28.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 174/1


RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

del 16 febbraio 2022

che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario

(CERS/2022/1)

(2022/C 174/01)

IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’allegato IX,

visto il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (2), e in particolare gli articoli 3 e da 16 a 18,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (3) e in particolare l’articolo 458,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (4), e in particolare il titolo VII, capitolo 4, sezione II,

vista la decisione CERS/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 gennaio 2011, che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico (5), e in particolare gli articoli 18 e 20,

Considerando quanto segue:

(1)

Per garantire l’efficacia e la coerenza delle misure nazionali di politica macroprudenziale, è importante integrare il riconoscimento obbligatorio ai sensi del diritto dell’Unione con il riconoscimento volontario.

(2)

La disciplina in materia di riconoscimento volontario di misure di politica macroprudenziale dettata nella raccomandazione CERS/2015/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico (6) mira ad assicurare che tutte le misure di politica macroprudenziale basate sull’esposizione attivate in uno degli Stati membri siano riconosciute negli altri Stati membri.

(3)

A seguito della decisione della Commissione C (2020) 1214 final (7), De Nederlandsche Bank (DNB), in qualità di autorità designata ai fini dell’articolo 458 del regolamento (UE) n. 575/2013, ha introdotto una misura nazionale più rigorosa, imponendo in tal modo l’applicazione di un fattore di ponderazione del rischio medio minimo per gli enti creditizi autorizzati nei Paesi Bassi e che utilizzano il metodo basato sui rating interni (internal ratings-based, IRB) in relazione ai loro portafogli di esposizioni verso persone fisiche garantite da immobili residenziali situati nei Paesi Bassi. La misura è entrata in vigore il 1o gennaio 2022.

(4)

Il 23 novembre 2021 la DNB ha presentato al Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) una richiesta di riconoscimento della misura nazionale più rigorosa ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013.

(5)

A seguito della richiesta della DNB al CERS e al fine di prevenire il concretizzarsi di effetti negativi transfrontalieri, quali propagazioni e arbitraggio regolamentare che potrebbero derivare dall’attuazione della misura di politica macroprudenziale che sarà applicabile nei Paesi Bassi, conformemente all’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi) del regolamento (UE) n. 575/2013, il Consiglio generale del CERS ha deciso di includere tale misura nell’elenco delle misure di politica macroprudenziale di cui è raccomandato il riconoscimento ai sensi della raccomandazione CERS/2015/2.

(6)

Il 26 ottobre 2021 la Lietuvos bankas, in qualità di autorità designata ai fini dell’articolo 133, paragrafo 9, della direttiva 2013/36/UE, ha notificato al CERS l’intenzione di fissare un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico per tutte le esposizioni al dettaglio verso persone fisiche in Lituania garantite da immobili residenziali. La riserva di capitale a fronte del rischio sistemico sarà applicabile alle banche autorizzate in Lituania al massimo livello di consolidamento nel paese. Parallelamente, la prevista riserva di capitale a fronte del rischio sistemico si applicherà ai gruppi centrali delle cooperative di credito che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata. La misura dovrebbe entrare in vigore il 1o luglio 2022.

(7)

Il 1o dicembre 2021 la Lietuvos bankas ha presentato al CERS una richiesta di riconoscimento del coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE.

(8)

A seguito della richiesta della Lietuvos bankas e al fine di prevenire il concretizzarsi di effetti negativi transfrontalieri, quali propagazioni e arbitraggio regolamentare che potrebbero derivare dall’attuazione della misura di politica macroprudenziale che sarà applicabile in Lituania, il Consiglio generale del CERS ha deciso di includere tale misura nell’elenco delle misure di politica macroprudenziale di cui è raccomandato il riconoscimento ai sensi della raccomandazione CERS/2015/2.

(9)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la raccomandazione CERS/2015/2,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Modifiche

La raccomandazione CERS/2015/2 è modificata come segue:

1.

La subraccomandazione C, paragrafo 1, della sezione 1 è sostituita dalla seguente:

«1.

Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere le misure di politica macroprudenziale adottate da altre autorità competenti di cui il CERS abbia raccomandato il riconoscimento. Si raccomanda il riconoscimento delle seguenti misure, come descritte nell’allegato:

 

Belgio:

una maggiorazione della ponderazione del rischio applicata alle esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali situati in Belgio applicata in conformità all’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013 agli enti creditizi autorizzati in Finlandia, che utilizzano il metodo basato sui rating interni (internal ratings-based, IRB) per calcolare i requisiti patrimoniali regolamentari e composta da:

(a)

una maggiorazione fissa della ponderazione del rischio di 5 punti percentuali; e

(b)

una maggiorazione proporzionale della ponderazione del rischio che consiste nel 33 per cento della media ponderata per l’esposizione dei fattori di ponderazione del rischio applicata al portafoglio delle esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali situati in Belgio;

 

Francia:

un inasprimento del limite delle grandi esposizioni ai sensi dell’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, applicabile alle esposizioni verso grandi società non finanziarie fortemente indebitate con sede in Francia al 5 per cento del capitale di classe 1, applicato ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013 agli enti a rilevanza sistemica globale (global systemically important institutions, G-SII) e agli altri enti a rilevanza sistemica (other systemically important institutions, O-SII) al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario;

 

Lituania

un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del 2 % per tutte le esposizioni al dettaglio verso persone fisiche residenti nella Repubblica di Lituania garantite da immobili residenziali.

 

Lussemburgo:

limiti alla copertura del finanziamento (loan-to value, LTV) giuridicamente vincolanti per nuovi mutui ipotecari su immobili residenziali situati in Lussemburgo, con diversi limiti all’LTV applicabili a diverse categorie di mutuatari:

a)

un limite all’LTV del 100 % per coloro che acquistano per la prima volta la loro residenza principale;

b)

un limite all’LTV del 90 % per gli altri acquirenti, ossia per coloro che non acquistano per la prima volta la loro residenza principale. Tale limite è attuato in modo proporzionale attraverso un’indennità di portafoglio. In particolare, i prestatori possono emettere il 15 % del portafoglio di nuovi mutui concessi a tali mutuatari con un LTV superiore a 90 % ma inferiore all’LTV massimo del 100 %;

c)

un limite all’LTV dell’80 % per altri mutui ipotecari (incluso il segmento degli acquisti a fini locativi).

 

Paesi Bassi:

un fattore di ponderazione del rischio medio minimo applicato conformemente all’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013 agli enti creditizi autorizzati nei Paesi Bassi, che utilizzano il metodo IRB per il calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari in relazione ai loro portafogli di esposizioni verso persone fisiche garantite da immobili residenziali situati nei Paesi Bassi. Per ogni singola voce di esposizione che rientra nell’ambito di applicazione della misura, un fattore di ponderazione del rischio del 12 % è attribuito alla parte del prestito che non supera il 55 % del valore di mercato dell’immobile che serve a garantire il prestito, mentre un fattore di ponderazione del rischio del 45 % è attribuito alla parte restante del prestito. Il fattore di ponderazione del rischio medio minimo del portafoglio è la media ponderata per l’esposizione dei fattori di ponderazione del rischio dei singoli prestiti.

 

Norvegia:

un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del 4,5 % per le esposizioni in Norvegia applicato a tutti gli enti creditizi autorizzati in Norvegia in conformità all’articolo 133 della direttiva 2013/36/UE, come applicato alla Norvegia e in Norvegia il 1o gennaio 2020, conformemente alle disposizioni dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (*1) (Accordo SEE) (di seguito «CRD come applicabile alla Norvegia e in Norvegia il 1o gennaio 2020»);

un livello minimo del 20 % applicato al fattore medio di ponderazione del rischio per le esposizioni relative a immobili residenziali in Norvegia, applicato agli enti creditizi autorizzati in Norvegia che utilizzano il metodo IRB per il calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari, in conformità all’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013, come applicato alla Norvegia e in Norvegia il 1o gennaio 2020 conformemente alle disposizioni dell’accordo SEE (di seguito «CRR come applicabile alla Norvegia e in Norvegia il 1o gennaio 2020»);

un livello minimo del 35 % applicato al fattore medio di ponderazione del rischio per le esposizioni relative a immobili non residenziali in Norvegia, applicato agli enti creditizi autorizzati in Norvegia, che utilizzano il metodo IRB per il calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari conformemente all’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del CRR come applicabile alla Norvegia e in Norvegia il 1o gennaio 2020.

 

Svezia:

un requisito minimo del 25 per cento specifico per ente creditizio applicato alla media ponderata per l’esposizione dei fattori di ponderazione del rischio applicati al portafoglio delle esposizioni al dettaglio verso debitori residenti in Svezia garantite da beni immobili ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013, imposto agli enti creditizi autorizzati in Svezia che utilizzano il metodo IRB per calcolare i requisiti patrimoniali regolamentari.

(*1)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.»"

2.

L’allegato è sostituito dall’allegato alla presente raccomandazione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 febbraio 2022.

Il capo del segretariato del CERS,

per conto del Consiglio generale del CERS

Francesco MAZZAFERRO


(1)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(2)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.

(3)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(4)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.

(5)  GU C 58 del 24.2.2011, pag. 4.

(6)  Raccomandazione CERS/2015/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 15 dicembre 2015, sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (GU C 97 del 12.3.2016, pag. 9).

(7)  Commission Decision C(2020) 1214 final of 5 marzo 2020 not to propose an implementing act to reject the draft national measure notified on 8 January 2020 by the Netherlands under Article 458(4) of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council.


ALLEGATO

L’allegato alla raccomandazione CERS/2015/2 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

Belgio

Una maggiorazione della ponderazione del rischio per esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali situati in Belgio, imposta agli enti creditizi autorizzati in Belgio che utilizzano il metodo basato sui ratings interni (internal ratings-based, IRB) e applicata in conformità all’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013. La maggiorazione consta di due componenti:

(a)

una maggiorazione fissa della ponderazione del rischio di 5 punti percentuali; e

(b)

una maggiorazione proporzionale della ponderazione del rischio che consiste nel 33 per cento della media ponderata per l’esposizione dei fattori di ponderazione del rischio applicati al portafoglio delle esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali ubicati in Belgio.

I.   Descrizione della misura

1.

La misura belga, applicata ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013, e imposta agli enti creditizi autorizzati in Belgio che utilizzano il metodo IRB, consiste in una maggiorazione del fattore di ponderazione del rischio per esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali situati in Belgio, che consta di due componenti:

(a)

la prima componente consiste in una maggiorazione di cinque punti percentuali della ponderazione del rischio applicata alle esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali ubicati in Belgio ottenuta dopo aver computato la seconda parte della maggiorazione della ponderazione del rischio ai sensi del punto b).

(b)

La seconda componente consiste in una maggiorazione della ponderazione del rischio del 33 per cento della media ponderata per l’esposizione dei fattori di ponderazione del rischio applicati al portafoglio delle esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali situati in Belgio. La media ponderata per l’esposizione è la media delle ponderazioni per i rischi dei singoli prestiti calcolata in conformità all’articolo 154 del regolamento (UE) n. 575/2013, ponderata rispetto al valore della corrispondente esposizione.

II.   Riconoscimento

2.

In conformità all’articolo 458, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, si raccomanda alle autorità competenti degli Stati membri interessati di riconoscere la misura belga applicandola alle succursali degli enti creditizi autorizzate a livello nazionale che utilizzano il metodo IRB, situate in Belgio, entro il termine specificato nella subraccomandazione C, paragrafo 3.

3.

Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere la misura belga applicandola agli enti creditizi autorizzati a livello nazionale che utilizzano il metodo IRB che abbiano esposizioni al dettaglio dirette garantite da immobili residenziali ubicati in Belgio. In conformità alla subraccomandazione C, paragrafo 2, si raccomanda alle autorità competenti di applicare la stessa misura che è stata applicata in Belgio dall’autorità competente all’attivazione entro il termine specificato nella subraccomandazione C, paragrafo 3.

4.

Qualora la stessa misura di politica macroprudenziale non sia disponibile nelle loro giurisdizioni, si raccomanda alle autorità competenti di applicare, previa consultazione con il CERS, la misura di politica macroprudenziale utilizzabile nelle loro giurisdizioni che consegue l’effetto il più possibile equivalente alla predetta misura di cui si raccomanda il riconoscimento, inclusa l’adozione di misure e poteri di vigilanza di cui al titolo VII, capo 2, sezione IV, della direttiva 2013/36/UE. Si raccomanda alle autorità competenti di adottare la misura equivalente entro e non oltre quattro mesi dalla data di pubblicazione della presente raccomandazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

III.   Soglia di rilevanza

5.

La misura è integrata da una soglia di rilevanza specifica di 2 miliardi di euro per guidare la potenziale applicazione del principio de minimis da parte delle autorità competenti che applicano il riconoscimento.

6.

In conformità alla sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, le autorità competenti dello Stato membro interessato possono esentare singoli enti creditizi autorizzati a livello nazionale che utilizzano il metodo IRB con esposizioni al dettaglio non significative garantite da immobili residenziali ubicati in Belgio al di sotto della soglia di rilevanza di 2 miliardi di euro. Nell’applicazione della soglia di rilevanza, le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività dell’esposizione e si raccomanda alle stesse l’applicazione della misura belga agli enti creditizi autorizzati a livello nazionale precedentemente esentati nel momento in cui la soglia di rilevanza di 2 miliardi di euro sia superata.

7.

In assenza di enti creditizi autorizzati negli Stati membri interessati con succursali situate in Belgio o con esposizioni al dettaglio dirette garantite da immobili residenziali situati in Belgio, che utilizzino il metodo IRB e che abbiano esposizioni pari o superiori a 2 miliardi di euro sul mercato degli immobili residenziali in Belgio, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono, ai sensi della sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, decidere di non riconoscere la misura belga. In tal caso le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività delle esposizioni e si raccomanda alle stesse il riconoscimento della misura belga nel momento in cui un ente creditizio che utilizza il metodo IRB superi la soglia di 2 miliardi di euro.

8.

In conformità alla sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, la soglia di rilevanza di 2 miliardi di euro costituisce una soglia massima raccomandata. Le autorità competenti che applicano il riconoscimento possono, pertanto, anziché applicare la soglia raccomandata, stabilirne una inferiore per le proprie giurisdizioni, se del caso, o riconoscere la misura senza alcuna soglia di rilevanza.

Francia

Un inasprimento del limite delle grandi esposizioni ai sensi dell’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, applicabile alle esposizioni verso grandi società non finanziarie fortemente indebitate con sede in Francia al 5 per cento del capitale di classe 1, applicabile in conformità con l’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013 agli enti a rilevanza sistemica globale (global systemically important institutions, G-SII) e agli altri enti a rilevanza sistemica (other systemically important institutions, O-SII) al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario.

I.   Descrizione della misura

1.

La misura francese, applicata ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013, e imposta ai G-SII e agli O-SII al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario (non a livello sub-consolidato), consiste in un inasprimento del limite delle grandi esposizioni al 5 per cento del capitale di classe 1, applicabile alle esposizioni verso grandi società non finanziarie fortemente indebitate con sede in Francia.

2.

Una società non finanziaria è definita quale persona fisica o giuridica di diritto privato con sede in Francia, e che, al proprio livello e al massimo livello di consolidamento, appartiene al settore delle società non finanziarie come definito al punto 2.45 dell’allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).

3.

La misura si applica alle esposizioni verso società non finanziarie con sede in Francia e alle esposizioni verso gruppi di società non finanziarie connesse, come segue:

a)

per le società non finanziarie appartenenti a un gruppo di società non finanziarie connesse con sede in Francia al massimo livello di consolidamento, la misura si applica alla somma delle esposizioni nette nei confronti del gruppo e di tutte le entità ad esso connesse ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 39, del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

per le società non finanziarie appartenenti a un gruppo di società non finanziarie connesse con sede al di fuori della Francia al massimo livello di consolidamento, la misura si applica alla somma:

(i)

delle esposizioni verso le società non finanziarie con sede in Francia;

(ii)

delle esposizioni verso entità in Francia o all’estero controllate direttamente o indirettamente dalle società non finanziarie di cui al punto i) ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 39) del regolamento (UE) n. 575/2013;

(iii)

delle esposizioni verso entità in Francia o all’estero economicamente dipendenti dalle società non finanziarie di cui al punto i) ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 39) del regolamento (UE) n. 575/2013.

Le società non finanziarie che non hanno sede in Francia e che non sono una filiazione o un’entità economicamente dipendente da una società non finanziaria con sede in Francia, né sono controllate direttamente o indirettamente da una tale società, pertanto non rientrano nel campo di applicazione della misura.

In conformità all’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, la misura è applicabile tenuto conto dell’effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito e delle esenzioni di cui agli articoli da 399 a 403 del regolamento (UE) n. 575/2013.

4.

Un G-SII o un O-SII deve considerare una società non finanziaria con sede in Francia come grande se la propria esposizione originaria verso la società non finanziaria o verso il gruppo di società non finanziarie connesse ai sensi del paragrafo 3, è pari o superiore a 300 milioni di euro. Il valore dell’esposizione originaria è calcolato ai sensi degli articoli 389 e 390 del regolamento (UE) n. 575/2013 prima di tener conto dell’effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito e delle esenzioni di cui agli articoli da 399 a 403 del regolamento (UE) n. 575/2013, come riportato in conformità all’articolo 9 del regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 680/2014 (*2).

5.

Una società non finanziaria è considerata fortemente indebitata se il suo coefficiente di leva finanziaria è superiore al 100 per cento e il suo coefficiente di copertura degli oneri finanziari è inferiore a tre, calcolato al massimo livello di consolidamento del gruppo, come segue:

(a)

il coefficiente di leva finanziaria è il rapporto fra debiti totali al netto delle disponibilità liquide e il capitale proprio; e

(b)

il coefficiente di copertura degli oneri finanziari è il rapporto tra, da un lato, il valore aggiunto maggiorato delle sovvenzioni per il funzionamento meno: (i) la massa salariale; (ii) le imposte e tasse per l’esercizio; (iii) le altre spese nette di esercizio ordinario senza interessi e oneri assimilati; e (iv) deprezzamento e ammortamento e, dall’altro lato, gli interessi e gli oneri assimilati.

I coefficienti sono calcolati in base ad aggregati contabili definiti in conformità alle norme applicabili, come presentati nella situazione contabile della società non finanziaria, certificata, se del caso, da un revisore contabile.

II.   Riconoscimento

6.

Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere la misura francese applicandola ai G-SII e agli O-SII autorizzati a livello nazionale al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario.

7.

Qualora la stessa misura di politica macroprudenziale non sia disponibile nella loro giurisdizione, in linea con la subraccomandazione C, paragrafo 2, si raccomanda alle autorità competenti di applicare, previa consultazione con il CERS, la misura di politica macroprudenziale utilizzabile nella loro giurisdizione che consegua l’effetto il più possibile equivalente alla predetta misura di cui si raccomanda il riconoscimento. Si raccomanda alle autorità competenti di adottare la misura equivalente entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della presente raccomandazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

III.   Soglia di rilevanza

8.

La misura è integrata da una soglia di rilevanza combinata per guidare la potenziale applicazione del principio de minimis da parte delle autorità competenti che applicano il riconoscimento della misura, che si compone di:

(a)

una soglia di rilevanza di 2 miliardi di euro per le esposizioni originarie totali dei G-SII e degli O-SII autorizzati a livello nazionale al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario verso il settore francese delle società non finanziarie;

(b)

una soglia di 300 milioni di euro applicabile ai G-SII e agli O-SII autorizzati a livello nazionale che raggiungono o superano la soglia di cui al punto a) per:

(i)

una singola esposizione originaria verso una società non finanziaria con sede in Francia;

(ii)

la somma delle esposizioni originarie verso un gruppo di società non finanziarie connesse con sede in Francia al massimo livello di consolidamento, calcolato ai sensi del paragrafo 3, lettera a);

(iii)

la somma delle esposizioni originarie verso società non finanziarie con sede in Francia appartenenti a un gruppo di società non finanziarie connesse con sede fuori dalla Francia al massimo livello di consolidamento come segnalato nei modelli C 28.00 e C 29.00 dell’allegato VIII al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014;

(c)

Una soglia del 5 per cento del capitale di classe 1 del G-SII o dell’O-SII al massimo livello di consolidamento, per le esposizioni identificate al punto b) tenuto conto dell’effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito e delle esenzioni ai sensi degli articoli da 399 a 403 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Le soglie di cui ai paragrafi b) e c) devono essere applicate indipendentemente dal fatto che l’entità interessata o la società non finanziaria sia fortemente indebitata o meno.

Il valore dell’esposizione originaria di cui ai paragrafi a) e b) deve essere calcolato conformemente agli articoli 389 e 390 del regolamento (UE) n. 575/2013 prima di tener conto dell’effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito e delle esenzioni di cui agli articoli da 399 a 403 del regolamento (UE) n. 575/2013, come riportato in conformità all’articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

9.

In conformità alla sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, le autorità competenti dello Stato membro interessato possono esentare i G-SII o gli O-SII autorizzati a livello nazionale al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario che non siano in violazione della soglia di rilevanza combinata di cui al paragrafo 8. Nell’applicazione della soglia di rilevanza, le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività dell’esposizione dei G-SII e degli O-SII autorizzati a livello nazionale verso il settore francese delle società non finanziarie nonché la concentrazione dell’esposizione dei G-SII e degli O-SII autorizzati a livello nazionale verso grandi società non finanziarie con sede in Francia, e si raccomanda alle stesse l’applicazione della misura francese ai G-SII e agli O-SII autorizzati a livello nazionale precedentemente esentati al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario nel momento in cui la soglia di rilevanza combinata di cui al paragrafo 8 sia superata. Si incoraggiano inoltre le autorità competenti a segnalare agli altri operatori di mercato nelle loro giurisdizioni i rischi sistemici associati all’aumentata leva finanziaria delle grandi società non finanziarie con sede in Francia.

10.

In assenza di G-SII e O-SII al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario autorizzati negli Stati membri interessati e aventi esposizioni verso il settore francese delle società non finanziarie che superino la soglia di rilevanza di cui al paragrafo 8, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono, ai sensi della sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, decidere di non riconoscere la misura francese. In tal caso, le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività dell’esposizione dei G-SII e degli O-SII autorizzati a livello nazionale verso il settore francese delle società non finanziarie così come la concentrazione dell’esposizione dei G-SII e degli O-SII autorizzati a livello nazionale verso grandi società non finanziarie con sede in Francia, e si raccomanda alle stesse il riconoscimento della misura francese nel momento in cui un G-SII o un O-SII al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario supera la soglia di rilevanza combinata di cui al paragrafo 8. Si incoraggiano inoltre le autorità competenti a segnalare agli altri operatori di mercato nelle loro giurisdizioni i rischi sistemici associati all’aumentata leva finanziaria delle grandi società non finanziarie con sede in Francia.

11.

In conformità alla sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, la soglia di rilevanza combinata di cui al paragrafo 8 costituisce una soglia massima raccomandata. Le autorità competenti che applicano il riconoscimento possono, pertanto, anziché applicare la soglia raccomandata, stabilirne una inferiore per le proprie giurisdizioni, se del caso, o riconoscere la misura senza alcuna soglia di rilevanza.

Lituania

un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del 2 % per tutte le esposizioni al dettaglio verso persone fisiche residenti nella Repubblica di Lituania garantite da immobili residenziali.

I.   Descrizione della misura

1.

La misura lituana, applicata conformemente all’articolo 133 della direttiva 2013/36/UE, impone un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del 2 % per tutte le esposizioni al dettaglio verso persone fisiche in Lituania garantite da immobili residenziali.

II.   Riconoscimento

2.

Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere la misura lituana applicandola alle succursali situate in Lituania di banche autorizzate a livello nazionale e alle esposizioni transfrontaliere dirette verso persone fisiche in Lituania garantite da immobili residenziali. Una quota significativa del totale delle posizioni ipotecarie è detenuta da succursali di banche estere che operano in Lituania; pertanto, il riconoscimento della misura da parte di altri Stati membri contribuirebbe a promuovere condizioni di parità e a garantire che tutti gli operatori del mercato significativi tengano conto dell’aumento del rischio immobiliare residenziale in Lituania e aumentino la loro resilienza.

3.

Qualora la stessa misura di politica macroprudenziale non sia disponibile nelle loro giurisdizioni, si raccomanda alle autorità competenti di applicare, previa consultazione con il CERS, la misura di politica macroprudenziale utilizzabile nelle loro giurisdizioni che consegue l’effetto il più possibile equivalente alla predetta misura di cui si raccomanda il riconoscimento, inclusa l’adozione di misure e poteri di vigilanza di cui al titolo VII, capo 2, sezione IV, della direttiva 2013/36/UE. Si raccomanda alle autorità competenti di adottare la misura equivalente entro e non oltre quattro mesi dalla data di pubblicazione della presente raccomandazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

III.   Soglia di rilevanza

4.

La misura è integrata da una soglia di rilevanza specifica di 2 miliardi di euro per guidare la potenziale applicazione del principio de minimis da parte delle autorità competenti che applicano il riconoscimento. Gli enti possono essere esentati dal requisito di riserva di capitale a fronte del rischio sistemico se le loro esposizioni settoriali rilevanti non superano i 50 milioni di euro, corrispondenti approssimativamente allo 0,5 % delle esposizioni rilevanti del totale del settore degli enti creditizi in Lituania. Pertanto, il riconoscimento è richiesto solo in caso di superamento della soglia specifica per istituzione.

5.

Giustificazione di tale soglia:

a.

È necessario ridurre al minimo il potenziale di frammentazione normativa, in quanto la stessa soglia di rilevanza si applicherà anche agli enti creditizi autorizzati in Lituania;

b.

L’applicazione di tale soglia di rilevanza contribuirebbe a garantire condizioni di parità nel senso che gli enti con esposizioni di dimensioni analoghe sarebbero soggetti al requisito di riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;

c.

La soglia è rilevante per la stabilità finanziaria, in quanto l’ulteriore sviluppo del rischio immobiliare residenziale dipenderà principalmente dall’attività del mercato immobiliare, che dipende in parte dall’ammontare dei nuovi prestiti emessi per l’acquisto di abitazioni. Pertanto, la misura dovrebbe applicarsi agli operatori di mercato che operano in questo mercato anche se i loro portafogli di prestiti ipotecari non sono grandi come quelli dei maggiori erogatori di prestiti.

6.

In conformità con la sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, la soglia di rilevanza di 50 milioni di euro costituisce una soglia massima raccomandata. Le autorità competenti che applicano il riconoscimento possono, pertanto, anziché applicare la soglia raccomandata, stabilirne una inferiore per le proprie giurisdizioni, se del caso, ovvero riconoscere la misura senza alcuna soglia di rilevanza.

Lussemburgo

Limiti alla copertura del finanziamento (loan-to-value, LTV) giuridicamente vincolanti per nuovi mutui ipotecari su immobili residenziali situati in Lussemburgo, con diversi limiti all’LTV applicabili alle diverse categorie di mutuatari:

a)

un limite all’LTV del 100 % per coloro che acquistano per la prima volta la loro residenza principale;

b)

un limite all’LTV del 90 % per gli altri acquirenti, ossia per coloro che non acquistano per la prima volta la loro residenza principale. Tale limite è attuato in modo proporzionale attraverso un’indennità di portafoglio. In particolare, i prestatori possono emettere il 15 % del portafoglio di nuovi mutui concessi a tali mutuatari con un LTV superiore a 90 % ma inferiore all’LTV massimo del 100 %;

c)

un limite all’LTV dell’80 % per altri mutui ipotecari (incluso il segmento degli acquisti a fini locativi).

I.   Descrizione della misura

1.

Le autorità del Lussemburgo hanno attivato limiti all’LTV giuridicamente vincolanti per i nuovi mutui ipotecari sugli immobili residenziali situati in Lussemburgo. A seguito della raccomandazione del Comité du Risque Systémique (Comitato per il rischio sistemico) (*3), la Commission de Surveillance du Secteur Financier (Commissione di sorveglianza del settore finanziario) (*4), agendo di concerto con la Banque centrale du Luxembourg, ha attivato limiti all’LTV che sono diversi per tre categorie di mutuatari. I limiti all’LTV per ciascuna delle tre categorie sono:

(a)

un limite all’LTV del 100 % per coloro che acquistano per la prima volta la loro residenza principale;

(b)

un limite all’LTV del 90 % per altri acquirenti, ossia per coloro che non acquistano per la prima volta la loro residenza principale. Tale limite è attuato in modo proporzionale attraverso un’indennità di portafoglio. In particolare, i prestatori possono emettere il 15 % del portafoglio di nuovi mutui concessi a tali mutuatari con un LTV superiore a 90 % ma inferiore all’LTV massimo del 100 %;

(c)

un limite all’LTV dell’80 % per altri mutui ipotecari (incluso il segmento degli acquisti a fini locativi).

2.

L’LTV è il rapporto tra la somma di tutti i prestiti o delle tranches di prestiti garantiti da parte del mutuatario con immobili residenziali al momento della concessione del prestito e il valore dell’immobile nello stesso momento.

3.

I limiti all’LTV si applicano indipendentemente dalla tipologia di proprietà (per esempio piena proprietà, usufrutto, nuda proprietà).

4.

La misura si applica a qualsiasi mutuatario privato che contrae un mutuo ipotecario per acquistare un immobile residenziale in Lussemburgo a fini non commerciali. La misura si applica altresì se il mutuatario utilizza una struttura giuridica come una società di investimento immobiliare per completare l’operazione, e in caso di domande congiunte. Gli “immobili residenziali” includono i terreni edificabili, indipendentemente dal fatto che i lavori di costruzione avvengano immediatamente a seguito dell’acquisto o anni dopo. La misura si applica altresì se un prestito è concesso a un mutuatario per acquistare una proprietà con un contratto di locazione a lungo termine. La proprietà immobiliare può essere destinata all’uso del proprietario o acquistata a fini locativi.

II.   Riconoscimento

5.

Si raccomanda agli Stati membri i cui enti creditizi, imprese di assicurazione e professionisti che esercitano attività di prestito (erogatori di mutui ipotecari) hanno significative e rilevanti esposizioni creditizie in Lussemburgo tramite crediti diretti transfrontalieri di riconoscere la misura del Lussemburgo nella loro giurisdizione. Se la stessa misura non è disponibile nella loro giurisdizione per tutte le rilevanti esposizioni transfrontaliere, le autorità competenti dovrebbero applicare le misure disponibili che abbiano un effetto il più possibile equivalente alla misura di politica macroprudenziale attivata.

6.

Gli Stati membri dovrebbero notificare al CERS il riconoscimento della misura del Lussemburgo oppure utilizzare le esenzioni de minimis in conformità alla raccomandazione D della raccomandazione CERS/2015/2. La notifica dovrebbe essere inviata non oltre un mese dopo l’adozione della misura di riconoscimento, utilizzando il rispettivo modello pubblicato sul sito Internet del CERS. Il CERS pubblicherà le notifiche sul sito Internet del CERS, comunicando le decisioni nazionali di riconoscimento al pubblico. Tale pubblicazione includerà qualsiasi esenzione effettuata dagli Stati membri di riconoscimento, nonché il loro impegno a monitorare le propagazioni e ad agire ove necessario.

7.

Si raccomanda agli Stati membri di riconoscere una misura entro tre mesi dalla pubblicazione della presente raccomandazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

III.   Soglia di rilevanza

8.

La misura è integrata da due soglie di rilevanza per orientare la potenziale applicazione del principio de minimis da parte degli Stati membri di riconoscimento: una soglia di rilevanza nazionale e una soglia di rilevanza specifica per istituzione. La soglia di rilevanza nazionale per il totale dei crediti ipotecari transfrontalieri al Lussemburgo è di 350 milioni di euro, che corrisponde approssimativamente all’1 % del mercato totale nazionale dei mutui ipotecari su immobili ad uso residenziale nazionali nel dicembre 2020. La soglia di rilevanza specifica per istituzione per il totale dei crediti ipotecari transfrontalieri al Lussemburgo è di 35 milioni di euro, che corrisponde approssimativamente allo 0,1 % del mercato totale nazionale dei mutui ipotecari su immobili ad uso residenziale in Lussemburgo nel dicembre 2020. Il riconoscimento è richiesto esclusivamente ove sia la soglia nazionale che la soglia specifica per istituzione siano superate.

Paesi Bassi

Un fattore di ponderazione del rischio medio minimo applicato dagli enti creditizi che utilizzano il metodo IRB in relazione ai loro portafogli di esposizioni verso persone fisiche garantite da immobili residenziali situati nei Paesi Bassi. Per ogni singola voce di esposizione che rientra nell’ambito di applicazione della misura, un fattore di ponderazione del rischio del 12 % è attribuito alla parte del prestito che non supera il 55 % del valore di mercato dell’immobile che serve a garantire il prestito, mentre un fattore di ponderazione del rischio del 45 % è attribuito alla parte restante del prestito. Il fattore di ponderazione del rischio medio minimo del portafoglio è la media ponderata per l’esposizione dei fattori di ponderazione del rischio dei singoli prestiti.

I.   Descrizione della misura

1.

La misura olandese applicata a norma dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013 impone un fattore minimo di ponderazione del rischio medio per il portafoglio delle esposizioni degli enti creditizi IRB nei confronti di persone fisiche garantite da ipoteche su immobili residenziali situati nei Paesi Bassi. I prestiti coperti dal sistema nazionale di garanzia dei mutui ipotecari sono esentati dalla misura.

2.

Il fattore di ponderazione del rischio medio minimo è calcolato come segue:

(a)

Per ogni singola voce di esposizione che rientra nell’ambito di applicazione della misura, un fattore di ponderazione del rischio del 12 % è attribuito alla parte del prestito che non supera il 55 % del valore di mercato dell’immobile che serve a garantire il prestito, mentre un fattore di ponderazione del rischio del 45 % è attribuito alla parte restante del prestito. Il rapporto LTV da utilizzare in questo calcolo dovrebbe essere determinato conformemente alle disposizioni applicabili del regolamento (UE) n. 575/2013.

(b)

Il fattore di ponderazione del rischio medio minimo del portafoglio è la media ponderata per l’esposizione dei fattori di ponderazione del rischio dei singoli prestiti, calcolata come spiegato in precedenza. I singoli prestiti esenti dalla misura non sono presi in considerazione nel calcolo del fattore di ponderazione del rischio medio minimo.

3.

Questa misura non sostituisce i requisiti patrimoniali esistenti stabiliti e derivanti dal regolamento (UE) n. 575/2013. Le banche cui si applica la misura devono calcolare il fattore medio di ponderazione del rischio della parte del portafoglio ipotecario che rientra nell’ambito di applicazione di tale misura sulla base sia delle normali disposizioni applicabili contenute nel regolamento (UE) n. 575/2013 sia del metodo stabilito nella misura. Nel calcolare i loro requisiti patrimoniali, devono successivamente applicare il valore più elevato tra i due fattori medi di ponderazione del rischio.

II.   Riconoscimento

4.

Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere la misura olandese applicandola agli enti creditizi autorizzati a livello nazionale che utilizzano il metodo IRB che hanno esposizioni verso persone fisiche garantite da immobili residenziali situati nei Paesi Bassi, in quanto il loro settore bancario può, attraverso le loro succursali, essere o diventare esposto, direttamente o indirettamente, al rischio sistemico nel mercato immobiliare olandese.

5.

In conformità alla subraccomandazione C, paragrafo 2, si raccomanda alle autorità competenti di applicare la stessa misura che è stata applicata nei Paesi Bassi dall’autorità competente all’attivazione entro il termine specificato nella subraccomandazione C, paragrafo 3.

6.

Qualora la stessa misura di politica macroprudenziale non sia disponibile nelle loro giurisdizioni, si raccomanda alle autorità competenti di applicare, previa consultazione con il CERS, la misura di politica macroprudenziale utilizzabile nelle loro giurisdizioni che consegue l’effetto il più possibile equivalente alla predetta misura di cui si raccomanda il riconoscimento, inclusa l’adozione di misure e poteri di vigilanza di cui al titolo VII, capo 2, sezione IV, della direttiva 2013/36/UE. Si raccomanda alle autorità competenti di adottare la misura equivalente entro e non oltre quattro mesi dalla data di pubblicazione della presente raccomandazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

III.   Soglia di rilevanza

7.

La misura è integrata da una soglia di rilevanza specifica per guidare la potenziale applicazione del principio de minimis da parte delle autorità competenti che applicano il riconoscimento della misura. Gli enti possono essere esentati dal fattore minimo di ponderazione del rischio medio per il portafoglio delle esposizioni degli enti creditizi IRB verso persone fisiche garantite da ipoteche su immobili residenziali situati nei Paesi Bassi se tale valore non supera i 5 miliardi di euro. I prestiti coperti dal sistema nazionale di garanzia dei mutui ipotecari non saranno calcolati ai fini della soglia di rilevanza.

8.

In conformità con la sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, la soglia di rilevanza di 5 miliardi di euro costituisce una soglia massima raccomandata. Le autorità competenti che applicano il riconoscimento possono, pertanto, anziché applicare la soglia raccomandata, stabilirne una inferiore, se del caso, per le proprie giurisdizioni, o riconoscere la misura senza alcuna soglia di rilevanza.

Norvegia

un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del 4,5 % per le esposizioni in Norvegia applicato a tutti gli enti creditizi autorizzati in Norvegia in conformità all’articolo 133 della direttiva 2013/36/UE, come applicato alla Norvegia e in Norvegia il 1o gennaio 2020, conformemente alle disposizioni dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (Accordo SEE) (di seguito “CRD come applicabile alla Norvegia e in Norvegia il 1o gennaio 2020”);

un livello minimo del 20 % applicato al fattore medio di ponderazione del rischio per le esposizioni relative a immobili residenziali in Norvegia, applicato agli enti creditizi autorizzati in Norvegia che utilizzano il metodo basato sui rating interni (IRB) per il calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari, in conformità all’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013, come applicato alla Norvegia e in Norvegia il 1o gennaio 2020 conformemente alle disposizioni dell’accordo SEE (di seguito “CRR come applicabile alla Norvegia e in Norvegia il 1o gennaio 2020”);

un livello minimo del 35 % applicato al fattore medio di ponderazione del rischio per le esposizioni relative a immobili non residenziali in Norvegia, applicato agli enti creditizi autorizzati in Norvegia, che utilizzano il metodo IRB per il calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori conformemente all’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del CRR come applicabile alla Norvegia e in Norvegia il 1o gennaio 2020.

I.   Descrizione delle misure

1.

Dal 31 dicembre 2020, il Ministero delle finanze norvegese (Finansdepartementet ) ha introdotto tre misure, ovvero i) un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico per le esposizioni in Norvegia, ai sensi dell’articolo 133 della CRD come applicabile alla Norvegia e in Norvegia il 1o gennaio 2020, ii) un livello minimo applicato al fattore medio di ponderazione del rischio del rischio per le esposizioni relative a immobili residenziali in Norvegia, ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del CRR come applicabile alla Norvegia e in Norvegia il 1o gennaio 2020; e iii) un livello minimo applicato al fattore medio di ponderazione del rischio del rischio per le esposizioni relative a immobili non residenziali in Norvegia, ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del CRR, applicabile alla Norvegia e in Norvegia il 1o gennaio 2020.

2.

Il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico è fissato al 4,5 % e si applica alle esposizioni nazionali di tutti gli enti creditizi autorizzati in Norvegia. Tuttavia, per gli enti creditizi che non si avvalgono di un metodo IRB avanzato, il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico applicabile a tutte le esposizioni è fissato al 3 % fino al 31 dicembre 2022; successivamente, il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico applicabile alle esposizioni nazionali è fissato al 4,5 %.

3.

La misura relativa al livello minimo applicato al fattore di ponderazione del rischio relativo a immobili residenziali è un livello minimo applicato al fattore medio di ponderazione del rischio specifico per ente per le esposizioni relative a immobili residenziali in Norvegia, applicabile agli enti creditizi che si avvalgono del metodo IRB. Il livello minimo applicato al fattore medio di ponderazione del rischio relativo a immobili residenziali riguarda il fattore di ponderazione del rischio medio ponderato per l’esposizione nel portafoglio immobiliare residenziale. Per esposizioni relative a immobili residenziali norvegesi si intendono le esposizioni al dettaglio garantite da immobili in Norvegia.

4.

La misura relativa al livello minimo applicato al fattore di ponderazione del rischio relativo a immobili non residenziali è un livello minimo applicato al fattore medio di ponderazione del rischio specifico per ente per le esposizioni relative a immobili non residenziali in Norvegia, applicabile agli enti creditizi che si avvalgono del metodo IRB. Il livello minimo applicato al fattore medio di ponderazione del rischio relativo a immobili non residenziali riguarda il fattore di ponderazione del rischio medio ponderato per l’esposizione nel portafoglio immobiliare non residenziale. Per esposizioni relative a immobili non residenziali norvegesi si intendono le esposizioni verso imprese garantite da immobili in Norvegia.

II.   Riconoscimento

5.

Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere le misure norvegesi per le esposizioni situate in Norvegia, a norma rispettivamente dell’articolo 134, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE e dell’articolo 458, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013. Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico entro 18 mesi dalla pubblicazione della presente raccomandazione, come modificata dalla raccomandazione CERS/2021/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico (*5) nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diversa disposizione ai sensi del paragrafo 7 che segue. I livelli minimi applicati al fattore medio di ponderazione del rischio per le esposizioni immobiliari residenziali e non residenziali in Norvegia dovrebbero essere riconosciuti entro il normale periodo di transizione di tre mesi previsto dalla raccomandazione CERS/2015/2.

6.

Qualora le stesse misure di politica macroprudenziale non siano disponibili nella loro giurisdizione, in linea con la subraccomandazione C, paragrafo 2, si raccomanda alle autorità competenti di applicare, previa consultazione con il CERS, le misure di politica macroprudenziale utilizzabili nella loro giurisdizione che conseguano l’effetto il più possibile equivalente alle predette misure di cui si raccomanda il riconoscimento. Si raccomanda alle autorità competenti di adottare le misure equivalenti per il riconoscimento dei livelli minimi applicati al fattore medio di ponderazione del rischio per le esposizioni immobiliari residenziali e non residenziali entro 12 mesi e per il riconoscimento del coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico entro 18 mesi dalla pubblicazione della presente raccomandazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diversa disposizione del successivo paragrafo 7 per la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.

7.

Fino a quando la direttiva (UE) 2019/878 non sarà applicabile alla Norvegia e in Norvegia in conformità ai termini dell’accordo SEE, le autorità competenti possono riconoscere la misura norvegese relativa alla riserva di capitale a fronte del rischio sistemico in un modo e a un livello che tengano conto di eventuali sovrapposizioni o differenze nei requisiti patrimoniali applicabili nel loro Stato membro e in Norvegia, a condizione che rispettino i seguenti principi:

(a)

copertura del rischio: le autorità competenti dovrebbero assicurare che il rischio sistemico che la misura norvegese intende attenuare sia affrontato in maniera adeguata;

(b)

evitare l’arbitraggio regolamentare e garantire condizioni di parità: le autorità competenti dovrebbero ridurre al minimo la possibilità di propagazioni e arbitraggio regolamentare e colmare tempestivamente eventuali lacune normative, se necessario; le autorità competenti dovrebbero assicurare la parità delle condizioni tra enti creditizi.

Il presente paragrafo non si applica alle misure relative al livello minimo applicato al fattore medio di ponderazione del rischio per le esposizioni immobiliari residenziali e non residenziali.

III.   Soglia di rilevanza

8.

Le misure sono integrate da una soglia di rilevanza specifica per ente sulla base delle esposizioni situate in Norvegia per guidare la potenziale applicazione del principio de minimis da parte delle autorità competenti che applicano il riconoscimento, come segue:

(a)

per il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, la soglia di rilevanza è fissata a un importo dell’esposizione ponderato per il rischio di 32 miliardi di corone norvegesi (NOK), corrispondente a circa l’1 % dell’importo complessivo delle esposizioni ponderato per il rischio degli enti creditizi in Norvegia;

(b)

per il livello minimo applicato al fattore medio di ponderazione del rischio per gli immobili residenziali, la soglia di rilevanza è fissata a un prestito lordo di 32,3 miliardi di NOK, corrispondente a circa l’1 % dei prestiti lordi a clienti norvegesi garantiti da immobili residenziali;

(c)

per il livello minimo applicato al fattore medio di ponderazione del rischio per gli immobili non residenziali, la soglia di rilevanza è fissata a un prestito lordo di 7,6 miliardi di NOK, corrispondente a circa l’1 % dei prestiti lordi a clienti norvegesi garantiti da immobili non residenziali.

9.

In conformità alla sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, le autorità competenti dello Stato membro interessato possono esentare singoli enti creditizi autorizzati a livello nazionale con esposizioni non significative in Norvegia Le esposizioni sono considerate non rilevanti se sono inferiori alle soglie di rilevanza specifiche per ente stabilite al paragrafo 8. Nell’applicazione delle soglie di rilevanza, le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività delle esposizioni e si raccomanda alle stesse l’applicazione delle misure norvegesi ai singoli enti creditizi autorizzati a livello nazionale precedentemente esentati nel momento in cui le soglie di rilevanza stabilite al summenzionato paragrafo 8 siano superate.

10.

In conformità alla sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, si raccomandano le soglie di rilevanza stabilite al summenzionato paragrafo 8 come livelli di soglia massima. Le autorità competenti che applicano il riconoscimento possono, pertanto, anziché applicare le soglie raccomandate, stabilirne di inferiori, se del caso, per le proprie giurisdizioni, o riconoscere le misure senza alcuna soglia di rilevanza.

11.

Qualora non vi siano enti creditizi autorizzati negli Stati membri che abbiano esposizioni rilevanti in Norvegia, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono, ai sensi della sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, decidere di non riconoscere le misure norvegesi. In tal caso le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività delle esposizioni e si raccomanda alle stesse il riconoscimento delle misure norvegesi nel momento in cui un ente creditizio superi la rispettiva soglia di rilevanza.

Svezia

Un limite minimo del 25 per cento specifico per ente creditizio applicato alla media ponderata per l’esposizione dei fattori di ponderazione del rischio applicati al portafoglio delle esposizioni al dettaglio verso debitori residenti in Svezia garantite da beni immobili ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013, e imposto agli enti creditizi autorizzati in Svezia secondo il metodo IRB per il calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari.

I.   Descrizione della misura

1.

La misura svedese applicabile ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013, e imposta agli enti creditizi autorizzati in Svezia che utilizzano il metodo IRB, consiste in un limite minimo specifico per ente creditizio del 25 per cento applicato alla media ponderata per l’esposizione dei fattori di ponderazione del rischio applicati al portafoglio delle esposizioni al dettaglio ai debitori residenti in Svezia garantite da beni immobili.

2.

La media ponderata per l’esposizione è la media dei fattori di ponderazione delle singole esposizioni calcolata in conformità all’articolo 154 del regolamento (UE) n. 575/2013, ponderata rispetto al valore della corrispondente esposizione.

II.   Riconoscimento

3.

In conformità all’articolo 458, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, si raccomanda alle autorità competenti degli Stati membri interessati di riconoscere la misura svedese applicandola alle succursali ubicate in Svezia degli enti creditizi autorizzati a livello nazionale che utilizzano il metodo IRB entro il termine specificato nella subraccomandazione C, paragrafo 3.

4.

Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere la misura svedese applicandola agli enti creditizi autorizzati a livello nazionale che utilizzano il metodo IRB che abbiano esposizioni al dettaglio dirette verso debitori residenti in Svezia garantite da beni immobili. In conformità alla subraccomandazione C, paragrafo 2, si raccomanda alle autorità competenti di applicare la stessa misura che è stata applicata in Svezia dall’autorità competente all’attivazione entro il termine specificato nella subraccomandazione C, paragrafo 3.

5.

Qualora la stessa misura di politica macroprudenziale non sia disponibile nella loro giurisdizione, si raccomanda alle autorità competenti di applicare, previa consultazione con il CERS, la misura di politica macroprudenziale utilizzabile nella loro giurisdizione che consegua l’effetto il più possibile equivalente alla predetta misura di cui si raccomanda il riconoscimento. Si raccomanda alle autorità competenti di adottare la misura equivalente entro e non oltre quattro mesi dalla data di pubblicazione della presente raccomandazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

III.   Soglia di rilevanza

6.

La misura è integrata da una soglia di rilevanza di 5 miliardi di corone svedesi (SEK) specifica per ente per guidare la potenziale applicazione del principio de minimis da parte delle autorità competenti che applicano il riconoscimento della misura.

7.

In conformità alla sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, le autorità competenti dello Stato membro interessato possono esentare singoli enti creditizi autorizzati a livello nazionale che applicano il metodo IRB con esposizioni al dettaglio non significative verso debitori residenti in Svezia garantite da beni immobili al di sotto della soglia di rilevanza di 5 miliardi di SEK. Nell’applicazione della soglia di rilevanza, le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività dell’esposizione e si raccomanda alle stesse l’applicazione della misura svedese ai singoli enti creditizi autorizzati a livello nazionale precedentemente esentati nel momento in cui la soglia di rilevanza di 5 miliardi di SEK sia superata.

8.

In assenza di enti creditizi autorizzati negli Stati membri interessati con succursali situate in Svezia o con esposizioni al dettaglio dirette verso debitori residenti in Svezia, garantite da beni immobili, che utilizzano il metodo IRB e che hanno esposizioni al dettaglio pari o superiori a 5 miliardi di SEK verso debitori residenti in Svezia, garantite da beni immobili, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono, ai sensi della sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, decidere di non riconoscere la misura svedese. In tal caso, le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività dell’esposizione e si raccomanda alle stesse il riconoscimento della misura svedese nel momento in cui un ente creditizio che utilizza il metodo IRB superi la soglia di 5 miliardi di SEK.

9.

In conformità alla sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, la soglia di rilevanza di 5 miliardi di SEK costituisce una soglia massima raccomandata. Le autorità competenti che applicano il riconoscimento possono, pertanto, anziché applicare la soglia raccomandata, stabilirne una inferiore per le proprie giurisdizioni, se del caso, ovvero riconoscere la misura senza alcuna soglia di rilevanza.

(*1)  Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

(*2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

(*3)  Recommandation du comité du risque systémique du 9 novembre 2020 relative aux crédits portant sur des biens immobiliers à usage résidentiel situés sur le territoire du Luxembourg (CRS/2020/005).

(*4)  CSSF Regulation N.20-08 du 3 décembre 2020 fixant des conditions pour l’octroi de crédits relatifs à des biens immobiliers à usage résidentiel situés sur le territoire du Luxembourg.

(*5)  Raccomandazione CERS/2021/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 30 aprile 2021, che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (GU C 222 del 11.6.2021, pag. 1).”