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28.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 113/44 |
DECISIONE (UE) 2023/870 DEL CONSIGLIO
del 25 aprile 2023
sull’applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen relative al sistema d’informazione Schengen nella Repubblica di Cipro
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto l’atto di adesione del 2003, in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003 prevede che le disposizioni dell’acquis di Schengen non contemplate dall’articolo 3, paragrafo 1, dello stesso atto si applicano a Cipro solo in virtù di una decisione, adottata dal Consiglio a tal fine, dopo aver verificato, conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili, il rispetto dei necessari requisiti per l’applicazione di tutte le parti dell’acquis in questione in tale paese. |
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(2) |
Le procedure di valutazione Schengen applicabili sono stabilite nel regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio (2) che sostituisce il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio (3). Una valutazione effettuata conformemente a tali procedure deve tuttavia tenere conto della particolare situazione di Cipro, quale riconosciuta nel protocollo n. 10 dell’atto di adesione del 2003. Nella sua dichiarazione di disponibilità, Cipro ha ribadito il suo impegno, una volta conclusasi tale valutazione, a sottoporsi a ulteriori, regolari valutazioni Schengen sugli aspetti dell’acquis di Schengen resi applicabili dal Consiglio. |
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(3) |
La valutazione Schengen relativa alla protezione dei dati è stata effettuata a Cipro nel novembre 2019 conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili a tale data, che sono stabilite nel regolamento (UE) n. 1053/2013. Una relazione di valutazione adottata in virtù della decisione di esecuzione C(2020) 8150 della Commissione a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1053/2013 ha confermato che Cipro soddisfaceva le condizioni necessarie per l’applicazione dell’acquis di Schengen relativamente alla protezione dei dati. |
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(4) |
Conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione di esecuzione (UE) 2015/450 della Commissione (4) è stato verificato che, da un punto di vista tecnico, il sistema nazionale di Cipro è pronto per essere integrato nel sistema d’informazione Schengen (SIS). |
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(5) |
Avendo Cipro introdotto le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per trattare i dati del SIS e scambiare informazioni supplementari, il Consiglio può ora fissare la data a decorrere dalla quale l’acquis di Schengen relativo al SIS deve applicarsi a Cipro. |
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(6) |
La presente decisione dovrebbe consentire il trasferimento dei dati del SIS a Cipro. L’utilizzazione concreta di tali dati dovrebbe permettere alla Commissione di verificare la corretta applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen relative al SIS a Cipro. Una volta verificato che Cipro soddisfa le condizioni necessarie per l’applicazione di tutte le parti dell’acquis di Schengen, il Consiglio dovrebbe decidere in merito alla soppressione dei controlli alle frontiere interne con Cipro. |
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(7) |
Il Consiglio dovrebbe adottare una decisione distinta per stabilire la data della soppressione dei controlli alle frontiere interne con Cipro. È opportuno imporre alcune restrizioni nell’uso del SIS a Cipro fino a tale data. |
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(8) |
Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6). |
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(9) |
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (7) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (8) e con l’articolo 3 della decisione 2008/149/GAI del Consiglio (9). |
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(10) |
Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (10) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/349/UE del Consiglio (11) e l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (12), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. A decorrere dal 25 luglio 2023, le disposizioni dell’acquis di Schengen relative al sistema d’informazione Schengen (SIS), di cui all’allegato, si applicano, alle condizioni specificate nel presente articolo, nella Repubblica di Cipro nelle sue relazioni con:
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a) |
il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia; |
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b) |
l’Irlanda solamente riguardo alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio (13); e |
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c) |
la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein. |
2. A decorrere dal 13 giugno 2023, le segnalazioni, le informazioni supplementari e i dati complementari seguenti possono essere messi a disposizione di Cipro conformemente ai regolamenti (UE) 2018/1860 (14), (UE) 2018/1861 (15) e (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio:
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a) |
le segnalazioni definite all’articolo 2, punto 4, del regolamento (UE) 2018/1860, all’articolo 3, punto 1, del regolamento (UE) 2018/1861 e all’articolo 3, punto 1, del regolamento (UE) 2018/1862; |
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b) |
le informazioni supplementari definite all’articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) 2018/1860, all’articolo 3, punto 2, del regolamento (UE) 2018/1861 e all’articolo 3, punto 2, del regolamento (UE) 2018/1862, che sono connesse alle segnalazioni di cui alla lettera a) del presente paragrafo; e |
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c) |
i dati complementari definiti all’articolo 3, punto 3, del regolamento (UE) 2018/1861 e dell’articolo 3, punto 3, del regolamento (UE) 2018/1862 che sono connessi alle segnalazioni di cui alla lettera a) del presente paragrafo. |
3. A decorrere dal 25 luglio 2023, Cipro può inserire segnalazioni e dati complementari nel SIS, usare i dati del SIS e scambiare informazioni supplementari, fermo restando il paragrafo 4.
4. Fino a quando non sono soppressi i controlli alle frontiere interne con Cipro, tale Stato:
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a) |
non è obbligato a rifiutare l’ingresso o il soggiorno sul suo territorio ai cittadini di paesi terzi nei confronti dei quali un altro Stato membro ha effettuato una segnalazione ai fini del respingimento o del rifiuto di soggiorno conformemente all’articolo 24 del regolamento (UE) 2018/1861; e |
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b) |
si astiene dall’introdurre nel SIS segnalazioni e dati complementari, nonché dallo scambiare informazioni supplementari sui cittadini di paesi terzi, ai fini del respingimento o del rifiuto di soggiorno conformemente all’articolo 24 del regolamento (UE) 2018/1861. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 25 aprile 2023
Per il Consiglio
Il presidente
P. KULLGREN
(1) GU C 465 del 6.12.2022, pag. 210.
(2) Regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, del 9 giugno 2022, sull’istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (GU L 160 del 15.6.2022, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2015/450 della Commissione, del 16 marzo 2015, che stabilisce le prescrizioni relative alle prove per gli Stati membri che integrano il proprio sistema nel sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) o modificano in modo sostanziale i loro sistemi nazionali direttamente collegati al SIS II (GU L 74 del 18.3.2015, pag. 31).
(5) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(6) Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).
(7) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(8) Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).
(9) Decisione 2008/149/GAI del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50).
(10) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.
(11) Decisione 2011/349/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla cooperazione giudiziaria in materia penale e alla cooperazione di polizia (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 1).
(12) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).
(13) Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56).
(14) Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all’uso del sistema d’informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1).
(15) Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14).
ALLEGATO
Elenco delle disposizioni dell’acquis di Schengen relative al sistema d’informazione Schengen di cui all’articolo 1, paragrafo 1
1.
Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all’uso del sistema d’informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (1);
2.
Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (2);
3.
Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (3).
(1) GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1.