28.12.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 334/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2573 DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 2022
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 per quanto riguarda i messaggi relativi ai movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004 (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 5, e l'articolo 16, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2008/118/CE (2) stabilisce la procedura da seguire per i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa mediante il sistema d'informatizzazione («il sistema informatizzato») istituito dall'articolo 1 della decisione 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(2) |
La direttiva 2008/118/CE sarà abrogata e sostituita dalla direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio (4), con effetto a decorrere dal 13 febbraio 2023. A decorrere da tale data i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa nonché i prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e trasportati verso il territorio di un altro Stato membro al fine di esservi consegnati per fini commerciali devono essere controllati mediante il sistema informatizzato di cui all'articolo 1 della decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). |
(3) |
A decorrere dal 13 febbraio 2023 i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e trasportati verso il territorio di un altro Stato membro al fine di esservi consegnati per fini commerciali devono avvenire sotto la scorta di un documento amministrativo elettronico semplificato, presentato dallo speditore. Fino al 13 febbraio 2023 si applica il regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione (6), in conformità del quale tali movimenti avvengono al di fuori del sistema informatizzato e sotto la scorta di un documento in forma cartacea che è un documento di accompagnamento semplificato. |
(4) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 della Commissione (7) stabilisce le modalità di cooperazione e di scambio di informazioni tra gli Stati membri per quanto riguarda unicamente i prodotti in regime di sospensione dall'accisa. In conseguenza delle modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2020/262, l'ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 deve essere modificato al fine di includere i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e trasportati verso il territorio di un altro Stato membro al fine di esservi consegnati per fini commerciali. |
(5) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza. |
(6) |
Al fine di allineare la data di applicazione del presente regolamento alla data di applicazione delle pertinenti disposizioni della direttiva (UE) 2020/262, l'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere differita. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 è così modificato:
1) |
il titolo è sostituito dal seguente: «Regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 della Commissione, del 24 febbraio 2016, che stabilisce le modalità di cooperazione e di scambio di informazioni tra gli Stati membri per quanto riguarda i prodotti sottoposti ad accisa a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio»; |
2) |
all'articolo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Ai fini della cooperazione e dello scambio di informazioni tra gli Stati membri per quanto riguarda i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa di cui al capo IV e al capo V, sezione 2, della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio (*), il presente regolamento stabilisce le modalità relativamente ai seguenti aspetti: (*) Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4).»;" |
3) |
l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento, per “movimento” si intende un movimento tra due o più Stati membri di prodotti sottoposti ad accisa, conformemente a quanto disposto al capo IV e al capo V, sezione 2, della direttiva (UE) 2020/262.»; |
4) |
all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Ove siano necessari codici per completare alcuni campi di dati nei documenti di assistenza amministrativa reciproca in conformità all'allegato I del presente regolamento, si utilizzano i codici elencati nell'allegato II del presente regolamento, nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 della Commissione (*) e nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1636 della Commissione (**) secondo quanto indicato nelle tabelle dell'allegato I del presente regolamento. (*) Regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 della Commissione, del 25 giugno 2013, sul funzionamento del registro degli operatori economici e dei depositi fiscali e sulle relative statistiche e relazioni a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise (GU L 173 del 26.6.2013, pag. 9)." (**) Regolamento delegato (UE) 2022/1636 della Commissione, del 5 luglio 2022, che integra la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio stabilendo la struttura e il contenuto dei documenti scambiati nell'ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa e stabilendo una soglia per le perdite dovute alla natura dei prodotti (GU L 247 del 23.9.2022, pag. 2)»;" |
5) |
l'articolo 4 è così modificato:
|
6) |
l'articolo 5 è così modificato:
|
7) |
all'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Le richieste di informazioni relative a prodotti sottoposti ad accisa di cui al capo IV e al capo V, sezione 2, della direttiva (UE) 2020/262 che non sono contenute nel sistema informatizzato sono effettuate inviando il documento “Richiesta generale di cooperazione amministrativa” di cui all'allegato I, tabella 7, del presente regolamento. Il tipo di richiesta deve essere impostato su “Cooperazione amministrativa”.»; |
8) |
l'articolo 6 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 6 bis Richiesta di chiusura manuale Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 389/2012, se il movimento di prodotti sottoposti ad accisa di cui al capo IV e al capo V, sezione 2, della direttiva (UE) 2020/262 non può essere chiuso a norma degli articoli 24, 25 o 37 di detta direttiva, l'autorità richiedente può chiedere all'autorità competente dello Stato membro di spedizione di chiudere manualmente un movimento di prodotti sottoposti ad accisa di cui al capo IV e al capo V, sezione 2, di detta direttiva. Tale richiesta è effettuata mediante l'invio del documento “Richiesta di chiusura manuale” di cui all'allegato I, tabella 15, del presente regolamento.»; |
9) |
l'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Scambio obbligatorio di informazioni — Risultati della cooperazione amministrativa Se si riscontra uno dei casi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 389/2012 a seguito di un controllo documentale o fisico di prodotti presso i locali di un destinatario registrato ai sensi dell'articolo 3, punto 9, della direttiva (UE) 2020/262 (“destinatario registrato”), di un depositario autorizzato ai sensi dell'articolo 3, punto 1, di tale direttiva (“depositario autorizzato”), di uno speditore certificato ai sensi dell'articolo 3, punto 12, di tale direttiva (“speditore certificato”), o di un destinatario certificato ai sensi dell'articolo 3, punto 13, di tale direttiva (“destinatario certificato”), la trasmissione obbligatoria delle informazioni necessarie è effettuata utilizzando il documento “Risultati della cooperazione amministrativa” di cui all'allegato I, tabella 10, del presente regolamento. Il documento “Risultati della cooperazione amministrativa” è inviato alle autorità competenti dello Stato membro interessato entro sette giorni dalla data del controllo.»; |
10) |
l'articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 Scambio obbligatorio di informazioni — notifica di allarme o rifiuto Se un'autorità competente viene a conoscenza del fatto che prodotti sottoposti ad accisa spediti ai sensi del capo IV e del capo V, sezione 2, della direttiva (UE) 2020/262 non sono stati richiesti, o che il contenuto del documento amministrativo elettronico o del documento amministrativo elettronico semplificato non è corretto, e l'autorità competente sospetta che ciò sia dovuto a uno dei casi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere a), b), c) o e), del regolamento (UE) n. 389/2012, essa invia all'autorità competente dello Stato membro di spedizione il documento “Allarme o rifiuto di e-AD/e-DAS” di cui all'allegato I, tabella 14, del presente regolamento. Il documento “Allarme o rifiuto di e-AD/e-DAS” è trasmesso all'autorità competente dello Stato membro di spedizione entro un giorno dal momento in cui l'autorità competente viene a conoscenza dei fatti di cui al primo comma.»; |
11) |
all'articolo 14 bis, il primo comma è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 389/2012, se un'autorità competente dello Stato membro di spedizione ha ricevuto la prova del completamento di un movimento di prodotti sottoposti ad accisa ai sensi del capo IV e del capo V, sezione 2, della direttiva (UE) 2020/262, e il movimento non può essere chiuso conformemente agli articoli 24, 25 o 37 di detta direttiva, essa decide se chiudere manualmente il movimento di prodotti sottoposti ad accisa.»; |
12) |
l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento; |
13) |
l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 13 febbraio 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 121 dell'8.5.2012, pag. 1.
(2) Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).
(3) Decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 5).
(4) Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4)
(5) Decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2020, relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 43)
(6) Regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione, del 17 dicembre 1992, sul documento di accompagnamento semplificato per la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa e immessi in consumo nello Stato membro di partenza (GU L 369 del 18.12.1992, pag. 17).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 della Commissione, del 24 febbraio 2016, che stabilisce le modalità di cooperazione e di scambio di informazioni tra gli Stati membri per quanto riguarda i prodotti in sospensione dall'accisa a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio (GU L 66 dell'11.3.2016, pag. 1).
ALLEGATO I
L'allegato I è così modificato:
1) |
il titolo è sostituito dal seguente: «Messaggi elettronici utilizzati per lo scambio di informazioni sui prodotti sottoposti ad accisa ai sensi del capo IV e del capo V, sezione 2, della direttiva (UE) 2020/262»; |
2) |
le note esplicative sono così modificate:
|
3) |
le tabelle da 1 a 16 sono sostituite dalle seguenti: «Tabella 1 (di cui all'articolo 4) Richiesta di scaricamento relativa a un movimento
Tabella 2 (di cui all'articolo 4) Richiesta di scaricamento relativa a un movimento
Tabella 3 (di cui all'articolo 4) ITER storico di un movimento
Tabella 4 (di cui all'articolo 5) Richiesta generale
Tabella 5 (di cui all'articolo 5, paragrafo 2) Elenco di e-AD/e-DAS a seguito di una ricerca generale
Tabella 6 (di cui all'articolo 5) Rifiuto di richiesta generale
Tabella 7 (di cui all'articolo 6, paragrafo 1) Richiesta generale di cooperazione amministrativa
Tabella 8 (di cui all'articolo 7) Messaggio di risposta
Tabella 9 (di cui all'articolo 7) Messaggio di sollecito di cooperazione amministrativa
Tabella 10 (di cui all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 1, e agli articoli 10 e 16) Risultati della cooperazione amministrativa
Tabella 11 (di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 11) Relazione sul controllo
Tabella 12 (di cui all'articolo 14) Relazione sull'evento
Tabella 13 (di cui all'articolo 12) Interruzione di movimento
Tabella 14 (di cui all'articolo 13) Allarme o rifiuto di e-AD/e-DAS
Tabella 15 (di cui all'articolo 6 bis) Richiesta di chiusura manuale
Tabella 16 (di cui all'articolo 14 bis) Risposta riguardante la chiusura manuale
|
ALLEGATO II
Nell'allegato II, gli elenchi di codici 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11, 15 e 16 sono sostituiti dai seguenti elenchi di codici corrispondenti:
«Elenco codici 1: Identificativo di correlazione del follow-up
Campo |
Contenuto |
Tipo di campo |
Esempi |
1 |
Anno |
Numerico 2 |
5 |
2 |
Identificatore dell'amministrazione nazionale in cui il messaggio è stato inizialmente presentato |
Alfabetico 2 |
ES |
3 |
Codice libero assegnato a livello nazionale |
Alfanumerico 21 |
ARC |
4 |
Integrazione |
Alfanumerico 3 |
123 |
Il campo 1 è costituito dalle ultime due cifre dell'anno. Il campo 2 è tratto dall'elenco dei codici paese (cfr. elenco codici 3 dell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1636) Il campo 3 deve essere compilato con un identificatore assegnato a livello nazionale. In alcuni casi, per l'identificativo di correlazione del follow-up può essere un ARC. Il campo 4 costituisce un'integrazione del campo 3 che crea un identificatore unico (per esempio, nel caso di un identificativo di correlazione del follow-up se più messaggi di follow-up trattano dello stesso ARC) |
Elenco codici 2: Numero della relazione sull'evento/Riferimento della relazione sul controllo
Campo |
Contenuto |
Tipo di campo |
Esempi |
1 |
Identificatore dell'amministrazione nazionale in cui la relazione è convalidata |
Alfabetico 2 |
ES |
2 |
Codice unico assegnato a livello nazionale |
Alfanumerico 13 |
2005YTE17UIC2 |
3 |
Cifra di controllo |
Numerico 1 |
9 |
Il campo 1 è tratto dall'elenco dei codici paese (cfr. elenco codici 3 dell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1636) Il campo 2 deve essere compilato con un identificatore unico per ciascuna relazione. Le modalità di utilizzazione di questo campo sono decise dalle amministrazioni degli Stati membri, ma ciascuna relazione deve essere contrassegnata da un numero unico. È possibile, ma non obbligatorio, che esso contenga l'anno in cui la relazione è stato inizialmente presentata (come suggerito nell'esempio). Il campo 3 fornisce la cifra di controllo per tutto l'identificatore, che aiuterà a riscontrare un errore quando si digita l'identificatore.»; |
«Elenco codici 4: Motivi del rifiuto
Codice |
Descrizione |
0 |
Altro |
1 |
Non è stato possibile autorizzare l'indagine o la richiesta di informazioni a norma della legislazione o delle prassi amministrative dello Stato membro interpellato (ad esempio, informazioni riservate) |
2 |
(riservato) |
3 |
Divulgazione contraria alla politica pubblica dello Stato - La comunicazione di informazioni comporterebbe la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un procedimento commerciale o di un'informazione la cui divulgazione sia contraria all'ordine pubblico |
4 |
Un'autorità giudiziaria dello Stato membro interpellato ha rifiutato di autorizzare il trasferimento di informazioni sotto il suo controllo |
5 |
La richiesta riguarda informazioni non più disponibili a causa delle norme nazionali di conservazione dei dati (minimo 5 anni) |
6 |
L'autorità richiedente non ha esaurito le consuete fonti di informazione di cui avrebbe potuto avvalersi nelle circostanze |
7 |
Il numero e il tipo delle richieste di informazioni presentate in un determinato periodo di tempo dall'autorità richiedente impongono all'autorità interpellata un onere amministrativo eccessivo |
8 |
L'amministrazione nazionale richiedente non è in grado, per motivi giuridici, di fornire informazioni analoghe |
9 |
Lo speditore non ha esaurito tutti i mezzi a sua disposizione per ottenere la prova della conclusione del movimento di prodotti sottoposti ad accisa tra Stati membri |
10 |
Nessun controllo effettuato |
11 |
Al di fuori dell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 389/2012 (ad esempio, Napoli II) |
Elenco codici 5: Motivi dell'allarme o del rifiuto di e-AD/e-DAS
Codice |
Descrizione |
0 |
Altro |
1 |
L'e-AD/e-DAS ricevuto non riguarda il destinatario |
2 |
Il prodotto o i prodotti sottoposti ad accisa non corrispondono all'ordine |
3 |
La o le quantità non corrispondono all'ordine |
Elenco codici 6: Tipi di prove
Codice |
Descrizione |
0 |
Altro |
1 |
Riservato |
2 |
Relazione della polizia |
3 |
Relazione diversa da quella della polizia o delle dogane |
4 |
Relazione delle dogane»; |
«Elenco codici 8: Motivo della richiesta
Codice |
Descrizione |
0 |
Altro |
1 |
Nota di ricevimento/di esportazione non restituita allo speditore |
2 |
Eccedenze o carenze constatate all'arrivo dei prodotti |
4 |
La presentazione di un e-AD/e-DAS è stata respinta in quanto i dati relativi al destinatario registrati nel SEED non corrispondevano - si chiedono maggiori informazioni |
6 |
I prodotti /quantitativi riportati nell'e-AD/e-DAS sono stati iscritti nella contabilità di magazzino del destinatario? |
7 |
Verificare che i prodotti hanno effettivamente lasciato l'UE (data di esportazione certificata dalle autorità doganali) |
8 |
Vincolo dei prodotti a un regime doganale sospensivo (deposito di esportazione, deposito di approvvigionamento, perfezionamento passivo...) |
9 |
Richiesta di rimborso delle accise |
10 |
Controlli a campione |
11 |
Copia 3 non restituita allo speditore |
12 |
Retro della copia 3 vistato per mostrare le eccedenze o le perdite |
13 |
Certificato di ricevimento incompleto |
14 |
Codice accisa del destinatario non indicato nel SEED |
15 |
Indicazione eliminata/sovrascritta senza visto ufficiale |
16 |
Richiesta di chiusura manuale |
17 |
Stato esportazione sconosciuto |
18 |
Richiesta di interruzione di un movimento |
19 |
Svolgimento del colloquio con il rappresentante autorizzato |
20 |
Documento di riserva |
21 |
Due e-AD/e-DAS creati per la stessa spedizione |
22 |
Chiarimento in merito al tipo o alla quantità dei prodotti |
23 |
Ricevimento dei prodotti respinto/rifiutato |
24 |
Indagini accise in corso |
25 |
Sospetti di irregolarità»; |
«Elenco codici 11: Motivi dell'impossibilità dell'azione di cooperazione amministrativa
Codice |
Descrizione |
0 |
Altro |
1 |
Informazioni non disponibili |
2 |
Riservato |
3 |
Mancanza di tempo |
4 |
Indagine approfondita sull'operatore economico in corso; non è possibile rispondere a breve termine |
5 |
Impossibile contattare l'operatore |
6 |
Operatore mancante»; |
«Elenco codici 15: Tipo di documento
Codice |
Descrizione |
0 |
Altro |
1 |
e-AD |
2 |
SAAD o e-DAS |
3 |
Fattura |
4 |
Bolla di consegna |
5 |
CMR |
6 |
Polizza di carico |
7 |
Lettera di vettura |
8 |
Contratto |
9 |
Domanda dell'operatore |
10 |
Registrazione ufficiale |
11 |
Richiesta |
12 |
Risposta |
13 |
Documenti di riserva, stampa di riserva |
14 |
Foto |
15 |
Dichiarazione di esportazione |
16 |
Avviso anticipato di esportazione |
17 |
Risultati di uscita |
18 |
DAU (documento amministrativo unico) |
19 |
Certificato di piccolo produttore indipendente di bevande alcoliche |
<CODICE TARIC> |
Qualsiasi codice TARIC utilizzato nella "casella 44" del DAU |
Elenco codici 16: Motivi della richiesta di chiusura manuale
Codice |
Descrizione |
0 |
Altro |
1 |
Esportazione chiusa ma IE518 non disponibile |
2 |
Destinatario non più connesso all'EMCS |
3 |
Destinatario esentato |
4 |
Uscita confermata, ma IE829 non presentato (IE818 non in sequenza) |
5 |
Nessun movimento ma cancellazione non più possibile |
6 |
Emissioni multiple di e-AD/e-DAS per un unico movimento |
7 |
L'e-AD/e-DAS non copre il movimento effettivo |
8 |
Nota di ricevimento errata |
9 |
Rifiuto errato di e-AD/e-DAS». |