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28.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 113/49 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/872 DELLA COMMISSIONE
del 20 aprile 2023
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna
[notificata con il numero C(2023) 2749]
(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 259, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 della Commissione (2) è stata adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce misure di emergenza per la Spagna in relazione ai focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini rilevati nelle regioni dell’Andalusia e di Castiglia-La Mancia, nelle quali formano due cluster distinti, uno in ciascuna regione. |
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(2) |
Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che devono essere istituite dalla Spagna, conformemente all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (3), in seguito alla comparsa di focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini devono comprendere almeno le aree elencate nell’allegato di tale decisione di esecuzione. |
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(3) |
Oltre alle zone di protezione e di sorveglianza è stata istituita un’ulteriore zona soggetta a restrizioni conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/687 sia nella regione dell’Andalusia che nella regione di Castiglia-La Mancia, in cui la Spagna è tenuta ad applicare determinate misure relative alle restrizioni dei movimenti di ovini e di caprini al di fuori di tale zona al fine di prevenire la diffusione della malattia nel resto del suo territorio e nel resto dell’Unione. |
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(4) |
Dopo l’adozione della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 la Spagna ha notificato alla Commissione la comparsa di altri otto focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in stabilimenti in cui erano detenuti ovini e/o caprini, situati nella regione di Castiglia-La Mancia. Le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza, come pure le ulteriori zone soggette a restrizioni, per la Spagna nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 sono state pertanto ulteriormente modificate e l’allegato è stato modificato da ultimo con decisione di esecuzione (UE) 2023/836 della Commissione (4). |
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(5) |
Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2023/836 la Spagna ha notificato alla Commissione la comparsa di un altro focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini in stabilimenti in cui erano detenuti ovini e/o caprini nella regione di Castiglia-La Mancia, provincia di Ciudad Real, all’interno della zona di protezione già istituita in tale regione. |
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(6) |
L’autorità competente della Spagna ha adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l’istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno ai nuovi focolai. La Spagna ha anche mantenuto le zone soggette a restrizioni già istituite attorno ai tre precedenti focolai registrati dall’inizio del 2023 nella regione di Castiglia-La Mancia. |
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(7) |
Le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni per la Spagna nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 dovrebbero pertanto essere modificate, in termini spaziali e temporali, tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica nella regione di Castiglia-La Mancia. |
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(8) |
Data l’attuale situazione epidemiologica, è inoltre necessario adottare misure più rigorose in relazione ai movimenti di ovini e caprini detenuti nelle zone di protezione e di sorveglianza, per prevenire la diffusione della malattia nel resto del territorio della Spagna e nel resto dell’Unione. A tal fine, i movimenti di ovini e caprini detenuti nelle zone di protezione o di sorveglianza dovrebbero essere consentiti solo verso un macello situato rispettivamente all’interno della stessa zona di protezione o di sorveglianza dello stabilimento di origine, per la macellazione immediata. Inoltre è necessario garantire che gli ovini e i caprini destinati a essere spostati siano preventivamente sottoposti a ispezione clinica, onde accertare l’assenza di sospetti di malattia, e i mezzi di trasporto devono essere puliti e disinfettati prima e dopo il trasporto e comprendere unicamente ovini e caprini aventi lo stesso stato sanitario e detenuti nello stesso stabilimento. |
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(9) |
Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 prendano effetto il prima possibile. |
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(10) |
Tenuto conto inoltre dell’attuale situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda il vaiolo degli ovini e dei caprini, il periodo di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 dovrebbe essere prorogato fino al 31 ottobre 2023. |
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(11) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2022/2333. |
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(12) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 è così modificata:
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1) |
l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Misure da applicare nelle zone di protezione, nelle zone di sorveglianza e nelle ulteriori zone soggette a restrizioni 1. I movimenti di ovini e di caprini detenuti nella zona di protezione sono consentiti solo se sono autorizzati dall’autorità competente e soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2, 7 e 8. 2. L’autorità competente può autorizzare i movimenti di ovini e caprini detenuti nella zona di protezione quando detti ovini e caprini sono spostati direttamente verso un macello situato nella stessa zona di protezione dello stabilimento di origine, per la macellazione immediata. 3. I movimenti di ovini e di caprini detenuti nella zona di sorveglianza sono consentiti solo se sono autorizzati dall’autorità competente e soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 4, 7 e 8. 4. L’autorità competente può autorizzare i movimenti di ovini e caprini detenuti nella zona di sorveglianza quando detti ovini e caprini sono spostati direttamente verso un macello situato nella stessa zona di sorveglianza dello stabilimento di origine, per la macellazione immediata. 5. I movimenti di ovini e di caprini dall’ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione al di fuori di tale zona sono consentiti solo se sono autorizzati dall’autorità competente e soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 6, 7 e 8. 6. L’autorità competente può autorizzare i movimenti di ovini e caprini detenuti nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione al di fuori di tale zona quando detti ovini e caprini sono spostati direttamente verso un macello situato all’interno del territorio della Spagna, per la macellazione immediata. 7. Gli ovini e i caprini destinati ad essere trasportati sono sottoposti a ispezione clinica dall’autorità competente nelle 24 ore precedenti la data del trasporto. 8. I mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti degli ovini e dei caprini dalle zone di protezione, dalle zone di sorveglianza o dalle ulteriori zone soggette a restrizioni di cui ai paragrafi 1, 3 e 5:
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2) |
l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Applicazione La presente decisione si applica fino al 31 ottobre 2023.» |
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3) |
l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione. |
Articolo 2
Destinatario
Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2023
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 della Commissione, del 23 novembre 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2022/1913 (GU L 308 del 29.11.2022, pag. 22).
(3) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2023/836 della Commissione, dell'11 aprile 2023, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna (GU L 105 del 20.4.2023, pag. 51).
ALLEGATO
«ALLEGATO
A. Zone di protezione e di sorveglianza istituite intorno ai focolai confermati
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Regione e numero di riferimento ADIS del focolaio |
Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza, facenti parte delle zone soggette a restrizioni in Spagna di cui all’articolo 1 |
Termine ultimo di applicazione |
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Regione di Castiglia-La Mancia ES-CAPRIPOX-2023-00003 ES-CAPRIPOX-2023-00004 ES-CAPRIPOX-2023-00005 ES-CARPIPOX-2023-00006 |
Zona di protezione: Una zona di protezione comprendente le seguenti aree: nella provincia di Ciudad Real, i comuni di:
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31.5.2023 |
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Zona di sorveglianza: Una zona di sorveglianza comprendente le seguenti aree: nella provincia di Ciudad Real, i comuni di:
nella provincia di Toledo, i comuni di:
nella provincia di Cuenca, il comune di:
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15.6.2023 |
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Zona di sorveglianza: Una zona di sorveglianza comprendente le seguenti aree: nella provincia di Ciudad Real, i comuni di:
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1.6.2023-15.6.2023 |
B. Ulteriori zone soggette a restrizioni
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Regione |
Aree istituite come ulteriori zone soggette a restrizioni, facenti parte delle zone soggette a restrizioni in Spagna di cui all’articolo 1 |
Termine ultimo di applicazione |
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Regione di Castiglia-La Mancia |
Un’ulteriore zona soggetta a restrizioni comprendente le province seguenti:
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31.7.2023 |