20.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 105/51


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/836 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2023

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna

[notificata con il numero C(2023) 2534]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 259, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 della Commissione (2) è stata adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce misure di emergenza per la Spagna in relazione ai focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini rilevati nelle regioni dell’Andalusia e di Castiglia-La Mancia, nelle quali formano due cluster distinti, uno in ciascuna regione.

(2)

Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che devono essere istituite dalla Spagna, conformemente all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (3), in seguito alla comparsa di focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini devono comprendere almeno le aree elencate nell’allegato di tale decisione di esecuzione.

(3)

Oltre alle zone di protezione e di sorveglianza è stata istituita un’ulteriore zona soggetta a restrizioni conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/687 sia nella regione dell’Andalusia che nella regione di Castiglia-La Mancia, in cui la Spagna è tenuta ad applicare determinate misure relative alle restrizioni dei movimenti di ovini e di caprini al di fuori di tale zona al fine di prevenire la diffusione della malattia nel resto del suo territorio e nel resto dell’Unione.

(4)

Dopo l’adozione della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 la Spagna ha notificato alla Commissione la comparsa di altri due focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in stabilimenti in cui erano detenuti ovini e/o caprini, situati nella regione di Castiglia-La Mancia e successivamente di altri tre focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in stabilimenti in cui erano detenuti ovini e/o caprini, tutti situati nella regione di Castiglia-La Mancia. Le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza, come pure le ulteriori zone soggette a restrizioni per la Spagna nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 sono state pertanto ulteriormente modificate e l’allegato è stato modificato da ultimo con decisione di esecuzione (UE) 2023/414 della Commissione (4).

(5)

Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2023/414 la Spagna ha notificato alla Commissione la comparsa di altri due focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in stabilimenti in cui erano detenuti ovini e/o caprini nella regione di Castiglia-La Mancia, provincia di Ciudad Real, all’interno della zona soggetta a restrizioni già istituita in tale regione. L’autorità competente della Spagna ha adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l’istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno ai nuovi focolai. La Spagna ha anche mantenuto le zone soggette a restrizioni già istituite attorno ai tre precedenti focolai registrati dall’inizio del 2023 nella regione di Castiglia-La Mancia.

(6)

Le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni per la Spagna nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 dovrebbero pertanto essere modificate, in termini spaziali e/o temporali, tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica nella regione di Castiglia-La Mancia.

(7)

Data l’attuale situazione epidemiologica, è inoltre necessario adottare misure più rigorose in relazione ai movimenti di ovini e caprini detenuti nelle zone di protezione e di sorveglianza, per prevenire la diffusione della malattia nel resto del territorio della Spagna e nel resto dell’Unione. A tal fine, i movimenti di ovini e caprini detenuti nelle zone di protezione o di sorveglianza dovrebbero essere consentiti solo verso un macello situato all’interno della stessa zona di protezione o di sorveglianza dello stabilimento di origine, per la macellazione immediata, oppure, quando non è possibile macellare gli animali nella stessa zona di protezione o di sorveglianza dello stabilimento di origine, verso un macello situato quanto più vicino possibile allo stabilimento di origine nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni.

(8)

Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 prendano effetto il prima possibile.

(9)

Tenuto conto inoltre dell’attuale situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda il vaiolo degli ovini e dei caprini, il periodo di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 dovrebbe essere prorogato fino al 20 settembre 2023.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2022/2333.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 è così modificata:

1.

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Misure da applicare nelle zone di protezione, nelle zone di sorveglianza e nelle ulteriori zone soggette a restrizioni

1.   I movimenti di ovini e di caprini detenuti nella zona di protezione o di sorveglianza sono consentiti solo se sono autorizzati dall’autorità competente e soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 5.

2.   L’autorità competente può autorizzare i seguenti movimenti di ovini e di caprini detenuti nelle zone di protezione o di sorveglianza:

a)

i movimenti di ovini e di caprini direttamente verso un macello situato nella stessa zona di protezione o di sorveglianza dello stabilimento di origine, per la macellazione immediata;

oppure

b)

quando non è possibile macellare gli animali nella stessa zona di protezione o di sorveglianza dello stabilimento di origine, i movimenti di ovini e di caprini direttamente verso un macello situato quanto più vicino possibile allo stabilimento di origine nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni, per la macellazione immediata.

3.   I movimenti di ovini e di caprini dall’ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione al di fuori di tale zona sono consentiti solo se sono autorizzati dall’autorità competente e soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 4 e 5.

4.   L’autorità competente può autorizzare i movimenti di ovini e caprini detenuti nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni al di fuori di quest’ultima, ma all’interno del territorio della Spagna quando detti ovini e caprini sono spostati direttamente verso un macello per la macellazione immediata.

5.   I mezzi di trasporto utilizzati per il movimento degli ovini e dei caprini dalle zone di protezione, dalle zone di sorveglianza o dalle ulteriori zone soggette a restrizioni:

a)

soddisfano le prescrizioni riguardanti i mezzi di trasporto di cui all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687;

b)

sono puliti e disinfettati conformemente alle prescrizioni riguardanti i mezzi di trasporto di cui all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 sotto il controllo o sotto la supervisione dell’autorità competente;

c)

trasportano unicamente ovini e caprini aventi lo stesso stato sanitario.»

;

2.

l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Applicazione

La presente decisione si applica fino al 20 settembre 2023.»

.

3.

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Destinatario

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2023

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 della Commissione, del 23 novembre 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2022/1913 (GU L 308 del 29.11.2022, pag. 22).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2023/414 della Commissione, del 17 febbraio 2023, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna (GU L 59 del 24.2.2023, pag. 15).


ALLEGATO

«ALLEGATO

A.   Zone di protezione e di sorveglianza istituite intorno ai focolai confermati

Regione e numero di riferimento ADIS del focolaio

Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza, facenti parte delle zone soggette a restrizioni in Spagna di cui all’articolo 1

Termine ultimo di applicazione

Regione di Castiglia-La Mancia

ES-CAPRIPOX-2023-00001

ES-CAPRIPOX-2023-00002

ES-CAPRIPOX-2023-00003

ES-CAPRIPOX-2023-00004

ES-CAPRIPOX-2023-00005

Zona di protezione:

le parti della provincia di Ciudad Real, situate entro una circonferenza con un raggio di 7 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.3779337 e long. -3.2065384 (2023/3); lat. 39.3799218, long. -3.2133482 (2023/4); lat. 39.28998, long. -3.24795 (2023/5)

10.5.2023

Zona di sorveglianza:

le parti delle province di Cuenca e Albacete, situate entro una circonferenza con un raggio di 20 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5105823 e long. -2.4881244 (2023/01); lat. 39.4754483 e long. -2.1693509 (2023/2);

17.4.2023

Zona di sorveglianza:

le parti delle province di Ciudad Real e Toledo, situate oltre l’area descritta nella zona di protezione, entro una circonferenza con un raggio di 25 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.3779337 e long. -3.2065384 (2023/3); lat. 39.3799218, long. -3.2133482 (2023/4); lat. 39.28998, long. -3.24795 (2023/5)

26.5.2023

Zona di sorveglianza:

le parti della provincia di Ciudad Real, situate entro una circonferenza con un raggio di 7 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.3779337 e long. -3.2065384 (2023/3); lat. 39.3799218, long. -3.2133482 (2023/4); lat. 39.28998, long. -3.24795 (2023/5)

11.5.2023 – 26.5.2023

B.   Ulteriori zone soggette a restrizioni

Regione

Aree istituite come ulteriori zone soggette a restrizioni, facenti parte delle zone soggette a restrizioni in Spagna di cui all’articolo 1

Termine ultimo di applicazione

Regione di Castiglia-La Mancia

Un’ulteriore zona soggetta a restrizioni comprendente le province seguenti:

Albacete

Ciudad Real

Cuenca

Toledo

5.7.2023

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