3.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 115/8


DECISIONE (UE) 2023/899 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 2019

relativa alle modifiche dell’allegato B dell’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di sicurezza dell’aviazione civile

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2011/694/UE del Consiglio, del 26 settembre 2011, sulla conclusione di un accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di sicurezza dell’aviazione civile (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di sicurezza dell’aviazione civile («accordo») è entrato in vigore il 27 agosto 2013.

(2)

Uno dei principali obiettivi dell’accordo è migliorare la collaborazione di lunga data tra l’Unione e la Repubblica federativa del Brasile al fine di garantire un elevato grado di sicurezza dell’aviazione civile a livello mondiale e di rendere minimi gli oneri economici che gravano sull’industria e sugli operatori dell’aviazione a motivo della duplicazione dei controlli regolamentari.

(3)

Conformemente all’articolo 16, paragrafo 5, dell’accordo, le parti possono decidere di modificare gli allegati esistenti dell’accordo mediante uno scambio di note diplomatiche fra le parti.

(4)

Nella riunione del 15 gennaio 2019 il comitato misto istituito a norma dell’articolo 9 dell’accordo ha approvato le modifiche dell’allegato B dell’accordo proposte congiuntamente dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (AESA) e dalla National Civil Aviation Agency of Brazil (ANAC).

(5)

Le modifiche proposte dell’allegato B sono volte ad aggiornare l’allegato, adeguandolo all’attuale quadro regolamentare, e a ridurre i requisiti concernenti l’impresa di manutenzione e i relativi costi, procurando così vantaggi sia all’industria aeronautica europea che a quella brasiliana.

(6)

Il comitato speciale nominato dal Consiglio a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2011/694/UE è stato consultato il 29 gennaio 2019.

(7)

È opportuno approvare, a nome dell’Unione, le modifiche proposte,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le modifiche dell’allegato B dell’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di sicurezza dell’aviazione civile, allegate alla presente decisione, sono approvate a nome dell’Unione.

Articolo 2

Le modifiche di cui all’articolo 1 entrano in vigore fatte salve le condizioni concordate nello scambio di note diplomatiche fra le parti.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2019

Per la Commissione

Violeta BULC

Membro della Commissione


(1)   GU L 273 del 19.10.2011, pag. 1.


ALLEGATO

L’allegato B dell’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di sicurezza dell’aviazione civile è così modificato:

1)

il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Legislazione applicabile

2.1.

Le parti concordano che, ai fini della presente procedura, la conformità alla legislazione applicabile in materia di manutenzione di una delle parti, unitamente ai requisiti regolamentari specificati, quali condizioni speciali, all’appendice B1 della presente procedura, equivale a conformità alla legislazione applicabile dell’altra parte.

2.2.

Le parti concordano che, ai fini della presente procedura, le pratiche e le procedure di certificazione delle autorità competenti di ciascuna parte forniscono una prova equivalente di conformità ai requisiti di cui al precedente paragrafo.

2.3.

Le parti convengono che, ai fini della presente procedura, le norme rispettive delle parti sulle licenze del personale addetto alla manutenzione sono considerate equivalenti.»;

2)

al punto 3 è aggiunta una nuova lettera f):

«f)

“condizioni speciali”: i requisiti di cui al Regulamento Brasileiro de Aviação Civil - RBAC 43 e 145 o all’allegato II del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione (“AESA parte 145”) che, sulla base di una comparazione dei sistemi regolamentari in materia di manutenzione, sono risultati non comuni ai due sistemi e che, data la loro importanza, devono essere presi in esame.»;

3)

il punto 4 è così modificato:

a)

al punto 4.1.1, lettera c), le parole «o i sistemi interni di controllo della qualità» sono soppresse;

b)

il punto 4.2.1. è sostituito dal seguente:

«4.2.1.

Il comitato misto di settore sulla manutenzione si riunisce almeno una volta all’anno per garantire l’applicazione e il funzionamento effettivi della presente procedura ed è incaricato fra l’altro di:

a)

valutare le modifiche regolamentari introdotte dalle parti per garantire che le condizioni speciali di cui all’appendice B1 della presente procedura rimangano valide;

b)

mettere a punto, approvare e riesaminare orientamenti dettagliati relativi ai processi di cui al presente allegato;

c)

assicurare che le parti condividano un’interpretazione comune della presente procedura;

d)

assicurare che le parti applichino la presente procedura in modo coerente;

e)

risolvere eventuali divergenze su questioni tecniche derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione della presente procedura, incluse quelle che possono sorgere nell’interpretazione o nell’applicazione della stessa;

f)

organizzare, se del caso, la partecipazione di una delle parti al sistema interno di standardizzazione dell’altra parte; e

g)

elaborare, se del caso, proposte per il comitato misto concernenti modifiche della presente procedura.»;

c)

il punto 4.2.2. è sostituito dal seguente:

«4.2.2.

Qualora non sia in grado di risolvere le divergenze in conformità al punto 4.2.1, lettera e), della presente procedura, il comitato misto di settore sulla manutenzione rinvia la questione al comitato misto e garantisce l’esecuzione della decisione presa da tale comitato.»;

4)

il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Approvazione dell’impresa di manutenzione

5.1.

Qualsiasi impresa di manutenzione di una parte che sia stata certificata da un’autorità competente di quella parte per effettuare operazioni di manutenzione deve disporre di un supplemento al suo manuale di manutenzione al fine di conformarsi alle condizioni speciali di cui all’appendice B1 della presente procedura. Una volta accertato che il supplemento soddisfa le condizioni speciali di cui all’appendice B1 della presente procedura, la suddetta autorità competente rilascia un documento di approvazione che attesta la conformità ai requisiti applicabili dell’altra parte e che specifica l’ampiezza dei compiti che l’impresa di manutenzione può svolgere su un aeromobile registrato presso l’altra parte. Le qualifiche e i limiti così precisati non possono oltrepassare quelli indicati nel proprio certificato.

5.2.

L’approvazione rilasciata a norma del punto 5.1 della presente procedura dall’autorità competente di una delle parti è notificata all’altra parte e costituisce una approvazione valida anche per quest’ultima senza ulteriori interventi.

5.3.

Il riconoscimento di un certificato di approvazione ai sensi del punto 5.2 della presente procedura si applica all’impresa di manutenzione presso la sua sede centrale, nonché negli altri suoi locali, situati nel territorio della parte, identificati nel manuale pertinente e che sono sottoposti al controllo di un’autorità competente.

Il riconoscimento di un certificato di approvazione ai sensi del punto 5.2 della presente procedura si applica anche alle “line stations” situate al di fuori del territorio delle due parti a condizione che siano identificate nel manuale pertinente e che siano sottoposte al controllo di un’autorità competente.

5.4.

Le parti possono chiedere l’assistenza dell’autorità per l’aviazione civile di un paese terzo nell’espletamento delle loro funzioni di sorveglianza e controllo regolamentari quando un’approvazione delle due parti è stata concessa o prorogata mediante un accordo formale o un’intesa con tale paese terzo.

5.5.

Una parte, attraverso la sua autorità competente, notifica senza indugio all’altra parte eventuali modifiche al campo di applicazione delle approvazioni da essa rilasciate a norma del punto 5.1 della presente procedura, inclusa la revoca o la sospensione dell’approvazione.»;

5)

il punto 8 è sostituito dal seguente:

«8.   Condizioni speciali

Il riconoscimento effettuato da una parte di un’impresa di manutenzione che opera sul territorio dell’altra parte, ai sensi del punto 5 della presente procedura, si basa sull’adozione da parte dell’impresa di manutenzione di un supplemento al suo manuale di manutenzione che, come minimo, comprende le condizioni speciali di cui all’appendice B1.»;

6)

l’appendice B1è sostituita dalla seguente:

«Appendice B1

Condizioni speciali

1.   CONDIZIONI SPECIALI DELL’AESA APPLICABILI ALLE IMPRESE DI MANUTENZIONE SITUATE IN BRASILE

1.1.

Al fine di ottenere l’approvazione conformemente all’AESA parte 145, e alle condizioni del presente allegato, l’impresa di manutenzione deve rispettare le seguenti condizioni speciali:

a)

l’impresa di manutenzione deve presentare una domanda redatta nella forma e con le modalità accettate dall’AESA. La domanda di approvazione iniziale dell’AESA, e di mantenimento della stessa, deve contenere una dichiarazione attestante che l’approvazione dell’AESA è necessaria per mantenere o modificare prodotti per l’aeronautica (o parti montate su detti prodotti) registrati in uno Stato membro dell’UE;

b)

l’impresa di manutenzione presenta un supplemento al proprio manuale operativo che deve essere verificato e approvato dall’ANAC per conto dell’AESA. Tutte le revisioni del supplemento devono essere approvate dall’ANAC. Il supplemento deve contenere i seguenti elementi:

i)

una dichiarazione del responsabile dell’impresa di manutenzione, quale definita nella versione attuale dell’AESA parte 145, che impegna l’impresa di manutenzione al rispetto delle disposizioni del presente allegato e delle condizioni speciali ivi elencate;

ii)

procedure dettagliate per il funzionamento di un sistema indipendente di controllo della qualità che preveda la supervisione dell’insieme delle strutture sul territorio della Repubblica federativa del Brasile e di tutte le “line stations” interessate;

iii)

procedure per la riammissione in servizio o per l’autorizzazione alla riammissione in servizio conformi ai requisiti dell’AESA parte 145 per gli aeromobili e al modulo ANAC F-100-01 (denominato anche ANAC SEGVOO 003) per i componenti di aeromobili, nonché tutte le altre informazioni richieste dal proprietario o dall’operatore;

iv)

procedure per garantire che tutte le parti utilizzate per la riparazione di aeromobili registrati nell’UE o le componenti da installare su tali aeromobili siano state costruite o sottoposte a manutenzione da organizzazioni riconosciute dall’AESA;

v)

procedure per garantire che le riparazioni e le modifiche quali definite dai requisiti AESA siano effettuate conformemente ai dati approvati dall’AESA stessa;

vi)

una procedura che permetta all’impresa di manutenzione di garantire che il programma di formazione iniziale e continuo approvato dall’ANAC, e successive revisioni, preveda una formazione sui fattori umani;

vii)

procedure per comunicare all’AESA, all’impresa di progettazione dell’aeromobile e al cliente o operatore condizioni di non aeronavigabilità, come previsto dall’AESA parte 145, per i prodotti dell’aeronautica civile;

viii)

procedure per garantire la completezza e il rispetto dell’ordine o del contratto del cliente o dell’operatore, tenendo conto delle direttive di aeronavigabilità dell’AESA e di altre istruzioni vincolanti notificate;

ix)

procedure atte a garantire che i contraenti rispettino i termini delle presenti procedure di attuazione; ovvero che facciano ricorso a imprese titolari dell’approvazione AESA parte 145 o che, se ciò non avviene, garantiscano che l’impresa di manutenzione che assicura la riammissione in servizio del prodotto sia responsabile di garantirne anche la aeronavigabilità;

x)

procedure che, in caso di necessità, consentano di operare in modo ricorrente al di fuori di un centro fisso;

xi)

procedure per garantire l’utilizzo di adeguati hangar coperti per lo svolgimento della manutenzione di base degli aeromobili registrati nell’UE;

xii)

procedure per confermare che i dirigenti e i dipendenti dell’impresa di manutenzione approvata responsabili dell’ispezione finale e della riammissione in servizio siano in grado di leggere, scrivere e capire la lingua inglese.

1.2.

Al fine di mantenere l’approvazione conformemente all’AESA parte 145, e alle condizioni del presente allegato, l’impresa di manutenzione deve rispettare le seguenti condizioni, sottoposte alla verifica dell’ANAC:

a)

consentire all’AESA, o all’ANAC per conto dell’AESA, di ispezionarla per verificare il mantenimento della conformità ai requisiti del regolamento brasiliano RBAC 145 e alle presenti condizioni speciali;

b)

accettare che l’AESA avvii procedimenti investigativi o esecutivi conformemente a tutti i pertinenti regolamenti UE e alle procedure dell’AESA;

c)

cooperare con l’AESA quando quest’ultima avvia procedimenti investigativi o esecutivi;

d)

rispettare sempre il regolamento brasiliano RBAC 145 e le presenti condizioni speciali.

2.   CONDIZIONI SPECIALI DELL’ANAC APPLICABILI ALLE IMPRESE DI MANUTENZIONE APPROVATE SITUATE NELL’UE

2.1

Al fine di ottenere l’approvazione conformemente al regolamento brasiliano RBAC 145, ai sensi del presente allegato, l’impresa di manutenzione approvata deve rispettare le seguenti condizioni speciali:

a)

l’impresa di manutenzione approvata deve presentare una domanda redatta nella forma e con le modalità accettate dall’ANAC. La domanda di approvazione iniziale dell’ANAC, e di mantenimento della stessa, deve contenere una dichiarazione attestante che l’approvazione dell’ANAC è necessaria per mantenere o modificare prodotti per l’aeronautica registrati in Brasile o registrati all’estero e utilizzati secondo le disposizioni dei regolamenti brasiliani RBAC;

b)

l’impresa di manutenzione approvata deve fornire (e conservare nella propria sede) un supplemento del proprio manuale operativo redatto in inglese e approvato dall’autorità aeronautica. Una volta ottenuta l’approvazione dell’autorità aeronautica, il supplemento si ritiene accettato dall’ANAC. Tutte le revisioni del supplemento devono essere approvate dall’autorità aeronautica. Il supplemento ANAC del manuale operativo deve contenere i seguenti elementi:

i)

una dichiarazione datata e firmata del responsabile dell’impresa che impegna quest’ultima a rispettare le disposizioni dell’allegato;

ii)

una sintesi dei propri sistemi di controllo della qualità che devono tenere conto delle condizioni speciali dell’ANAC;

iii)

procedure per la riammissione in servizio o per l’autorizzazione alla riammissione in servizio conformi ai requisiti del regolamento brasiliano RBAC 43 per gli aeromobili e al modulo AESA 1 per i componenti. Sono comprese le informazioni richieste dai regolamenti brasiliani RBAC 43.9 e 43.11 e tutte le informazioni richieste (in lingua inglese) che il proprietario o l’operatore è tenuto a fornire o mantenere;

iv)

procedure per comunicare all’ANAC avarie, malfunzionamenti e anomalie e per segnalare le parti che si sospettano prive di approvazione scoperte su prodotti per l’aeronautica del Brasile o destinate a essere montate sugli stessi;

v)

procedure per valutare e controllare i centri fissi supplementari situati negli Stati membri dell’UE e tutte le “line stations” interessate all’interno degli Stati membri dell’UE e al di fuori di essi;

vi)

procedure per verificare che tutte le attività appaltate o subappaltate prevedano disposizioni per imporre ai centri sprovvisti di certificazione ANAC di riconsegnare il prodotto all’impresa di manutenzione approvata per un’ultima ispezione/prova e la riammissione in servizio;

vii)

procedure atte a garantire che le principali riparazioni e le principali alterazioni/modifiche (quali definite nei regolamenti brasiliani RBAC) siano effettuate conformemente ai dati approvati dall’ANAC;

viii)

procedure atte a garantire la conformità al programma di mantenimento dell’aeronavigabilità del vettore aereo (Continuous Airworthiness Maintenance Program), tra le quali la separazione delle attività di ispezione da quelle di manutenzione nel caso di elementi per i quali il vettore o il cliente abbiano segnalato la necessità di effettuare un’ispezione (Required Inspection Items — RII);

ix)

procedure atte a garantire la conformità con i manuali o le istruzioni di manutenzione del costruttore per il mantenimento dell’aeronavigabilità e la gestione delle deviazioni;

x)

procedure per garantire che tutte le direttive in materia di aeronavigabilità pubblicate dall’ANAC attualmente applicabili siano a disposizione del personale che effettua la manutenzione nel momento in cui questa ha luogo;

xi)

procedure in base alle quali l’impresa di manutenzione approvata garantisca la propria capacità di comprendere chiaramente informazioni comunicate in lingua portoghese;

xii)

procedure che, in caso di necessità, consentano di operare in modo ricorrente al di fuori di un centro fisso;

xiii)

procedure che prevedano la conservazione, per un periodo di almeno 5 (cinque) anni, di ogni ordine assieme a tutti i relativi formulari aggiuntivi e le certificazioni delle parti;

xiv)

nel caso in cui un’impresa di manutenzione approvata sia autorizzata a effettuare l’ispezione di manutenzione annuale o la relazione sulla conformità di aeronavigabilità, procedure per certificare l’ispezione o la relazione nelle forme e nei modi stabiliti dall’ANAC.

2.2

Al fine di mantenere l’approvazione conformemente ai regolamenti brasiliani RBAC 43 e 145, e alle condizioni del presente allegato, l’impresa di manutenzione approvata deve rispettare le seguenti condizioni, sottoposte alla verifica dell’autorità aeronautica:

a)

consentire all’ANAC, o all’autorità aeronautica per conto dell’ANAC, di ispezionarla per verificare il mantenimento della conformità ai requisiti dell’AESA parte 145 e alle presenti condizioni speciali;

b)

accettare che l’ANAC avvii procedimenti investigativi o esecutivi conformemente alle proprie norme e direttive;

c)

cooperare in tutti i casi di procedimenti investigativi o esecutivi;

d)

essere sempre conforme all’AESA parte 145 e alle presenti condizioni speciali.

».