24.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 22/22


DECISIONE (PESC) 2023/160 DEL CONSIGLIO

del 23 gennaio 2023

che modifica la decisione 2010/231/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 aprile 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/231/PESC (1).

(2)

Il 17 novembre 2022 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione (UNSCR) 2662 (2022), che conferma l’embargo sulle armi nei confronti della Somalia e modifica l’applicazione di deroghe ed esenzioni relative alla consegna di armamenti e materiale connesso alle istituzioni di sicurezza e di polizia della Somalia a livello nazionale e locale. Tale risoluzione riafferma il divieto di importazione di carbone di legna dalla Somalia e conferma inoltre le restrizioni alla vendita, alla fornitura e al trasferimento di componenti di ordigni esplosivi improvvisati (IED) alla Somalia.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/231/PESC.

(4)

È necessario un ulteriore intervento dell’Unione per attuare alcune misure della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/231/PESC è così modificata:

1)

l’articolo 1 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano:

a)

alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativa ad attività militari, al solo scopo di sostenere il personale delle Nazioni Unite o dell’utilizzo da parte di tale personale, inclusa la missione di assistenza delle Nazioni Unite in Somalia (UNSOM);

b)

alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativa ad attività militari, al solo scopo di sostenere la missione di transizione dell’Unione africana in Somalia (ATMIS) e i suoi partner strategici o dell’utilizzo da parte di tale missione e di tali partner, operanti unicamente nell’ambito del più recente concetto operativo strategico dell’Unione africana (UA), e in cooperazione e coordinamento con l’ATMIS;

c)

alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativa ad attività militari, al solo scopo di sostenere le attività di formazione e di sostegno dell’Unione europea, la Turchia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e gli Stati Uniti d’America, nonché tutte le altre forze statali che operano nell’ambito del piano di transizione per la Somalia o che hanno concluso un accordo sullo status delle forze o un memorandum d’intesa con il governo federale della Somalia ai fini della risoluzione 2662 (2022) delle Nazioni Unite, a condizione che informino il comitato delle sanzioni in merito alla conclusione di tali accordi, o dell’utilizzo da parte di detti attori;

d)

alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativa ad attività militari, destinati unicamente allo sviluppo delle istituzioni di sicurezza e di polizia della Somalia a livello nazionale e locale, allo scopo di garantire la sicurezza del popolo somalo. La fornitura degli articoli di cui agli allegati II e III e la prestazione di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativa ad attività militari sono oggetto dei pertinenti requisiti di approvazione o notifica come segue:

i)

la fornitura, la vendita o il trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo di cui all’allegato II destinati unicamente allo sviluppo delle istituzioni di sicurezza e di polizia della Somalia, allo scopo di garantire la sicurezza del popolo somalo, sono oggetto dell’approvazione preventiva da parte del comitato delle sanzioni, conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, e possono essere effettuati in assenza di decisione negativa del comitato delle sanzioni entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento di tale notifica da parte della Somalia, degli Stati membri o delle organizzazioni internazionali, regionali e subregionali che forniscono assistenza;

ii)

la fornitura, la vendita o il trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo di cui all’allegato III destinati unicamente allo sviluppo delle istituzioni di sicurezza e di polizia della Somalia, allo scopo di garantire la sicurezza del popolo somalo, sono oggetto di una notifica preventiva al comitato delle sanzioni a fini informativi, conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, presentata con cinque giorni lavorativi di anticipo da parte della Somalia, degli Stati membri o delle organizzazioni internazionali, regionali e subregionali che forniscono assistenza;

e)

alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Somalia da personale delle Nazioni Unite, da rappresentanti dei mezzi di comunicazione e da operatori umanitari o dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale;

f)

alla fornitura, alla vendita o al trasferimento, da parte degli Stati membri o di organizzazioni internazionali, regionali o subregionali, di equipaggiamento militare non letale destinato esclusivamente a uso umanitario o protettivo.»

;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le autorità somale hanno la responsabilità principale di notificare al comitato delle sanzioni ogni eventuale consegna di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo di cui agli allegati II e III alle istituzioni di sicurezza e di polizia della Somalia, conformemente al paragrafo 3, lettera d), del presente articolo. Le notifiche contengono gli estremi del fabbricante e del fornitore di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, una descrizione degli armamenti e delle munizioni, inclusi il tipo, i numeri di matricola, il calibro e la quantità, la data e il luogo di consegna proposti, e tutte le informazioni d’interesse sulla prevista unità destinataria o sul luogo di stoccaggio previsto.»

;

c)

il paragrafo 4 bis è sostituito dal seguente:

«4 bis.   La Somalia o lo Stato membro che effettua la fornitura o l’organizzazione internazionale, regionale o subregionale che fornisce l’assistenza trasmette al comitato delle sanzioni, entro 30 giorni dalla consegna di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, la notifica di avvenuta consegna, in forma di conferma scritta del completamento della stessa, inclusi i numeri di matricola degli armamenti e del materiale connesso di qualsiasi tipo oggetto della consegna, le informazioni relative alla spedizione, la polizza di carico, i manifesti di carico o le distinte dei colli e il luogo specifico di stoccaggio.»

;

d)

il paragrafo 4 ter è soppresso;

e)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Sono vietati la fornitura, la rivendita, il trasferimento o la messa a disposizione per l’uso di qualsiasi arma o equipaggiamento militare, venduti o forniti conformemente all’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), unicamente per lo sviluppo delle istituzioni di sicurezza e di polizia della Somalia, a qualsiasi persona o entità che non presti servizio presso le istituzioni di sicurezza e di polizia della Somalia a cui erano venduti o forniti originariamente oppure allo Stato membro o all’organizzazione internazionale, regionale o subregionale che effettua la vendita o la fornitura.»

;

2)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1.   Le misure restrittive di cui all’articolo 3, all’articolo 5, paragrafo 1, e all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, sono applicate alle persone e alle entità designate dal comitato delle sanzioni:

a)

che sono impegnate in o sostengono atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, tra i quali atti sono ricompresi, senza esservi limitati:

i)

la pianificazione, la direzione o l’esecuzione di atti che comportano violenza sessuale e di genere;

ii)

gli atti che mettono a repentaglio il processo di pace e di riconciliazione in Somalia;

iii)

gli atti che minacciano con la forza il governo federale della Somalia o l’ATMIS;

b)

che hanno violato l’embargo sulle armi o le restrizioni relative alla rivendita e al trasferimento di armi o il divieto di fornire la relativa assistenza di cui all’articolo 1;

c)

che impediscono l’inoltro di aiuti umanitari alla Somalia, oppure l’accesso o la distribuzione di aiuti umanitari in Somalia;

d)

che sono capi politici o militari che reclutano o impiegano bambini in conflitti armati in Somalia in violazione del diritto internazionale applicabile;

e)

che sono responsabili di violazioni del diritto internazionale applicabile in Somalia implicanti attacchi ai civili ivi compresi i bambini e le donne in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali e di genere, attacchi a scuole e ospedali, sequestri e trasferimenti forzati;

f)

che sono associate ad Al-Shabaab o ad atti e attività che indicano che una persona o entità è associata ad Al-Shabaab compresi:

i)

la partecipazione al finanziamento, alla programmazione, all’agevolazione, alla preparazione o all’esecuzione di atti o attività da parte di, in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno di Al-Shabaab;

ii)

la fornitura, la vendita o il trasferimento di armamenti e materiale connesso ad Al-Shabaab; e

iii)

il reclutamento per Al-Shabaab o qualsiasi sua cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione, o il sostegno in altro modo di atti o attività dello stesso.

2.   L’elenco delle persone ed entità interessate figura nell’allegato I.»

.

3)

l’articolo 4 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 4 bis

Conformemente ai punti da 11 a 21 dell’UNSCR 2182 (2014), gli Stati membri possono ispezionare, nelle acque territoriali della Somalia e in alto mare al largo delle sue coste, fino al Mar Arabico e al Golfo Persico inclusi, su iniziativa nazionale o attraverso partenariati navali multinazionali volontari, quali le “Forze marittime congiunte”, in cooperazione con il governo federale della Somalia, navi dirette in Somalia o provenienti da tale paese riguardo alle quali abbiano fondati motivi di ritenere che:

a)

trasportino carbone di legna dalla Somalia in violazione del divieto concernente il carbone di legna;

b)

trasportino armi o equipaggiamenti militari direttamente o indirettamente destinati alla Somalia in violazione dell’embargo sulle armi nei confronti della Somalia;

c)

trasportino armi o equipaggiamenti militari destinati a persone o entità designate dal comitato delle sanzioni;

d)

trasportino componenti di ordigni esplosivi improvvisati (improvised explosive device – IED) individuati nell’allegato C, parte I, della risoluzione 2662 (2022) delle Nazioni Unite in violazione del divieto relativo ai componenti di IED.»

.

4)

l’allegato II è sostituito dall’allegato I della presente decisione.

5)

l’allegato III è sostituito dall’allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 2009/138/PESC (GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17).


ALLEGATO I

«ALLEGATO II

ELENCO DEGLI ARTICOLI DI CUI ALL’ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3, LETTERA D), PUNTO i)

1.   

Missili terra-aria, inclusi i sistemi di difesa antiaerea portatili (MANPADS).

2.   

Armi di calibro superiore a 14,7 mm e loro munizioni e componenti appositamente progettati (non sono inclusi i lanciarazzi anticarro a spalla quali RPG o LAW, le granate da fucile o i lanciabombe).

3.   

Mortai di calibro superiore a 82 mm e relative munizioni.

4.   

Armi guidate anticarro, inclusi i missili guidati anticarro (ATGM) e munizioni e componenti appositamente progettati per questi articoli.

5.   

Cariche e dispositivi appositamente progettati o modificati per uso militare; mine e materiale connesso.

6.   

Congegni di mira con capacità di visione notturna superiore alla generazione 2.

7.   

Aeromobili ad ala fissa, ala a geometria variabile, rotore basculante o ala basculante appositamente progettati o modificati per uso militare.

8.   

“Navi” e veicoli anfibi appositamente progettati o modificati per uso militare (per “nave” si intende qualsiasi nave, veicolo in effetto suolo, nave di superficie a piccola area di galleggiamento o aliscafo, nonché lo scafo o parte dello scafo di una nave).

9.   

Veicoli aerei da combattimento senza equipaggio (classificati nella categoria IV del registro delle armi convenzionali delle Nazioni Unite).

»

ALLEGATO II

«ALLEGATO III

ELENCO DEGLI ARTICOLI DI CUI ALL’ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3, LETTERA d), PUNTO ii)

1.   

Tutti i tipi di armi di calibro fino a 14,7 mm e relative munizioni.

2.   

RPG-7 e lanciatori senza rinculo e relative munizioni.

3.   

Congegni di mira con capacità di visione notturna di generazione 2 o inferiore.

4.   

Aeromobili ad ala rotante o elicotteri appositamente progettati o modificati per uso militare.

5.   

Piastre per indumenti antibalistici pesanti che offrono protezione balistica uguale o superiore al livello III (NIJ 0101.06 luglio 2008) o equivalenti nazionali.

6.   

Veicoli terrestri appositamente progettati o modificati per uso militare.

7.   

Apparecchiature di comunicazione appositamente progettate o modificate per uso militare.

»