10.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 7/27


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/69 DELLA COMMISSIONE

del 9 gennaio 2023

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 per quanto riguarda la norma armonizzata per i cicli elettrici a pedalata assistita

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (1), in particolare l’articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

In base all’articolo 7 della direttiva 2006/42/CE, le macchine costruite in conformità a una norma armonizzata, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono presunte conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute contemplati da tale norma.

(2)

Con il mandato M/396, del 19 dicembre 2006, la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) una richiesta («richiesta M/396») di redazione, revisione e completamento del lavoro sulle norme armonizzate a sostegno della direttiva 2006/42/CE per tenere conto delle modifiche introdotte da tale direttiva rispetto alla direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)

Sulla base della richiesta M/396, il CEN e il Cenelec hanno redatto la norma armonizzata EN 15194:2017 per i cicli elettrici a pedalata assistita. Il riferimento di tale norma è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione (3).

(4)

Il 23 agosto 2019 i Paesi Bassi hanno avanzato un’obiezione formale conformemente all’articolo 10 della direttiva 2006/42/CE verso la norma armonizzata EN 15194:2017 sostenendo che, contrariamente a quanto affermato, questa non soddisferebbe i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui ai punti 1.5.5, 1.5.6 e 1.5.7 dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE. I Paesi Bassi hanno sostenuto che la norma armonizzata EN 15194:2017 fornirebbe unicamente informazioni, ai punti 4.2.3.1 e 4.2.3.2, in merito alla disponibilità delle norme europee EN 62133 e EN 50604-1 per le prove sulle batterie, senza affrontare in maniera esauriente la questione dell’integrazione sicura delle batterie nei pacchi batterie e di questi ultimi nel dispositivo finale. I Paesi Bassi hanno sostenuto che ciò non sarebbe sufficiente a permettere di valutare i livelli di sicurezza complessivi del dispositivo finale, vale a dire i cicli elettrici a pedalata assistita, come dimostrerebbero gli incidenti ricorrenti aventi per protagonisti veicoli dotati di celle e/o batterie agli ioni di litio.

(5)

Questa obiezione formale è stata discussa nell’ambito del comitato istituito dall’articolo 22 della direttiva 2006/42/CE nelle riunioni del 2 e 3 dicembre 2019 e del 19 e 20 febbraio 2020.

(6)

In tali riunioni la Germania ha sollevato un’ulteriore obiezione, asserendo che la norma armonizzata EN 15194:2017 non sarebbe conforme ai punti 1.5.9 e 3.6.3.1 dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE per quanto riguarda le vibrazioni trasmesse al ciclista. In base alla norma armonizzata EN 15194:2017, tali punti non sono applicabili ai cicli elettrici a pedalata assistita. Secondo la Germania, tuttavia, tali vibrazioni possono verificarsi quando si utilizzano queste biciclette su un fondo sconnesso.

(7)

Le obiezioni formali sollevate dai Paesi Bassi e dalla Germania sono state discusse nell’ambito del comitato istituito dall’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) il 2 luglio 2021.

(8)

Esaminata la norma armonizzata EN 15194:2017 insieme ai rappresentanti del comitato istituito dall’articolo 22 della direttiva 2006/42/CE e ai rappresentanti del comitato istituito dall’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012, la Commissione ha concluso che la norma non soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui ai punti 1.5.5, 1.5.6, 1.5.7, 1.5.9 e 3.6.3.1 dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE.

(9)

La norma armonizzata EN 15194:2017 dovrebbe pertanto restare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con una restrizione.

(10)

Il riferimento della norma armonizzata EN 15194:2017 è incluso nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/436. Nell’allegato II di tale decisione è riportato l’elenco dei riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con restrizioni. Il riferimento della norma EN 15194:2017 dovrebbe pertanto essere soppresso nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 e inserito con una restrizione nell’allegato II della medesima decisione.

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/436.

(12)

La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.

(2)  Direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (GU L 207 del 23.7.1998, pag. 1).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione, del 18 marzo 2019, relativa alle norme armonizzate per le macchine redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 75 del 19.3.2019, pag. 108).

(4)  Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).


ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 sono così modificati:

1)

nell’allegato I, la riga 16 è soppressa;

2)

nell’allegato II è aggiunta la riga seguente:

N.

Riferimento della norma

Tipo

«4.

EN 15194:2017

Cicli - Cicli elettrici a pedalata assistita - Biciclette EPAC

Avvertenza 1: la norma armonizzata EN 15194:2017 non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui ai punti 1.5.5, 1.5.6 e 1.5.7 dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE, che prevedono che le macchine devono essere progettate e costruite per tenere conto dei rischi associati a temperature estreme, incendi ed esplosioni.

Avvertenza 2: la norma armonizzata EN 15194:2017 non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui ai punti 1.5.9 e 3.6.3.1 dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE, che prevedono che le macchine devono essere progettate e costruite per tenere conto dei rischi derivanti dalle vibrazioni e che devono fornire i dati della misurazione delle vibrazioni che trasmettono all’operatore.

C».