9.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 39/32


DECISIONE (UE) 2023/269 DEL CONSIGLIO

del 30 gennaio 2023

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica dell’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE (Depositario centrale di titoli - Liechtenstein)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

(2)

A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l’altro, l’allegato IX.

(3)

Il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) è stato integrato nell’accordo SEE con decisione del Comitato misto SEE n. 18/2019 (4) ed è menzionato nell’allegato IX, punto 31bf, dell’accordo SEE.

(4)

L’adattamento di cui all’allegato IX, punto 31bf, lettera c), dell’accordo SEE concede al Liechtenstein una deroga per autorizzare i depositari centrali di titoli di paesi terzi che prestano già i servizi di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014 a intermediari finanziari in Liechtenstein, o che hanno già aperto una succursale in Liechtenstein, a continuare a prestare detti servizi di cui al suddetto articolo per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 18/2019.

(5)

Il 2 novembre 2022 il Liechtenstein ha presentato una richiesta di proroga della deroga di cui all’allegato IX, punto 31bf, lettera c), dell’accordo SEE, oltre l’8 febbraio 2024, per un periodo non superiore a sette anni.

(6)

L’allegato IX dell’accordo SEE dovrebbe pertanto essere modificato affinché i depositari centrali di titoli di paesi terzi che prestano già i servizi di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014 a intermediari finanziari in Liechtenstein, o che hanno già aperto una succursale in Liechtenstein, siano autorizzati a continuare a prestare detti servizi, per un periodo non superiore a sette anni dalla data di entrata in vigore del progetto di decisione accluso. Tuttavia, se l’articolo 25 o 69 del regolamento (UE) n. 909/2014 sarà modificato durante tale periodo, sarà opportuno riesaminare l’adattamento di cui all’allegato IX, punto 31bf, lettera c), dell’accordo SEE.

(7)

La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica dell’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

P. KULLGREN


(1)   GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)   GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(3)  Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

(4)  Decisione del Comitato misto SEE n. 18/2019, dell’8 febbraio 2019, che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE [2019/341] (GU L 60 del 28.2.2019, pag. 31).


PROGETTO

DECISIONE N. …/2023 DEL COMITATO MISTO SEE

del …

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (1), è stato integrato nell'accordo SEE con decisione del Comitato misto SEE n. 18/2019 dell'8 febbraio 2019 (2) ed è menzionato nell'allegato IX, punto 31bf, dell'accordo SEE.

(2)

Le condizioni per la fornitura di servizi nello Spazio economico europeo da parte di depositari centrali di titoli (central securities depositories – CSD) stabiliti in un paese terzo sono disciplinate dall'articolo 25 del regolamento (UE) n. 909/2014.

(3)

L'adattamento di cui all'allegato IX, punto 31bf, lettera c), dell'accordo SEE concede al Liechtenstein una deroga per autorizzare i CSD di paesi terzi che prestano già i servizi di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014 a intermediari finanziari in Liechtenstein, o che hanno già aperto una succursale in Liechtenstein, a continuare a prestare detti servizi, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 18/2019 dell'8 febbraio 2019.

(4)

L'adattamento di cui all'allegato IX, punto 31bf, lettera c), dell'accordo SEE dovrebbe essere modificato affinché i CSD di paesi terzi che prestano già i servizi di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014 a intermediari finanziari in Liechtenstein, o che hanno già aperto una succursale in Liechtenstein, siano autorizzati a continuare a prestare detti servizi, per un periodo non superiore a sette anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Tuttavia, qualora l'articolo 25 o 69 del regolamento (UE) n. 909/2014 sia modificato durante tale periodo, l'adattamento di cui alla lettera c) dovrebbe essere riesaminato di conseguenza.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato IX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo dell'adattamento di cui all'allegato IX, punto 31bf, lettera c), dell'accordo SEE è sostituito dal seguente:

"c)

il Liechtenstein può autorizzare i CSD di paesi terzi che prestano già i servizi di cui all'articolo 25, paragrafo 2, a intermediari finanziari in Liechtenstein, o che hanno già aperto una succursale in Liechtenstein, a continuare a prestare detti servizi, per un periodo non superiore a sette anni dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione].".

Articolo 2

Qualora integrino nell'accordo SEE un atto che modifica o sostituisce l'articolo 25 o 69 del regolamento (UE) n. 909/2014, le parti contraenti riesaminano l'adattamento di cui all'allegato IX, punto 31bf, lettera c).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il […], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a …,

Per il comitato misto SEE

Il presidente

I segretari

del comitato misto SEE


(1)   GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1.

(2)   GU L 60 del 28.2.2019, pag. 31.

(*1)  [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]