23.12.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 330/130 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2565 DELLA COMMISSIONE
dell' 11 ottobre 2022
che integra il regolamento (UE) 2021/444 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni relative all'istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/444 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2021, che istituisce il programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale e che abroga il regolamento (UE) n. 1294/2013 (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/444 sono elencati nell'allegato II di detto regolamento. |
(2) |
Durante la valutazione intermedia del programma dogana 2020 (2), la Commissione ha identificato l'esigenza di adeguare e razionalizzare il quadro di sorveglianza e valutazione del programma. La Commissione ha pertanto riveduto l'approccio alla performance del programma al fine di garantire la pertinenza di tutti gli indicatori selezionati ai fini della sorveglianza e della valutazione del programma. |
(3) |
Gli indicatori di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2021/444, sebbene adeguati ai fini della sorveglianza annuale della performance, non sono sufficienti a consentire una sorveglianza e una valutazione esaustive delle attività e dei risultati del programma nel conseguire gli obiettivi generali e specifici. Si dovrebbero pertanto stabilire indicatori supplementari nell'ambito del quadro di sorveglianza e valutazione. Tali indicatori supplementari dovrebbero essere intesi a misurare le realizzazioni, i risultati e gli impatti del programma. |
(4) |
Al fine di garantire che i dati destinati alla sorveglianza e alla valutazione del programma siano raccolti in modo efficiente, efficace e tempestivo, si dovrebbero imporre obblighi di rendicontazione proporzionati che evitino la doppia rendicontazione, minimizzando gli oneri amministrativi. |
(5) |
Al fine di garantire l'allineamento con l'inizio del periodo di rendicontazione connesso al quadro di sorveglianza e valutazione del programma, è opportuno che il presente regolamento delegato si applichi con effetto retroattivo a decorrere dal 1o gennaio 2022, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Indicatori del quadro di sorveglianza e valutazione e obblighi di rendicontazione
1. Nella sorveglianza e nella valutazione del programma a norma degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2021/444 sono utilizzati i seguenti indicatori nell'ambito del quadro di sorveglianza e valutazione:
a) |
gli indicatori di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2021/444; |
b) |
gli indicatori di cui all'allegato del presente regolamento, che misurano le realizzazioni, i risultati e gli impatti del programma. |
2. Gli indicatori di cui al paragrafo 1 sono misurati ogni anno, ad eccezione degli indicatori d'impatto di cui al punto 1), lettere a) e b), al punto 2) e al punto 3), lettera a), dell'allegato del presente regolamento, che sono misurati ogni due anni nell'ambito delle valutazioni intermedie e finali, a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/444.
3. Ove richiesto dalla Commissione, i destinatari dei fondi del programma forniscono alla Commissione i dati e le informazioni relativi agli indicatori di cui al paragrafo 1, pertinenti al fine di contribuire al quadro di sorveglianza e valutazione.
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 87 del 15.3.2021, pag. 1.
(2) Commissione europea, direzione generale Fiscalità e unione doganale,Valutazione intermedia del programma Dogana 2020: relazione finale, Ufficio delle pubblicazioni, 2019, https://data.europa.eu/doi/10.2778/923910
ALLEGATO
Elenco di indicatori supplementari per quanto riguarda il quadro di sorveglianza e valutazione per il programma Dogana di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2021/444
A. Indicatori di realizzazione
1) |
Sviluppo delle componenti comuni dei sistemi elettronici europei (EES):
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2) |
Fornitura delle componenti comuni dell'EES:
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3) |
Affidabilità dell'EES (capacità della rete comune di comunicazione). |
4) |
Affidabilità dei servizi di supporto informatico:
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5) |
Livello di sostegno allo sviluppo delle capacità fornito attraverso azioni collaborative (qualità delle azioni collaborative). |
6) |
Grado di conoscenza dei programmi. |
B. Indicatori di risultato
1) |
Livello di coerenza della normativa e delle politiche doganali e della loro attuazione (contributo di nuove componenti comuni dell'EES ad agevolare l'attuazione coerente della legislazione e delle politiche dell'Unione). |
2) |
Livello di cooperazione operativa tra le autorità nazionali:
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3) |
Procedure elettroniche semplificate per gli operatori economici:
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4) |
Prestazioni operative delle autorità nazionali:
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5) |
Dogane — Innovazione nel settore della politica doganale:
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C. Indicatori d'impatto
1) |
Evoluzione della tutela degli interessi finanziari ed economici dell'Unione e degli Stati membri:
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2) |
Evoluzione della sicurezza dell'Unione e dei suoi cittadini (sequestri di merci e sostanze che costituiscono una minaccia per la sicurezza). |
3) |
Evoluzione dell'agevolazione delle attività commerciali legittime:
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