20.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 80/96


DECISIONE (UE) 2023/616 DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 2023

che modifica la decisione 2005/37/CE per quanto riguarda i compiti svolti dal centro tecnico-scientifico europeo (CTSE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2003/861/CE del Consiglio (1), dell’8 dicembre 2003, relativa all’analisi e alla cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro, in particolare l’articolo 1,

vista la decisione 2003/862/CE del Consiglio (2), dell’8 dicembre 2003, che estende agli Stati membri che non hanno adottato l’euro quale moneta unica gli effetti della decisione 2003/861/CE relativa all’analisi e alla cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro, in particolare l’articolo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) è istituito nell’ambito della direzione generale degli Affari economici e finanziari (DG ECFIN) della Commissione, conformemente all’articolo 1 della decisione 2005/37/CE della Commissione (3).

(2)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio (4), le autorità nazionali competenti, la Commissione e la Banca centrale europea sono tenute a cooperare per proteggere l’euro dalla falsificazione, attraverso lo scambio di informazioni e l’assistenza reciproca.

(3)

Il CTSE svolge i propri compiti a Bruxelles. Alcuni compiti sono espletati presso il Centro nazionale di analisi delle monete francese, istituito nell’ambito della zecca di Parigi e situato a Pessac.

(4)

A norma dell’articolo 2 della decisione 2005/37/CE, il CTSE è tenuto a coordinare l’applicazione delle procedure di autenticazione previste dal regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(5)

Il CTSE utilizza il materiale tecnico disponibile per effettuare l’analisi preliminare non distruttiva delle monete in euro false, che comprende, tra l’altro, l’analisi microscopica, visiva e tecnica delle monete in euro false sequestrate dagli Stati membri, la preparazione dei documenti tecnici pertinenti e le ricerche attraverso banche dati informatiche dedicate per individuare caratteristiche comuni con classificazioni preesistenti di monete in euro false.

(6)

È necessario che il CTSE effettui altresì l’analisi avanzata non distruttiva al fine di individuare tempestivamente le monete in euro false di alta qualità, definirne le caratteristiche tecniche e valutare prontamente il livello di minaccia che rappresentano. Questo tipo di analisi avanzata non distruttiva consentirebbe al CTSE di adottare decisioni politiche adeguate, tempestive ed efficaci per contrastare le minacce emergenti e darne comunicazione alle autorità di polizia nell’ambito della strategia di lotta alla contraffazione. A tal fine il CTSE dovrebbe poter acquisire il materiale tecnico adatto per effettuare le predette analisi avanzate non distruttive. Conformemente ai regolamenti finanziari applicabili, le spese relative al materiale tecnico messo a disposizione e al personale del CTSE dovrebbero essere a carico del bilancio generale dell’Unione europea.

(7)

Il CTSE effettua l’analisi complementare non distruttiva presso la zecca di Parigi per finalizzare la classificazione dei nuovi tipi di monete in euro false. Su base ad hoc il CTSE effettua anche l’analisi complementare distruttiva utilizzando il materiale tecnico specializzato disponibile presso la zecca di Parigi.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2005/37/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

La decisione 2005/37/CE è così modificata:

(1)

all’articolo 2 è aggiunta la seguente lettera e):

«e)

effettua l’analisi avanzata non distruttiva delle monete in euro false di alta qualità onde informare Europol e le autorità di polizia in merito alle minacce emergenti.»;

(2)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1.   Per adempiere alla sua missione, il CTSE svolge un’analisi tecnica preliminare a Bruxelles ed eventualmente un’analisi complementare presso il Centro nazionale di analisi delle monete francese, istituito nell’ambito della zecca di Parigi.

2.   La DG ECFIN mette a disposizione del CTSE il materiale tecnico adatto per svolgere l’analisi non distruttiva a Bruxelles al fine di individuare e rispondere tempestivamente alle minacce imminenti connesse alle monete in euro false di alta qualità.

3.   Il CTSE si serve del personale e del materiale della zecca di Parigi per le necessarie analisi complementari svolte nei suoi locali. Le autorità francesi mettono il personale e il materiale adatti a disposizione del CTSE in via prioritaria. Le autorità francesi si incaricano della manutenzione del materiale tecnico presso la zecca di Parigi.

4.   I costi relativi al personale del CTSE e al materiale tecnico necessario per lo svolgimento dei suoi compiti a Bruxelles sono a carico del bilancio dell’Unione. Le spese collegate ai costi delle missioni a Pessac del personale del CTSE e le spese varie di modesta entità giustificate che possono verificarsi durante l’utilizzo del materiale tecnico del laboratorio della zecca di Parigi sono coperte dal bilancio dell’Unione.

5.   La DG ECFIN può definire, in collaborazione con la zecca di Parigi, le modalità amministrative applicabili al CTSE per l’utilizzo del materiale tecnico della zecca di Parigi.»;

(3)

all’articolo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione coordina le azioni necessarie per proteggere le monete in euro contro la falsificazione e assicurare un’applicazione efficace e uniforme delle procedure di autenticazione nella zona euro, tra l’altro attraverso riunioni periodiche con Europol ed esperti sulla falsificazione delle monete.».

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 44.

(2)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 45.

(3)  Decisione della Commissione, del 29 ottobre 2004, che istituisce il centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) e prevede il coordinamento delle azioni tecniche al fine di proteggere le monete in euro contro la falsificazione (GU L 19 del 21.1.2005, pag. 73).

(4)  Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6).

(5)  Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, relativo all’autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione (GU L 339 del 22.12.2010, pag. 1).