3.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 115/15


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/900 DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 2023

che istituisce l’infrastruttura di ricerca su aerosol, nuvole e gas traccia (ERIC ACTRIS)

[notificata con il numero C(2023) 2646]

(I testi in lingua bulgara, ceca, danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, polacca, rumena, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Cechia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Norvegia, Polonia, Romania, Spagna e Svezia hanno presentato alla Commissione, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 723/2009, una domanda di costituzione dell’infrastruttura di ricerca su aerosol, nuvole e gas traccia (ERIC ACTRIS) («la domanda»). La Svizzera ha reso nota la sua decisione di partecipare ad ERIC ACTRIS in un primo tempo in qualità di osservatore.

(2)

I paesi richiedenti hanno scelto la Finlandia come Stato membro ospitante di ERIC ACTRIS.

(3)

Il regolamento (CE) n. 723/2009 è stato incorporato nell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) con decisione del Comitato misto SEE n. 72/2015 (2).

(4)

La Commissione, in ottemperanza agli obblighi previsti dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 723/2009, ha valutato la domanda e ha concluso che soddisfa le prescrizioni di tale regolamento. Nel corso della valutazione, la Commissione ha acquisito il parere di esperti indipendenti in relazione all’impatto di aerosol, nuvole e gas traccia sul clima, sulla qualità dell’aria, sulla salute umana e sugli ecosistemi terrestri.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 20 del regolamento (CE) n. 723/2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   È istituita l’infrastruttura di ricerca su aerosol, nuvole e gas traccia (ERIC ACTRIS).

2.   Gli elementi essenziali dello statuto di ERIC ACTRIS di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 723/2009 figurano nell’allegato.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Romania, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2023

Per la Commissione

Mariya GABRIEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 206 dell’8.8.2009, pag. 1.

(2)  Decisione del Comitato misto SEE n. 72/2015, del 20 marzo 2015, che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2016/755] (GU L 129 del 19.5.2016, pag. 85).


ALLEGATO

ELEMENTI ESSENZIALI DELLO STATUTO DI ERIC ACTRIS

1.   Denominazione

(articolo 1 dello statuto di ERIC ACTRIS)

Un’infrastruttura di ricerca su aerosol, nuvole e gas traccia (ACTRIS) è istituita come consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC) ai sensi del regolamento (CE) n. 723/2009 ed è denominata «ERIC ACTRIS».

2.   Compiti e attività

(articolo 2 dello statuto di ERIC ACTRIS)

1.

L’obiettivo di ACTRIS è produrre serie di dati integrati di alta qualità nel settore delle scienze atmosferiche e fornire servizi, compreso l’accesso a piattaforme strumentali, finalizzati all’uso scientifico e tecnologico.

2.

La funzione principale di ERIC ACTRIS è istituire e gestire l’infrastruttura di ricerca distribuita e coordinare lo sviluppo strategico e finanziario e il funzionamento a lungo termine di ACTRIS.

3.

Nell’esercizio della sua funzione principale, e conformemente alle norme stabilite nel presente statuto, ERIC ACTRIS avrà il compito di:

a)

coordinare e monitorare un’adeguata fornitura di dati provenienti dalle strutture nazionali;

b)

coordinare e monitorare le attività delle strutture centrali e le rispettive strategie di sviluppo dei servizi;

c)

garantire un accesso aperto e tempestivo ai dati e ai prodotti di dati di ACTRIS attraverso il centro dati;

d)

gestire l’accesso fisico e remoto ai centri tematici, al centro dati e alle strutture nazionali.

4.

ERIC ACTRIS potrà inoltre svolgere le seguenti attività:

a)

promuovere ACTRIS presso le comunità scientifiche, il settore privato e il pubblico in generale;

b)

attuare gli sviluppi sociali e tecnologici inerenti ai compiti e alle attività di cui all’articolo 2, paragrafi 2 e 3, dello statuto;

c)

sviluppare attività congiunte con gruppi di utenti, compreso il comparto industriale;

d)

promuovere il trasferimento di conoscenze all’industria, alla società e ai responsabili politici;

e)

armonizzare l’attuazione di ACTRIS con le priorità e le strategie nazionali;

f)

promuovere le risorse di ACTRIS per fini educativi e formativi;

g)

collaborare e interagire con le altre infrastrutture di ricerca in settori connessi e complementari;

h)

promuovere la formazione, la sensibilizzazione e la cooperazione internazionale;

i)

partecipare in qualità di partner beneficiario o finanziatore ad attività di ricerca scientifica pertinenti per i sui compiti; e

j)

intraprendere qualsiasi altra azione connessa, necessaria allo svolgimento dei suoi compiti.

5.

ERIC ACTRIS assolve il suo compito principale senza scopo di lucro. Fatta salva la normativa applicabile in materia di aiuti di Stato, ERIC ACTRIS può svolgere attività economiche limitate, a condizione che siano strettamente connesse al suo compito principale e che non ne mettano a repentaglio l’esecuzione. ERIC ACTRIS mantiene una contabilità separata delle spese e degli introiti connessi alle proprie attività economiche e fattura tali attività ai prezzi di mercato oppure, se questi non possono essere determinati, a prezzi corrispondenti ai costi totali maggiorati di un margine ragionevole. ERIC ACTRIS destina i proventi di tali attività economiche limitate al miglioramento e al rafforzamento delle sue attività.

3.   Ubicazione e sede legale

(articolo 3 dello statuto di ERIC ACTRIS)

1.

ERIC ACTRIS è un’infrastruttura di ricerca distribuita con sede legale a Helsinki (Finlandia) e succursali della sede principale in Finlandia e in Italia.

2.

L’infrastruttura di ricerca distribuita comprende un centro dati, centri tematici e strutture nazionali ubicati in diversi paesi. Il centro dati, i centri tematici e le strutture nazionali sono collegati a ERIC ACTRIS mediante accordi conclusi con le organizzazioni che ospitano le strutture.

4.   Durata e scioglimento

(articolo 4 dello statuto di ERIC ACTRIS)

1.

ERIC ACTRIS è istituito per un periodo indeterminato, fatte salve le disposizioni sullo scioglimento del consorzio.

2.

Lo scioglimento di ERIC ACTRIS avviene per decisione dell’assemblea generale in conformità all’articolo 18, paragrafo 8, dello statuto.

3.

Le attività rimanenti dopo il pagamento dei debiti di ERIC ACTRIS sono ripartite tra i membri, gli osservatori permanenti e gli osservatori in proporzione al rispettivo contributo annuale a ERIC ACTRIS, salvo se stabilito diversamente dall’assemblea generale.

4.

Dopo l’adozione della decisione di scioglimento, senza ritardi indebiti e in ogni caso entro dieci giorni dall’adozione della stessa, ERIC ACTRIS notifica tale decisione alla Commissione. Senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni, ERIC ACTRIS informa la Commissione europea della chiusura della procedura di scioglimento.

5.

ERIC ACTRIS cessa di esistere il giorno in cui la Commissione europea pubblica l’avviso corrispondente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.   Responsabilità e assicurazioni

(articolo 5 dello statuto di ERIC ACTRIS)

1.

ERIC ACTRIS è responsabile dei propri debiti.

2.

La responsabilità finanziaria dei membri, degli osservatori permanenti e degli osservatori in relazione ai debiti di ERIC ACTRIS si limita ai contributi annuali da loro versati a ERIC ACTRIS.

3.

ERIC ACTRIS sottoscrive opportune assicurazioni a copertura dei rischi inerenti alla costituzione e al funzionamento di ERIC ACTRIS.

6.   Politica in materia di accesso degli utenti

(articolo 6 dello statuto di ERIC ACTRIS)

1.

ERIC ACTRIS garantisce un accesso effettivo ai dati, agli strumenti e ai servizi. Le priorità sono definite in modo non discriminatorio e si applicano sulla base del merito scientifico, della fattibilità tecnica e/o di altri criteri pertinenti agli obiettivi di ACTRIS.

2.

L’accesso si basa su principi di accesso aperto secondo i criteri, le procedure e le modalità stabiliti nella politica in materia di dati di ERIC ACTRIS e nei documenti relativi alla politica di accesso e di servizio approvati dall’assemblea generale. Le procedure e i criteri di valutazione sono messi a disposizione del pubblico sul sito web di ERIC ACTRIS. ERIC ACTRIS fornisce orientamenti agli utenti, anche attraverso il suo portale web, per facilitare l’accesso ai dati, agli strumenti e ai servizi.

7.   Politica di valutazione

(articolo 7 dello statuto di ERIC ACTRIS)

Le attività di ERIC ACTRIS sono valutate annualmente dal comitato consultivo scientifico e dell’innovazione. Inoltre, i servizi, le operazioni e la gestione di ACTRIS sono valutati almeno ogni cinque anni da soggetti esterni indipendenti, che non possono essere membri del comitato consultivo scientifico e dell’innovazione e che sono nominati dall’assemblea generale, a cui riferiscono.

8.   Politica di divulgazione

(articolo 8 dello statuto di ERIC ACTRIS)

1.

ERIC ACTRIS promuove la scienza aperta e l’innovazione e incoraggia gli utenti a rendere pubblici i loro risultati. L’uso di dati, servizi e infrastrutture ACTRIS viene menzionato nelle pubblicazioni e in qualsiasi altro documento. Maggiori informazioni figurano nel regolamento interno di ERIC ACTRIS.

2.

ERIC ACTRIS si avvale di diversi canali per raggiungere i destinatari finali, tra cui portali web, social media, newsletter, seminari, partecipazione a conferenze, pubblicazione di articoli su riviste e quotidiani.

9.   Politica in materia di diritti di proprietà intellettuale

(articolo 9 dello statuto di ERIC ACTRIS)

1.

Fatti salvi i termini di eventuali contratti conclusi tra ERIC ACTRIS e gli utenti, sono questi ultimi a detenere i diritti di proprietà intellettuale generati dagli utenti di ERIC ACTRIS.

2.

I dati ACTRIS, nonché i diritti di proprietà intellettuale e altre conoscenze prodotte e sviluppate nell’ambito di ACTRIS, appartengono all’entità o alla persona che li ha generati. L’uso dei dati ACTRIS è concesso a ERIC ACTRIS dai fornitori di dati alle condizioni stabilite nella politica in materia di dati di ACTRIS e nei documenti relativi alla politica in materia di accesso e di servizi.

3.

I dati ACTRIS sono disponibili secondo i principi della scienza aperta e dell’accesso aperto illustrati in modo più dettagliato nel regolamento interno.

10.   Politica in materia di personale

(articolo 10 dello statuto di ERIC ACTRIS)

1.

La politica in materia di personale di ERIC ACTRIS è disciplinata dalla legislazione del paese nel cui territorio è impiegato il personale.

2.

Le procedure di selezione, assunzione e impiego di ERIC ACTRIS sono trasparenti, non discriminatorie e rispettano le pari opportunità. Le modalità di assunzione del personale sono illustrate nel regolamento interno

11.   Politica in materia di appalti

(articolo 11 dello statuto di ERIC ACTRIS)

ERIC ACTRIS tratta i candidati e gli offerenti di un appalto in modo imparziale e non discriminatorio, indipendentemente dal fatto che essi siano o no stabiliti nell’Unione europea. La politica di ERIC ACTRIS in materia di appalti pubblici rispetta i principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza. Norme dettagliate sulle procedure e i criteri di appalto sono definite nel regolamento interno.