30.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 338/35


REGOLAMENTO (UE) 2022/2586 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2022

sull'applicazione degli articoli 93, 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato nel settore del trasporto ferroviario, per vie navigabili interne e multimodale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 109,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio (2) autorizza la Commissione a dichiarare, mediante regolamenti, che determinate categorie di aiuti a favore di imprese operanti in diversi settori, come gli aiuti a favore della tutela dell'ambiente, sono compatibili con il mercato interno e non sono soggette agli obblighi di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato («obblighi di notifica»). Tuttavia, il regolamento (UE) 2015/1588 non contempla, tra l'altro, gli aiuti a sostegno del trasporto ferroviario e per vie navigabili interne o multimodale, quale definito nel regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tali settori hanno acquisito sempre maggiore rilievo a livello di Unione nel contesto del Green Deal europeo e della strategia della Commissione per una mobilità sostenibile e intelligente, stabiliti, rispettivamente, nelle comunicazioni della Commissione dell'11 dicembre 2019 e del 9 dicembre 2020.

(2)

A norma dell'articolo 93 del trattato, gli aiuti relativi al trasporto ferroviario, per vie navigabili interne e multimodale, sono considerati compatibili con i trattati se soddisfano le necessità del coordinamento dei trasporti ovvero se corrispondono al rimborso per l’assolvimento di taluni obblighi di servizio pubblico.

(3)

La Commissione ha applicato l'articolo 93, l'articolo 107, paragrafo 1, e l'articolo 108 del trattato in numerose decisioni relative a talune categorie di aiuti di Stato alle imprese attive nei settori del trasporto ferroviario, per vie navigabili interne e intermodale, e ha elaborato orientamenti per la valutazione di alcune categorie di aiuti di Stato considerate idonee a soddisfare le necessità del coordinamento dei trasporti. In base all'esperienza della Commissione, tali aiuti non danno luogo a distorsioni significative della concorrenza, a condizione che siano concessi sulla base di procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie e che, sulla base dell'esperienza acquisita, possano essere stabilite condizioni di compatibilità chiare.

(4)

Pertanto, ai fini della semplificazione amministrativa nei casi in cui la distorsione della concorrenza è limitata al minimo, è opportuno conferire alla Commissione il potere di dichiarare, mediante regolamenti, che gli aiuti necessari per il coordinamento dei trasporti ovvero per il rimborso per l’assolvimento di taluni obblighi di servizio pubblico di cui all'articolo 93 del trattato sono compatibili con il mercato interno e non sono soggetti agli obblighi di notifica.

(5)

Gli aiuti di Stato corrispondenti al rimborso per l’assolvimento di taluni obblighi di servizio pubblico in relazione ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri sono già disciplinati dal regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), anche nei casi in cui uno Stato membro decida di applicare tale regolamento al trasporto pubblico di passeggeri per vie navigabili interne e in acque marine nazionali. È pertanto opportuno escludere dall'ambito di applicazione del presente regolamento le compensazioni di servizio pubblico relative al trasporto pubblico di passeggeri.

(6)

Nell'adottare regolamenti che dichiarano determinate categorie di aiuti non soggette agli obblighi di notifica a norma del presente regolamento, è opportuno che la Commissione specifichi la finalità dell'aiuto, le categorie di beneficiari, i massimali che limitano gli aiuti, le condizioni relative al cumulo degli aiuti e le condizioni del controllo, nonché che fissi eventuali ulteriori condizioni dettagliate al fine di garantire la compatibilità con il mercato interno degli aiuti di cui al presente regolamento.

(7)

È importante che tutte le parti abbiano la possibilità di verificare se un aiuto è concesso in conformità delle norme applicabili. La trasparenza degli aiuti di Stato è quindi essenziale per la corretta applicazione delle norme del trattato e favorisce un migliore rispetto delle norme, una maggiore responsabilità, una valutazione tra pari e, in ultima analisi, una maggiore efficacia della spesa pubblica. Per tale ragione, ciascuno Stato membro dovrebbe essere tenuto a trasmettere una sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto da esso attuati che rientrano in un regolamento adottato a norma del presente regolamento. Al fine di garantire la trasparenza delle misure adottate da ciascuno Stato membro, è opportuno che tali sintesi siano pubblicate dalla Commissione.

(8)

Ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 1, del trattato la Commissione deve procedere, in collaborazione con gli Stati membri, all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti. A tal fine, e per garantire il maggior grado possibile di trasparenza e un adeguato controllo, è opportuno che ciascuno Stato membro registri e riunisca le informazioni sull'applicazione dei regolamenti adottati a norma del presente regolamento. È opportuno che, con cadenza almeno annuale, ciascuno Stato membro trasmetta alla Commissione una relazione, sull'applicazione di tali regolamenti. La Commissione dovrebbe rendere tali relazioni accessibili a tutti gli altri Stati membri.

(9)

Prima di adottare regolamenti a norma del presente regolamento, è opportuno che la Commissione consenta a tutte le persone e le organizzazioni interessate di presentare le loro osservazioni al fine di raccogliere un riscontro il più possibile esaustivo e rappresentativo. A tal fine la Commissione dovrebbe pubblicare dei progetti di tali regolamenti.

(10)

Il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato, istituito dal regolamento (UE) 2015/1588, dovrebbe essere consultato al momento di pubblicare un progetto di regolamento a norma del presente regolamento. Tuttavia, a fini di trasparenza, è opportuno che tale progetto di regolamento sia inoltre reso pubblico contemporaneamente sul sito internet della Commissione.

(11)

Il controllo sull'erogazione degli aiuti comporta molteplici problemi pratici, giuridici ed economici di carattere molto complesso in un contesto in costante evoluzione. È opportuno pertanto che la Commissione sottoponga a riesame periodico le categorie di aiuti che non dovrebbero essere soggette agli obblighi di notifica. A tal fine, essa dovrebbe presentare una relazione di valutazione sull'applicazione del presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio ogni cinque anni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esenzioni per categoria

1.   Fatto salvo l'articolo 5 del presente regolamento, la Commissione può adottare regolamenti che dichiarino che le categorie di aiuti seguenti sono compatibili con il mercato interno, a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e non sono soggette agli obblighi di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato:

a)

aiuti necessari per il coordinamento dei trasporti;

b)

aiuti per il rimborso per l’assolvimento di taluni obblighi di servizio pubblico, a esclusione delle compensazioni di servizio pubblico riguardanti i servizi pubblici di trasporto di passeggeri di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007.

2.   I regolamenti adottati ai sensi del paragrafo 1 specificano per ciascuna categoria di aiuti:

a)

la finalità dell'aiuto;

b)

le categorie di beneficiari;

c)

i massimali espressi in termini di:

i)

intensità dell'aiuto in relazione a un insieme di costi ammissibili;

ii)

importi massimi; o

iii)

livelli massimi di sostegno statale a favore di o in relazione a taluni tipi di aiuto per i quali può essere difficile individuare con esattezza l'intensità di cui al punto i) o l'ammontare dell'aiuto di cui al punto ii), in particolare gli strumenti di ingegneria finanziaria o gli investimenti in capitale di rischio o altri di natura simile, fatta salva la qualifica delle misure interessate alla luce dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato;

d)

le condizioni relative al cumulo degli aiuti; e

e)

le norme in materia di trasparenza e controllo stabilite all'articolo 2.

3.   Inoltre, i regolamenti adottati ai sensi del paragrafo 1 possono, in particolare:

a)

fissare massimali o altre condizioni per la notifica dei casi di erogazione di singoli aiuti;

b)

escludere certi settori dal loro ambito di applicazione;

c)

subordinare a ulteriori condizioni la compatibilità dell'aiuto con il mercato interno.

Articolo 2

Trasparenza e controllo

1.   I regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, comprendono norme precise per garantire la trasparenza e il controllo degli aiuti.

2.   Lo Stato membro che attua regimi di aiuto o singoli aiuti non soggetti agli obblighi di notifica a norma dei regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, trasmette alla Commissione sintesi delle informazioni relative a tali aiuti. La Commissione pubblica tali sintesi.

3.   Ciascuno Stato membro registra e riunisce tutte le informazioni riguardanti l'applicazione dei regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1. Qualora la Commissione disponga di informazioni che inducano a ritenere che un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, non sia applicato correttamente, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione tutte le informazioni che essa reputi necessarie per valutare la conformità degli aiuti concessi in base a tale regolamento con tutte le condizioni previste.

4.   Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione, almeno una volta all'anno, una relazione sull'applicazione dei regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, conformemente alle esigenze specifiche della Commissione. La Commissione rende tali relazioni accessibili a tutti gli Stati membri. Una volta all'anno, le relazioni sono esaminate e valutate dal comitato di cui all'articolo 5.

Articolo 3

Periodo di validità e modifica dei regolamenti

1.   I regolamenti adottati a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, specificano il loro periodo di validità e prevedono un periodo transitorio nel caso in cui, alla loro scadenza, non ne sia prorogato il periodo di validità.

2.   Qualora un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, sia abrogato o modificato da un nuovo regolamento, tale nuovo regolamento prevede un periodo transitorio di sei mesi per consentire l'adeguamento degli aiuti di cui al regolamento abrogato o modificato.

Articolo 4

Audizione delle persone e delle organizzazioni interessate

La Commissione, prima dell'adozione di un regolamento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, pubblica un progetto dello stesso per dar modo a tutte le persone e le organizzazioni interessate di presentare le proprie osservazioni entro un termine da essa fissato. Tale termine è di almeno un mese. Contemporaneamente, la Commissione rende pubblico tale progetto di regolamento sul proprio sito internet.

Articolo 5

Consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato

1.   La Commissione consulta il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato istituito dal regolamento (UE) 2015/1588 («il comitato»):

a)

contemporaneamente alla pubblicazione, a norma dell'articolo 4, di un progetto di regolamento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1; e

b)

prima di adottare qualsiasi regolamento conformemente all'articolo 1, paragrafo 1.

2.   La Commissione consulta il comitato durante una riunione mediante comunicazione elettronica. I progetti e i documenti da esaminare sono essere allegati alla comunicazione elettronica. La riunione ha luogo non prima di due mesi dopo l'invio della comunicazione elettronica. Tale termine può essere ridotto nel caso delle consultazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, se sussistono motivi di urgenza o di proroga del periodo di validità di un regolamento adottato a norma dell'articolo 1, paragrafo 1.

3.   Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente del comitato può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

4.   Il parere del comitato è iscritto nel verbale della riunione. Ciascuno Stato membro può chiedere che la sua posizione figuri nel verbale della riunione. Il comitato può raccomandare la pubblicazione di tale parere nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.   La Commissione tiene in considerazione il parere formulato dal comitato e lo informa del modo in cui ha tenuto conto del parere.

Articolo 6

Relazione di valutazione

Ogni cinque anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull'applicazione del presente regolamento. In primo luogo, essa sottopone all'esame del comitato un progetto di tale relazione.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. SÍKELA


(1)  Parere del 13 dicembre 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).