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24.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 446/1 |
Statuto di ERIC EU-SOLARIS
(2022/C 446/01)
Elenco delle abbreviazioni
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CNN |
Consiglio dei nodi nazionali |
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CSP/STE |
Energia solare concentrata/Energia solare termica (Concentrating Solar Power/Solar Thermal Energy) |
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ERIC |
Consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (European Research Infrastructure Consortium) |
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AG |
Assemblea generale |
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DPI |
Diritti di proprietà intellettuale |
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AD |
Amministratore delegato |
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IR |
Infrastruttura di ricerca |
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R&S |
Ricerca e sviluppo |
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CST |
Comitato scientifico-tecnico |
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SLA |
Accordo sul livello dei servizi (Service-Level Agreement) |
PREAMBOLO
La Repubblica francese,
il Regno di Spagna,
la Repubblica federale di Germania,
e
la Repubblica di Cipro,
in appresso denominati i «membri»,
e
la Repubblica portoghese,
in appresso denominata l'«osservatore»,
CONSIDERANDO
che lo sviluppo dell'energia solare, in particolare utilizzando sistemi a concentrazione, ha una dimensione europea che richiede una forte alleanza tra i gruppi di ricerca europei con un focus particolare sulle infrastrutture di ricerca (IR) al fine di migliorare l'efficienza della ricerca e lo sviluppo di tecnologie;
RICONOSCENDO
che l'iniziativa EU SOLARIS mira a rafforzare i legami umani e scientifici tra i paesi firmatari al fine di promuovere e stimolare ricerche e innovazioni per lo sviluppo sostenibile delle tecnologie a energia solare concentrata/termica (CSP/STE) a livello europeo;
PREMESSO CHE
tali membri collaborano da diversi anni nel settore della ricerca in materia di sistemi CSP/STE al fine di trasformare efficacemente tale energia in energia elettrica e vettori di energia rinnovabile, nonché di stoccare tale energia, elaborare o testare materiali, studiare metodi di misura affidabili e ottimizzare i componenti, così come premesso che tali membri possiedono competenze di alto livello e gestiscono infrastrutture di ricerca complementari;
PREMESSO CHE
gli obiettivi dei membri del consorzio sono:
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— |
diventare un consorzio di infrastrutture di ricerca distribuito (un'infrastruttura di ricerca strutturata con più di un sito) in materia di tecnologie CSP/STE per fornire il portafoglio di infrastrutture scientifiche più completo e di alta qualità a livello internazionale, facilitando l'accesso da parte di ricercatori del mondo accademico e dell'industria a un'infrastruttura di ricerca altamente specializzata; |
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— |
agire da collegamento tra comunità scientifiche, universitarie e industriali europee coinvolte nel settore CSP/STE; |
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— |
fornire una gestione efficiente delle risorse per evitare inutili duplicazioni e ripetizioni tecnologiche; |
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— |
mantenere l'Europa in primo piano a livello mondiale nello sviluppo di tecnologie CSP/STE, |
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
CAPO I
ELEMENTI ESSENZIALI E POLITICA IN MATERIA DI DATI
Articolo 1
Denominazione e sede
1. Viene costituito un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (European Research Infrastructure Consortium, ERIC), denominato «Infrastruttura europea di ricerca solare per l’energia solare concentrata» (in appresso denominato «ERIC EU-SOLARIS»), ai sensi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio del 25 giugno 2009 relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (1) (in appresso denominato «regolamento ERIC»).
2. La sede legale di ERIC EU-SOLARIS è situata ad Almería, in Spagna.
Articolo 2
Visione, missione e obiettivi strategici
1. ERIC EU-SOLARIS istituisce e gestisce un’infrastruttura di ricerca distribuita di prim’ordine sull’energia solare concentrata/termica (CSP/STE, Concentrated Solar Power/Solar Thermal Energy) che fungerà da polo centrale competente per il funzionamento coordinato dei centri di ricerca nazionali in materia di tecnologie CSP/STE che dedicheranno parte delle proprie capacità di ricerca e sviluppo a ERIC EU-SOLARIS, condividendo contenuti, strumenti e competenze relativi alle tecnologie CSP/STE.
2. Tutte le strutture di ricerca facenti parte dell’ERIC rimarranno di proprietà delle loro istituzioni, così come i diritti di gestire l’accesso alle stesse e le condizioni alle quali tale accesso è concesso.
3. Il rapporto tra ERIC EU-SOLARIS e i centri di ricerca nazionali è disciplinato mediante la sottoscrizione di specifici accordi sul livello dei servizi.
4. A tal fine, si riportano di seguito le finalità e gli obiettivi di ERIC EU-SOLARIS.
5. Visione: diventare l’infrastruttura di ricerca europea di riferimento nello sviluppo tecnologico di CSP/STE e per le relative applicazioni.
6. Missione: offrire le migliori condizioni per lo sviluppo delle attività di ricerca CSP/STE per le comunità scientifiche e industriali.
7. Obiettivi strategici:
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a) |
coordinare, in veste di infrastruttura unica a carattere distribuito, le principali installazioni di ricerca e sviluppo esistenti in Europa, mettendo a disposizione del settore CSP/STE il portafoglio di infrastrutture scientifiche più completo e di migliore qualità a livello internazionale; |
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b) |
istituire un unico punto di entrata presso il quale strutture, risorse e servizi di ricerca altamente specializzati siano offerti in modo efficace e ottimale agli utenti che richiedono servizi relativi a CSP/STE; |
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c) |
rafforzare la collaborazione tra le istituzioni scientifiche, il mondo accademico e l’industria, anche attraverso la promozione della ricerca collaborativa tra i principali centri di ricerca europei del settore; |
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d) |
individuare nuovi requisiti per migliorare le strutture di ricerca esistenti e costruirne di nuove (laddove necessarie), anche ottimizzando e promuovendo la specializzazione di quelle esistenti evitando inutili duplicazioni e ripetizioni tecnologiche; |
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e) |
individuare e stabilire le migliori pratiche di ricerca e sperimentazione, guidando e coordinando la diffusione aperta dei risultati e dei dati sperimentali laddove possibile, contribuendo così al rafforzamento della leadership europea a livello internazionale; |
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f) |
mantenere l’Europa in prima linea e alla guida dello sviluppo di tecnologie CSP/STE. |
Articolo 3
Compiti e attività
1. Al fine di conseguire le proprie finalità e i propri obiettivi, ERIC EU-SOLARIS svolge, direttamente o tramite terzi, le seguenti attività:
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a) |
garantire un accesso efficace alle risorse e ai servizi messi a disposizione dai nodi nazionali, secondo le norme stabilite nel presente statuto, per la comunità europea industriale e della ricerca; |
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b) |
migliorare l’interoperabilità tra i centri di ricerca specializzati nel settore delle tecnologie CSP/STE dei membri e degli osservatori; |
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c) |
stabilire e applicare i progressi tecnologici relativi alle risorse e ai servizi associati a CSP/STE; |
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d) |
stipulare accordi di collaborazione con terzi; |
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e) |
impartire formazioni e agevolare la mobilità dei ricercatori al fine di rafforzare e strutturare lo Spazio europeo della ricerca; |
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f) |
stabilire relazioni internazionali con altre organizzazioni e autorità, pubbliche o private, europee ed extraeuropee, interessate alle sue attività e nei settori ad essa collegati; |
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g) |
coordinare le attività con altri soggetti europei che si occupano di ricerca e sviluppo nel settore CSP/STE; |
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h) |
qualsiasi altra attività necessaria per soddisfare le finalità e gli obiettivi di ERIC EU-SOLARIS. |
2. ERIC EU-SOLARIS offre l'accesso a un portafoglio di strutture di ricerca e attività congiunte di ricerca e sviluppo attraverso un programma di sviluppo coordinato a lungo termine tra nodi nazionali per fini non economici. Tuttavia ERIC EU-SOLARIS può svolgere attività a scopo di lucro limitate, a condizione che:
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a) |
siano strettamente legate alle sue principali attività enunciate nel presente statuto; e |
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b) |
non compromettano il conseguimento delle finalità o degli obiettivi di ERIC EU-SOLARIS. |
3. ERIC EU-SOLARIS registra separatamente i costi e le entrate di tali attività economiche cui applica prezzi di mercato. Qualsiasi reddito generato da tali attività economiche è utilizzato per il conseguimento delle sue finalità.
Articolo 4
Durata e inizio delle operazioni
Fatte salve le disposizioni di cui al presente statuto sul suo scioglimento e sulla sua liquidazione, ERIC EU-SOLARIS è costituito a tempo indeterminato.
Articolo 5
Responsabilità e assicurazioni
1. ERIC EU-SOLARIS risponde per i debiti generati dallo stesso a seguito della propria attività.
2. La responsabilità finanziaria dei membri per i debiti dell’ERIC è limitata ai rispettivi contributi all’ERIC.
3. ERIC EU-SOLARIS sottoscrive e mantiene in essere le assicurazioni necessarie alla copertura di qualsiasi rischio connesso al proprio funzionamento.
Articolo 6
Procedura di scioglimento e liquidazione di ERIC EU-SOLARIS
1. ERIC EU-SOLARIS informa la Commissione europea, tramite il proprio amministratore delegato, in merito a qualsiasi circostanza che possa pregiudicare gravemente la finalità di ERIC EU-SOLARIS od ostacolarne la capacità di soddisfare le condizioni stabilite nel regolamento ERIC.
2. In particolare si procede allo scioglimento e alla liquidazione di ERIC EU-SOLARIS in uno dei seguenti casi:
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a) |
a seguito di una risoluzione adottata dall’assemblea generale, secondo la maggioranza stabilita nel presente statuto; o |
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b) |
a seguito di una decisione della Commissione europea, nel rispetto dei termini previsti dal regolamento ERIC. |
3. La procedura è la seguente:
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a) |
l’amministratore delegato di ERIC EU-SOLARIS informa la Commissione europea della decisione dell’assemblea generale di sciogliere e liquidare ERIC EU-SOLARIS entro dieci (10) giorni dalla data di adozione della risoluzione; |
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b) |
fatto salvo l’articolo 5 dello statuto, le attività e passività rimanenti dopo l’estinzione dei debiti di ERIC EU-SOLARIS sono ripartite tra i membri proporzionalmente al loro contributo cumulato a EU-ERIC al momento dello scioglimento; |
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c) |
l’amministratore delegato di ERIC EU-SOLARIS informa la Commissione europea del completamento del processo di scioglimento e liquidazione di ERIC EU-SOLARIS entro dieci (10) giorni dal completamento di tale processo; |
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d) |
ERIC EU-SOLARIS cessa di esistere il giorno in cui la Commissione europea pubblica l’avviso corrispondente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; |
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e) |
in qualunque momento, se non è in grado di pagare i propri debiti ERIC EU-SOLARIS ne informa immediatamente la Commissione europea in conformità dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 723/2009. |
Articolo 7
Politica di accesso degli utenti
1. ERIC EU-SOLARIS promuove l’accesso, sulla base di meriti scientifici, a servizi e infrastrutture che sostengono e incoraggiano l’eccellenza nella ricerca nel settore di attività di ERIC EU-SOLARIS, nonché una cultura del miglioramento pratico attraverso attività di formazione.
2. L’accesso a ERIC EU-SOLARIS è aperto a tutti i tipi di utenti, di tutti i paesi europei ed extraeuropei, non necessariamente a titolo gratuito. Le richieste saranno oggetto di un processo snello che prevede verifiche di ammissibilità e di fattibilità in conformità alle procedure e ai criteri di valutazione.
3. Le procedure e i criteri di valutazione per concedere o limitare l’accesso ai dati e agli strumenti dell’infrastruttura di ERIC EU-SOLARIS, e il costo di tale accesso, sono definiti nelle norme in materia di accesso o nei regolamenti interni redatti dall’amministratore delegato e approvati dall’assemblea generale, previa consultazione del comitato scientifico-tecnico (CST) e del consiglio dei nodi nazionali (CNN).
4. Le procedure e i criteri di valutazione sono resi pubblici sul sito web di ERIC EU-SOLARIS.
5. ERIC EU-SOLARIS fornisce agli utenti della propria infrastruttura norme e orientamenti in materia di accesso al fine di garantire che la ricerca intrapresa utilizzando le risorse infrastrutturali di ERIC EU-SOLARIS appartenenti ai centri di ricerca dei paesi membri (di cui all’articolo 2 dello statuto) riconosca e rispetti i diritti di proprietà, tutela della vita privata, etica e protezione dell’infrastruttura e dei dati di ricerca del titolare, nonché gli obblighi di segretezza e riservatezza, e che gli utenti rispettino le condizioni di accesso, le misure di sicurezza e la gestione delle informazioni degli istituti di ricerca che partecipano all’infrastruttura di ERIC EU-SOLARIS.
Articolo 8
Politica di valutazione scientifica
La procedura per la valutazione scientifica dei progetti che richiedono accesso all’infrastruttura di ERIC EU-SOLARIS tiene conto del merito scientifico, delle esigenze insoddisfatte del settore nonché dell’utilizzo e dell’impatto potenziali nel settore e si basa sui principi di trasparenza, equità e imparzialità. Tale procedura è definita in un regolamento interno redatto dall’amministratore delegato e approvato dall’assemblea generale, previa consultazione del CST e del CNN.
Articolo 9
Politica di divulgazione
1. ERIC EU-SOLARIS adotta le misure adeguate per promuovere la propria infrastruttura e il suo utilizzo nella ricerca e in qualsiasi servizio connesso ai propri obiettivi.
2. ERIC EU-SOLARIS promuove la diffusione e lo scambio dei risultati ottenuti attraverso l’uso della propria infrastruttura di ricerca.
3. Fatti salvi i potenziali diritti di proprietà intellettuale, ERIC EU-SOLARIS garantisce che i suoi utenti mettano a disposizione del pubblico i risultati della ricerca svolta presso le infrastrutture dell’ERIC e che lo facciano tramite ERIC EU-SOLARIS, in conformità con i termini e le condizioni delle sovvenzioni europee e nazionali. Quanto precede non si applicherà alle attività di ricerca e sviluppo svolte dai centri di ricerca quando utilizzano le proprie infrastrutture al di fuori dell’ambito di applicazione dell’ERIC.
4. La politica di divulgazione definisce i diversi gruppi di destinatari ed ERIC EU-SOLARIS utilizza tutti i canali di cui dispone per garantire la massima diffusione tra questi.
Articolo 10
Politica in materia di diritti di proprietà intellettuale
1. Tutti i diritti di proprietà intellettuale (di seguito «DPI»), creati, ottenuti o sviluppati da ERIC EU-SOLARIS sono attribuiti a ERIC EU-SOLARIS che ne ha la proprietà assoluta. Tuttavia agli utenti può essere riconosciuta la proprietà dei dati per periodi limitati.
2. Fatte salve le condizioni stabilite nei contratti stipulati tra ERIC EU-SOLARIS e membri od osservatori, tutti i DPI creati, derivanti, ottenuti o sviluppati dal personale di un membro o di un osservatore appartengono a tale membro o osservatore.
3. Per quanto riguarda le questioni relative ai DPI, le relazioni tra i membri e gli osservatori di ERIC EU-SOLARIS sono disciplinate dalle rispettive legislazioni nazionali e dagli accordi internazionali di cui essi sono parti.
4. Le disposizioni di cui al presente statuto e ai regolamenti interni lasciano impregiudicati i DPI preesistenti dei membri e degli osservatori.
5. Su proposta dell’amministratore delegato e previa consultazione del CST e del CNN, i membri di ERIC EU-SOLARIS concordano e approvano, tramite l’assemblea generale, la politica e i regolamenti in materia di DPI di EU-SOLARIS. Il regolamento in materia di DPI determina le norme applicate da ERIC EU-SOLARIS concernenti l’identificazione, la protezione, la gestione e il mantenimento di DPI di ERIC EU-SOLARIS, compreso l’accesso a tali diritti.
6. Il CNN può raccomandare all’amministratore delegato accordi con i centri e i consorzi infrastrutturali nazionali in relazione all’infrastruttura di ricerca di ERIC EU-SOLARIS al fine di garantire che tali soggetti, e terzi, abbiano accesso alle conoscenze scientifiche dell’infrastruttura di ricerca di ERIC EU-SOLARIS.
Articolo 11
Politica in materia di personale
1. ERIC EU-SOLARIS rispetta il principio di uguaglianza e non discriminazione.
2. Di conseguenza, nella sua politica di assunzione del personale, ERIC EU-SOLARIS offre pari opportunità e si astiene dal discriminare le persone in base a sesso, razza, convinzioni personali, ideologia, disabilità, orientamento sessuale o qualsiasi altro criterio ritenuto discriminatorio conformemente al diritto dell’Unione.
3. L’amministratore delegato può proporre modifiche ai regolamenti interni in materia di personale, sempre previa approvazione dell’assemblea generale.
Articolo 12
Politica in materia di appalti
1. ERIC EU-SOLARIS applica nei suoi appalti un trattamento equo e non discriminatorio a tutti gli offerenti, alle persone che offrono beni e a quelle che prestano servizi. La politica di ERIC EU-SOLARIS in materia di appalti è conforme ai principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza.
2. L’amministratore delegato stabilisce regolamenti e criteri interni dettagliati per garantire trasparenza, uguaglianza e non discriminazione nell’aggiudicazione di appalti. Tali norme devono essere approvate dall’assemblea generale.
3. L’amministratore delegato è responsabile di tutti gli appalti di ERIC EU-SOLARIS. A tal fine rispetta le normative nazionali ed europee in materia di appalti di volta in volta in vigore. Tutti i bandi di gara devono essere pubblicati sul sito web di ERIC EU-SOLARIS. La decisione di aggiudicare un appalto deve essere pubblicata e deve includere una giustificazione completa.
Articolo 13
Politica in materia di dati
1. Sono privilegiati i principi di codice sorgente aperto (open source) e di accesso aperto (open access), seguendo i principi di reperibilità, accessibilità, interoperabilità e riutilizzabilità (cosiddetti principi FAIR, dall’inglese: Findability, Accessibility, Interoperability and Reusability).
2. ERIC EU-SOLARIS fornisce agli utenti (anche attraverso il sito web) orientamenti volti a garantire che l’attività di ricerca realizzata con materiale messo a disposizione dallo stesso si svolga nel rispetto dei diritti dei proprietari dei dati e della vita privata delle persone.
3. ERIC EU-SOLARIS garantisce che gli utenti accettino i termini e le condizioni di accesso e che siano predisposte idonee misure di sicurezza con riguardo alle procedure interne di archiviazione e trattamento.
4. ERIC EU-SOLARIS definisce modalità di indagine su presunte violazioni della sicurezza e della riservatezza per quanto riguarda i dati di ricerca.
5. L’amministratore delegato sottopone all’approvazione dell’assemblea generale il regolamento interno relativo alla politica in materia di dati in relazione agli utenti dell’infrastruttura di ERIC EU-SOLARIS, ai nodi nazionali e a soggetti terzi quali università, centri di ricerca e industria, fatti salvi i DPI esistenti.
CAPO II
MEMBRI E OSSERVATORI
Articolo 14
Membri e osservatori
1. Possono essere membri od osservatori di ERIC EU-SOLARIS i seguenti soggetti:
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a) |
gli Stati membri dell’Unione europea; |
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b) |
i paesi associati, ai sensi del regolamento ERIC; |
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c) |
i paesi terzi diversi dai paesi associati; e |
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d) |
le organizzazioni intergovernative. |
2. Gli osservatori sono ammessi per un periodo massimo di due anni, salvo proroga concordata dall’assemblea generale.
3. I membri e gli osservatori di ERIC EU-SOLARIS figurano all’allegato I del presente statuto.
Articolo 15
Rappresentanza di membri e osservatori
1. Ciascun membro od osservatore è rappresentato in seno all’assemblea generale da un massimo di due rappresentanti, che esercitano i diritti e gli obblighi di ciascun membro od osservatore nei termini previsti dal presente statuto. Il rappresentante che detiene i diritti di voto del membro deve essere debitamente individuato. Le istituzioni pubbliche nazionali o regionali o gli enti privati che svolgono un servizio pubblico possono fungere da rappresentanti dei membri e degli osservatori.
2. Ciascun membro od osservatore informa l’amministratore delegato e indica ufficialmente l’organismo o gli organismi che lo rappresentano in seno a ERIC EU-SOLARIS.
3. L’amministratore delegato deve essere informato dal membro o dall’osservatore interessato, attraverso i canali ufficiali, in merito a qualsiasi modifica dei rappresentanti ufficiali.
Articolo 16
Diritti di membri e osservatori
1. Fatto salvo lo sviluppo degli stessi in altre disposizioni del presente statuto, si elencano di seguito i diritti dei membri di ERIC EU-SOLARIS:
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a) |
ciascun membro dispone di un solo voto, secondo quanto previsto dall’articolo 26 del presente statuto quando gli Stati membri dell’Unione europea e i paesi associati non detengono congiuntamente la maggioranza dei diritti di voto; |
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b) |
il diritto di partecipare alle riunioni dell’assemblea generale; |
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c) |
il diritto di voto nelle procedure dell’assemblea generale per adottare risoluzioni, come previsto dal presente statuto; |
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d) |
il diritto di essere rappresentato da un altro membro alle riunioni dell’assemblea generale; |
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e) |
il diritto di designare rappresentanti, come previsto dal presente statuto; |
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f) |
il diritto di proporre ed eleggere i membri degli organi di ERIC EU-SOLARIS; |
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g) |
il diritto all’informazione ai fini del corretto monitoraggio dell’evoluzione di ERIC EU-SOLARIS; |
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h) |
il diritto di impugnare le risoluzioni adottate dagli organi direttivi di ERIC EU-SOLARIS, quando tali risoluzioni siano state adottate in violazione della legge applicabile, del presente statuto o di qualsiasi altro regolamento interno che sviluppa lo stesso. Tale diritto è esercitato entro i tre mesi successivi alla data di adozione della risoluzione; |
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i) |
il diritto di versare contributi volontari in aggiunta ai contributi obbligatori (in natura o in denaro) a favore di ERIC EU-SOLARIS; |
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j) |
il diritto di partecipare attivamente agli atti e agli eventi che ERIC EU-SOLARIS organizza o ai quali partecipa; |
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k) |
il diritto di ritiro nel rispetto dei termini di cui all’articolo 19 del presente statuto; e |
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l) |
il diritto di ricevere la quota di liquidazione cui potrebbero avere diritto a seguito dello scioglimento e della liquidazione di ERIC EU-SOLARIS. |
2. Fatto salvo lo sviluppo degli stessi in altre disposizioni del presente statuto si elencano di seguito i diritti degli osservatori di ERIC EU-SOLARIS:
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a) |
il diritto di partecipare, ma non il diritto di voto, alle riunioni dell’assemblea generale; |
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b) |
il diritto di designare fino a due rappresentanti in seno all’assemblea generale, nel rispetto dei termini previsti dal presente statuto; |
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c) |
il diritto di versare contributi volontari a favore di ERIC EU-SOLARIS; |
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d) |
il diritto di ritiro nel rispetto dei termini di cui all’articolo 19 del presente statuto. |
Articolo 17
Obblighi di membri e osservatori
1. Gli obblighi in capo ai membri di ERIC EU-SOLARIS sono:
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a) |
versare annualmente il contributo finanziario corrispondente a ciascun membro, conformemente alle disposizioni del presente statuto; |
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b) |
designare un massimo di due rappresentanti affinché il membro in questione possa essere rappresentato in seno all’assemblea generale; |
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c) |
conferire pieni poteri ai propri rappresentanti affinché votino durante le riunioni dell’assemblea generale di ERIC EU-SOLARIS, vincolando ogni membro alle decisioni e al voto degli stessi; |
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d) |
promuovere e agevolare l’accesso della propria comunità scientifica ai servizi e alle infrastrutture di ERIC EU-SOLARIS, nel rispetto dei termini previsti dal presente statuto e da altri regolamenti interni che lo sviluppano; |
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e) |
proteggere e utilizzare correttamente i DPI generati nel quadro di ERIC EU-SOLARIS secondo la politica in materia di DPI di quest’ultimo; |
|
f) |
salvaguardare la riservatezza delle informazioni a cui i membri e i loro centri di ricerca possono avere accesso quando si tratta di informazioni dichiaratamente riservate o destinate all’uso interno. |
2. Inoltre, nei limiti dei mezzi a propria disposizione, ogni membro adotta le misure necessarie al fine di:
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a) |
incoraggiare un clima di collaborazione e rafforzare i legami tra ERIC EU-SOLARIS e i suoi diversi gruppi di interesse, quali la comunità scientifica, l’industria e la società; |
|
b) |
promuovere ERIC EU-SOLARIS come un’infrastruttura di ricerca di riferimento nel settore; |
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c) |
collaborare e partecipare ai diversi eventi e atti di comunicazione e pubblicità organizzati da ERIC EU-SOLARIS. |
3. Gli obblighi in capo agli osservatori di ERIC EU-SOLARIS sono:
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a) |
designare un massimo di due rappresentanti affinché l’osservatore questione possa essere rappresentato in seno all’assemblea generale; |
|
b) |
promuovere e agevolare l’accesso della propria comunità scientifica ai servizi e alle infrastrutture di ERIC EU-SOLARIS, nel rispetto dei termini previsti dal presente statuto e da altri regolamenti interni che lo sviluppano; |
|
c) |
salvaguardare la riservatezza delle informazioni a cui gli osservatori e i loro centri di ricerca possono avere accesso quando si tratta di informazioni dichiaratamente riservate o destinate all’uso interno. |
4. Inoltre, nei limiti dei mezzi a propria disposizione, ogni osservatore adotta le misure necessarie al fine di:
|
a) |
incoraggiare un clima di collaborazione e rafforzare i legami tra ERIC EU-SOLARIS e i suoi diversi gruppi di interesse, quali la comunità scientifica, l’industria e la società; e |
|
b) |
collaborare e partecipare ai diversi eventi e atti di comunicazione e pubblicità organizzati da ERIC EU-SOLARIS. |
|
c) |
promuovere ERIC EU-SOLARIS come un’infrastruttura di ricerca di riferimento nel settore; |
Articolo 18
Integrazione di nuovi membri e osservatori
1. I soggetti che soddisfano i prerequisiti di cui all’articolo 14 del presente statuto possono aderire ad ERIC EU-SOLARIS come nuovi membri od osservatori.
2. La procedura è avviata su richiesta del richiedente mediante invio di una lettera indirizzata all’amministratore delegato.
3. L’amministratore delegato trasmette ai membri tutte le informazioni e la documentazione fornite dal richiedente, che può essere invitato a trasmettere ulteriori documenti o chiarimenti.
4. Il rifiuto di fornire tali informazioni o documenti oppure indebiti ritardi nel presentarli sono interpretati come una rinuncia alla domanda del richiedente di aderire a ERIC EU-SOLARIS.
5. Una volta conclusa la procedura di informazione, l’assemblea generale si pronuncia all’unanimità sull’accoglimento o meno della domanda del richiedente di diventare membro od osservatore.
Articolo 19
Ritiro volontario di membri ed osservatori
1. Per un membro, la richiesta di ritiro deve essere presentata almeno 12 mesi prima del previsto ritiro. Tale ritiro ha effetto soltanto a partire dalla fine dell’esercizio finanziario.
2. Trascorsi due anni dalla loro integrazione in ERIC EU-SOLARIS, gli osservatori possono ritirarsi al termine di un esercizio finanziario, a seguito di una richiesta presentata 12 mesi prima del ritiro.
3. I membri e gli osservatori adempiono gli obblighi finanziari e di altro tipo prima che il ritiro prenda effetto.
Articolo 20
Destituzione di membri e osservatori
1. La violazione di uno qualsiasi dei seguenti obblighi costituisce una giusta causa per la destituzione di membri od osservatori:
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a) |
mancato pagamento dei contributi finanziari annuali o reiterato e ingiustificato ritardo nel pagamento di detti contributi finanziari annuali; |
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b) |
qualsiasi altra violazione degli obblighi previsti dal presente statuto che incida sul conseguimento delle finalità e degli obiettivi di ERIC EU-SOLARIS. |
2. Su richiesta dell’amministratore delegato o dei membri che rappresentano un terzo (1/3) dei diritti di voto di ERIC EU-SOLARIS, l’assemblea generale è chiamata a pronunciarsi sull’esclusione del membro o dell’osservatore soggetto alla presunta violazione.
3. L’assemblea generale decide se escludere o meno il membro o l’osservatore in questione, secondo il regime delle maggioranze stabilito nel presente statuto.
4. In ogni caso, il diritto di ricorso, di essere sentito e di difesa è garantito al membro o all’osservatore che si presume essere inadempiente, prima che l’assemblea generale adotti la risoluzione corrispondente.
5. Ferme restando le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti, qualsiasi membro od osservatore di ERIC EU-SOLARIS cessa di godere di tale status immediatamente ed automaticamente qualora vengano meno i presupposti di cui all’articolo 5 del presente statuto.
6. In nessun caso la risoluzione, nei termini previsti dalla normativa applicabile a ERIC EU-SOLARIS, genera in favore del membro o dell’osservatore escluso alcun diritto al risarcimento di danni.
Articolo 21
Sospensione dei diritti dei membri e degli osservatori
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo precedente, e per le medesime ragioni, l’assemblea generale può deliberare, con la maggioranza prevista dallo statuto, la sospensione dei diritti di voto dei membri, dei loro rappresentanti e di ogni altra persona da essi designata in seno ai diversi organi direttivi e consultivi di ERIC EU-SOLARIS.
2. Per quanto concerne gli osservatori, la sospensione consiste nel privare gli stessi, i loro rappresentanti e ogni altra persona da essi designata, del diritto di partecipare alle riunioni dei diversi organi direttivi e consultivi di ERIC EU-SOLARIS.
3. La sospensione del membro od osservatore comporta anche la sospensione dei privilegi conferiti dal presente statuto alle comunità di utenti del membro e/o osservatore in questione, in merito alla fruizione dei servizi offerti da ERIC EU-SOLARIS e all’accesso alle infrastrutture gestite da ERIC EU-SOLARIS. Di conseguenza, e durante il persistere della sospensione del membro e/o dell’osservatore, l’accesso da parte delle rispettive comunità scientifiche e industriali ai servizi e alle infrastrutture di ERIC EU-SOLARIS è lo stesso offerto a qualsiasi terzo esterno a quest’ultimo.
4. Con la medesima maggioranza, l’assemblea generale può deliberare la revoca della suddetta sospensione, dopo che l’amministratore delegato abbia verificato che il membro o l’osservatore sospeso abbia posto rimedio alle violazioni che hanno dato luogo a tale sospensione.
5. In ogni caso, il diritto di ricorso, di essere sentito e di difesa è garantito al membro o all’osservatore che si presume essere inadempiente, prima che l’assemblea generale adotti la risoluzione corrispondente.
6. La sospensione del membro o dell’osservatore in questione non impedisce all’assemblea generale di deliberare definitivamente la sua destituzione, nei termini previsti dal precedente articolo 20.
7. In nessun caso la sospensione, nei termini previsti dalla normativa applicabile a ERIC EU-SOLARIS, genera alcun diritto al risarcimento di danni in favore del membro o dell’osservatore sospeso.
CAPO III
GOVERNANCE DI ERIC EU-SOLARIS
Articolo 22
Organi direttivi di ERIC EU-SOLARIS
1. L’ERIC è governato e amministrato dall’assemblea generale, che è composta da rappresentanti dei membri e degli osservatori di ERIC EU-SOLARIS.
2. L’amministratore delegato funge da capo e rappresentante legale di ERIC EU-SOLARIS ed è nominato dall’assemblea generale.
Articolo 23
Organi consultivi e comitati di sostegno di ERIC EU-SOLARIS
1. Gli organi direttivi di ERIC EU-SOLARIS sono assistiti quanto meno dai seguenti organi consultivi:
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a) |
il comitato scientifico-tecnico assiste l’assemblea generale; e |
|
b) |
il consiglio dei nodi nazionali affianca l’amministratore delegato. |
2. È possibile creare ulteriori organi consultivi, in via permanente o per uno specifico progetto o argomento, con risoluzione adottata dall’assemblea generale previo conseguimento della maggioranza corrispondente.
Articolo 24
Ruolo dell’assemblea generale
L’assemblea generale è l’organo di governo supremo di ERIC EU-SOLARIS, che decide in merito alle questioni necessarie ai fini del conseguimento delle finalità e degli obiettivi di ERIC EU-SOLARIS, così come in merito a tutte le questioni specificamente riservate all’assemblea generale nel presente statuto.
Articolo 25
Funzionamento dell’assemblea generale
1. Fatto salvo quanto espressamente previsto dal presente statuto, il regime di funzionamento dell’assemblea generale è disciplinato dai regolamenti interni definiti specificatamente per la stessa.
2. L’assemblea generale elegge un/una presidente e un/una vicepresidente tra le delegazioni dei membri e a maggioranza qualificata. Il/La vicepresidente sostituisce il/la presidente in caso di assenza di quest’ultimo/a e qualora si configuri un conflitto di interessi. Il/La presidente e il/la vicepresidente sono eletti/e per un mandato della durata massima di tre anni. La rielezione è ammessa una sola volta per un secondo mandato della durata massima di tre anni.
3. Le riunioni dell’assemblea generale sono ordinarie o straordinarie. Le riunioni ordinarie si svolgono almeno due volte l’anno in periodi che saranno convenuti nel suo regolamento interno e una di tali riunioni si tiene al più tardi due mesi dopo l’invio ai membri dei conti annuali dell’esercizio finanziario precedente. Tutte le altre riunioni sono straordinarie.
4. Le riunioni dell’assemblea generale sono validamente costituite se i due terzi (2/3) dei membri sono presenti o formalmente rappresentati alla riunione.
5. Il/La presidente dell’assemblea generale può decidere di convocare una riunione straordinaria in qualsiasi momento dando ai membri almeno 14 giorni di preavviso, o qualora riceva una richiesta per iscritto da parte dell’amministratore delegato o di almeno un quarto (1/4) dei membri.
6. L’assemblea generale, nella sua seconda riunione, adotta il piano strategico, che è predisposto dall’amministratore delegato di concerto con il comitato scientifico-tecnico e il consiglio dei nodi nazionali. Il piano strategico definisce la strategia scientifica globale di ERIC EU-SOLARIS. L’assemblea generale adotta gli aggiornamenti semestrali del piano strategico.
Articolo 26
Adozione delle risoluzioni da parte dell’assemblea generale
1. Ai sensi delle disposizioni del regolamento ERIC, gli Stati membri dell’Unione europea e i paesi associati devono detenere congiuntamente almeno la maggioranza dei diritti di voto in seno all’assemblea generale. Di conseguenza, se meno della metà dei membri di ERIC EU-SOLARIS sono Stati membri dell’Unione europea o paesi associati, essi mantengono congiuntamente il 51 % dei voti e ciascuno Stato membro dell’Unione europea o paese associato detiene la medesima quota di partecipazione nel contesto di tale 51 % dei voti. Il resto dei voti è distribuito equamente tra tutti gli altri membri.
2. L’assemblea generale si adopera per raggiungere il consenso su tutte le decisioni. In caso di mancato conseguimento del consenso, le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti dei membri presenti o rappresentati in assemblea, salvo quanto diversamente specificato nei successivi paragrafi del presente articolo.
3. Fermo restando quanto precede, le seguenti risoluzioni devono essere adottate a maggioranza assoluta dei membri di ERIC EU-SOLARIS:
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a) |
la sospensione dei diritti di un membro o di un osservatore e la revoca di tale sospensione; |
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b) |
la creazione, la modifica o l’eliminazione di organi consultivi di ERIC EU-SOLARIS, diversi da quelli individuati all’articolo 23; |
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c) |
la determinazione del numero di membri, la nomina e la revoca dei membri del comitato scientifico-tecnico; |
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d) |
l’approvazione della designazione del revisore dei conti di ERIC EU-SOLARIS; |
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e) |
l’approvazione del piano di lavoro di ERIC EU-SOLARIS per ciascun anno; |
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f) |
l’approvazione della relazione annuale sul bilancio e sulla gestione finanziaria dell’amministratore delegato; e |
|
g) |
l’approvazione della relazione annuale sulle attività di ERIC EU-SOLARIS da presentare alla Commissione europea. |
4. Inoltre, le seguenti risoluzioni devono essere adottate a maggioranza qualificata dei due terzi (2/3) dei membri di ERIC EU-SOLARIS:
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a) |
integrazione, proroga o cessazione di osservatori; |
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b) |
approvazione del bilancio di ERIC EU-SOLARIS per ciascun esercizio finanziario; |
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c) |
approvazione dei conti annuali di ciascun esercizio finanziario e gestione dell’entità da parte dell’amministratore delegato; |
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d) |
nomina e revoca dell’amministratore delegato e determinazione del suo compenso annuo, se del caso; |
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e) |
approvazione o modifica dei regolamenti interni dell’assemblea generale; |
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f) |
scioglimento di ERIC EU-SOLARIS e approvazione del suo bilancio finale di liquidazione; |
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g) |
approvazione delle politiche dell’ERIC. |
5. L'unanimità è necessaria invece ai fini delle seguenti risoluzioni da parte dell'assemblea generale:
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a) |
integrazione o espulsione di membri; |
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b) |
approvazione e modifica dei contributi finanziari annuali di membri e osservatori; |
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c) |
approvazione del piano aziendale e del piano strategico preparati dall’amministratore delegato; |
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d) |
modifiche dello statuto. |
6. L’assemblea generale può deliberare in qualsiasi momento la revoca dell’amministratore delegato e conseguentemente la nomina di un sostituto per la copertura del posto vacante, senza che tale argomento appaia espressamente nell’ordine del giorno della riunione.
Articolo 27
Adozione di risoluzioni da parte dell’assemblea generale che interessano un membro
1. Nessun membro esercita il proprio diritto di voto in caso di adozione di una risoluzione avente per oggetto la sua esclusione da ERIC EU-SOLARIS, l’esonero del membro in questione da un obbligo o l’attribuzione di un diritto allo stesso.
2. Ai fini del calcolo della maggioranza dei diritti di voto necessaria nei singoli casi, i diritti di voto corrispondenti al membro soggetto a conflitto, ai sensi delle disposizioni del presente statuto, sono sottratti dal totale dei voti attribuibili a tutti i membri di ERIC EU-SOLARIS.
Articolo 28
Amministratore delegato
1. L’amministratore delegato funge da capo e rappresentante legale di ERIC EU-SOLARIS.
2. Fatte salve le funzioni e le materie espressamente attribuite nel presente statuto ad un altro organismo, l’amministratore delegato è competente per il funzionamento quotidiano di ERIC EU-SOLARIS e per l’esecuzione delle risoluzioni adottate dall’assemblea generale.
3. La rappresentanza dell'amministratore delegato si estende a tutti gli atti compresi nell'oggetto delimitato dall'articolo 2 del presente statuto. Per quanto concerne doveri e poteri, nonché la rappresentanza di ERIC EU-SOLARIS nei confronti dei terzi, in sede giudiziale e stragiudiziale, all'amministratore delegato spettano i seguenti compiti:
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a) |
redazione dei conti annuali; |
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b) |
redazione del bilancio di ogni esercizio finanziario; |
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c) |
redazione del piano di lavoro per ogni anno; |
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d) |
redazione della relazione annuale sulle attività di ERIC EU-SOLARIS da presentare alla Commissione europea; |
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e) |
preparazione del piano aziendale e del piano strategico, nonché delle relative modifiche degli stessi, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea generale; |
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f) |
proposta della nomina e della revoca dei membri dei comitati in ERIC EU-SOLARIS, oggetto di successivo vaglio da parte dell’assemblea generale; |
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g) |
presentazione di proposte all’assemblea generale in merito ai nuovi contributi finanziari dei membri; |
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h) |
proposta dell’ammissione e della destituzione di membri e, se del caso, di osservatori; |
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i) |
proposta della modifica del presente statuto e, se del caso, dei regolamenti interni dell’assemblea generale e del consiglio dei nodi nazionali; |
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j) |
tenuta di un registro aggiornato dei rappresentanti dei membri e degli osservatori di ERIC EU-SOLARIS; |
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k) |
proposta dello scioglimento e della liquidazione di ERIC EU-SOLARIS e proposta della procedura per l’attuazione della stessa, se non espressamente previsto dallo statuto; |
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l) |
sostegno a favore dell’assemblea generale unitamente al segretariato. |
Articolo 29
Nomina e durata dell’incarico dell’amministratore delegato
1. L’amministratore delegato è nominato e il suo incarico è revocato dall’assemblea generale nel rispetto della maggioranza stabilita dal presente statuto.
2. L’amministratore delegato resta in carica per un periodo di cinque anni e può essere rieletto una sola volta.
Articolo 30
Comitato scientifico-tecnico
1. Viene creato un comitato scientifico-tecnico (CST) e spetta all’assemblea generale, mediante risoluzioni adottate a maggioranza assoluta, determinare il numero dei membri del CST, nominare e revocare l’incarico di tali membri nonché approvare il suo regolamento interno.
2. Il comitato scientifico-tecnico è responsabile di:
|
a) |
supervisionare di ogni relazione predisposta dall’amministratore delegato e dal suo ufficio in merito a questioni tecnico-scientifiche di interesse per ERIC EU-SOLARIS, per la comunità scientifica, per l’industria e per la società in generale, nel contesto delle tecnologie CSP/STE; |
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b) |
svolgere periodicamente una valutazione scientifica delle attività di ERIC EU-SOLARIS; |
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c) |
informare periodicamente in merito all’evoluzione di ERIC EU-SOLARIS dal punto di vista tecnico e scientifico, riferendo direttamente all’assemblea generale; |
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d) |
presentare all’amministratore delegato proposte per riparazioni, ristrutturazioni o miglioramenti ritenuti opportuni, affinché siano analizzate dall’assemblea generale. |
Articolo 31
Consiglio dei nodi nazionali
1. Il consiglio dei nodi nazionali (CNN) è composto da un rappresentante per ciascun nodo nazionale, nominato dal membro.
2. Il CNN sostiene e fornisce assistenza all’amministratore delegato nel coordinare l’applicazione delle strategie approvate dall’assemblea generale a livello tecnico e scientifico, supervisionando le attività scientifiche nazionali relative a ERIC EU-SOLARIS e, in coordinamento con l’amministratore delegato, si adopera per mantenere la coerenza tra le attività di EU-SOLARIS e la collaborazione tra tutti i centri di ricerca in materia di CSP/STE coinvolti.
3. L’amministratore delegato presiede le riunioni tenute dal consiglio dei nodi nazionali, ma senza diritto di voto.
4. Il CNN opera in conformità del mandato definito nel proprio regolamento interno.
5. Fermo restando il contenuto contrattuale degli accordi di collaborazione stipulati tra ERIC EU-SOLARIS e i diversi centri di ricerca, il consiglio dei nodi nazionali svolge un ruolo di sostegno dell’amministratore delegato, senza disporre di alcun potere esecutivo.
CAPO IV
REGIME ECONOMICO
Articolo 32
Risorse di ERIC EU-SOLARIS
1. Le risorse di ERIC EU-SOLARIS per sviluppare le sue finalità, i suoi obiettivi e le sue attività sono costituite da:
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a) |
i contributi finanziari annuali dei membri (la quota); |
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b) |
i contributi volontari dei membri, degli osservatori e di terzi, sia pubblici che privati; |
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c) |
i programmi di sovvenzione nazionali e internazionali e gli aiuti pubblici per i quali ERIC EU-SOLARIS può presentare domanda; |
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d) |
le entrate derivanti dalle limitate attività economiche condotte da ERIC EU-SOLARIS; e |
|
e) |
qualsiasi ulteriore entrata, come le donazioni concordate dall’assemblea generale. |
Articolo 33
Contributo finanziario obbligatorio dei membri
1. Ciascun membro contribuisce al bilancio annuale di ERIC EU-SOLARIS tramite una quota annuale. Il contributo che deve essere versato annualmente da ciascun membro è conforme alle disposizioni contenute nella tabella allegata al presente documento come allegato II.
2. La quota annuale sarà la stessa per tutti i membri. I criteri per la determinazione del contributo economico obbligatorio dei membri possono essere modificati soltanto con risoluzione adottata all’unanimità dall’assemblea generale.
3. Qualsiasi modifica dell’allegato II entra in vigore soltanto il 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui la modifica è approvata dall’assemblea generale.
4. I contributi finanziari dei membri sono versati in denaro e in euro. In casi eccezionali l’assemblea generale può prendere in considerazione e approvare l’utilizzo di contributi in natura.
5. Per i contributi in natura, tra ERIC EU-SOLARIS e il membro in questione è concluso uno specifico accordo che definisce le condizioni per il contributo, che dovrebbe essere approvato dall’assemblea generale con la maggioranza stabilita a tal fine nel presente statuto.
Articolo 34
Contributi volontari a ERIC EU-SOLARIS
In qualsiasi momento i membri e gli osservatori di ERIC EU-SOLARIS e altri terzi possono versare contributi volontari a ERIC EU-SOLARIS.
Articolo 35
Bilancio e piano di lavoro
1. Entro i due (2) mesi immediatamente antecedenti la fine di ciascun esercizio finanziario, l’amministratore delegato presenta all’assemblea generale il bilancio e il piano di lavoro di ERIC EU-SOLARIS per l’anno successivo.
2. Il bilancio è predisposto, eseguito e soggetto a rendicontazione secondo il principio della trasparenza.
3. Tutte le voci di reddito e spesa di ERIC EU-SOLARIS sono iscritte nel bilancio, che deve necessariamente mostrare un pareggio tra entrate e uscite.
4. Il piano di lavoro è preparato conformemente al bilancio e agli obiettivi di ERIC EU-SOLARIS.
5. Nella redazione del piano di lavoro, l’amministratore delegato si avvale dell’assistenza e della consulenza del comitato scientifico-tecnico e del consiglio dei nodi nazionali. A tal fine, i/le presidenti del CST e del CNN, su invito dell’amministratore delegato, partecipano all’assemblea generale durante la quale deve essere approvato il piano di lavoro.
6. Il bilancio annuale e il piano di lavoro di ciascun esercizio finanziario sono approvati dall’assemblea generale, nei termini di cui al proprio regolamento.
Articolo 36
Esercizio finanziario
1. L’esercizio finanziario di ERIC EU-SOLARIS inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. In via eccezionale, il primo esercizio finanziario inizia il giorno in cui prende efficacia la risoluzione adottata dalla Commissione europea per la creazione di ERIC EU-SOLARIS e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
Articolo 37
Conti
1. Con il sostegno degli organi amministrativi interessati, l’amministratore delegato è competente della tenuta ordinaria dei conti di ERIC EU-SOLARIS secondo i principi contabili generalmente accettati e nel rispetto delle norme contabili vigenti nello Stato in cui ERIC EU-SOLARIS ha la propria sede legale.
2. In ogni caso, i conti di ERIC EU-SOLARIS sono tenuti mediante iscrizione in un registro separato delle entrate e delle spese derivanti dalle sue attività economiche.
3. Sulla base delle informazioni contabili predisposte dall’amministratore delegato, entro i tre (3) mesi successivi alla chiusura di ciascun esercizio, lo stesso redige il bilancio annuale nel rispetto del principio di trasparenza dell’esercizio finanziario stesso affinché, una volta verificato dal revisore dei conti di ERIC EU-SOLARIS, il tutto possa essere presentato e, se del caso, approvato dall’assemblea generale.
4. L’amministratore delegato redige inoltre una relazione sulla gestione del bilancio e finanziaria dell’esercizio finanziario riferita ai conti annuali.
5. Tanto i conti annuali quanto la relazione sulla gestione del bilancio sono messi a disposizione dell’assemblea generale entro dieci (10) giorni dalla data in cui il revisore dei conti di ERIC EU-SOLARIS trasmette la relazione di revisione contabile, che è messa a disposizione anche dei membri.
6. Entro sei (6) mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario in questione, l’assemblea generale esamina e approva, se del caso e attraverso il regime delle maggioranze previsto dal presente statuto, i conti annuali di ERIC EU-SOLARIS, la relazione sulla gestione del bilancio e finanziaria e la relazione annuale sulle attività dell’ERIC di cui all’articolo 40 redatta dall’amministratore delegato.
7. Una volta approvati, i documenti di cui sopra sono presentati alla Commissione europea e alle autorità pubbliche adeguate e sono resi disponibili sul sito web di ERIC EU-SOLARIS.
8. Qualsiasi argomento non previsto dal presente statuto e dai regolamenti che lo sviluppano è soggetto alle disposizioni in materia di preparazione, deposito, revisione contabile e pubblicazione dei conti di cui alla legislazione nazionale dello Stato in cui ERIC EU-SOLARIS ha la propria sede legale.
Articolo 38
Controllo interno
1. L’amministratore delegato assume i compiti di controllo finanziario e del bilancio di EU-SOLARIS, riesaminando i conti e la documentazione economica e di bilancio di ERIC EU-SOLARIS, informandone l’assemblea generale, il tutto in conformità con i suoi compiti.
2. Inoltre l’amministratore delegato collabora e assiste il revisore dei conti di ERIC EU-SOLARIS secondo quanto necessario ai fini del corretto svolgimento delle sue funzioni.
Articolo 39
Revisione dei conti
1. ERIC EU-SOLARIS è tenuto a far verificare i propri conti annuali da un revisore dei conti.
2. La relazione di revisione contabile è messa a disposizione dei membri all’atto dell’approvazione dei conti annuali dell’esercizio finanziario e, unitamente a questi ultimi, è presentata annualmente alla Commissione europea, nei termini previsti dal presente statuto e dal regolamento ERIC.
CAPO V
PRESENTAZIONE DI RELAZIONI ALLA COMMISSIONE EUROPEA
Articolo 40
Attività di monitoraggio
1. Ogni anno l’amministratore delegato redige una relazione sulle attività di ERIC EU-SOLARIS, nella quale espone, in particolare, gli aspetti scientifici, operativi e finanziari dell’attività di quest’ultimo.
2. Ai fini della redazione di tale relazione annuale l’amministratore delegato si avvale dell’assistenza e della consulenza del comitato scientifico-tecnico e del consiglio dei nodi nazionali.
3. Tale relazione è approvata dall’assemblea generale, con la maggioranza stabilita nel presente statuto, e presentata alla Commissione e alle autorità pubbliche competenti entro sei (6) mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario a cui la relazione si riferisce.
4. Oltre alla relazione annuale, l’amministratore delegato trasmette alla Commissione tutte le informazioni in merito a circostanze che minacciano di compromettere seriamente l’adempimento dei compiti di EU-SOLARIS.
5. La relazione annuale sulle attività di ERIC EU-SOLARIS è di dominio pubblico e viene messa a disposizione degli utenti sul sito web di ERIC EU-SOLARIS.
CAPO VI
ESENZIONI FISCALI
Articolo 41
Esenzioni fiscali
1. Le esenzioni dall’IVA a norma dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera g) e dell’articolo 151, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2006/112/CE del Consiglio1e in conformità degli articoli 50 e 51 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio sono limitate agli acquisti effettuati da ERIC EU-SOLARIS e dai suoi membri che sono destinati all’uso ufficiale ed esclusivo da parte di ERIC EU-SOLARIS, purché tali acquisti vengano effettuati unicamente per le attività non economiche di ERIC EU-SOLARIS in linea con le sue attività. Le esenzioni dall’IVA sono limitate agli acquisti il cui valore supera l’importo di 250 EUR.
2. Le esenzioni dalle accise a norma dell’articolo 11 della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio sono limitate agli acquisti effettuati da ERIC EU-SOLARIS destinati all’uso ufficiale ed esclusivo da parte di ERIC EU-SOLARIS, purché tali acquisti vengano effettuati unicamente per le attività non economiche di ERIC EU-SOLARIS in linea con le sue attività e non superino l’importo di 250 EUR.
3. Sono inclusi anche i costi sostenuti da ERIC EU-SOLARIS e dai suoi membri in relazione a conferenze, seminari e riunioni direttamente collegati alle attività ufficiali dell’ERIC. Fermo restando quanto sopra, le spese e i costi di viaggio non godono di esenzione fiscale.
4. ERIC EU-SOLARIS tiene i conti separati delle spese e delle entrate connessi alle proprie attività economiche e fattura tali attività ai prezzi di mercato oppure, se tali prezzi non possono essere determinati, a prezzi corrispondenti ai costi totali maggiorati di un margine ragionevole. Tali attività non sono soggette ad esenzioni fiscali.
5. Gli acquisti effettuati dai membri del personale non sono soggetti ad esenzioni.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 42
Evoluzione normativa dello statuto
1. Il presente statuto è sviluppato attraverso i diversi regolamenti interni degli organi direttivi e consultivi di ERIC EU-SOLARIS, approvati dall’assemblea generale, ove opportuno, in conformità alle disposizioni del presente statuto.
2. In caso di discrepanza tra uno qualsiasi dei regolamenti interni in via di sviluppo e il presente statuto, quest’ultimo prevale.
Articolo 43
Modifiche dello statuto
1. Ogni proposta di modifica dello statuto è approvata all’unanimità dall’assemblea generale e presentata alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 11 del regolamento ERIC.
2. Lo statuto è aggiornato dall’amministratore delegato. Lo statuto è a disposizione del pubblico sul sito web di ERIC EU-SOLARIS e presso la sua sede legale.
Articolo 44
Diritto applicabile
1. Il funzionamento interno di ERIC EU-SOLARIS è disciplinato dalle norme di seguito elencate in ordine di priorità:
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a) |
norme del diritto dell’Unione, in particolare il regolamento ERIC, la decisione della Commissione europea di costituzione di ERIC EU-SOLARIS e, se del caso, le decisioni di modifica dello statuto di ERIC EU-SOLARIS; |
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b) |
qualsiasi materia non disciplinata o disciplinata parzialmente dalle predette norme dell’Unione è disciplinata dal diritto del paese che funge da membro ospitante; e |
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c) |
il presente statuto e qualsiasi altro regolamento interno di attuazione o sviluppo dello stesso. |
Articolo 45
Risoluzione delle controversie e foro competente
1. La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a dirimere le controversie che potrebbero insorgere tra ERIC EU-SOLARIS e i suoi membri e/o osservatori, tra i membri e/o gli osservatori stessi, purché derivino dalla loro partecipazione ad ERIC EU-SOLARIS, così come tutte le controversie nel contesto delle quali l’Unione europea è parte.
2. In caso di vertenze tra ERIC EU-SOLARIS e terzi, per quanto concerne la giurisdizione si applica la seguente normativa:
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a) |
innanzitutto, prevale la competenza giurisdizionale stabilita dal diritto dell’Unione; e, in mancanza di un’espressa regolamentazione al riguardo, |
|
b) |
la competenza giurisdizionale determinata dal diritto in materia applicabile al membro ospitante. |
Articolo 46
Lingua di lavoro
La lingua di lavoro di ERIC EU-SOLARIS è l’inglese.
ALLEGATO I
MEMBRI E OSSERVATORI
Membri
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Paese od organizzazione intergovernativa |
Soggetto rappresentante |
|
La Repubblica francese |
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) |
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Il Regno di Spagna |
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) |
|
La Repubblica di Cipro |
The Cyprus Institute (CyI) |
|
La Repubblica federale di Germania |
Deutsches Zentrum für Luft-und Raumfahrt (DLR) |
Osservatori
|
Paese od organizzazione intergovernativa |
Soggetto rappresentante |
|
La Repubblica portoghese |
Laboratorio Nacional de Energia e Geologia (LNEG)/Universidade de Évora |
ALLEGATO II
contributi finanziari dei membri e degli osservatori di ERIC EU-SOLARIS per il ciclo di bilancio iniziale
|
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Anno 1 |
Anno 2 |
Anno 3 (*1) |
Anno 4 |
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La Repubblica francese |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
Il Regno di Spagna (*2) |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
La Repubblica di Cipro |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
La Repubblica federale di Germania |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
(*1) Una revisione della quota annuale deve essere effettuata dall'assemblea generale nel corso del terzo anno.
(*2) Il premio di accoglienza ammonta a 95 000 EUR/anno. È ampiamente descritto nel documento del piano aziendale.
ALLEGATO III
DEFINIZIONI
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— |
Maggioranza semplice: più della metà dei voti dei membri presenti o formalmente rappresentati in assemblea. |
|
— |
Maggioranza assoluta: più della metà dei diritti di voto del consorzio. |
|
— |
Maggioranza qualificata: più dei 2/3 dei diritti di voto del consorzio. |
|
— |
Quorum: almeno i 2/3 (arrotondati per eccesso) dei diritti di voto devono essere presenti o formalmente rappresentati in assemblea. |
|
— |
Statuto: il presente statuto per ERIC EU-SOLARIS. |
|
— |
DPI: i diritti di proprietà intellettuale ai sensi dell'articolo 2 della convenzione istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata il 14 luglio 1967. |
|
— |
Membro ospitante: il paese in cui ERIC EU-SOLARIS ha la propria sede legale. |
|
— |
Premio di accoglienza: contributo aggiuntivo all'ERIC da parte del membro ospitante, in natura o denaro. |
|
— |
Amministratore delegato: la persona designata a ricoprire tale carica dall'assemblea generale. |
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— |
Membro: il membro o i membri di ERIC EU-SOLARIS, conformemente all'articolo 14 dello statuto. |
|
— |
Osservatore: un non membro di ERIC EU-SOLARIS che partecipa e contribuisce alle attività dell'ERIC come previsto dall'articolo 14 dello statuto. |
|
— |
Nodo nazionale/nodi nazionali: centri di ricerca, risorse e servizi organizzati a livello nazionale, non necessariamente sotto forma di soggetti aventi capacità giuridica, nel territorio di un membro e gestiti da persone giuridiche, presso i quali vengono svolte attività connesse ad ERIC EU-SOLARIS. |
|
— |
Centro di ricerca: un'organizzazione nazionale di ricerca e sviluppo, indipendente da ERIC EU-SOLARIS, che partecipa alle operazioni di quest'ultimo. |
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— |
Tecnologie CSP/STE: tecnologie relative all'energia solare concentrata/energia solare termica. |
|
— |
Consiglio dei nodi nazionali: un organo consultivo in rappresentanza dei nodi nazionali a sostegno dell'amministratore delegato come previsto dall'articolo 31 del presente statuto. |
|
— |
Comitato tecnico-scientifico: un organo consultivo destinato a fornire assistenza all'assemblea generale come previsto dall'articolo 30 del presente statuto. |
|
— |
Assemblea generale: l'organo direttivo supremo dell'ERIC. |
|
— |
Polo centrale: l'amministratore delegato e il gruppo del segretariato situati presso il membro ospitante. |
|
— |
Accordo sul livello dei servizi: il contratto tra un fornitore di servizi e i suoi clienti che documenta quali servizi il fornitore fornirà e definisce i livelli di servizio che è tenuto a soddisfare. |