23.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 330/134


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2566 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2022

che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 69,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione (2) stabilisce norme che integrano il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda, in particolare, il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate.

(2)

Il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 è stato modificato dal regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ed è necessario rispecchiare tali modifiche nel regolamento delegato (UE) 2018/273.

(3)

L’esenzione dall’obbligo di ottenere un’autorizzazione per gli impianti viticoli è estesa agli impianti o reimpianti di superfici destinate alla costituzione di una collezione di varietà di viti finalizzata alla preservazione delle risorse genetiche. È necessario aggiungere tale esenzione alle disposizioni relative alle superfici destinate a scopi di sperimentazione o alla coltura di piante madri per marze. Per evitare qualsiasi abuso di tale esenzione, è opportuno stabilire le condizioni che tali collezioni di varietà di viti devono soddisfare. Inoltre, per rispecchiare tale esenzione, è necessario aggiornare le definizioni di «viticoltore» e di «particella viticola» di cui all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2018/273 e all’allegato IV del medesimo regolamento. A fini di maggiore chiarezza, è opportuno aggiungere a tale articolo anche una nuova definizione di «collezione di varietà di viti».

(4)

A norma dell’articolo 63, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri possono limitare il rilascio di autorizzazioni all’impianto a livello regionale per specifiche zone ammissibili alla produzione di vini a denominazione d’origine protetta o a indicazione geografica protetta al fine di evitare un evidente rischio di deprezzamento di una particolare denominazione d’origine protetta o indicazione geografica protetta. Tale disposizione dovrebbe essere rispecchiata nelle norme sulle restrizioni al reimpianto stabilite all’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2018/273.

(5)

Le disposizioni che prevedono l’impegno del richiedente a rispettare i criteri di ammissibilità di cui all’articolo 64, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/273 e il requisito che la domanda non ponga un rischio significativo di usurpazione della notorietà di specifiche indicazioni geografiche protette giungeranno a scadenza il 31 dicembre 2030. Tale termine, corrispondente alla fine del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, dovrebbe essere adattato in ragione della proroga del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli inserita all’articolo 61 del regolamento (UE) n. 1308/2013 dal regolamento (UE) 2021/2117. Per lo stesso motivo dovrebbero essere adattate anche le date di scadenza di determinati impegni riguardanti i criteri di ammissibilità di cui agli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2018/273.

(6)

I criteri di priorità di cui all’articolo 64, paragrafo 2, lettere f) e h), del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono stati, rispettivamente, modificati e precisati e anche tali modifiche dovrebbero essere rispecchiate nelle corrispondenti parti dell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2018/273.

(7)

Il termine «viticoltore» quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2018/273 designa il viticoltore professionista. Tuttavia viene anche erroneamente utilizzato all’articolo 3, paragrafo 3, dello stesso regolamento delegato per indicare la persona fisica che coltivando una superficie non superiore a 0,1 ha produce vino destinato esclusivamente al consumo familiare ed è quindi esentato dal sistema di autorizzazioni per gli impianti. Tale contraddizione dovrebbe essere rettificata.

(8)

È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2018/273,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2018/273

Il regolamento delegato (UE) 2018/273 è così modificato:

1)

l’articolo 2, paragrafo 1, è così modificato:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

“viticoltore”, una persona fisica o giuridica o un’associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale all’associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio dell’Unione ai sensi dell’articolo 52 del trattato sull’Unione europea in combinato disposto con l’articolo 355 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e che coltiva una superficie vitata quando i prodotti di tale superficie siano usati per la produzione commerciale di prodotti vitivinicoli o la superficie benefici di esenzioni per scopi di sperimentazione, per costituire una collezione di varietà di viti finalizzata alla preservazione delle risorse genetiche o per la coltura di piante madri per marze di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento;»;

b)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

“particella viticola”, parcella agricola quale definita all’articolo 67, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013, coltivata a vite destinata alla produzione commerciale di prodotti vitivinicoli o beneficiaria di esenzioni per scopi di sperimentazione, per costituire una collezione di varietà di viti finalizzata alla preservazione delle risorse genetiche o per la coltura di piante madri per marze di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento;»;

c)

è aggiunta la seguente lettera l):

«l)

“collezione di varietà di viti”, la particella viticola coltivata con una molteplicità di varietà di viti, ciascuna delle quali non conta più di 50 piante.»;

2)

l’articolo 3, paragrafo 2, è così modificato:

a)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«L’impianto o il reimpianto di superfici destinate a scopi di sperimentazione, alla costituzione di una collezione di varietà di viti finalizzata alla preservazione delle risorse genetiche o alla coltura di piante madri per marze sono oggetto di notifica preventiva alle autorità competenti. La notifica comprende tutte le informazioni pertinenti sulle superfici in questione e sul periodo durante il quale si svolgerà l’esperimento, verrà mantenuta la collezione di varietà di viti o sarà in produzione la coltura di piante madri per marze. Le eventuali proroghe di tali periodi sono del pari notificate alle autorità competenti.»;

b)

al secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

ottiene un’autorizzazione a norma degli articoli 64, 66 o 68 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per la superficie in questione, affinché l’uva prodotta in tale superficie e i prodotti vitivinicoli ottenuti con tale uva possano essere commercializzati; o»;

c)

dopo il terzo comma sono aggiunti i commi seguenti:

«L’esenzione di cui al paragrafo 1 si applica alle superfici destinate alla costituzione di una collezione di varietà di viti solo se lo scopo della costituzione di tale collezione è la preservazione delle risorse genetiche delle varietà di viti tipiche di una determinata regione viticola e se la superficie coperta da ciascuna collezione non supera i 2 ettari.

Gli Stati membri possono redigere un elenco delle varietà di uve da vino del loro territorio, classificate a norma dell’articolo 81, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, che sono ammissibili a livello nazionale o regionale ai fini della costituzione di una collezione di varietà finalizzata alla preservazione delle risorse genetiche. Gli Stati membri possono inoltre stabilire una superficie massima della collezione di tali varietà di viti inferiore a 2 ettari, nonché un numero massimo di viti per varietà inferiore al massimale di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera l), del presente regolamento.»;

3)

l’articolo 6 è così modificato:

a)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri possono limitare il reimpianto in base all’articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, se la superficie specifica destinata al reimpianto è situata in una zona in cui il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti è limitato a norma dell’articolo 63, paragrafo 2, lettera b), dello stesso regolamento e purché tale decisione sia giustificata dall’esigenza di evitare un palese rischio di svalutazione di una specifica denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP).»;

b)

al secondo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Il rischio di svalutazione di cui al primo comma non sussiste se:»;

4)

l’allegato I è così modificato:

a)

nella parte A, secondo comma, la data «31 dicembre 2030» è sostituita da «31 dicembre 2045»;

b)

nella parte B, secondo comma, la data «31 dicembre 2030» è sostituita da «31 dicembre 2045»;

5)

l’allegato II è così modificato:

a)

la parte B è così modificata:

i)

al punto 1, primo comma, la data «31 dicembre 2030» è sostituita da «31 dicembre 2045»;

ii)

al punto 2, primo comma, la data «31 dicembre 2030» è sostituita da «31 dicembre 2045»;

iii)

al punto 4, secondo comma, la data «31 dicembre 2030» è sostituita da «31 dicembre 2045»;

iv)

è aggiunto il seguente punto 5:

«5)

il richiedente si impegna a mantenere, per un periodo minimo compreso tra sette e dieci anni, la o le superfici da adibire a nuovi impianti con almeno una delle varietà figuranti nell’elenco nazionale delle varietà di viti ammissibili per la preservazione delle risorse genetiche redatto a tal fine dallo Stato membro. Tale periodo non si estende oltre il 31 dicembre 2045.»;

b)

nella parte D, secondo comma, la data «31 dicembre 2030» è sostituita da «31 dicembre 2045»;

c)

la parte F è sostituita dalla seguente:

«F.

Criterio di cui all’articolo 64, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013

Il criterio di cui all’articolo 64, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è considerato soddisfatto se l’aumento dell’efficienza in termini di costi, della competitività o della presenza sui mercati è accertato in base a una delle considerazioni seguenti:

1)

i costi unitari di produzione dell’azienda del settore vitivinicolo in un determinato anno sono diminuiti rispetto alla media dei cinque anni precedenti;

2)

l’azienda presenta canali di distribuzione diversificati e/o una domanda elevata dei suoi prodotti in un determinato anno rispetto alla media dei cinque anni precedenti.

Gli Stati membri possono precisare ulteriormente le considerazioni figuranti ai punti 1 e 2.»;

d)

la parte H è sostituita dalla seguente:

«H.

Criterio di cui all’articolo 64, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1308/2013

Il criterio di cui all’articolo 64, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è considerato soddisfatto a condizione che la superficie delle particelle viticole dell’azienda del richiedente rispettino al momento della richiesta le soglie che gli Stati membri devono stabilire a livello nazionale o regionale in base a criteri oggettivi. Le soglie sono fissate a:

1)

non meno di 0,1 ettari di particelle viticole per le piccole aziende;

2)

non più di 50 ettari di particelle viticole per le aziende di medie dimensioni.

Le superfici vitate che beneficiano delle esenzioni di cui all’articolo 62, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 non sono prese in considerazione per il calcolo della superficie delle particelle viticole.»;

e)

nella parte I, sezione II, secondo comma, la data «31 dicembre 2030» è sostituita da «31 dicembre 2045»;

6)

nell’allegato IV, sezione 1.2, punto 1, è aggiunta la lettera c) seguente:

«c)

superfici piantate o ripiantate per costituire una collezione di varietà di viti finalizzata alla preservazione delle risorse genetiche.».

Articolo 2

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2018/273

L’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/273 è sostituito dal seguente:

«3.   L’impianto o il reimpianto delle superfici il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che non sono viticoltori ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), sono soggetti alle condizioni seguenti:

a)

la superficie non supera 0,1 ha;

b)

la persona fisica o il gruppo di persone fisiche non produce vino né altri prodotti vitivinicoli a scopi commerciali.

Ai fini del presente paragrafo, gli Stati membri possono considerare talune organizzazioni, che non esercitano un’attività commerciale, equivalenti alla famiglia della persona fisica.

Gli Stati membri possono decidere che gli impianti di cui al primo comma siano soggetti a notifica.».

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell’11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262).