17.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 79/171 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/600 DELLA COMMISSIONE
del 13 marzo 2023
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 per quanto riguarda le norme armonizzate per apparecchi elettrici di riscaldamento per locali, apparecchi di illuminazione per acquari, interruttori e asciugabiancheria a tamburo
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all’articolo 12 della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), il materiale elettrico che è conforme alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è considerato conforme agli obiettivi di sicurezza di tali norme o parti di esse menzionati all’articolo 3 di tale direttiva ed enunciati nell’allegato I della stessa. |
(2) |
Con il mandato M/511, dell’8 novembre 2012, la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN), al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e all’Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI) una richiesta di stesura del primo elenco completo dei titoli delle norme armonizzate nonché di redazione, revisione e completamento delle norme armonizzate per il materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione a sostegno della direttiva 2014/35/UE (la «richiesta»). Gli obiettivi di sicurezza di cui all’articolo 3 della direttiva 2014/35/UE, riportati nell’allegato I di tale direttiva, non hanno subito modifiche dal momento in cui è stata inoltrata la richiesta a CEN, Cenelec ed ETSI. |
(3) |
Sulla base della richiesta, CEN e Cenelec hanno rivisto la norma armonizzata EN 60335-2-11:2010, quale modificata da EN 60335-2-11:2010/A1:2015 e EN 60335-2-11:2010/A11:2012, per asciugabiancheria a tamburo, i cui riferimenti sono pubblicati con la comunicazione 2018/C 326/02 della Commissione (3). Ciò ha portato all’adozione della norma armonizzata EN IEC 60335-2-11:2022 e della relativa modifica EN IEC 60335-2-11:2022/A11:2022. |
(4) |
Sulla base della richiesta, CEN e Cenelec hanno rivisto e modificato anche le seguenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono pubblicati con la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 della Commissione (4): EN 60335-2-30:2009, quale modificata da EN 60335-2-30:2009/A11:2012, EN 60335-2-30:2009/A1:2020 e EN 60335-2-30:2009/A12:2020 e rettificata da EN 60335-2-30:2009/AC:2010 e EN 60335-2-30:2009/AC:2014, per apparecchi elettrici di riscaldamento per locali; nonché EN 62423:2012, quale modificata da EN 62423:2012/A11:2021, per interruttori. Ciò ha portato all’adozione delle modifiche seguenti: EN 60335-2-30:2009/A2:2022 e EN 60335-2-30:2009/A13:2002; nonché EN 62423:2012/A12:2022. |
(5) |
Sulla base della richiesta, CEN e Cenelec hanno anche modificato la norma armonizzata EN 60598-2-11:2013, per apparecchi di illuminazione per acquari, i cui riferimenti sono pubblicati con la comunicazione 2018/C 326/02 della Commissione. Ciò ha portato all’adozione della norma armonizzata modificativa EN 60598-2-11:2013/A1:2022. |
(6) |
Unitamente a CEN e Cenelec, la Commissione ha valutato la conformità di tali norme armonizzate e delle relative modifiche alla richiesta. |
(7) |
Le seguenti norme armonizzate soddisfano gli obiettivi di sicurezza cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nella direttiva 2014/35/UE: EN IEC 60335-2-11:2022, quale modificata da EN IEC 60335-2-11:2022/A11:2022; EN 60335-2-30:2009, quale modificata da EN 60335-2-30:2009/A11:2012, EN 60335-2-30:2009/A1:2020, EN 60335-2-30:2009/A12:2020, EN 60335-2-30:2009/A2:2022 e EN 60335-2-30:2009/A13:2022 e rettificata da EN 60335-2-30:2009/AC:2010 e EN 60335-2-30:2009/AC:2014; EN 62423:2012, quale modificata da EN 62423:2012/A11:2021 e EN 62423:2012/A12:2022; nonché EN 60598-2-11:2013, quale modificata da EN 60598-2-11:2013/A1:2022. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme e delle relative modifiche nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
(8) |
Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2014/35/UE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE siano elencati in un unico atto, è opportuno includere i riferimenti di tali norme e delle relative modifiche in detto allegato. |
(9) |
È pertanto necessario ritirare dalla serie L della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferimenti delle norme armonizzate EN 60335-2-30:2009 e EN 62423:2012, unitamente ai riferimenti delle relative norme modificative o rettificative, dato che tali norme sono state riviste o modificate. È pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dall’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956. |
(10) |
È altresì necessario ritirare dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferimenti delle norme armonizzate EN 60335-2-11:2010 e EN 60598-2-11:2013, unitamente ai riferimenti delle relative norme modificative o rettificative, dato che tali norme sono state riviste. Nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 figurano i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE ritirati dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno aggiungere tali riferimenti in detto allegato. |
(11) |
Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per adeguare il proprio materiale elettrico contemplato dalla norma armonizzata EN 60335-2-11:2010, quale modificata da EN 60335-2-11:2010/A1:2015 e EN 60335-2-11:2010/A11:2012; EN 60335-2-30:2009, quale modificata da EN 60335-2-30:2009/A1:2020, EN 60335-2-30:2009/A11:2012 e EN 60335-2-30:2009/A12:2020 e rettificata da EN 60335-2-30:2009/AC:2010 e EN 60335-2-30:2009/AC:2014; EN 62423:2012, quale modificata da EN 62423:2012/A11:2021; o EN 60598-2-11:2013, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti di tali norme armonizzate. |
(12) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956. |
(13) |
La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali, inclusi gli obiettivi di sicurezza, di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 è così modificata:
(1) |
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione; |
(2) |
l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il punto 1 dell’allegato I si applica a decorrere dal 17 settembre 2024.
Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.
(2) Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357).
(3) Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (2018/C 326/02) (GU C 326 del 14.9.2018, pag. 4).
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 della Commissione, del 26 novembre 2019, relativa alle norme armonizzate per il materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 306 del 27.11.2019, pag. 26).
ALLEGATO I
L’allegato I è così modificato:
1) |
le righe 78 e 92 sono soppresse; |
2) |
sono inserite le seguenti righe in ordine sequenziale:
|
3) |
sono aggiunte le righe seguenti:
|
ALLEGATO II
Nell’allegato II sono aggiunte le righe seguenti:
N. |
Riferimento della norma |
Data di ritiro |
«120. |
EN 60335-2-11:2010 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2: Norme particolari per asciugabiancheria a tamburo EN 60335-2-11:2010/A11:2012 EN 60335-2-11:2010/A1:2015 |
17.9.2024 |
121. |
EN 60598-2-11:2013 Apparecchi di illuminazione - parte 2-11: Prescrizioni particolari - Apparecchi di illuminazione per acquari |
17.9.2024». |