30.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 92/19


DECISIONE (UE) 2023/705 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2023

che modifica le decisioni (UE) 2017/175 e (UE) 2018/680 per quanto riguarda i requisiti di efficienza energetica per le strutture ricettive con marchio Ecolabel UE e per i servizi di pulizia di ambienti interni con marchio Ecolabel UE per determinati prodotti connessi all’energia

[notificata con il numero C(2023) 2067]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CE) n. 66/2010, l’Ecolabel UE può essere assegnato ai prodotti che hanno un minore impatto sull’ambiente durante l’intero ciclo di vita. Occorre stabilire criteri specifici per il marchio Ecolabel UE per ogni gruppo di prodotti.

(2)

La decisione (UE) 2017/175 della Commissione (2) ha stabilito criteri per il marchio Ecolabel UE del gruppo di prodotti «strutture ricettive» e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica.

(3)

La decisione (UE) 2018/680 della Commissione (3) ha stabilito criteri per il marchio Ecolabel UE per il gruppo di prodotti «servizi di pulizia di ambienti interni» e i pertinenti requisiti di valutazione e verifica.

(4)

Sia la decisione (UE) 2017/175 che la decisione (UE) 2018/680 comprendono requisiti di efficienza energetica per specifici prodotti connessi all’energia, facendo riferimento ad atti legislativi che devono essere aggiornati.

(5)

La Commissione ha introdotto etichette di efficienza energetica riscalate che vanno da A a G per determinati prodotti connessi all’energia («prodotti riscalati»), conformemente al piano di lavoro di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Detti prodotti riscalati sono menzionati al criterio 8 e al criterio 31, lettere a), c), d), e) e h), della decisione (UE) 2017/175 e al sottocriterio O10 a) della decisione (UE) 2018/680 e corrispondono rispettivamente a sorgenti luminose, apparecchiature di refrigerazione, lavastoviglie per uso domestico, lavatrici per uso domestico e display elettronici. Poiché i regolamenti delegati (UE) 2019/2015 (5), (UE) 2019/2016 (6), (UE) 2019/2017 (7), (UE) 2019/2014 (8) e (UE) 2019/2013 (9) della Commissione hanno abrogato i regolamenti delegati (UE) n. 874/2012 (10), (UE) n. 1060/2010 (11), (UE) n. 1059/2010 (12), (UE) n. 1061/2010 (13) e (UE) n. 1062/2010 (14) della Commissione, è necessario aggiornare i criteri summenzionati inserendo i riferimenti ai requisiti energetici stabiliti nei regolamenti delegati (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017, (UE) 2019/2014 e (UE) 2019/2013. L’aggiornamento dei criteri si rende necessario anche per rispecchiare le classi superiori di efficienza energetica riscalate affinché i criteri Ecolabel UE continuino a corrispondere al 10-20 % dei prodotti migliori in termini di prestazione ambientale presenti sul mercato dell’UE, conformemente all’allegato I, parte A, punto 2, del regolamento (CE) n. 66/2010.

(6)

Nelle decisioni (UE) 2017/175 e (UE) 2018/680 è opportuno mantenere i riferimenti ai requisiti energetici stabiliti nei regolamenti delegati (UE) n. 874/2012, (UE) n. 1060/2010, (UE) n. 1059/2010, (UE) n. 1061/2010 e (UE) n. 1062/2010, affinché i prodotti acquistati prima dell’entrata in vigore delle nuove norme sull’etichettatura energetica possano essere ancora considerati conformi ai criteri Ecolabel UE.

(7)

Il criterio 31, lettera e), fissato nella decisione (UE) 2017/175 fa riferimento al regime Energy Star dell’UE applicabile alle apparecchiature da ufficio, e all’accordo Energy Star UE-USA (15) (16), scaduto il 20 febbraio 2018. Per garantire che i criteri Ecolabel UE abbiano elevate prestazioni ambientali, in assenza di pertinenti etichette energetiche o di regolamenti che definiscano classi energetiche applicabili alle apparecchiature per ufficio — ad eccezione dei display elettronici, per i quali sono disponibili classi di efficienza energetica riscalate9 — il requisito modificato dovrebbe prevedere che le apparecchiature per ufficio nuove siano conformi a un marchio ecologico EN ISO 14024 tipo I (17).

(8)

Il criterio 31, lettera g), fissato nella decisione (UE) 2017/175 e il criterio O5 fissato nella decisione (UE) 2018/680 assegnano punti ai richiedenti del marchio Ecolabel UE per l’uso di aspirapolvere efficienti sotto il profilo energetico e fanno riferimento al regolamento delegato (UE) n. 665/2013 (18) della Commissione e alle relative classi di efficienza energetica Il Tribunale aveva annullato tale regolamento delegato con sentenza nella causa T-544/13 RENV (19). Affinché sia possibile continuare ad assegnare punti ai richiedenti del marchio Ecolabel UE per l’uso di aspirapolvere efficienti sotto il profilo energetico, i riferimenti al regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione annullato dovrebbero essere sostituiti con riferimenti al regolamento delegato (UE) n. 666/2013 della Commissione (20), e i riferimenti alle classi di efficienza energetica dovrebbero essere sostituiti con riferimenti alle soglie di consumo annuo di energia.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni (UE) 2017/175 e (UE) 2018/680.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione (UE) 2017/175 è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione.

Articolo 2

L’allegato della decisione (UE) 2018/680 è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2023

Per la Commissione

Virginijus SINKEVIČIUS

Membro della Commissione


(1)  GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

(2)  Decisione (UE) 2017/175 della Commissione, del 25 gennaio 2017, che stabilisce i criteri per l’assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE alle strutture ricettive (GU L 28 del 2.2.2017, pag. 9).

(3)  Decisione (UE) 2018/680 della Commissione, del 2 maggio 2018, che stabilisce i criteri per l’assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE ai servizi di pulizia di ambienti interni (GU L 114 del 4.5.2018, pag. 22).

(4)  Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle sorgenti luminose e abroga il regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 68).

(6)  Regolamento delegato (UE) 2019/2016 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 102).

(7)  Regolamento delegato (UE) 2019/2017 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle lavastoviglie per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 134).

(8)  Regolamento delegato (UE) 2019/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione e la direttiva 96/60/CE della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 29).

(9)  Regolamento delegato (UE) 2019/2013 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica dei display elettronici e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 1).

(10)  Regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature d’illuminazione (GU L 258 del 26.9.2012, pag. 1).

(11)  Regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 17).

(12)  Regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lavastoviglie per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 1).

(13)  Regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lavatrici per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 47).

(14)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia dei televisori (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 64).

(15)  Decisione (UE) 2015/1402 della Commissione, del 15 luglio 2015, che definisce, con riferimento a una decisione degli enti di gestione in applicazione dell’accordo tra il governo degli Stati Uniti d’America e l’Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio, la posizione dell’Unione europea sulla revisione delle specifiche applicabili ai computer di cui all’allegato C dell’accordo (GU L 217 del 18.8.2015, pag. 9).

(16)  Decisione 2014/202/UE della Commissione, del 20 marzo 2014, che stabilisce la posizione dell’Unione europea sulla decisione degli enti di gestione, istituiti in applicazione dell’accordo tra il governo degli Stati Uniti d’America e l’Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio, volta ad aggiungere all’allegato C dell’accordo le specifiche dei server informatici e dei sistemi statici di continuità e rivedere le specifiche dei display e dei dispositivi per il trattamento di immagini contenute nell’allegato C dell’accordo (GU L 114 del 16.4.2014, pag. 68).

(17)  UNI EN ISO 14024:2018. Etichette e dichiarazioni ambientali – Etichettatura ambientale di Tipo I – Principi e procedure.

(18)  Regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli aspirapolvere (GU L 192 del 13.7.2013, pag. 1).

(19)  Sentenza del Tribunale dell’11 novembre 2015, Dyson Ltd/Commissione europea, Causa T-544/13 RENV, ECLI:EU:T:2018:761.

(20)  Regolamento (UE) n. 666/2013 della Commissione, dell’8 luglio 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere (GU L 192 del 13.7.2013, pag. 24).


ALLEGATO I

L’allegato della decisione (UE) 2017/175 è modificato come segue:

(1)

il criterio 8 è sostituito dal seguente:

«Criterio 8. Illuminazione a basso consumo

a)

Al momento dell’assegnazione della licenza Ecolabel UE:

i)

almeno il 40 % di tutte le sorgenti luminose della struttura ricettiva appartiene almeno alla classe A ai sensi dell’allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione (*1), quale applicabile al 31 agosto 2021, o almeno alla classe D ai sensi dell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione (*2);

ii)

almeno il 50 % delle sorgenti luminose ubicate in luoghi ove è probabile che le lampade siano accese oltre cinque ore al giorno appartiene almeno alla classe A ai sensi dell’allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 874/2012, quale applicabile al 31 agosto 2021, o almeno alla classe D ai sensi dell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/2015.

b)

Al massimo entro due anni dalla data di assegnazione della licenza Ecolabel UE:

i)

almeno l’80 % di tutte le sorgenti luminose della struttura ricettiva appartiene almeno alla classe A ai sensi dell’allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 874/2012, quale applicabile al 31 agosto 2021, o almeno alla classe D ai sensi dell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/2015;

ii)

il 100 % delle sorgenti luminose ubicate in luoghi ove è probabile che le lampade siano accese oltre cinque ore al giorno appartiene almeno alla classe A ai sensi dell’allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 874/2012, quale applicabile al 31 agosto 2021, o appartiene almeno alla classe D ai sensi dell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/2015.

NB: le percentuali sono stabilite in riferimento al numero complessivo degli apparecchi di illuminazione idonei al risparmio energetico. Gli obiettivi di cui sopra non sono applicabili se le caratteristiche fisiche degli apparecchi di illuminazione non consentono l’utilizzo di lampade a basso consumo energetico.

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta all’organismo competente relazioni scritte che indicano il quantitativo totale di lampade e di apparecchi di illuminazione idonei al risparmio energetico, le ore di funzionamento e il quantitativo di lampade e di apparecchi di illuminazione a risparmio energetico con lampade e apparecchi di illuminazione efficienti sotto il profilo energetico almeno di classe A ai sensi dell’allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 874/2012, quale applicabile al 31 agosto 2021, o sorgenti luminose almeno di classe D ai sensi dell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/2015. Le relazioni comprendono inoltre la spiegazione dell’impossibilità di sostituire lampade e apparecchi di illuminazione le cui caratteristiche fisiche non consentono l’uso di lampade e di apparecchi di illuminazione a basso consumo. Si forniscono due relazioni, la prima alla presentazione della domanda e la seconda al massimo entro due anni dalla data dell’assegnazione.

Fra le caratteristiche fisiche che possono impedire l’uso di lampadine a risparmio energetico si annoverano: l’illuminazione decorativa che necessita di lampade e di apparecchi di illuminazione speciali, l’illuminazione a intensità regolabile, le situazioni in cui l’illuminazione a basso consumo può non essere disponibile. In tal caso, si fornisce la prova a dimostrazione del motivo per cui non sia possibile usare lampade e apparecchi di illuminazione a basso consumo. A titolo di esempio si può includere una prova fotografica del tipo di illuminazione installato.

(*1)  Regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature d’illuminazione (GU L 258 del 26.9.2012, pag. 1)."

(*2)  Regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle sorgenti luminose e abroga il regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 68).»;"

(2)

il criterio 31 è sostituito dal seguente:

«Criterio 31. Apparecchi domestici e illuminazione a basso consumo (massimo 4 punti)

La struttura ricettiva dispone di apparecchiature a basso consumo energetico appartenenti alle seguenti categorie (0,5 punti o 1 punto per ciascuna categoria, massimo 4 punti):

(a)

apparecchiature di refrigerazione per uso domestico, delle quali almeno il 50 % (0,5 punti) o il 90 % (1 punto) (arrotondato all’unità più vicina) appartiene alla classe energetica Ecolabel UE A++ o superiore, come definita nell’allegato IX del regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione (*3), quale applicabile al 28 febbraio 2021, o appartiene almeno alla classe di efficienza energetica D ai sensi dell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/2016 della Commissione (*4);

(b)

forni elettrici per uso domestico, dei quali almeno il 50 % (0,5 punti) o il 90 % (1 punto) (arrotondato all’unità più vicina) appartiene alla classe energetica Ecolabel UE A++ o superiore, come definita nell’allegato I del regolamento delegato (UE) n. 65/2014 della Commissione (*5);

(c)

lavastoviglie per uso domestico, delle quali almeno il 50 % (0,5 punti) o il 90 % (1 punto) (arrotondato all’unità più vicina) appartiene alla classe energetica Ecolabel UE A++ o superiore, come definita nell’allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione (*6), quale applicabile al 28 febbraio 2021, o appartiene almeno alla classe di efficienza energetica C ai sensi dell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/2017 della Commissione (*7);

(d)

lavatrici per uso domestico, delle quali almeno il 50 % (0,5 punti) o il 90 % (1 punto) (arrotondato all’unità più vicina) appartiene alla classe energetica Ecolabel UE A++ o superiore, come definita nell’allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione (*8), quale applicabile al 28 febbraio 2021, o appartiene almeno alla classe di efficienza energetica A ai sensi dell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/2014 della Commissione (*9);

(e)

apparecchiature per ufficio, delle quali almeno il 50 % (0,5 punti) o il 90 % (1 punto) (arrotondato all’unità più vicina) è conforme a quanto segue:

i.

le apparecchiature per ufficio acquistate prima del 20 febbraio 2018 sono qualificate come segue, a norma degli accordi istituiti dalle decisioni (UE) 2015/1402 (*10) e 2014/202/UE (*11) della Commissione:

sono conformi al regime Energy Star v6.1 applicabile ai computer;

sono conformi al regime Energy Star v6.0 applicabile ai display;

sono conformi al regime Energy Star v2.0 applicabile ai dispositivi per il trattamento di immagini;

sono conformi al regime Energy Star v1.0 applicabile ai sistemi statici di continuità;

sono conformi al regime Energy Star v2.0 applicabile ai server per imprese;

ii.

le apparecchiature per ufficio acquistate dopo il 20 febbraio 2018 sono qualificate come segue:

sono conformi al marchio ecologico EN ISO 14024 tipo I (*12) per quanto riguarda le apparecchiature per ufficio diverse dai display elettronici;

rientrano almeno nella classe di efficienza energetica E ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/2013 della Commissione (*13), per quanto riguarda i display elettronici;

(f)

asciugabiancheria per uso domestico, delle quali almeno il 50 % (0,5 punti) o il 90 % (1 punto) (arrotondato all’unità più vicina) appartiene alla classe energetica Ecolabel UE A++ o superiore, come definita nell’allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione (*14);

(g)

aspirapolvere per uso domestico, dei quali almeno il 50 % (0,5 punti) o il 90 % (1 punto) (arrotondato all’unità più vicina) ha un consumo annuo di energia (AE), calcolato ai sensi dell’allegato II, punto 3, del regolamento delegato (UE) n. 666/2013 della Commissione (*15), inferiore ai 28 kWh/anno;

(h)

lampade elettriche e apparecchiature d’illuminazione, delle quali almeno il 50 % (0,5 punti) o il 90 % (1 punto) (arrotondato all’unità più vicina) appartiene alla classe A++ o superiore, come definita nell’allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione, quale applicabile al 31 agosto 2021, o appartiene almeno alla classe C ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione.

NB: questo criterio non si applica alle apparecchiature e all’illuminazione non disciplinate dai predetti regolamenti per ciascuna categoria (per esempio apparecchiature industriali).

Valutazione e verifica

Il richiedente presenta la documentazione nella quale si indica la classe energetica (certificato Energy Star per la categoria e)) di tutte le apparecchiature per la categoria applicabile acquistate prima del 20 febbraio 2018.

Il richiedente fornisce una copia del certificato di marchio ecologico EN ISO 14024 tipo I di tutte le apparecchiature pertinenti, oppure la documentazione attestante la conformità ai requisiti della classe energetica (per esempio fatture, schede tecniche e dichiarazioni del fabbricante) di tutte le apparecchiature per la categoria applicabile acquistate dopo il 20 febbraio 2018.

(*3)  Regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 17)."

(*4)  Regolamento delegato (UE) 2019/2016 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 102)."

(*5)  Regolamento delegato (UE) n. 65/2014 della Commissione, del 1o ottobre 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico (GU L 29 del 31.1.2014, pag. 1)."

(*6)  Regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lavastoviglie per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 1)."

(*7)  Regolamento delegato (UE) 2019/2017 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle lavastoviglie per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 134)."

(*8)  Regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lavatrici per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 47)."

(*9)  Regolamento delegato (UE) 2019/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione e la direttiva 96/60/CE della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 29)."

(*10)  Decisione (UE) 2015/1402 della Commissione, del 15 luglio 2015, che definisce, con riferimento a una decisione degli enti di gestione in applicazione dell’accordo tra il governo degli Stati Uniti d’America e l’Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio, la posizione dell’Unione europea sulla revisione delle specifiche applicabili ai computer di cui all’allegato C dell’accordo (GU L 217 del 18.8.2015, pag. 9)."

(*11)  Decisione 2014/202/UE della Commissione, del 20 marzo 2014, che stabilisce la posizione dell’Unione europea sulla decisione degli enti di gestione, istituiti in applicazione dell’accordo tra il governo degli Stati Uniti d’America e l’Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio, volta ad aggiungere all’allegato C dell’accordo le specifiche dei server informatici e dei sistemi statici di continuità e rivedere le specifiche dei display e dei dispositivi per il trattamento di immagini contenute nell’allegato C dell’accordo (GU L 114 del 16.4.2014, pag. 68)."

(*12)  UNI EN ISO 14024. Etichette e dichiarazioni ambientali – Etichettatura ambientale di Tipo I – Principi e procedure. Seconda edizione, febbraio 2018."

(*13)  Regolamento delegato (UE) 2019/2013 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica dei display elettronici e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 1)."

(*14)  Regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione, del 1o marzo 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle asciugabiancheria per uso domestico (GU L 123 del 9.5.2012, pag. 1)."

(*15)  Regolamento (UE) n. 666/2013 della Commissione, dell’8 luglio 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere (GU L 192 del 13.7.2013, pag. 24).»."


(*1)  Regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature d’illuminazione (GU L 258 del 26.9.2012, pag. 1).

(*2)  Regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle sorgenti luminose e abroga il regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 68).»;

(*3)  Regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 17).

(*4)  Regolamento delegato (UE) 2019/2016 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 102).

(*5)  Regolamento delegato (UE) n. 65/2014 della Commissione, del 1o ottobre 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico (GU L 29 del 31.1.2014, pag. 1).

(*6)  Regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lavastoviglie per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 1).

(*7)  Regolamento delegato (UE) 2019/2017 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle lavastoviglie per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 134).

(*8)  Regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lavatrici per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 47).

(*9)  Regolamento delegato (UE) 2019/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione e la direttiva 96/60/CE della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 29).

(*10)  Decisione (UE) 2015/1402 della Commissione, del 15 luglio 2015, che definisce, con riferimento a una decisione degli enti di gestione in applicazione dell’accordo tra il governo degli Stati Uniti d’America e l’Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio, la posizione dell’Unione europea sulla revisione delle specifiche applicabili ai computer di cui all’allegato C dell’accordo (GU L 217 del 18.8.2015, pag. 9).

(*11)  Decisione 2014/202/UE della Commissione, del 20 marzo 2014, che stabilisce la posizione dell’Unione europea sulla decisione degli enti di gestione, istituiti in applicazione dell’accordo tra il governo degli Stati Uniti d’America e l’Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio, volta ad aggiungere all’allegato C dell’accordo le specifiche dei server informatici e dei sistemi statici di continuità e rivedere le specifiche dei display e dei dispositivi per il trattamento di immagini contenute nell’allegato C dell’accordo (GU L 114 del 16.4.2014, pag. 68).

(*12)  UNI EN ISO 14024. Etichette e dichiarazioni ambientali – Etichettatura ambientale di Tipo I – Principi e procedure. Seconda edizione, febbraio 2018.

(*13)  Regolamento delegato (UE) 2019/2013 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica dei display elettronici e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 1).

(*14)  Regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione, del 1o marzo 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle asciugabiancheria per uso domestico (GU L 123 del 9.5.2012, pag. 1).

(*15)  Regolamento (UE) n. 666/2013 della Commissione, dell’8 luglio 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere (GU L 192 del 13.7.2013, pag. 24).».»


ALLEGATO II

L’allegato della decisione (UE) 2018/680 è così modificato:

(1)

il criterio O5 è sostituito dal seguente:

«Criterio O5 - Efficienza energetica degli aspirapolvere (massimo 3 punti)

Il presente criterio disciplina solo gli aspirapolvere che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) n. 666/2013 della Commissione (*). Non rientrano nell’ambito del presente regolamento gli aspiraliquidi, gli aspirapolvere aspiraliquidi, i robot aspirapolvere, gli aspirapolvere industriali, gli aspirapolvere centralizzati, gli aspirapolvere a batteria, le lucidatrici per pavimenti e gli aspiratori per esterni.

Almeno il 40 % degli aspirapolvere (arrotondato all’unità più vicina) di proprietà del richiedente o da questi noleggiato e usato per erogare i servizi di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE ha un consumo annuo di energia (AE), calcolato ai sensi dell’allegato II, punto 3, del regolamento delegato (UE) n. 666/2013:

inferiore a 28 kWh/anno per gli aspirapolvere acquistati prima del 1o settembre 2017;

inferiore a 22 kWh/anno per gli aspirapolvere acquistati dopo il 1o settembre 2017.

Valutazione e verifica

Il richiedente fornisce la documentazione attestante la conformità con i requisiti relativi al consumo annuo di energia (per esempio una dichiarazione del fabbricante), congiuntamente all’elenco completo degli aspirapolvere usati per erogare i servizi cui è stato assegnato l’Ecolabel UE.»;

(2)

il criterio O10 è modificato come segue:

(a)

il secondo capoverso è sostituito dal seguente:

«Il sottocriterio O10 a) è applicabile unicamente nel caso in cui le lavatrici usate siano disciplinate dal regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione (**) nonché dal regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione (***), quali applicabili al 28 febbraio 2021, o dal regolamento delegato (UE) 2019/2014 della Commissione (****)»;

(b)

al punto «O10 a): Etichetta energetica (massimo 2 punti)» è aggiunto quanto segue:

«In alternativa il richiedente accumula punti in base alla percentuale (arrotondata all’unità più vicina) di lavatrici per uso domestico conformi alla classe energetica Ecolabel UE A o B relativamente all’efficienza energetica ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/2014, come segue:

almeno 50 % di lavatrici di classe B o superiore: 1 punto

almeno 90 % di lavatrici di classe B o superiore: 2 punti

almeno 50 % di lavatrici di classe A: 2 punti»;

c)

alla sezione «Valutazione e verifica», il secondo capoverso è sostituito dal seguente:

«A dimostrazione della conformità al presente criterio si possono allegare le schede prodotto ai sensi dell’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 (**), quale applicabile al 28 febbraio 2021, o dell’allegato III del regolamento delegato (UE) 2019/2014 (****)


(*)  Regolamento (UE) n. 666/2013 della Commissione, dell’8 luglio 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere (GU L 192 del 13.7.2013, pag. 24).

(**)  Regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lavatrici per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 47).

(***)  Regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico (GU L 293 dell’11.11.2010, pag. 21).

(****)  Regolamento delegato (UE) 2019/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione e la direttiva 96/60/CE della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 29)..