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3.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 115/8 |
DECISIONE (UE) 2023/899 DELLA COMMISSIONE
del 15 luglio 2019
relativa alle modifiche dell’allegato B dell’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di sicurezza dell’aviazione civile
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione 2011/694/UE del Consiglio, del 26 settembre 2011, sulla conclusione di un accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di sicurezza dell’aviazione civile (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di sicurezza dell’aviazione civile («accordo») è entrato in vigore il 27 agosto 2013. |
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(2) |
Uno dei principali obiettivi dell’accordo è migliorare la collaborazione di lunga data tra l’Unione e la Repubblica federativa del Brasile al fine di garantire un elevato grado di sicurezza dell’aviazione civile a livello mondiale e di rendere minimi gli oneri economici che gravano sull’industria e sugli operatori dell’aviazione a motivo della duplicazione dei controlli regolamentari. |
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(3) |
Conformemente all’articolo 16, paragrafo 5, dell’accordo, le parti possono decidere di modificare gli allegati esistenti dell’accordo mediante uno scambio di note diplomatiche fra le parti. |
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(4) |
Nella riunione del 15 gennaio 2019 il comitato misto istituito a norma dell’articolo 9 dell’accordo ha approvato le modifiche dell’allegato B dell’accordo proposte congiuntamente dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (AESA) e dalla National Civil Aviation Agency of Brazil (ANAC). |
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(5) |
Le modifiche proposte dell’allegato B sono volte ad aggiornare l’allegato, adeguandolo all’attuale quadro regolamentare, e a ridurre i requisiti concernenti l’impresa di manutenzione e i relativi costi, procurando così vantaggi sia all’industria aeronautica europea che a quella brasiliana. |
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(6) |
Il comitato speciale nominato dal Consiglio a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2011/694/UE è stato consultato il 29 gennaio 2019. |
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(7) |
È opportuno approvare, a nome dell’Unione, le modifiche proposte, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le modifiche dell’allegato B dell’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di sicurezza dell’aviazione civile, allegate alla presente decisione, sono approvate a nome dell’Unione.
Articolo 2
Le modifiche di cui all’articolo 1 entrano in vigore fatte salve le condizioni concordate nello scambio di note diplomatiche fra le parti.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2019
Per la Commissione
Violeta BULC
Membro della Commissione
ALLEGATO
L’allegato B dell’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di sicurezza dell’aviazione civile è così modificato:
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1) |
il punto 2 è sostituito dal seguente: «2. Legislazione applicabile
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2) |
al punto 3 è aggiunta una nuova lettera f):
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3) |
il punto 4 è così modificato:
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4) |
il punto 5 è sostituito dal seguente: «5. Approvazione dell’impresa di manutenzione
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5) |
il punto 8 è sostituito dal seguente: «8. Condizioni speciali Il riconoscimento effettuato da una parte di un’impresa di manutenzione che opera sul territorio dell’altra parte, ai sensi del punto 5 della presente procedura, si basa sull’adozione da parte dell’impresa di manutenzione di un supplemento al suo manuale di manutenzione che, come minimo, comprende le condizioni speciali di cui all’appendice B1.»; |
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6) |
l’appendice B1è sostituita dalla seguente: «Appendice B1 Condizioni speciali 1. CONDIZIONI SPECIALI DELL’AESA APPLICABILI ALLE IMPRESE DI MANUTENZIONE SITUATE IN BRASILE
2. CONDIZIONI SPECIALI DELL’ANAC APPLICABILI ALLE IMPRESE DI MANUTENZIONE APPROVATE SITUATE NELL’UE
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