28.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 113/49


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/872 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2023

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna

[notificata con il numero C(2023) 2749]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 259, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 della Commissione (2) è stata adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce misure di emergenza per la Spagna in relazione ai focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini rilevati nelle regioni dell’Andalusia e di Castiglia-La Mancia, nelle quali formano due cluster distinti, uno in ciascuna regione.

(2)

Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che devono essere istituite dalla Spagna, conformemente all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (3), in seguito alla comparsa di focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini devono comprendere almeno le aree elencate nell’allegato di tale decisione di esecuzione.

(3)

Oltre alle zone di protezione e di sorveglianza è stata istituita un’ulteriore zona soggetta a restrizioni conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/687 sia nella regione dell’Andalusia che nella regione di Castiglia-La Mancia, in cui la Spagna è tenuta ad applicare determinate misure relative alle restrizioni dei movimenti di ovini e di caprini al di fuori di tale zona al fine di prevenire la diffusione della malattia nel resto del suo territorio e nel resto dell’Unione.

(4)

Dopo l’adozione della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 la Spagna ha notificato alla Commissione la comparsa di altri otto focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in stabilimenti in cui erano detenuti ovini e/o caprini, situati nella regione di Castiglia-La Mancia. Le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza, come pure le ulteriori zone soggette a restrizioni, per la Spagna nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 sono state pertanto ulteriormente modificate e l’allegato è stato modificato da ultimo con decisione di esecuzione (UE) 2023/836 della Commissione (4).

(5)

Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2023/836 la Spagna ha notificato alla Commissione la comparsa di un altro focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini in stabilimenti in cui erano detenuti ovini e/o caprini nella regione di Castiglia-La Mancia, provincia di Ciudad Real, all’interno della zona di protezione già istituita in tale regione.

(6)

L’autorità competente della Spagna ha adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l’istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno ai nuovi focolai. La Spagna ha anche mantenuto le zone soggette a restrizioni già istituite attorno ai tre precedenti focolai registrati dall’inizio del 2023 nella regione di Castiglia-La Mancia.

(7)

Le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni per la Spagna nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 dovrebbero pertanto essere modificate, in termini spaziali e temporali, tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica nella regione di Castiglia-La Mancia.

(8)

Data l’attuale situazione epidemiologica, è inoltre necessario adottare misure più rigorose in relazione ai movimenti di ovini e caprini detenuti nelle zone di protezione e di sorveglianza, per prevenire la diffusione della malattia nel resto del territorio della Spagna e nel resto dell’Unione. A tal fine, i movimenti di ovini e caprini detenuti nelle zone di protezione o di sorveglianza dovrebbero essere consentiti solo verso un macello situato rispettivamente all’interno della stessa zona di protezione o di sorveglianza dello stabilimento di origine, per la macellazione immediata. Inoltre è necessario garantire che gli ovini e i caprini destinati a essere spostati siano preventivamente sottoposti a ispezione clinica, onde accertare l’assenza di sospetti di malattia, e i mezzi di trasporto devono essere puliti e disinfettati prima e dopo il trasporto e comprendere unicamente ovini e caprini aventi lo stesso stato sanitario e detenuti nello stesso stabilimento.

(9)

Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 prendano effetto il prima possibile.

(10)

Tenuto conto inoltre dell’attuale situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda il vaiolo degli ovini e dei caprini, il periodo di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 dovrebbe essere prorogato fino al 31 ottobre 2023.

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2022/2333.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 è così modificata:

1)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Misure da applicare nelle zone di protezione, nelle zone di sorveglianza e nelle ulteriori zone soggette a restrizioni

1.   I movimenti di ovini e di caprini detenuti nella zona di protezione sono consentiti solo se sono autorizzati dall’autorità competente e soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2, 7 e 8.

2.   L’autorità competente può autorizzare i movimenti di ovini e caprini detenuti nella zona di protezione quando detti ovini e caprini sono spostati direttamente verso un macello situato nella stessa zona di protezione dello stabilimento di origine, per la macellazione immediata.

3.   I movimenti di ovini e di caprini detenuti nella zona di sorveglianza sono consentiti solo se sono autorizzati dall’autorità competente e soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 4, 7 e 8.

4.   L’autorità competente può autorizzare i movimenti di ovini e caprini detenuti nella zona di sorveglianza quando detti ovini e caprini sono spostati direttamente verso un macello situato nella stessa zona di sorveglianza dello stabilimento di origine, per la macellazione immediata.

5.   I movimenti di ovini e di caprini dall’ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione al di fuori di tale zona sono consentiti solo se sono autorizzati dall’autorità competente e soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 6, 7 e 8.

6.   L’autorità competente può autorizzare i movimenti di ovini e caprini detenuti nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione al di fuori di tale zona quando detti ovini e caprini sono spostati direttamente verso un macello situato all’interno del territorio della Spagna, per la macellazione immediata.

7.   Gli ovini e i caprini destinati ad essere trasportati sono sottoposti a ispezione clinica dall’autorità competente nelle 24 ore precedenti la data del trasporto.

8.   I mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti degli ovini e dei caprini dalle zone di protezione, dalle zone di sorveglianza o dalle ulteriori zone soggette a restrizioni di cui ai paragrafi 1, 3 e 5:

a)

soddisfano le prescrizioni riguardanti i mezzi di trasporto di cui all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687;

b)

sono puliti e disinfettati prima di qualsiasi trasporto di animali sotto il controllo o sotto la supervisione dell’autorità competente;

c)

sono puliti e disinfettati conformemente alle prescrizioni riguardanti i mezzi di trasporto di cui all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 sotto il controllo o sotto la supervisione dell’autorità competente;

d)

comprendono unicamente ovini e caprini aventi lo stesso stato sanitario e detenuti nello stesso stabilimento;

e)

sono sigillati dall’autorità competente nello stabilimento di origine dopo il carico degli animali e aperti dall’autorità competente presso il macello di destinazione.»

;

2)

l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Applicazione

La presente decisione si applica fino al 31 ottobre 2023.»

;

3)

l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Destinatario

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2023

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 della Commissione, del 23 novembre 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2022/1913 (GU L 308 del 29.11.2022, pag. 22).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2023/836 della Commissione, dell'11 aprile 2023, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna (GU L 105 del 20.4.2023, pag. 51).


ALLEGATO

«ALLEGATO

A.   Zone di protezione e di sorveglianza istituite intorno ai focolai confermati

Regione e numero di riferimento ADIS del focolaio

Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza, facenti parte delle zone soggette a restrizioni in Spagna di cui all’articolo 1

Termine ultimo di applicazione

Regione di Castiglia-La Mancia

ES-CAPRIPOX-2023-00003

ES-CAPRIPOX-2023-00004

ES-CAPRIPOX-2023-00005

ES-CARPIPOX-2023-00006

Zona di protezione:

Una zona di protezione comprendente le seguenti aree:

nella provincia di Ciudad Real, i comuni di:

Alcázar de San Juan

Campo de Criptana

31.5.2023

Zona di sorveglianza:

Una zona di sorveglianza comprendente le seguenti aree:

nella provincia di Ciudad Real, i comuni di:

Villarta de San Juan

Villarrubia de los Ojos

Tomelloso

Socuéllamos

Puerto Lápice

Pedro Muñoz

Manzanares

Llanos del Caudillo

Las Labores

Herencia

Daimiel

Argamasilla de Alba

Arenas de San Juan

Arenales de San Gregorio

nella provincia di Toledo, i comuni di:

Villafranca de los Caballeros

Villacañas

Quintanar de la Orden

Quero

Miguel Esteban

Madridejos

La Villa de Don Fabrique

La Puebla de Almoradiel

El Toboso

Camuñas

nella provincia di Cuenca, il comune di:

Mota del Cuervo

15.6.2023

Zona di sorveglianza:

Una zona di sorveglianza comprendente le seguenti aree:

nella provincia di Ciudad Real, i comuni di:

Alcazar de San Juán

Campo de Criptana

1.6.2023-15.6.2023

B.   Ulteriori zone soggette a restrizioni

Regione

Aree istituite come ulteriori zone soggette a restrizioni, facenti parte delle zone soggette a restrizioni in Spagna di cui all’articolo 1

Termine ultimo di applicazione

Regione di Castiglia-La Mancia

Un’ulteriore zona soggetta a restrizioni comprendente le province seguenti:

Albacete

Ciudad Real

Cuenca

Toledo

31.7.2023

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