24.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 88/1


AnaEE-ERIC — Consorzio per un’Infrastruttura Europea di Ricerca

STATUTO

(2022/C 88/01)

Indice

PREAMBOLO 2

CAPO 1

ELEMENTI ESSENZIALI 3

Articolo 1

Denominazione 3

Articolo 2

Sede legale 3

Articolo 3

Funzione e attività 3

Articolo 4

Durata e procedura di scioglimento 4

Articolo 5

Regime di responsabilità 4

Articolo 6

Politica in materia di accesso degli utilizzatori 4

Articolo 7

Politica di valutazione scientifica 5

Articolo 8

Politica di divulgazione 5

Articolo 9

Politica in materia di diritti di proprietà intellettuale 5

Articolo 10

Politica in materia di personale 5

Articolo 11

Politica in materia di appalti 6

CAPO 2

COMPOSIZIONE 6

Articolo 12

Composizione e soggetto rappresentante 6

Articolo 13

Ammissione di membri o osservatori 6

Articolo 14

Ritiro di un membro o di un osservatore/Recesso di un membro o di un osservatore 7

CAPO 3

DIRITTI E OBBLIGHI DEI MEMBRI E DEGLI OSSERVATORI 8

Articolo 15

Membri 8

Articolo 16

Osservatori 8

Articolo 17

Contributi 9

CAPO 4

GOVERNANCE 9

Articolo 18

Assemblea dei membri 9

Articolo 19

Direttore generale 10

Articolo 20

Piattaforma centrale 11

Articolo 21

Centri di servizi di AnaEE-ERIC 12

Articolo 22

Nodi nazionali e piattaforme nazionali 12

Articolo 23

Consiglio di amministrazione 12

Articolo 24

Comitato consultivo scientifico indipendente (ISAC) 13

Articolo 25

Comitato consultivo etico indipendente (IEAC) 13

Articolo 26

Comitato dei portatori di interessi 14

Articolo 27

Organi ausiliari 14

CAPO 5

PRESENTAZIONE DI RELAZIONI ALLA COMMISSIONE EUROPEA 14

Articolo 28

Presentazione di relazioni alla Commissione europea 14

CAPO 6

ASPETTI FINANZIARI 15

Articolo 29

Esercizio finanziario 15

Articolo 30

Risorse 15

Articolo 31

Principi che disciplinano i contributi dei membri e degli osservatori 15

Articolo 32

Bilancio, principi di bilancio, contabilità e revisione contabile 15

Articolo 33

Imposte e tasse 16

CAPO 7

VARIE 16

Articolo 34

Legislazione applicabile 16

Articolo 35

Lingua di lavoro 16

Articolo 36

Controversie 16

Articolo 37

Modifiche dello statuto, aggiornamenti e disponibilità 17

Articolo 38

Disposizioni relative all’istituzione 17

Allegato I

DEFINIZIONI 18

Allegato II

ELENCO DEI MEMBRI, DEGLI OSSERVATORI E DEI RISPETTIVI SOGGETTI RAPPRESENTANTI 19

Allegato III

CONTRIBUTI AL BILANCIO 20

PREAMBOLO

CONSIDERANDO che la sostenibilità degli ecosistemi agricoli, forestali, di acqua dolce e di altri ecosistemi gestiti e naturali è fondamentale per il futuro dell’umanità e consapevoli che i servizi ecosistemici, quali definiti nella valutazione degli ecosistemi del Millennio, sono minacciati dai cambiamenti climatici, dalla perturbazione dei cicli biogeochimici, dalla perdita di biodiversità e dai cambiamenti della destinazione d’uso dei terreni;

CONSIDERANDO che l’anticipazione e la previsione delle conseguenze di tali cambiamenti senza precedenti nel nostro sistema terrestre risiedono non soltanto in una migliore comprensione della complessità dei processi ecosistemici e delle relative cause, ma anche nell’acquisizione delle conoscenze necessarie per adattarsi meglio a un futuro in evoluzione;

CONSIDERANDO che, in assenza di una sufficiente comprensione delle interdipendenze tra il funzionamento dell’ecosistema e l’ambiente, l’Europa continuerà a non essere in grado di valutare l’impatto dei cambiamenti climatici, attenuare i rischi e adottare le opportune misure per farvi fronte;

RICONOSCENDO che l’infrastruttura per l’analisi e la sperimentazione degli ecosistemi (AnaEE-ERIC) sarà un’infrastruttura di ricerca sperimentale unica, su scala continentale, a lungo termine e integrata, basata su piattaforme sperimentali avanzate (esistenti e nuove) diffuse, (piattaforme ecosistemiche in natura e in vitro), piattaforme di modellizzazione e piattaforme analitiche;

RICONOSCENDO che il coordinamento e l’integrazione di tali piattaforme nazionali attraverso entità sovranazionali (piattaforma centrale e centri di servizi) garantiranno un ampio accesso internazionale ai progetti di ricerca delle piattaforme, misurazioni e dati perfezionati e armonizzati, collegamenti tra dati e modelli, nonché libero accesso a dati e sintesi;

RICONOSCENDO che AnaEE-ERIC svilupperà tecnologie e know-how in materia di scienza e gestione degli ecosistemi, contribuirà alla transizione verso sistemi alimentari sostenibili e agli obiettivi generali della bioeconomia europea e della strategia «Dal produttore al consumatore»;

ai fini del presente statuto si applicano le definizioni contenute nell’allegato I;

PERTANTO i membri chiedono alla Commissione europea di istituire AnaEE sotto forma di consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC) ai sensi del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPO 1

ELEMENTI ESSENZIALI

Articolo 1

Denominazione

È istituito un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca distribuita (European Research Infrastructure Consortium - ERIC) denominata «ERIC per l’analisi e la sperimentazione degli ecosistemi» (Analysis and Experimentation on Ecosystems ERIC - «AnaEE-ERIC»). Tale consorzio costituisce un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC) istituito a norma del regolamento (CE) n. 723/2009.

Articolo 2

Sede legale

La sede legale di AnaEE-ERIC è a Gif-sur-Yvette, Francia.

Articolo 3

Funzione e attività

1.   La funzione principale di AnaEE-ERIC consiste nel costruire e gestire un’infrastruttura di ricerca distribuita dedicata all’analisi e alla sperimentazione degli ecosistemi. Il suo scopo è fornire gli strumenti, i servizi e le conoscenze necessari per affrontare le complesse sfide ambientali e climatiche globali cui sono confrontate le società umane.

2.   Il funzionamento di AnaEE-ERIC è assicurato dalla piattaforma centrale (Central Hub - CH), dal centro di interfaccia e di sintesi (Interface and Synthesis Centre - ISC), dal centro tecnologico (Technology Centre - TC) e dal centro di modellazione dei dati (Data Modelling Centre - DMC).

3.   Ai fini del paragrafo 1, AnaEE-ERIC:

a.

coordina l’accesso alle piattaforme nazionali di sperimentazione, di analisi e di modellizzazione e organizza la collaborazione con le strutture europee;

b.

agevola programmi e progetti europei di ricerca;

c.

sviluppa la tecnologia, armonizza i metodi, crea partenariati industriali e facilita il trasferimento di conoscenze;

d.

contribuisce allo scambio di conoscenze e/o competenze nello Spazio europeo della ricerca (SER) e a un maggiore uso del potenziale intellettuale in tutta Europa;

e.

sviluppa l’accesso ai dati, la loro condivisione e modellizzazione;

f.

organizza formazioni;

g.

attua una strategia di comunicazione;

h.

intraprende qualsiasi altra azione connessa, necessaria al conseguimento dei suoi obiettivi.

4.   AnaEE-ERIC assolve la sua funzione principale senza scopo di lucro. AnaEE-ERIC può svolgere attività economiche limitate a condizione che siano strettamente connesse ai principali compiti di cui all’articolo 3, paragrafo 3, e che non ne compromettano la realizzazione.

Articolo 4

Durata e procedura di scioglimento

1.   AnaEE-ERIC è istituito per un periodo iniziale di dieci anni. L’assemblea dei membri può decidere di prorogare la durata per periodi successivi di dieci anni.

2.   Lo scioglimento di AnaEE-ERIC avviene per decisione dell’assemblea generale in conformità all’articolo 18, paragrafo 10, dello statuto.

3.   AnaEE-ERIC notifica alla Commissione europea la decisione di scioglimento senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni dalla data di adozione di tale decisione.

4.   Dopo l’estinzione dei debiti di AnaEE-ERIC, gli attivi rimanenti sono ripartiti tra i membri proporzionalmente all’importo cumulato dei rispettivi contributi annuali ad AnaEE-ERIC, come specificato all’articolo 17 dello statuto.

5.   AnaEE-ERIC notifica alla Commissione la conclusione della procedura di scioglimento senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro dieci giorni dalla sua conclusione.

6.   AnaEE-ERIC cessa di esistere il giorno in cui la Commissione europea pubblica un avviso in tal senso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L.

Articolo 5

Regime di responsabilità

1.   AnaEE-ERIC è responsabile dei propri debiti.

2.   La responsabilità finanziaria dei membri per i debiti di AnaEE-ERIC, a prescindere dalla natura di tali debiti, è limitata al contributo rispettivo dei membri ad AnaEE-ERIC per l’ultimo anno completo di attività.

3.   AnaEE-ERIC è tenuta a sottoscrivere assicurazioni adeguate a copertura dei rischi inerenti alle sue attività.

Articolo 6

Politica in materia di accesso degli utilizzatori

1.   L’accesso alle strutture e ai servizi di AnaEE-ERIC forniti dalla piattaforma centrale o dai centri di servizi di AnaEE-ERIC è garantito sulla base dei principi di libero accesso. AnaEE-ERIC attua norme in materia di accesso all’infrastruttura con una politica tariffaria che incentiva i suoi membri.

2.   Tramite il suo portale web, AnaEE-ERIC mette a disposizione informazioni sui gradienti climatici e biogeografici, oltre che su altre competenze e tecniche complementari delle piattaforme di AnaEE-ERIC, al fine di aiutare i ricercatori nella fase di elaborazione dei progetti e facilitare l’incubazione di progetti tramite l’uso di diverse piattaforme dei suoi membri.

3.   La piattaforma centrale di AnaEE-ERIC dà accesso alle strutture e ai servizi di AnaEE-ERIC offerti dai centri di servizi o dalle piattaforme nazionali a seguito di una valutazione della qualità scientifica dell’uso proposto che si basa su una valutazione scientifica indipendente effettuata da un comitato di esperti nominato dall’assemblea dei membri e sulla fattibilità tecnica valutata da AnaEE-ERIC. Eventuali questioni etiche oggetto di una proposta sono trattate dal comitato consultivo etico indipendente (cfr. articolo 25 dello statuto).

4.   Qualora l’accesso dei ricercatori alle strutture e ai servizi di AnaEE-ERIC sia limitato per motivi di capacità, si procede a una selezione secondo la procedura stabilita nel regolamento interno, tenendo conto dei criteri di selezione basati sull’eccellenza scientifica e sulla fattibilità tecnica e finanziaria delle proposte.

5.   All’inizio di ciascun progetto AnaEE-ERIC mette a disposizione i metadati sia per le impostazioni sperimentali delle piattaforme nazionali sia per i dati prodotti dai centri di servizi.

6.   I dati sono resi disponibili conformemente alla politica di accesso aperto di AnaEE-ERIC. L’accesso sarà disciplinato sulla base del regolamento interno, in genere con un periodo di tolleranza comune, trascorso il quale i dati saranno messi a disposizione del pubblico. Tale politica in materia di accesso tiene conto del quadro giuridico europeo sulla protezione dei dati (1) per quanto riguarda la condivisione tra i membri dei dati personali degli utenti.

Articolo 7

Politica di valutazione scientifica

Le attività di AnaEE-ERIC sono valutate ogni cinque anni da un comitato scientifico indipendente ad hoc. L’assemblea dei membri avvia tale valutazione e, se del caso, fornisce indicazioni specifiche. Il regolamento interno definisce i principi e le procedure di tale valutazione.

Articolo 8

Politica di divulgazione

1.   Dato il suo ruolo di facilitatore delle attività di ricerca, AnaEE-ERIC incoraggia di norma la massima libertà di accesso ai dati di ricerca.

2.   AnaEE-ERIC chiede agli utenti di rendere pubblici i risultati delle loro ricerche e di metterli a disposizione tramite AnaEE-ERIC.

3.   AnaEE-ERIC si avvale di diversi canali per raggiungere i destinatari finali, tra cui portali web, newsletter, seminari, partecipazione a conferenze, pubblicazione di articoli su riviste e quotidiani, social network, ecc.

Articolo 9

Politica in materia di diritti di proprietà intellettuale

1.   Tutti i diritti di proprietà intellettuale creati, prodotti, ottenuti o sviluppati da AnaEE-ERIC nel corso delle sue attività sono di proprietà di AnaEE-ERIC.

2.   Fatti salvi i termini di eventuali contratti tra AnaEE-ERIC e i membri o gli osservatori, tutti i diritti di proprietà intellettuale che sono creati, prodotti, ottenuti o sviluppati da un membro o da un osservatore sono di proprietà di tale membro o osservatore.

Articolo 10

Politica in materia di personale

1.   La politica in materia di personale di AnaEE-ERIC è disciplinata dalla legislazione del paese in cui il personale è impiegato o dalla legislazione del paese in cui si svolgono le attività di AnaEE-ERIC.

2.   Le procedure di selezione del personale di AnaEE-ERIC sono trasparenti, non discriminatorie e conformi al principio delle pari opportunità. L’assunzione e l’impiego non sono discriminatori.

3.   L’assunzione avviene mediante pubblicazione di un bando internazionale.

Articolo 11

Politica in materia di appalti

1.   AnaEE-ERIC tratta i candidati e gli offerenti in modo imparziale e non discriminatorio, indipendentemente dal fatto che siano o no stabiliti nell’Unione europea. La politica di AnaEE-ERIC in materia di appalti rispetta i principi di trasparenza, concorrenza e non discriminazione. Norme dettagliate sulle procedure e i criteri di appalto sono definite nel regolamento interno.

2.   Nell’aggiudicazione di appalti connessi alle attività di AnaEE-ERIC, i membri e gli osservatori tengono in debito conto le esigenze di AnaEE-ERIC e le specifiche e i requisiti tecnici definiti dagli organismi competenti.

CAPO 2

COMPOSIZIONE

Articolo 12

Composizione e soggetto rappresentante

1.   I seguenti soggetti possono aderire ad AnaEE-ERIC in qualità di membri o di osservatori senza diritto di voto:

a)

gli Stati membri dell’Unione europea;

b)

i paesi associati;

c)

i paesi terzi diversi dai paesi associati;

d)

le organizzazioni intergovernative.

2   Le condizioni per aderire in qualità di membro o di osservatore sono stabilite all’articolo 13.

3   Fra i membri di AnaEE-ERIC vi devono essere almeno uno Stato membro e due altri paesi che sono Stati membri o paesi associati.

4   In ogni caso gli Stati membri dell’Unione europea o i paesi associati detengono congiuntamente la maggioranza dei diritti di voto in seno all’assemblea dei membri. L’assemblea dei membri decide le eventuali modifiche dei diritti di voto necessarie affinché AnaEE-ERIC rispetti in ogni momento tale prescrizione.

5   I soggetti elencati all’articolo 12, paragrafo 1, che intendono contribuire ad AnaEE-ERIC, ma che non possiedono ancora i requisiti per aderirvi in qualità di membri, possono richiedere lo status di osservatori.

6   I membri e gli osservatori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c), possono farsi rappresentare da un soggetto pubblico o da un soggetto privato investito di attribuzioni di servizio pubblico di loro scelta, nominato secondo le proprie regole e procedure. Ciascun membro o osservatore comunica all’assemblea dei membri gli eventuali cambiamenti relativi al proprio soggetto rappresentante e ai diritti e agli obblighi specifici ad esso delegati o, se del caso, qualsiasi altro cambiamento pertinente.

7   I membri e gli osservatori di AnaEE-ERIC e i rispettivi soggetti rappresentanti sono elencati nell’allegato II. L’allegato II è aggiornato dal presidente dell’assemblea dei membri.

Articolo 13

Ammissione di membri o osservatori

1.   Le condizioni per l’ammissione di nuovi membri sono specificate qui di seguito:

a)

i richiedenti presentano una domanda scritta al presidente dell’assemblea dei membri e al direttore generale di AnaEE-ERIC;

b)

nella domanda il richiedente spiega in che modo contribuirà agli obiettivi e alle attività di AnaEE-ERIC di cui all’articolo 3 e come soddisferà gli obblighi di cui all’articolo 15;

c)

a norma dell’articolo 18, paragrafo 10, l’ammissione di nuovi membri è subordinata all’approvazione dell’assemblea dei membri.

2.   In particolare il richiedente deve aver dimostrato all’assemblea dei membri, e previa verifica tramite idonei strumenti di garanzia della qualità, che dispone dei mezzi e che può impegnarsi con continuità per:

a)

contribuire alle risorse e ai servizi di AnaEE-ERIC nel settore della sperimentazione degli ecosistemi;

b)

attenersi alle norme di qualità scientifica e alle procedure operative standard stabilite da AnaEE-ERIC;

c)

contribuire ai bilanci annuali di AnaEE-ERIC, in modo che siano in equilibrio, tramite il versamento di contributi finanziari annuali;

d)

rispettare il presente statuto;

e)

impegnarsi ad aderire ad AnaEE-ERIC per un periodo minimo di cinque anni.

3.   I soggetti elencati all’articolo 12, paragrafo 1, che intendono contribuire ad AnaEE-ERIC, ma che non possiedono ancora i requisiti per aderirvi in qualità di membri, possono richiedere lo status di osservatori. Le condizioni per l’ammissione degli osservatori sono specificate qui di seguito:

a)

gli osservatori sono ammessi per un periodo di due anni e per un massimo di due periodi;

b)

i richiedenti presentano una domanda scritta al presidente dell’assemblea dei membri e al direttore generale;

c)

nella domanda illustrano in che modo il richiedente contribuirà all’operato di AnaEE-ERIC;

d)

l’ammissione o la riammissione degli osservatori è subordinata all’approvazione dell’assemblea dei membri.

Articolo 14

Ritiro di un membro o di un osservatore/Recesso di un membro o di un osservatore

1.   Nessun membro può ritirarsi da AnaEE-ERIC nei primi cinque anni civili dalla sua istituzione.

2.   Il primo anno, che ha una durata inferiore, decorre dalla data di entrata in vigore della decisione della Commissione che istituisce AnaEE-ERIC.

3.   Al termine del primo periodo di cinque anni dall’adesione, un membro può ritirarsi al termine di un esercizio finanziario, a seguito di una richiesta presentata 12 mesi prima del ritiro previsto.

4.   Un membro che abbia chiesto di ritirarsi non ha più diritto di voto in seno all’assemblea dei membri, salvo quando le decisioni proposte abbiano un impatto diretto sul membro interessato.

5.   Gli osservatori possono ritirarsi al termine di un esercizio finanziario, a seguito di una richiesta presentata sei mesi prima del ritiro previsto.

6.   Tutti gli obblighi finanziari e di altra natura devono essere adempiuti entro la fine dell’esercizio in cui avviene il ritiro. Laddove le circostanze lo richiedano, gli obblighi devono essere adempiuti oltre la data effettiva del ritiro, in modo tale da garantire l’adempimento degli obblighi giuridicamente vincolanti già assunti da AnaEE-ERIC prima della richiesta di ritiro del membro interessato.

7.   L’assemblea dei membri può destituire un membro o un osservatore qualora si verifichino tutte le condizioni seguenti:

a)

il membro o l’osservatore commette una grave violazione di uno o più obblighi sanciti dal presente statuto;

b)

il membro o l’osservatore non pone rimedio alla violazione entro sei mesi dal ricevimento della notifica scritta della violazione trasmessa dall’assemblea dei membri.

8.   Il membro o l’osservatore di cui all’articolo 14, paragrafo 7, deve illustrare la propria posizione dinanzi all’assemblea dei membri di AnaEE-ERIC prima che questa decida in merito alla questione.

9.   L’assemblea dei membri può inoltre decidere, nelle circostanze di cui all’articolo 14, paragrafo 7, di non porre fine all’adesione di un membro, ma di sospendere il diritto di voto di quest’ultimo per un certo periodo di tempo. L’assemblea dei membri può ripristinare, mediante votazione, il diritto di voto di un membro in qualsiasi momento, se tale membro ha posto rimedio alle violazioni di cui all’articolo 14, paragrafo 7, in misura considerata soddisfacente dall’assemblea dei membri. Il rappresentante del suddetto membro è escluso da tale votazione.

10.   Il diritto di voto di un membro è sospeso dall’assemblea dei membri nel caso in cui gli obblighi finanziari derivanti dall’allegato III del presente statuto non siano stati adempiuti a tempo debito.

11.   I membri o gli osservatori che si ritirano o ai quali venga revocato lo status non hanno diritto alla restituzione o al rimborso dei contributi versati, né possono avanzare rivendicazioni in relazione alle attività di AnaEE-ERIC.

CAPO 3

DIRITTI E OBBLIGHI DEI MEMBRI E DEGLI OSSERVATORI

Articolo 15

Membri

1.   I membri godono dei seguenti diritti:

a)

partecipare all’assemblea dei membri con diritto di voto in seno alla stessa;

b)

partecipare all’elaborazione delle strategie e politiche di AnaEE-ERIC;

c)

utilizzare il marchio di AnaEE-ERIC;

d)

partecipare a proposte di progetti cui AnaEE-ERIC partecipa in quanto consorzio proponente;

e)

accedere ai servizi e alle attività coordinati da AnaEE-ERIC per la sua comunità di ricerca.

2.   Ciascun membro:

a)

versa il contributo finanziario annuale specificato nei rispettivi bilanci finanziari annuali approvati dall’assemblea dei membri;

b)

delega il/i rispettivo/i rappresentante/i a votare a suo nome su tutte le questioni affrontate nell’ambito delle riunioni dell’assemblea dei membri e iscritte all’ordine del giorno;

c)

concede l’accesso, conformemente alla politica di AnaEE-ERIC in materia, alle attività della piattaforma nazionale che rispettano i criteri di AnaEE-ERIC;

d)

promuove l’adozione e il mantenimento delle norme di qualità e delle procedure operative standard di AnaEE-ERIC nelle rispettive piattaforme nazionali di ricerca;

e)

promuove il ricorso alle risorse e ai servizi di AnaEE-ERIC da parte dei ricercatori.

Articolo 16

Osservatori

1.   Gli osservatori godono dei seguenti diritti:

a)

partecipare all’assemblea dei membri senza diritto di voto;

b)

partecipare agli eventi di AnaEE-ERIC, quali seminari, conferenze, corsi di formazione, e a qualsiasi altra attività indicata dall’assemblea dei membri;

c)

beneficiare del sostegno di AnaEE-ERIC per lo sviluppo di sistemi, processi e servizi pertinenti.

2.   Ciascun osservatore:

a)

nomina un soggetto rappresentante conformemente all’articolo 18;

b)

versa il contributo annuale determinato in base ai contributi finanziari annuali complessivi dei membri senza incidere su questi ultimi. L’importo di tale contributo è stabilito dall’assemblea dei membri;

c)

contribuisce ai compiti e alle attività di AnaEE-ERIC di cui all’articolo 3;

d)

conclude un accordo di osservatore con AnaEE-ERIC che definisce i termini e le condizioni relativi all’adempimento degli obblighi e all’esercizio dei diritti dell’osservatore.

Articolo 17

Contributi

1.   I membri e gli osservatori versano contributi annuali, come descritto nell’allegato III.

2.   I contributi annuali dei membri e degli osservatori possono essere versati sotto forma di contributi in denaro e/o parzialmente in natura. I principi dei contributi figurano nell’allegato III e saranno ulteriormente precisati nel regolamento interno.

CAPO 4

GOVERNANCE

Articolo 18

Assemblea dei membri

1.   L’assemblea dei membri è l’organo direttivo supremo di AnaEE-ERIC, dispone di pieni poteri decisionali ed è responsabile della direzione e della supervisione di AnaEE-ERIC. È composta dai rappresentanti debitamente designati dei membri e degli osservatori di AnaEE-ERIC. I membri e gli osservatori sono rappresentati da un massimo di due persone, una delle quali possiede competenze scientifiche e l’altra competenze amministrative; il membro e l’osservatore sono considerati rappresentati se almeno uno dei rispettivi rappresentanti è presente alla riunione.

2.   Ciascun membro dispone di un voto.

3.   L’assemblea dei membri elegge un presidente e un vicepresidente scelti tra i membri delle delegazioni. Il presidente e il vicepresidente sono eletti per un mandato di tre anni, di norma rinnovabile una sola volta. Il presidente non ha diritto di voto. Il vicepresidente interviene quando il presidente non è in grado di svolgere le sue funzioni. Le modalità relative all’elezione e allo svolgimento delle riunioni sono stabilite nel regolamento interno adottato dall’assemblea dei membri.

4.   L’assemblea dei membri è convocata dal presidente con un preavviso di almeno otto settimane e l’ordine del giorno (compresa la documentazione per ciascuna riunione) è distribuito almeno due settimane prima della riunione. L’invito e l’ordine del giorno vengono generalmente trasmessi per via elettronica. I dettagli sono esposti nel regolamento interno adottato dall’assemblea dei membri.

5.   L’assemblea dei membri si riunisce periodicamente, almeno una volta all’anno. Le riunioni dell’assemblea raggiungono il quorum quando almeno 2/3 (due terzi) dei membri sono presenti e debitamente rappresentati. Benché siano ammesse le riunioni a distanza, mediante videoconferenza e qualsiasi altro mezzo elettronico concordato, le decisioni e le conclusioni adottate devono essere confermate tramite procedura scritta. Una riunione straordinaria dell’assemblea dei membri è convocata su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei membri.

6.   Il direttore generale di AnaEE-ERIC partecipa di norma alle riunioni dell’assemblea dei membri.

7.   L’assemblea dei membri può invitare esperti a partecipare alle sue riunioni in veste consultiva. Il trattamento di informazioni riservate in presenza di persone esterne è possibile solo previa sottoscrizione, da parte di queste ultime, di una dichiarazione di non divulgazione.

8.   L’assemblea dei membri decide in merito a qualsiasi questione necessaria ai fini del conseguimento degli obiettivi di AnaEE-ERIC non esplicitamente demandata a un altro organo di gestione o altro organismo.

9.   Salvo esplicita indicazione contraria, tutte le decisioni dell’assemblea dei membri sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi.

10.   Le seguenti decisioni sono adottate a maggioranza qualificata di due terzi dei voti espressi:

a)

nomina e revoca del direttore generale;

b)

elezione di un presidente e di un vicepresidente a norma dell’articolo 18, paragrafo 3, del presente statuto;

c)

approvazione del regolamento interno (statuto);

d)

approvazione degli eventuali regolamenti interni degli organi di AnaEE-ERIC;

e)

approvazione delle norme in materia di appalti di AnaEE-ERIC;

f)

approvazione del programma di lavoro annuale in ambito scientifico;

g)

approvazione del bilancio annuale;

h)

modifiche al bilancio finanziario annuale nel corso del rispettivo esercizio finanziario che comportano una riduzione o un aumento del bilancio inferiore al 4 % (quattro percento);

i)

risoluzioni relative al livello di entrate adeguato, compresa la costituzione di riserve;

j)

decisioni relative ai principi della politica in materia di dati e di accesso ai dati;

k)

decisioni riguardanti questioni relative alla proprietà intellettuale;

l)

istituzione del consiglio di amministrazione;

m)

adesione di nuovi membri e revoca dello status di membro;

n)

adesione di un nuovo osservatore e revoca dello status di osservatore;

o)

scioglimento di AnaEE-ERIC.

11.   Le seguenti decisioni sono adottate a maggioranza qualificata di due terzi dei voti espressi, a condizione che i contributi di tali membri rappresentino almeno tre quarti del totale dei contributi al bilancio di AnaEE-ERIC o che tutti i membri presenti o rappresentati e votanti salvo uno esprimano un voto favorevole:

a)

approvazione del regolamento finanziario di AnaEE-ERIC;

b)

approvazione del piano finanziario quinquennale;

c)

approvazione del bilancio finanziario annuale presentato dal direttore generale;

d)

modifiche al bilancio finanziario annuale nel corso del rispettivo esercizio finanziario che comportano una riduzione o un aumento del bilancio superiore al 4 % (quattro percento);

e)

proposte di modifica dello statuto di AnaEE-ERIC e presentazione della pertinente notifica alla Commissione europea per approvazione/obiezione a norma degli articoli 9 e 11 del regolamento (CE) n. 723/2009.

12.   Le astensioni non sono considerate voto favorevole o contrario alla risoluzione in questione.

Articolo 19

Direttore generale

1.   Il direttore generale funge da amministratore delegato e da rappresentante legale di AnaEE-ERIC.

2.   Il direttore generale è nominato dall’assemblea dei membri a seguito di un invito internazionale a presentare candidature. I termini e le condizioni relativi alla nomina sono specificati nel regolamento interno.

3.   Il direttore generale ha i compiti seguenti:

a)

la rappresentanza legale di AnaEE-ERIC, compresa la conclusione di contratti e l’espletamento di altri procedimenti legali o amministrativi, se del caso, in linea con le decisioni dell’assemblea dei membri;

b)

lo sviluppo della strategia di AnaEE-ERIC e la presentazione di proposte all’assemblea dei membri, sulla base dell’interazione diretta con i membri, il consiglio di amministrazione, i comitati consultivi, i nodi e i centri di servizi di AnaEE-ERIC;

c)

la direzione quotidiana, l’amministrazione e la gestione di AnaEE-ERIC, compresa l’attuazione delle decisioni adottate dall’assemblea dei membri, il coordinamento dei progetti e delle iniziative in corso, la nomina di tutti i dipendenti di AnaEE-ERIC e la guida del segretariato;

d)

presiedere il consiglio di amministrazione e delegare le azioni volte a garantire l’attuazione delle decisioni di AnaEE-ERIC presso ciascun centro di servizi o nodo nazionale;

e)

assicurarsi che il consiglio di amministrazione e i nodi operino in conformità del mandato definito nel regolamento interno e nel presente documento;

f)

l’organizzazione delle riunioni dell’assemblea dei membri, compresa la proposta di punti all’ordine del giorno per le riunioni, nonché la redazione e la presentazione della relazione annuale di attività ai fini dell’approvazione da parte dell’assemblea dei membri secondo le modalità di cui all’articolo 28;

g)

l’organizzazione delle riunioni dei comitati consultivi di AnaEE-ERIC ai fini della valutazione del programma scientifico e della politica in materia di etica conformemente agli articoli 24 e 25;

h)

la valutazione e i colloqui con gli aspiranti nuovi membri o osservatori al fine di proporre l’ammissione ad AnaEE-ERIC.

4.   Entro sei mesi dal termine dell’esercizio finanziario, il direttore generale trasmette all’assemblea dei membri un rendiconto finanziario dell’esercizio finanziario precedente, sottoposto a revisione ai sensi dell’articolo 32. I dettagli relativi a tale rendiconto sono specificati nel regolamento interno.

5.   Entro la fine del mese di novembre, come specificato nel regolamento interno, il direttore generale presenta all’assemblea dei membri:

a)

una relazione sulle attività svolte nel corso dell’anno, corredata di un rendiconto finanziario;

b)

il progetto di programma di lavoro per l’anno successivo;

c)

il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario successivo.

6.   Il direttore generale ha il diritto di istituire in qualsiasi momento gruppi di lavoro per coadiuvare AnaEE-ERIC nello svolgimento delle sue attività conformemente al regolamento interno.

Articolo 20

Piattaforma centrale

1.   La piattaforma centrale comprende i seguenti servizi di sostegno:

a)

l’assistenza al direttore generale nell’attuazione del programma di lavoro di AnaEE-ERIC;

b)

un servizio centrale per la comunicazione con i portatori di interessi e l’interazione con i nodi nazionali;

c)

il coordinamento delle attività dei centri, comprese le attività congiunte di sviluppo e gli scambi di personale;

d)

l’organizzazione e la definizione di programmi di formazione per il personale delle piattaforme di AnaEE-ERIC;

e)

l’organizzazione di tutte le riunioni in materia di governance e gestione;

f)

l’amministrazione e gestione del portale web;

g)

la gestione delle attività di AnaEE-ERIC;

h)

la promozione, comunicazione e marketing per AnaEE-ERIC.

2.   Il personale della piattaforma centrale assiste il direttore generale in tutte le questioni e riferisce a quest’ultimo.

3.   La composizione del personale della piattaforma centrale e le relative modalità operative sono specificate nel regolamento interno.

Articolo 21

Centri di servizi di AnaEE-ERIC

1.   I centri di servizi di AnaEE-ERIC offrono conoscenze, servizi e strumenti inerenti allo svolgimento delle mansioni e delle attività di AnaEE-ERIC, come stabilito nei programmi di lavoro di AnaEE-ERIC.

2.   Tre centri di servizi sono istituiti nell’ambito di AnaEE-ERIC e sotto la responsabilità del direttore generale: il centro tecnologico, il centro di modellazione dei dati e il centro di interfaccia e di sintesi.

3.   I centri di servizi sono ubicati in paesi membri di AnaEE-ERIC.

4.   Ciascun centro di servizi è gestito da un responsabile posto sotto l’autorità del direttore generale e assunto conformemente alla politica in materia di personale.

Articolo 22

Nodi nazionali e piattaforme nazionali

1.   Il nodo nazionale sarà un soggetto giuridico o conferirà a un soggetto giuridico il mandato di rappresentarlo e di sottoscrivere l’accordo sul livello dei servizi a suo nome.

2.   Ciascun nodo nazionale è rappresentato dal rispettivo referente del nodo. I membri di AnaEE-ERIC comunicheranno al direttore generale il nome del rispettivo referente del nodo. Il referente del nodo incontrerà ogniqualvolta necessario e comunque «almeno» due volte all’anno il direttore generale e «almeno» una volta all’anno il consiglio di amministrazione.

3.   Ciascun nodo nazionale è vincolato da un accordo sul livello dei servizi sottoscritto con AnaEE-ERIC per la fornitura dei servizi minimi necessari al fine di organizzare e coordinare i servizi delle piattaforme nazionali dei membri e organizzare il flusso delle comunicazioni tra AnaEE-ERIC e le piattaforme nazionali.

4.   Ciascuna piattaforma nazionale di un membro è vincolata da un accordo sul livello dei servizi sottoscritto con AnaEE-ERIC per la fornitura dei servizi necessari al fine di gestire l’infrastruttura di ricerca. Tale accordo sul livello dei servizi deve includere i criteri per le piattaforme nazionali da designare come piattaforme di AnaEE-ERIC.

5.   In deroga all’articolo 22, paragrafo 4, un membro può anche scegliere di vincolare giuridicamente le proprie piattaforme nazionali tramite il nodo nazionale. Qualora non venga concluso alcun accordo separato sul livello dei servizi con le piattaforme nazionali a norma dell’articolo 22, paragrafo 4, il nodo nazionale concluderà accordi giuridicamente vincolanti con le piattaforme nazionali al fine di garantire i servizi da fornire ad AnaEE-ERIC. In tal caso l’accordo sul livello dei servizi con il nodo nazionale include, oltre all’articolo 22, paragrafo 3, anche i criteri per la designazione delle piattaforme nazionali come piattaforme AnaEE-ERIC.

6.   Il nodo di contatto presenta periodicamente al direttore generale di AnaEE-ERIC una relazione sulle attività svolte dal nodo nazionale per AnaEE-ERIC, come stabilito nel regolamento interno e nell’accordo sul livello dei servizi.

Articolo 23

Consiglio di amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione è composto dal direttore generale e dai responsabili dei centri di servizi di AnaEE-ERIC. Il direttore generale può invitare alle riunioni del consiglio di amministrazione esperti e rappresentanti dei nodi nazionali e dei tipi di piattaforma. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta all’anno con i rappresentanti dei nodi nazionali e dei tipi di piattaforma.

2.   Il consiglio di amministrazione è presieduto dal direttore generale.

3.   Il consiglio di amministrazione ha i compiti seguenti:

a)

coadiuva e affianca il direttore generale nello sviluppo di un progetto di programma di lavoro annuale e di bilancio (esercizio N), congiuntamente a un programma di lavoro preliminare e al bilancio preliminare per i due successivi esercizi finanziari (esercizio N+1 ed esercizio N+2);

b)

assiste il direttore generale nell’attuazione del programma di lavoro, favorendo un’interazione efficiente tra AnaEE-ERIC, i membri e gli osservatori e gli utenti e i portatori di interessi di AnaEE-ERIC.

Articolo 24

Comitato consultivo scientifico indipendente (ISAC)

1.   Il ruolo del comitato consultivo scientifico indipendente (Independent Scientific Advisory Committee - ISAC) consiste nel fornire consulenza all’assemblea dei membri in merito alle questioni seguenti:

a)

revisione dei criteri per l’accettazione delle piattaforme di AnaEE-ERIC;

b)

consulenza in merito alla strategia di AnaEE-ERIC relativamente alla sua capacità sperimentale e ai servizi delle piattaforme;

c)

collaborazione con altre infrastrutture europee o internazionali;

d)

analisi delle relazioni di attività della piattaforma centrale e dei centri di servizi e raccomandazioni per il loro programma di lavoro e la loro strategia a lungo termine;

e)

riesame occasionale dei progetti di ricerca, laddove richiesto dal direttore generale, eventualmente avvalendosi di esperti esterni;

f)

previsioni relative alla scienza degli ecosistemi e al suo legame con la sostenibilità del sistema alimentare, la bioeconomia sostenibile e la biodiversità.

2.   I membri del comitato consultivo scientifico indipendente sono nominati dall’assemblea dei membri. Il comitato consultivo scientifico è composto da esperti indipendenti del settore pubblico o privato con competenze di alto livello in materia di agronomia, salute delle piante, ecologia, biodiversità, scienza ambientale, cambiamento globale, gestione dei dati e modellizzazione, nonché con esperienza nella gestione di programmi o infrastrutture di ricerca su larga scala e altri soggetti indipendenti. Il numero dei membri non dovrebbe essere inferiore a 5 né superiore a 10.

3.   I membri del comitato consultivo scientifico indipendente sono nominati dall’assemblea dei membri per un mandato di cinque anni, rinnovabile una sola volta. I membri eleggono il presidente e si riuniscono almeno una volta all’anno. Il presidente può essere consultato dal direttore generale in qualsiasi momento.

4.   Il regolamento interno dettagliato del comitato consultivo scientifico indipendente è adottato dall’assemblea dei membri.

Articolo 25

Comitato consultivo etico indipendente (IEAC)

1.   Il ruolo del comitato consultivo etico indipendente (Independent Ethical Advisory Committee - IEAC) consiste nel fornire consulenza all’assemblea dei membri in merito alle questioni etiche che i centri di servizi e le piattaforme nazionali devono prendere in considerazione nelle proprie attività.

2.   I membri del comitato consultivo etico indipendente sono nominati dall’assemblea dei membri. Il comitato consultivo etico indipendente è composto da esperti indipendenti del settore pubblico o privato con competenze di alto livello in materia di etica delle scienze ambientali e della vita. Il numero dei membri non dovrebbe essere inferiore a 3 né superiore a 10.

3.   I membri del comitato consultivo etico indipendente sono nominati dall’assemblea dei membri per un mandato di cinque anni, rinnovabile una sola volta. I membri eleggono il presidente e si riuniscono almeno una volta all’anno. Il presidente può essere consultato dal direttore generale in qualsiasi momento.

4.   Il regolamento interno dettagliato del comitato consultivo etico indipendente è adottato dall’assemblea dei membri.

Articolo 26

Comitato dei portatori di interessi

1.   Il comitato dei portatori di interessi è composto da rappresentanti degli organismi e delle istituzioni che hanno un interesse nei servizi e nei risultati forniti da AnaEE-ERIC, ad esempio utenti delle strutture o dei dati di AnaEE-ERIC, responsabili politici, industrie, organizzazioni non governative e media. Il numero dei membri non dovrebbe essere inferiore a 10 né superiore a 20.

2.   Il ruolo del comitato dei portatori di interessi consiste nel fornire consulenza all’assemblea dei membri in merito alle questioni seguenti:

a)

analisi delle relazioni di attività dei centri di servizi e raccomandazioni per il loro programma di lavoro e la loro strategia a lungo termine;

b)

piano di comunicazione;

c)

elaborazione di strumenti a sostegno delle decisioni per la gestione degli ecosistemi;

d)

collaborazione con altre infrastrutture europee o internazionali.

3.   I membri del comitato dei portatori di interessi sono nominati dall’assemblea dei membri per un mandato di cinque anni, rinnovabile una sola volta. I membri eleggono il presidente e si riuniscono almeno una volta all’anno. Il presidente può essere consultato dal direttore generale in qualsiasi momento.

4.   Il regolamento interno dettagliato del comitato dei portatori di interessi è adottato dall’assemblea dei membri.

Articolo 27

Organi ausiliari

1.   L’assemblea dei membri può decidere di istituire un organo ausiliario laddove le circostanze lo richiedano, ad esempio per fornire raccomandazioni su argomenti specifici.

2.   La composizione e il regolamento interno degli organi ausiliari sono approvati dall’assemblea dei membri a norma dell’articolo 18, paragrafo 10.

3.   Ciascun organo ausiliario si riunisce almeno una volta all’anno. L’assemblea dei membri può chiedere al presidente dell’organo ausiliario di convocare riunioni per trattare argomenti specifici e formulare raccomandazioni in merito.

CAPO 5

PRESENTAZIONE DI RELAZIONI ALLA COMMISSIONE EUROPEA

Articolo 28

Presentazione di relazioni alla Commissione europea

1.   AnaEE-ERIC redige una relazione annuale di attività che rende conto in particolare degli aspetti scientifici, operativi e finanziari della sua attività e che viene inviata all’assemblea dei membri ai fini della sua approvazione entro i quattro mesi successivi alla conclusione dell’esercizio finanziario corrispondente e trasmessa alla Commissione nonché alle autorità pubbliche pertinenti entro i sei mesi successivi alla conclusione dell’esercizio finanziario corrispondente. La relazione è resa pubblica.

2.   Il direttore generale di AnaEE-ERIC informa la Commissione di qualsiasi circostanza che rischi di mettere seriamente a repentaglio il corretto assolvimento delle sue funzioni o impedisca a AnaEE-ERIC di soddisfare le condizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 723/2009.

CAPO 6

ASPETTI FINANZIARI

Articolo 29

Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario di AnaEE-ERIC inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio finanziario di AnaEE-ERIC è un esercizio di durata ridotta che decorre dalla data di entrata in vigore della decisione della Commissione che istituisce AnaEE-ERIC.

Articolo 30

Risorse

Le risorse di AnaEE-ERIC comprendono:

1.

i contributi dei membri e degli osservatori di cui agli articoli 17 e 31;

2.

il contributo di accoglienza versato dai membri che ospitano un centro di servizi o la piattaforma centrale, come stabilito nell’allegato III;

3.

qualsiasi altro contributo, quali sovvenzioni o proventi derivanti da servizi o diritti di proprietà intellettuale detenuti da AnaEE-ERIC, entro i limiti e alle condizioni approvati dall’assemblea dei membri.

Articolo 31

Principi che disciplinano i contributi dei membri e degli osservatori

1.   I membri e gli osservatori versano contributi annuali a AnaEE-ERIC.

2.   Il livello dei contributi versati dai membri è stabilito per un ciclo di bilancio ed è approvato dall’assemblea dei membri, conformemente alle procedure di cui all’articolo 18 e all’allegato III.

3.   I contributi in natura sono presi in considerazione solo se versati a AnaEE-ERIC sotto forma di contributo effettivo e quantificabile, anche come personale distaccato presso AnaEE-ERIC, e approvati dall’assemblea dei membri. L’assemblea dei membri decide sul sistema contabile, le norme per l’accettazione dei contributi in natura e la valutazione del loro valore.

4.   I contributi finanziari sono versati in euro.

5.   Il valore di eventuali contributi in natura è preso in considerazione nel calcolo dei contributi finanziari versati durante lo stesso periodo di tempo per calcolare i) l’importo complessivo dei contributi versati durante l’esercizio in questione e ii) le specifiche quote dei contributi di ciascun membro rispetto all’importo complessivo degli stessi.

Articolo 32

Bilancio, principi di bilancio, contabilità e revisione contabile

1.   Tutte le voci di entrata e spesa di AnaEE-ERIC sono incluse in stime che devono essere redatte per ciascun esercizio finanziario e che figurano nel bilancio.

2.   Le entrate e le spese di AnaEE-ERIC sono in equilibrio.

3.   L’assemblea dei membri si assicura che le risorse di AnaEE-ERIC siano utilizzate secondo i principi di buona gestione finanziaria.

4.   Il bilancio è stabilito, eseguito ed è oggetto di rendiconto nel rispetto del principio di trasparenza.

5.   I conti di AnaEE-ERIC sono sottoposti a revisione e corredati di una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio finanziario trascorso. L’assemblea dei membri approva la nomina e la durata dell’incarico di un revisore esterno, oltre ai conti sottoposti a revisione e alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio finanziario trascorso, entro sei mesi dal termine dell’esercizio finanziario.

6.   AnaEE-ERIC è soggetto agli obblighi previsti dal diritto nazionale applicabile alla preparazione, presentazione, revisione e pubblicazione dei conti.

Articolo 33

Imposte e tasse

1.   A norma dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e dell’articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, nonché in conformità agli articoli 50 e 51 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, si applicano esenzioni dall’IVA agli acquisti, effettuati da AnaEE-ERIC e dai suoi membri ai sensi dei capi 2 e 3 dello statuto, di beni e servizi destinati all’uso ufficiale ed esclusivo da parte di AnaEE-ERIC, purché tali acquisti vengano effettuati esclusivamente per le attività non economiche di AnaEE-ERIC in linea con le sue attività. Le esenzioni dall’IVA sono limitate agli acquisti il cui valore supera l’importo di 300 EUR.

2.   Le esenzioni dalle accise a norma dell’articolo 12 della direttiva 2020/262 del Consiglio sono limitate agli acquisti effettuati da AnaEE-ERIC e destinati all’uso ufficiale ed esclusivo da parte di AnaEE-ERIC, purché tali acquisti vengano effettuati unicamente per le attività non economiche di AnaEE-ERIC in linea con le sue attività e superino l’importo di 300 EUR.

3.   Gli acquisti effettuati dai membri del personale non sono coperti dalle esenzioni.

CAPO 7

VARIE

Articolo 34

Legislazione applicabile

Il funzionamento interno di AnaEE-ERIC è disciplinato:

1.

dal diritto dell’Unione, in particolare dal regolamento (CE) n. 723/2009, quale modificato dal regolamento (CE) n. 1261/2013;

2.

dalla legge dello Stato in cui AnaEE-ERIC ha la sua sede legale per le questioni che non sono disciplinate dal diritto dell’Unione, o che lo sono soltanto parzialmente;

3.

dal presente statuto e dal regolamento interno.

Articolo 35

Lingua di lavoro

La lingua di lavoro di AnaEE-ERIC è l’inglese.

Articolo 36

Controversie

1.   In caso di controversia o divergenza tra i membri derivante dallo statuto o in relazione ad esso, l’assemblea dei membri si riunisce non appena ragionevolmente possibile per avviare consultazioni in buona fede e si adopera per comporre la controversia in via amichevole.

2.   La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a decidere in merito alle controversie tra i membri riguardo ad AnaEE-ERIC o tra questi e AnaEE-ERIC, nonché in ordine a qualsiasi vertenza in cui l’Unione europea sia parte in causa.

3.   Alle vertenze tra AnaEE-ERIC e i terzi si applica la normativa dell’Unione in materia di competenza giurisdizionale. Nei casi non contemplati dalla legislazione dell’Unione europea, il foro competente a dirimere la vertenza in causa è determinato secondo la legge dello Stato nel quale AnaEE-ERIC ha la sede legale.

Articolo 37

Modifiche dello statuto, aggiornamenti e disponibilità

1.   Qualsiasi modifica dello statuto è soggetta alle disposizioni dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 723/2009, quale modificato dal regolamento (CE) n. 1261/2013.

2.   Lo statuto è aggiornato, pubblicato sul sito web di AnaEE-ERIC e tenuto a disposizione presso la sua sede legale.

Articolo 38

Disposizioni relative all’istituzione

1.   La prima riunione dell’assemblea dei membri è indetta dallo Stato in cui AnaEE-ERIC ha sede legale quanto prima possibile dopo l’entrata in vigore della decisione della Commissione che istituisce AnaEE-ERIC.

2.   Prima della prima riunione e al più tardi quarantacinque giorni di calendario dopo l’entrata in vigore della decisione della Commissione che istituisce AnaEE-ERIC, lo Stato in questione notifica ai membri fondatori e agli osservatori qualsiasi azione legale urgente specifica da attuarsi a nome di AnaEE-ERIC. Se nessun membro fondatore solleva obiezioni entro cinque giorni lavorativi dalla data della notifica, l’azione legale è intrapresa da una persona debitamente autorizzata dallo Stato in questione.


(1)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).


ALLEGATO I

DEFINIZIONI

Ai fini del presente statuto si applicano le seguenti definizioni:

1.

«AnaEE»: l’infrastruttura paneuropea di ricerca sugli ecosistemi terrestri e acquatici gestiti e non gestiti, che fornirà accesso a una serie ampia, distribuita e coordinata di piattaforme sperimentali che coprono la vasta gamma di ecosistemi e zone climatiche dell’Europa, nonché a piattaforme analitiche e di modellizzazione all’avanguardia concepite per sostenerle. Attraverso la simulazione sperimentale di scenari futuri, AnaEE misurerà e cercherà di prevedere la risposta degli ecosistemi ai cambiamenti ambientali e della destinazione d’uso dei terreni, verificando opzioni di progettazione in materia di mitigazione e adattamento per il mantenimento dei servizi ecosistemici;

2.

«AnaEE-ERIC»: il soggetto giuridico costituito dalla piattaforma centrale e da tre centri di servizi: il centro di interfaccia e di sintesi (Interface and Synthesis Centre - ISC), il centro tecnologico (Technology Centre - TC) e il centro di modellazione dei dati (Data Modelling Centre - DMC);

3.

«nodo nazionale»: un’entità operativa che organizza il contributo di piattaforme sperimentali, analitiche e di modellizzazione di un determinato paese ad AnaEE;

4.

«referente del nodo»: la persona nominata da un nodo nazionale al fine di interagire direttamente con il direttore generale in merito a qualsiasi questione sottoposta da o a un nodo nazionale;

5.

«piattaforma nazionale»: una struttura sperimentale conforme ai criteri di AnaEE e sostenuta da un’istituzione di un paese membro di AnaEE-ERIC;

6.

«tipo di piattaforma»: l’approccio principale proposto da una piattaforma nazionale. Vi sono quattro approcci possibili: sperimentazione in natura, sperimentazione in vitro, misure analitiche e modellizzazione;

7.

«dati di AnaEE»:

a.

dati, software, documenti e protocolli prodotti da AnaEE-ERIC;

b.

dati essenziali delle piattaforme: parametri ambientali regolarmente misurati a lungo termine dalle piattaforme, alcuni dei quali possono rientrare nel campo di applicazione del regolamento INSPIRE;

c.

dati dei progetti conservati dalle piattaforme AnaEE.


ALLEGATO II

ELENCO DEI MEMBRI, DEGLI OSSERVATORI E DEI RISPETTIVI SOGGETTI RAPPRESENTANTI

Membro

Soggetto rappresentante

Repubblica francese

Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)

Regno di Danimarca

Università di Copenaghen

Cechia

Ministero dell’Istruzione, della gioventù e dello sport

Repubblica italiana

Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria (CREA)

Repubblica di Finlandia

Istituto delle risorse naturali della Finlandia (LUKE)

Repubblica di Bulgaria

Ministero dell’Istruzione e delle scienze

CIHEAM

n.p.


Osservatore

Soggetto rappresentante

Regno del Belgio

Ufficio per la politica scientifica del Belgio (BELSPO)


ALLEGATO III

CONTRIBUTI AL BILANCIO

MODELLO DI FINANZIAMENTO DI ANAEE-ERIC

I bilanci dei servizi centrali fanno parte del bilancio dell’ERIC e sono sottoposti al potere decisionale dell’assemblea dei membri. I costi operativi di AnaEE-ERIC sono in gran parte coperti dai fondi pubblici dei suoi membri.

Al momento dell’approvazione di AnaEE-ERIC è previsto il versamento di almeno il 50 % del contributo di accoglienza durante la fase operativa. Le spese restanti dei servizi centrali sono coperte dalla quota annua di adesione (di seguito «quota di adesione») a favore di AnaEE-ERIC, che è il soggetto giuridico previsto. I contributi di accoglienza possono essere versati in contanti e/o parzialmente in natura, mentre la quota di adesione è versata in contanti per coprire le spese dei servizi centrali relative, ad esempio, a materiali di consumo, viaggi del personale, riunioni, attività di sensibilizzazione, servizi (compresi, ad esempio, consulenza legale, contabilità, auditing, marketing, assunzione e subappalto), attrezzature (software, licenze, ecc.) e la retribuzione del direttore generale. I contributi in natura per le risorse umane provenienti da paesi non ospitanti sono valutati e approvati caso per caso dall’assemblea dei membri di AnaEE-ERIC. La quota di adesione di AnaEE-ERIC è distribuita tra tutti i centri di servizi con decisione dell’assemblea dei membri.

Il modello proposto per la ripartizione dei costi della piattaforma centrale e dei centri di servizi coperti dalla tassa di adesione è: 50 % della quota uguale + 25 % del PIL + 25 % del numero delle piattaforme (cfr. dettagli in appresso).

Gli importi delle quote di adesione e dei contributi di accoglienza rimarranno costanti per il primo periodo di cinque anni (compreso il primo anno di durata ridotta). Trascorso tale periodo, l’assemblea dei membri rivedrà l’importo della quota di adesione. Il contributo dei nuovi membri sarà calcolato in base alla norma proposta nel presente allegato ma non inciderà sul contributo degli altri membri fino alla fine del primo ciclo quinquennale. Al termine del ciclo quinquennale il contributo dei membri (ossia i paesi che aderiscono in qualità di membri dopo l’istituzione dell’ERIC) sarà rivisto in base alle norme stabilite dall’assemblea dei membri.

Contributi straordinari da parte di membri e osservatori sono graditi per attività specifiche di AnaEE-ERIC.

Il modello per la quota di adesione è costituito dalle seguenti componenti:

1.

quota uguale: si ottiene dividendo equamente tra i membri il 50 % dei costi dei servizi centrali non coperti dal contributo di accoglienza;

2.

prodotto interno lordo (PIL): si ottiene dividendo il 25 % dei costi non coperti dal contributo di accoglienza tra i membri utilizzando la quota percentuale specifica per membro del PIL totale di tutti i membri. Quale base di riferimento viene considerato il PIL medio nell’ultimo periodo quinquennale noto prima della costituzione dell’ERIC (2014-2018 nel gennaio 2020). I dati per le stime del PIL sono forniti da Eurostat e, per altri paesi, dalla Banca mondiale;

3.

contributo basato sul numero delle piattaforme: si ottiene dividendo il 25 % dei costi non coperti dal contributo di accoglienza tra i membri utilizzando i contributi della piattaforma specifici per membro. Lo schema tariffario per i diversi tipi di piattaforma è il seguente:

per le piattaforme ecosistemiche in natura senza manipolazioni relative ai cambiamenti climatici e per tutte le piattaforme ecosistemiche in vitro viene applicata la tariffa piena;

viene applicato uno sconto sul prezzo totale del 20 % per le piattaforme ecosistemiche in natura con manipolazioni per i cambiamenti climatici, del 25 % per le piattaforme analitiche e del 50 % per le piattaforme di modellizzazione.

La formula matematica corrispondente utilizzata per calcolare la tariffa piena della piattaforma e la quota di adesione per ciascun membro di AnaEE-ERIC (indicata con «i») è riportata di seguito.

Image 1
, (Equazione 1)

dove HC è il contributo di accoglienza (in percentuale), budget è il bilancio totale dei servizi centrali, N è il numero delle piattaforme nazionali distribuite nell’infrastruttura di AnaEE-ERIC e i relativi pedici descrivono il tipo di piattaforma; Openair,0 (piattaforma ecosistemica in natura, senza manipolazioni del cambiamento climatico), Openair,1 (piattaforma ecosistemica in natura, con effettuazione di manipolazioni del cambiamento climatico), Enclosed (piattaforma ecosistemica in vitro), Analytical (piattaforma analitica) e Modelling (piattaforma di modellazione).

Pertanto la quota di adesione totale per ciascun membro i è:

Image 2
, (Equazione 2)

dove NMembers è il numero dei membri a pieno titolo di AnaEE-ERIC, GDPi è una quota percentuale specifica per membro del totale del PIL di tutti i membri e Ni è il numero specifico per membro di un determinato tipo di piattaforma (analogamente a quanto sopra).

La quota di adesione delle organizzazioni intergovernative viene calcolata sotto forma di importo forfettario, che dovrebbe essere concordato sulla base della regola dei cinque anni (compresa un’eventuale revisione alla fine di un ciclo quinquennale), maggiorato di un importo basato sul numero e sul tipo di piattaforme ospitate, ricavato dall’equazione 2.

Image 3
(Equazione 3)

dove L è l’importo forfettario concordato

La quota per gli osservatori è costituita da un contributo fisso pari alla metà della mediana della quota di adesione (solo per i paesi). Tale quota viene aggiunta alla fine del calcolo del bilancio.

Per un bilancio totale previsto di 900 000 EUR e per gli attuali membri che partecipano alla fase di attuazione (sei paesi membri, un’organizzazione intergovernativa aderente e un osservatore), il bilancio previsionale è illustrato in dettaglio di seguito, considerando una quota mediana di 60 000 EUR.

Le tabelle che seguono riassumono il bilancio di AnaEE-ERIC nell’ipotesi di quote totali dei paesi membri pari a 400 000 EUR, una quota di adesione forfettaria dell’organizzazione intergovernativa pari a 30 000 EUR, un osservatore e le piattaforme note.

Tabella 1

QUOTE DI ADESIONE ANNUALI

Membri

Quota (migliaia di EUR)

Bulgaria

39

Cechia

47

Danimarca

58

Finlandia

61

Francia

103

Italia

92

Quote paese/anno

400

Organizzazione internazionale [CIHEAM]

35

Totale quote membri

435

Osservatore - Belgio

30

Totale quote/anno (membri + osservatore)

465


Tabella 2

BILANCIO ANNUALE DEI CENTRI DI SERVIZI E DEL CONTRIBUTO DI ACCOGLIENZA

Bilancio dei centri di servizi

(migliaia di EUR)

Contributo di accoglienza

(migliaia di EUR)

Piattaforma centrale

360

40  %

174

TC

207

23  %

100

ISC

117

13  %

57

DMC

216

24  %

104

Totale

900

 

435


Tabella 3

BILANCIO DI AnaEE-ERIC

Membro

Quota di adesione (migliaia di EUR)

Contributo di accoglienza (migliaia di EUR)

Totale contributo (migliaia di EUR)

Bulgaria

39

0

39

Cechia

47

57

104

Danimarca

58

100

158

Finlandia

61

0

61

Francia

103

174

277

Italia

92

104

196

CIHEAM

35

0

35

Belgio

30

0

30

TOTALE

900