della regione del Golfo in base a valori e interessi comuni;

c)

costruire un partenariato più forte, globale e più strategico con i paesi della regione del Golfo al fine di promuovere prosperità e sicurezza;

d)

contribuire alla stabilità e alla sicurezza nella regione del Golfo promuovendo l’allentamento delle tensioni e sostenendo il dialogo e soluzioni regionali a lungo termine nella regione del Golfo.

Articolo 3

Mandato

Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l’RSUE ha mandato di:

a)

sostenere l’AR, insieme al servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), nell’attuazione degli aspetti di politica estera e di sicurezza di cui alla comunicazione congiunta dal titolo «Un partenariato strategico con il Golfo» del 18 maggio 2022 e alle correlate conclusioni del Consiglio del 20 giugno 2022;

b)

contribuire per via diplomatica al mantenimento della pace e alla prevenzione dei conflitti nella regione, nonché all’attenuazione dei relativi potenziali effetti, in particolare affrontando minacce comuni quali terrorismo, cambiamenti climatici, degrado ambientale o insicurezza energetica;

c)

concorrere ad assicurare la coerenza dell’azione esterna dell’Unione e promuovere le priorità, i valori e gli interessi dell’Unione nella regione;

d)

contribuire a una migliore comprensione e alla visibilità del ruolo dell’Unione nella regione nonché aiutare a contrastare la disinformazione e a rafforzare i contatti interpersonali;

e)

rafforzare i contatti con i partner della regione del Golfo a livello individuale, ma anche garantendo il collegamento, ove necessario, con le competenti organizzazioni regionali quali il Consiglio di cooperazione del Golfo, la Lega degli Stati arabi e altre organizzazioni pertinenti a livello di RSUE.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1.   L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato sotto l’autorità dell’AR.

2.   Il CPS è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell’ambito del mandato, fatte salve le competenze dell’AR.

3.   L’RSUE lavora in stretto coordinamento con i competenti servizi del SEAE.

4.   L’RSUE lavora in stretto coordinamento con le delegazioni dell’Unione nella regione.

5.   L’RSUE opera nella sede del SEAE e si reca periodicamente nella regione.

Articolo 5

Finanziamento

1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o giugno 2023 al 28 febbraio 2025 è pari a 1 800 000 EUR.

2.   Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.

3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1.   Nei limiti del mandato dell’RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. L’RSUE informa prontamente il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

2.   Gli Stati membri, le istituzioni dell’Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l’RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro interessato, dell’istituzione dell’Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell’Unione o il SEAE possono essere assegnati alla squadra dell’RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.

3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione che l’ha distaccato ovvero del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell’RSUE e del personale dell’RSUE

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell’RSUE e del personale dell’RSUE sono convenuti con i paesi ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate dell’UE

L’RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio (1).

Articolo 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1.   Gli Stati membri, i servizi della Commissione, il SEAE e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.

2.   Le delegazioni dell’Unione nella regione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 10

Sicurezza

Conformemente alla politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione nell’ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato sull’Unione europea, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, in conformità del mandato e in funzione della situazione della sicurezza nell’area geografica di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell’RSUE, in particolare:

a)

stabilendo un piano di sicurezza specifico basato sugli orientamenti forniti dal SEAE, che contempli specifiche misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l’area di competenza e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza, e includa un piano di emergenza e di evacuazione;

b)

assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell’Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nell’area di competenza;

c)

assicurando che tutti i membri della squadra dell’RSUE schierati al di fuori dell’Unione, compreso il personale a contratto a livello locale, ricevano un’adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nell’area di competenza, sulla base dei livelli di rischio assegnati a tale area dal SEAE;

d)

assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza, e presentando al Consiglio, all’AR, e alla Commissione relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito delle relazioni periodiche sui progressi compiuti e di una relazione finale ed esauriente sull’esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

L’RSUE riferisce periodicamente all’AR, al SEAE e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, l’RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L’RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». L’RSUE può essere associato all’informazione del Parlamento europeo.

Articolo 12

Coordinamento

1.   L’RSUE contribuisce all’unità, alla coerenza e all’efficacia dell’azione dell’Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell’Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente, ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell’Unione. Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle della Commissione. L’RSUE fornisce istruzioni periodiche alle missioni degli Stati membri e alle delegazioni dell’Unione nella regione.

2.   Sul campo sono mantenuti stretti contatti con i capi delle delegazioni dell’Unione e i capimissione degli Stati membri. Essi si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. A tal fine l’RSUE mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali e regionali sul campo.

Articolo 13

Riesame

L’attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L’RSUE presenta al Consiglio, all’AR e alla Commissione relazioni periodiche sui progressi compiuti e una relazione finale ed esauriente sull’esecuzione del mandato entro il 30 novembre 2024.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. FORSSMED


(1)  Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).