31.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 27/29


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/201 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2023

che fissa la data di entrata in funzione del sistema d'informazione Schengen ai sensi del regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (1), in particolare l'articolo 66, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (2), in particolare l'articolo 79, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2018/1861 e il regolamento (UE) 2018/1862 stabiliscono nuove norme sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen. Tali disposizioni aumentano l'efficacia, rafforzano l'efficienza tecnica e operativa del sistema d'informazione Schengen e ne ampliano l'uso introducendo nuove categorie di segnalazione e funzionalità. Inoltre il regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), ha stabilito un nuovo tipo di segnalazione per il rimpatrio di tali cittadini.

(2)

Il regolamento (UE) 2018/1861 costituisce la base giuridica per il sistema d'informazione Schengen nelle materie rientranti nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, capo 2, del trattato e il regolamento (UE) 2018/1862 costituisce la base giuridica per il sistema d'informazione Schengen nelle materie rientranti nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, capi 4 e 5, del trattato. Il fatto che la base giuridica per il sistema d'informazione Schengen consti di strumenti distinti non pregiudica il principio secondo il quale il sistema d'informazione Schengen costituisce un unico sistema d'informazione che dovrebbe operare in quanto tale.

(3)

Dall'entrata in vigore dei regolamenti (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 e (UE) 2018/1862, la Commissione, gli Stati membri e l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) hanno completato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per attuare le nuove norme a livello sia centrale che nazionale, per poter trattare i dati e scambiare informazioni supplementari conformemente alle nuove norme.

(4)

Ai sensi del regolamento (UE) 2018/1861 e del regolamento (UE) 2018/1862, le nuove norme si applicano in fasi successive al fine di concedere tempo sufficiente per l'attuazione delle necessarie misure e disposizioni giuridiche, operative e tecniche. Su tale base, varie disposizioni dei regolamenti (UE) 2018/1861 e (UE) 2018/1862 hanno iniziato ad applicarsi rispettivamente il 28 dicembre 2018, il 28 dicembre 2019 e il 28 dicembre 2020. Per quanto riguarda l'inizio dell'applicazione delle disposizioni che prevedono modifiche più complesse che hanno un impatto globale sull'attuazione tecnica e sul funzionamento del sistema d'informazione Schengen, tali regolamenti prevedono un meccanismo specifico per l'avvio differito dell'applicazione, in modo da garantire che tali elementi diventino applicabili solo dopo l'adozione delle necessarie misure preparatorie, per un funzionamento continuo e ininterrotto del sistema.

(5)

Conformemente a tale meccanismo, la Commissione fissa la data di entrata in funzione del sistema d'informazione Schengen, previa verifica del rispetto delle condizioni giuridiche, operative e tecniche stabilite dai regolamenti (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 e (UE) 2018/1862.

(6)

La Commissione ha verificato l'adozione degli atti di esecuzione necessari per l'applicazione dei regolamenti (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 e (UE) 2018/1862, che gli Stati membri le abbiano notificato l'introduzione delle necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per trattare i dati del sistema d'informazione Schengen e scambiare informazioni supplementari ai sensi di detti regolamenti e che eu-LISA le abbia comunicato il positivo completamento di tutte le attività di collaudo relative al SIS centrale e all'interazione tra l'unità di supporto tecnico del SIS centrale (CS-SIS) e i sistemi nazionali (N.SIS). È pertanto opportuno fissare la data di entrata in funzione del sistema d'informazione Schengen ai sensi dei regolamenti (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 e (UE) 2018/1862.

(7)

A norma dell'articolo 66, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'articolo 79, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, tali regolamenti si applicano a decorrere dalla data stabilita nella presente decisione. Inoltre, a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, le disposizioni che istituiscono un nuovo tipo di segnalazione per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi nel sistema d'informazione Schengen previsto da tale regolamento si applicano a decorrere dalla data di inizio stabilita nella presente decisione.

(8)

Dal momento che la Commissione deve fissare una data futura di entrata in funzione del sistema d'informazione Schengen, non è necessario prevedere un periodo di tempo intermedio tra la data di pubblicazione e la data di entrata in vigore della presente decisione; è pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione.

(9)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non ha partecipato all'adozione del regolamento (UE) 2018/1861 né del regolamento (UE) 2018/1862 e non è da essi vincolata né è soggetta alla loro applicazione. Tuttavia, dato che il regolamento (UE) 2018/1861 e il regolamento (UE) 2018/1862 si basano sull'acquis di Schengen, la Danimarca, a norma dell'articolo 4 di detto protocollo, ha notificato il 26 aprile 2019 la decisione di attuare il regolamento (UE) 2018/1861 e il regolamento (UE) 2018/1862 nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto tenuta ad attuare la presente decisione in virtù del diritto internazionale.

(10)

L'Irlanda partecipa alla presente decisione nella misura in cui riguarda il regolamento (UE) 2018/1862, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del protocollo n. 19 sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4), in combinato disposto con la decisione di esecuzione (UE) 2020/1745 del Consiglio (5).

(11)

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di tali paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (6), uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (7).

(12)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce, ai sensi dell'accordo concluso tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (8), uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (9) e con l'articolo 3 della decisione 2008/149/GAI del Consiglio (10).

(13)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (11), uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (12) e l'articolo 3 della decisione 2011/349/UE del Consiglio (13).

(14)

Per quanto riguarda Bulgaria e Romania, la presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005, e dovrebbe essere letta in combinato disposto con le decisioni 2010/365/UE (14) e (UE) 2018/934 del Consiglio (15).

(15)

Per quanto riguarda Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'entrata in funzione del sistema d'informazione Schengen ai sensi del regolamento (UE) 2018/1861 e del regolamento (UE) 2018/1862 è fissata per il 7 marzo 2023.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14.

(2)  GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56.

(3)  Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1).

(4)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2020/1745 del Consiglio, del 18 novembre 2020, relativa alla messa in applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen in materia di protezione dei dati e all'applicazione provvisoria di talune disposizioni dell'acquis di Schengen in Irlanda (GU L 393 del 23.11.2020, pag. 3).

(6)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(7)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(8)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(9)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(10)  Decisione 2008/149/GAI del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50).

(11)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(12)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

(13)  Decisione 2011/349/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla cooperazione giudiziaria in materia penale e alla cooperazione di polizia (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 1).

(14)  Decisione 2010/365/UE del Consiglio, del 29 giugno 2010, sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (GU L 166 dell'1.7.2010, pag. 17).

(15)  Decisione (UE) 2018/934 del Consiglio, del 25 giugno 2018, relativa all'attuazione delle rimanenti disposizioni dell'acquis di Schengen concernenti il sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (GU L 165 del 2.7.2018, pag. 37).