16.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 13/5


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/110 DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 2023

che stabilisce misure di emergenza per quanto riguarda i casi confermati di infestazione da piccolo coleottero dell’alveare (Aethina tumida) in Italia e in Francia e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2021/597

[notificata con il numero C(2023) 194]

(I testi in lingua francese e italiana sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 259, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

L’Aethina tumida (piccolo coleottero dell’alveare) è un insetto originario dell’Africa subsahariana che negli ultimi decenni si è diffuso a livello mondiale e può moltiplicarsi rapidamente in particolare in presenza di larve di api, polline e miele in favo. Gli esemplari adulti possono volare fino a diversi chilometri per invadere altri luoghi. L’infestazione da piccolo coleottero dell’alveare è elencata nell’allegato II del regolamento (UE) 2016/429 e nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (2).

(2)

L’Aethina tumida (piccolo coleottero dell’alveare) è quasi totalmente assente dall’Unione, ma dal settembre 2014 si sono verificate infestazioni in alcune zone dell’Italia. La decisione di esecuzione 2014/909/UE della Commissione (3) ha stabilito alcune misure di protezione della salute animale per quanto riguarda le infestazioni confermate da Aethina tumida (piccolo coleottero dell’alveare) in Italia. Tali misure sono state riprese dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/597 della Commissione (4). Attualmente solo la regione Calabria è elencata nell’allegato di tale decisione di esecuzione come zona oggetto delle suddette misure di protezione.

(3)

La Francia ha recentemente notificato alla Commissione l’infestazione da Aethina tumida (piccolo coleottero dell’alveare) individuata nel dipartimento francese della Riunione e ha altresì riferito in merito alle misure messe in atto. La diffusione dell’Aethina tumida (piccolo coleottero dell’alveare) da tale zona colpita in Francia potrebbe costituire un grave pericolo per le api mellifere e i bombi altrove nell’Unione. Le misure adottate dalla Francia sono in linea con quelle adottate dall’Italia di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2021/597 e sono considerate soddisfacenti per contenere la diffusione del piccolo coleottero dell’alveare.

(4)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione, evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi e impedire la diffusione dell’infestazione da Aethina tumida (piccolo coleottero dell’alveare) in altre zone dell’Unione, è opportuno aggiungere il dipartimento francese della Riunione all’elenco degli Stati membri o delle zone dei medesimi oggetto di restrizioni a causa della presenza di infestazione da Aethina tumida (piccolo coleottero dell’alveare).

(5)

Date le difficoltà incontrate negli ultimi anni dall’autorità competente nell’eradicazione del piccolo coleottero dell’alveare negli Stati membri colpiti, è opportuno che tali misure si applichino fino al 31 dicembre 2024.

(6)

Al fine di ottenere un testo chiaro e coerente è opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2021/597 e sostituirla con la presente decisione.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della presente decisione di esecuzione si applicano le definizioni seguenti:

a)

«alveare»: un contenitore utilizzato per la detenzione di api mellifere o bombi;

b)

«apiario»: uno stabilimento in cui si detengono api mellifere o bombi;

c)

«sottoprodotti apicoli non trasformati»: miele, cera d’api, pappa reale, propoli o polline non destinati al consumo umano, quali definiti all’allegato I, punto 10, del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (5), che non sono stati sottoposti ad alcuna procedura di trasformazione di cui all’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 10, quarta colonna, di detto regolamento;

d)

«attrezzature apistiche»: alveari usati, parti di alveari usate e utensili utilizzati in un apiario.

Articolo 2

1.   La Francia e l’Italia garantiscono l’attuazione delle seguenti misure di emergenza nelle zone elencate nell’allegato:

a)

il divieto di spedizione dei seguenti prodotti verso altre zone dell’Unione:

i)

api mellifere;

ii)

bombi;

iii)

sottoprodotti apicoli non trasformati;

iv)

attrezzature apistiche;

v)

prodotti apicoli in favo destinati al consumo umano;

b)

la sorveglianza di alveari e apiari e lo svolgimento di indagini epidemiologiche comprendenti:

i)

l’identificazione e il controllo degli spostamenti dei prodotti di cui alla lettera a) da e verso gli apiari e gli stabilimenti di estrazione del miele situati in una zona nel raggio di 20 km dagli alveari in cui è stata confermata un’infestazione da Aethina tumida (piccolo coleottero dell’alveare);

ii)

la notifica alla Commissione dei risultati di tali sorveglianza e indagini epidemiologiche.

2.   Sulla base dei risultati della sorveglianza e delle indagini epidemiologiche di cui al paragrafo 1, lettera b), la Francia e l’Italia possono attuare appropriate misure di emergenza supplementari a norma dell’articolo 257 del regolamento (UE) 2016/429.

Articolo 3

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2024.

Articolo 4

La decisione di esecuzione (UE) 2021/597 è abrogata.

Articolo 5

La Repubblica francese e la Repubblica italiana sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2023

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

(3)  Decisione di esecuzione 2014/909/UE della Commissione, del 12 dicembre 2014, relativa ad alcune misure di protezione a seguito della presenza confermata del piccolo coleottero dell’alveare in Italia (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 161).

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/597, del 12 aprile 2021, che stabilisce misure di emergenza in relazione a casi confermati di infestazione da piccolo coleottero dell’alveare in Italia (GU L 128 del 14.4.2021, pag. 4).

(5)  Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).


ALLEGATO

Elenco degli Stati membri o delle zone dei medesimi oggetto delle misure di emergenza di cui all’articolo 2, paragrafo 1

Stato membro

Zone oggetto di misure di emergenza

Francia

Dipartimento della Riunione

Italia

Regione Calabria: l’intera regione