10.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 7/25


DECISIONE (UE) 2023/68 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 2022

relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza a Germania, Belgio, Paesi Bassi, Austria, Lussemburgo, Spagna e Grecia a seguito di catastrofi naturali verificatesi in tali paesi nel corso del 2021

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie, (2) in particolare il punto 10,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il "Fondo") è destinato a permettere all'Unione di affrontare situazioni d'emergenza in maniera rapida, efficace e flessibile e a dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali gravi o regionali o da una grave emergenza di sanità pubblica.

(2)

Per il Fondo sono fissati dei massimali, stabiliti dall'articolo 9 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (3).

(3)

Il 1° ottobre 2021 la Germania ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito delle alluvioni di luglio 2021.

(4)

Il 1° ottobre 2021 il Belgio ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito delle alluvioni di luglio 2021.

(5)

Il 1° ottobre 2021 i Paesi Bassi hanno presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito delle alluvioni di luglio 2021.

(6)

Il 5 ottobre 2021 l'Austria ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito delle alluvioni di luglio 2021.

(7)

Il 6 ottobre 2021 il Lussemburgo ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito delle alluvioni di luglio 2021.

(8)

Il 3 dicembre 2021 la Spagna ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito dell'eruzione vulcanica sull'isola di La Palma del 19 settembre 2021. Il 22 marzo 2022 la Spagna ha presentato un aggiornamento della domanda.

(9)

Il 16 dicembre 2021 la Grecia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito del terremoto a Creta del 27 settembre 2021.

(10)

Le domande di cui sopra sono conformi alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario del Fondo, stabilite all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002.

(11)

È opportuno pertanto procedere alla mobilitazione del Fondo per fornire un contributo finanziario a Germania, Belgio, Paesi Bassi, Austria, Lussemburgo, Spagna e Grecia

(12)

Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2022, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è mobilitato, relativamente alle catastrofi naturali, in stanziamenti di impegno e di pagamento nel modo seguente:

a)

alla Germania è erogato l'importo di 612 611 256 EUR in relazione alle alluvioni del 2021;

b)

al Belgio è erogato l'importo di 87 737 427 EUR in relazione alle alluvioni del 2021;

c)

ai Paesi Bassi è erogato l'importo di 4 713 027 EUR in relazione alle alluvioni del 2021;

d)

all'Austria è erogato l'importo di 797 520 EUR in relazione alle alluvioni del 2021;

e)

al Lussemburgo è erogato l'importo di 1 822 056 EUR in relazione alle alluvioni del 2021;

f)

alla Spagna è erogato l'importo di 9 449 589 EUR in relazione all'eruzione vulcanica sull'isola di La Palma;

g)

alla Grecia è erogato l'importo di 1 351 886 EUR in relazione al terremoto a Creta.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 14 dicembre 2022.

Fatto a Strasburgo, il 14 dicembre 2022.

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK


(1)  GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

(2)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

(3)  Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).