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3.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 32/62 |
DECISIONE (PESC) 2023/230 DEL CONSIGLIO
del 2 febbraio 2023
che modifica la decisione (PESC) 2022/338 relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 28 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/338 (1), che ha istituito una misura di assistenza con un importo di riferimento finanziario pari a 450 000 000 EUR destinato a coprire la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza. |
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(2) |
Il 23 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/471 (2), che ha modificato la decisione (PESC) 2022/338 incrementando l’importo di riferimento finanziario a 900 000 000 EUR. |
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(3) |
Il 13 aprile 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/636 (3), che ha modificato la decisione (PESC) 2022/338 incrementando l’importo di riferimento finanziario a 1 350 000 000 EUR. |
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(4) |
Il 23 maggio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/809 (4), che ha modificato la decisione (PESC) 2022/338 incrementando l’importo di riferimento finanziario a 1 840 000 000 EUR. |
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(5) |
Il 21 luglio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/1285 (5), che ha modificato la decisione (PESC) 2022/338 incrementando l’importo di riferimento finanziario a 2 330 000 000 EUR. |
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(6) |
Il 17 ottobre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/1971 (6), che ha modificato la decisione (PESC) 2022/338 incrementando l’importo di riferimento finanziario a 2 820 000 000 EUR. |
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(7) |
Alla luce dell’aggressione armata in atto da parte della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina, l’importo di riferimento finanziario dovrebbe essere incrementato di ulteriori 300 000 000 EUR. |
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(8) |
È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2022/338, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione (PESC) 2022/338 è così modificata:
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1) |
all’articolo 1, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza nonché la manutenzione, la riparazione e l’adattamento di materiale e piattaforme militari finanziati dall’EPF, concepiti per l’uso letale della forza, e di materiale identico, da parte di personale militare nei siti militari o in forme miste di cooperazione civile-militare o nelle fabbriche, come richiesto dall’Ucraina.» |
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2) |
all’articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 3 120 000 000 EUR.» |
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3) |
all’articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Conformemente all’articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l’amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi a seguito dell’adozione della presente decisione fino a 3 120 000 000 EUR. I fondi richiesti dall’amministratore delle misure di assistenza sono utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nei relativi bilanci rettificativi e annuali corrispondenti alla misura di assistenza.» |
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4) |
all’articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Le spese relative all’attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2022 e fino a una data che sarà stabilita dal Consiglio. L’importo massimo delle spese ammissibili sostenute prima dell’11 marzo 2022 è fissato a 450 000 000 EUR. L’importo di 1 280 000 000 EUR è ammissibile a decorrere dal 21 luglio 2022. Le spese relative alla manutenzione e alla riparazione sono ammissibili a decorrere dal 17 ottobre 2022. Le spese relative all’adattamento sono ammissibili a decorrere dal 2 febbraio 2023». |
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5) |
all’articolo 4, il paragrafo 4, lettera j), è sostituito dal seguente:
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Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. ROSWALL
(1) Decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza (GU L 60 del 28.2.2022, pag. 1).
(2) Decisione (PESC) 2022/471 del Consiglio, del 23 marzo 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza (GU L 96 del 24.3.2022, pag. 43).
(3) Decisione (PESC) 2022/636 del Consiglio, del 13 aprile 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/338, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza (GU L 117 del 19.4.2022, pag. 34).
(4) Decisione (PESC) 2022/809 del Consiglio, del 23 maggio 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza (GU L 145 del 24.5.2022, pag. 40).
(5) Decisione (PESC) 2022/1285 del Consiglio, del 21 luglio 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/338, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza (GU L 195 del 22.7.2022, pag. 93).
(6) Decisione (PESC) 2022/1971 del Consiglio, del 17 ottobre 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/338 relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza (GU L 270 del 18.10.2022, pag. 95).