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17.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 102/56 |
DECISIONE (UE) 2023/817 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 5 aprile 2023
che modifica la decisione (UE) 2019/1743 sulla remunerazione di riserve in eccesso e di alcuni depositi (BCE/2019/31) (BCE/2023/9)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare gli articoli 17 e 19,
considerando quanto segue:
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(1) |
l’8 settembre 2022 il Consiglio direttivo ha deciso di adeguare temporaneamente la remunerazione dei depositi detenuti presso la Banca centrale europea (BCE) applicata in conformità all’articolo 2 della decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea (BCE/2019/31) (1) e all’articolo 5 della decisione BCE/2010/4 della Banca centrale europea (2). La decisione (UE) 2022/1521 della Banca centrale europea (BCE/2022/30) (3) ha dato attuazione a tale quadro temporaneo fissando la remunerazione di tali depositi al tasso sui depositi presso la banca centrale o all’euro short-term rate (€STR), se inferiore. La decisione (UE) 2022/1521 (BCE/2022/30) non sarà più in vigore dopo il 30 aprile 2023. |
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(2) |
Il 6 febbraio 2023 il Consiglio direttivo ha deciso che a decorrere dal 1o maggio 2023 la remunerazione di tali depositi sarà fissata all’euro short-term rate (€STR) meno 20 punti base. Tale tasso di remunerazione è allineato al limite massimo alla remunerazione applicabile ai depositi delle amministrazioni pubbliche detenuti presso le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro, come precisato nell’indirizzo (UE) 2019/671 della Banca centrale europea (BCE/2019/7) (4) che sarà anch’esso fissato all’euro short-term rate (€STR) meno 20 punti base a decorrere dal 1o maggio 2023. |
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(3) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche
L’articolo 2 della decisione (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31) è modificato come segue:
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1) |
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Sono remunerate all’euro short-term rate (€STR) meno 20 punti base le partecipazioni nei seguenti conti accesi presso la BCE:
Tuttavia, quando sui relativi conti è necessaria la giacenza di depositi anticipata rispetto alla data nella quale deve essere effettuato il pagamento in conformità alle previsioni legislative o contrattuali applicabili al servizio interessato, per il periodo di giacenza anticipata tali depositi sono remunerati al tasso dello zero per cento oppure all’euro short-term rate (€STR), se superiore. (*1) Decisione BCE/2003/14 della Banca centrale europea, del 7 novembre 2003, avente ad oggetto la gestione delle operazioni di assunzione di prestiti e delle corrispondenti operazioni di erogazione concluse dalla Comunità europea nell’ambito del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine (GU L 297 del 15.11.2003, pag. 35)." (*2) Decisione BCE/2010/4 della Banca centrale europea, del 10 maggio 2010, riguardante la gestione dei prestiti cumulativi bilaterali a favore della Repubblica ellenica e che modifica la decisione BCE/2007/7 (GU L 119 del 13.5.2010, pag. 24)." (*3) Decisione BCE/2010/17 della Banca centrale europea, del 14 ottobre 2010, concernente l’amministrazione delle operazioni di assunzione e di concessione di prestiti concluse dall’Unione nell’ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 275 del 20.10.2010, pag. 10)." (*4) Decisione BCE/2010/31 della Banca centrale europea, del 20 dicembre 2010, concernente l’apertura di conti per il trattamento dei pagamenti in relazione ai prestiti dell’EFSF agli Stati membri la cui moneta è l’euro (GU L 10 del 14.1.2011, pag. 7)." (*5) Regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di COVID-19 (GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1).»;" |
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2. |
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il tasso di cui al paragrafo 1 si applica anche al conto dedicato acceso presso la BCE in conformità all’articolo 13, paragrafo 2, della decisione di esecuzione della Commissione, del 14 aprile 2021, che stabilisce le disposizioni necessarie per la gestione delle operazioni di assunzione di prestiti ai sensi della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio e per le operazioni di concessione di prestiti relative ai prestiti concessi in conformità all’articolo 15 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e utilizzati ai fini delle giacenze monetarie prudenziali in relazione a:
Tuttavia, un importo aggregato dei depositi detenuti in tale conto dedicato non superiore a 20 miliardi di euro è remunerato allo zero per cento o all’euro short-term rate (€STR) meno 20 punti base, se superiore. (*) C (2021)2502 final." (**) Regolamento (UE) 2022/2463 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce uno strumento per fornire sostegno all’Ucraina nel 2023 (assistenza macrofinanziaria+) (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 1).»." |
Articolo 2
Entrata in vigore
1. La presente decisione entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Si applica a decorrere dal 1o maggio 2023.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 5 aprile 2023
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
(1) Decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea, del 15 ottobre 2019, sulla remunerazione di riserve in eccesso e di alcuni depositi (BCE/2019/31) (GU L 267 del 21.10.2019, pag. 12).
(2) Decisione BCE/2010/4 della Banca centrale europea, del 10 maggio 2010, riguardante la gestione dei prestiti cumulativi bilaterali a favore della Repubblica ellenica e che modifica la decisione BCE/2007/7 (GU L 119 del 13.5.2010, pag. 24).
(3) Decisione (UE) 2022/1521 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2022, relativa ad adeguamenti temporanei della remunerazione di alcuni depositi non collegati alla politica monetaria detenuti presso le banche centrali nazionali e la Banca centrale europea (BCE/2022/30) (GU L 236 I del 13.9.2022, pag. 1).
(4) Indirizzo (UE) 2019/671 della Banca centrale europea, del 9 aprile 2019, sulla gestione di attività e passività nazionali da parte delle banche centrali nazionali (BCE/2019/7) (GU L 113 del 29.4.2019, pag. 11).