22.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 83/65


DECISIONE (UE) 2023/663 DEL CONSIGLIO

del 20 marzo 2023

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici dell’OMC in merito all’adesione della Repubblica di Macedonia del Nord all’accordo riveduto sugli appalti pubblici dell’OMC

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 17 marzo 2017 la Repubblica di Macedonia del Nord («Macedonia del Nord») ha chiesto di aderire all’accordo riveduto sugli appalti pubblici dell’Organizzazione mondiale del commercio («OMC») («AAP riveduto»), entrato in vigore il 6 aprile 2014.

(2)

Gli impegni assunti dalla Macedonia del Nord in termini di campo d’applicazione sono definiti nella sua offerta finale, trasmessa alle parti dell’AAP riveduto («parti») il 13 settembre 2022 e corretta il 27 settembre 2022.

(3)

L’offerta finale della Macedonia del Nord è soddisfacente e non richiede la formulazione di riserve specifiche nei confronti della Macedonia del Nord. Le condizioni di adesione della Macedonia del Nord all’AAP riveduto, figuranti nell’allegato della presente decisione, saranno integrate nella decisione che dovrà essere adottata dal comitato per gli appalti pubblici dell’OMC («comitato AAP») sull’adesione della Macedonia del Nord.

(4)

L’articolo XXII:2 dell’AAP riveduto prevede che ogni membro dell’OMC possa aderirvi a condizioni da convenire tra tale membro e le parti e da indicare in una decisione del comitato AAP.

(5)

Si prevede che l’adesione della Macedonia del Nord all’AAP riveduto favorisca l’ulteriore apertura a livello internazionale dei mercati degli appalti pubblici.

(6)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato AAP in merito all’adesione della Macedonia del Nord all’AAP riveduto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per gli appalti pubblici dell’Organizzazione mondiale del commercio («OMC») è di approvare l’adesione della Repubblica di Macedonia del Nord («Macedonia del Nord») all’accordo riveduto sugli appalti pubblici dell’OMC («AAP riveduto»), previa introduzione delle modiche agli impegni dell’Unione europea a seguito dell’adesione della Macedonia del Nord all’AAP riveduto di cui all’allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2023

Per il Consiglio

Il presidente

P. KULLGREN


ALLEGATO

MODIFICHE AGLI IMPEGNI DELL’UE A SEGUITO DELL’ADESIONE DELLA REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD ALL’ACCORDO RIVEDUTO SUGLI APPALTI PUBBLICI DELL’OMC

All’atto di adesione della Repubblica di Macedonia del Nord («Macedonia del Nord») all’accordo riveduto sugli appalti pubblici («AAP riveduto»), l’allegato I, sezione 2 («Le amministrazioni aggiudicatrici dei governi centrali degli Stati membri dell’Unione»), punto 1, dell’appendice I dell’AAP riveduto riguardante l’Unione europea è modificato come segue:

«1.

Per i beni, servizi, fornitori di beni e prestatori di servizi di Liechtenstein, Svizzera, Islanda, Norvegia, Paesi Bassi relativamente ad Aruba, Regno Unito e Macedonia del Nord, gli appalti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici dei governi centrali degli Stati membri dell’UE. L’elenco non è esaustivo.».

All’atto di adesione della Macedonia del Nord all’AAP riveduto, l’allegato 6, sezione 2, dell’appendice I riguardante l’Unione europea è modificato come segue:

«2.

Gli appalti di concessioni di lavori, se aggiudicati dagli enti di cui agli allegati 1 e 2, rientrano nel regime di trattamento nazionale per i prestatori di servizi edili di Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Paesi Bassi per conto di Aruba, Svizzera, Montenegro, Regno Unito e Macedonia del Nord purché il loro valore sia pari o superiore a 5 000 000 DSP, e per i prestatori di servizi edili della Corea, purché il loro valore sia pari o superiore a 15 000 000 DSP.».