23.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

LI 56/4


DECISIONE (PESC) 2023/408 DEL CONSIGLIO

del 23 febbraio 2023

che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC (1).

(2)

Il Consiglio continua a essere fortemente preoccupato per la situazione in Siria. Dopo oltre un decennio, il conflitto in Siria è lungi dall’essere terminato e rimane una fonte di sofferenza e instabilità. Il tragico terremoto del 6 febbraio 2023 aumenta ulteriormente le sofferenze della popolazione siriana.

(3)

Nelle sue conclusioni del 9 febbraio 2023 il Consiglio europeo ha espresso il suo più profondo cordoglio alle vittime del tragico terremoto del 6 febbraio 2023 e la propria solidarietà alle popolazioni di Turchia e Siria. Il Consiglio europeo ha ribadito la disponibilità dell’Unione a fornire ulteriore assistenza per alleviare le sofferenze in tutte le regioni colpite. Ha invitato tutti a garantire l’accesso umanitario alle vittime del terremoto in Siria, indipendentemente dal luogo in cui si trovano, e ha invitato la comunità umanitaria, sotto l’egida delle Nazioni Unite, a garantire la rapida fornitura di aiuti.

(4)

Nelle sue conclusioni del 20 maggio 2021 dal titolo «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’azione umanitaria dell’UE: nuove sfide, stessi principi», il Consiglio ha ribadito il suo impegno a evitare e, ove inevitabile, attenuare al massimo i potenziali effetti negativi indesiderati delle misure restrittive dell’Unione sull’azione umanitaria basata su principi. Il Consiglio ha ribadito che le misure restrittive dell’Unione rispettano tutti gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani, il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei rifugiati. Ha sottolineato l’importanza di rispettare pienamente i principi umanitari e il diritto internazionale umanitario nella politica dell’Unione in materia di sanzioni, anche attraverso l’inclusione coerente di eccezioni umanitarie nei regimi di misure restrittive, ove opportuno, e provvedendo affinché sia istituito un quadro efficace per il ricorso a tali eccezioni da parte delle organizzazioni umanitarie.

(5)

Il Consiglio ricorda che le misure restrittive dell’Unione, comprese quelle adottate in considerazione della situazione in Siria, non sono intese a intralciare o impedire la fornitura degli aiuti umanitari, compresa l’assistenza medica. La maggior parte dei settori — tra cui i prodotti alimentari, i medicinali e le attrezzature mediche — non è interessata dalle misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Siria. Inoltre, per quanto riguarda le singole misure, vigono già deroghe che consentono di mettere comunque a disposizione di persone ed entità designate i fondi e le risorse economiche che risultano necessari al solo scopo di fornire soccorso umanitario in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria. In alcuni casi la prestazione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell’autorità nazionale competente.

(6)

In considerazione della gravità della crisi umanitaria in Siria, esacerbata dal terremoto, e al fine di agevolare il rapido inoltro degli aiuti, è opportuno introdurre per un periodo di sei mesi una deroga al congelamento dei beni delle persone fisiche o giuridiche ed entità designate e alle restrizioni che limitano loro la disponibilità di fondi e risorse economiche, deroga di cui fruiscano le organizzazioni internazionali e determinate categorie di operatori che intervengono in attività umanitarie. Tale deroga dovrebbe applicarsi per un periodo iniziale di sei mesi e non richiede l’autorizzazione preventiva dell’autorità nazionale competente.

(7)

È necessario un ulteriore intervento dell’Unione per attuare alcune misure della presente decisione.

(8)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/255/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 28 bis della decisione 2013/255/PESC è sostituito dal seguente:

«Articolo 28 bis

1.   I divieti di cui all’articolo 28, paragrafi 1, 2 e 5, non si applicano, fino al 24 agosto 2023, alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, ad altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi che sono necessari per garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari e il supporto di altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:

a)

dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

b)

da organizzazioni internazionali;

c)

da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

d)

da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

e)

da organismi pubblici o da persone giuridiche, entità o organismi che beneficiano di finanziamenti pubblici da parte dell’Unione o degli Stati membri per provvedere all’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o supportare altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali della popolazione civile in Siria;

f)

da organizzazioni e agenzie che hanno superato la valutazione per pilastro dell’Unione e con le quali l’Unione ha firmato un accordo quadro relativo al partenariato finanziario in base al quale l’organizzazione o l’agenzia agisce da partner umanitario dell’Unione;

g)

da organizzazioni e agenzie alle quali l’Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali;

h)

da agenzie specializzate degli Stati membri; o

i)

da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a h), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste.

2.   Il divieto di cui all’articolo 28, paragrafo 5, non si applica ai fondi o alle risorse economiche rese disponibili alle persone fisiche o giuridiche e alle entità elencate negli allegati I e II da parte di organismi pubblici o di persone giuridiche o entità che beneficiano di finanziamenti pubblici per fornire soccorso umanitario in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria, laddove tali fondi o risorse economiche siano forniti a norma dell’articolo 5, paragrafo 3.

3.   Nei casi non contemplati dai paragrafi 1 o 2 del presente articolo e in deroga all’articolo 28, paragrafo 5, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, secondo le modalità e alle condizioni generali e particolari che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche in questione è necessaria al solo scopo di fornire soccorso umanitario in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria.

4.   Il divieto di cui all’articolo 28, paragrafo 5 non si applica ai fondi o alle risorse economiche rese disponibili alle persone fisiche o giuridiche o alle entità elencate negli allegati I e II da parte delle missioni diplomatiche o consolari qualora la fornitura di tali fondi o risorse economiche sia conforme all’articolo 5, paragrafo 4.

5.   Nei casi non contemplati dal paragrafo 1 del presente articolo e in deroga all’articolo 28, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti dello Stato membro, possono autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni generali e specifiche che ritengono appropriate, dopo aver determinato che i fondi e le risorse economiche in questione sono necessari al solo scopo di fornire soccorso umanitario in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria. I fondi o risorse economiche sono sbloccati a favore delle Nazioni Unite al fine di prestare assistenza, o di facilitarne la prestazione, in Siria in conformità del piano di risposta umanitaria in Siria o di qualsiasi piano successivo coordinato dalle Nazioni Unite.

6.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 3 e 5 entro due settimane dalla concessione di ciascuna autorizzazione.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. ROSWALL


(1)  Decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 147 dell’1.6.2013, pag. 14).