22.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 328/91


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2535 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2022

che autorizza l’immissione sul mercato dei miceli di Antrodia camphorata liofilizzati in polvere quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti possono essere immessi sul mercato dell’Unione.

(2)

A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2) ha istituito l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti.

(3)

Il 5 novembre 2018 la società Golden Biotechnology Corp («il richiedente») ha presentato alla Commissione, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda di immissione sul mercato dell’Unione dei miceli di Antrodia camphorata liofilizzati in polvere quale nuovo alimento. La domanda riguardava l’uso dei miceli di Antrodia camphorata liofilizzati in polvere negli integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) destinati alla popolazione in generale, a una dose massima di 990 mg al giorno.

(4)

Il 12 maggio 2020 la Commissione ha chiesto all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») di effettuare una valutazione dei miceli di Antrodia camphorata liofilizzati in polvere quale nuovo alimento.

(5)

Il 18 maggio 2022 l’Autorità ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza dei miceli di Antrodia camphorata liofilizzati quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 (4), conformemente all’articolo 11 del regolamento (UE) 2015/2283.

(6)

Nel suo parere scientifico l’Autorità ha concluso che i miceli di Antrodia camphorata liofilizzati sono sicuri per gli adulti e gli adolescenti di età superiore a 14 anni se aggiunti agli integratori alimentari a una dose massima giornaliera di 990 mg/giorno. L’Autorità non ha tuttavia accertato la sicurezza del nuovo alimento negli integratori alimentari destinati a persone di età inferiore a 14 anni al livello massimo di assunzione di 990 mg/giorno proposto dal richiedente, perché l’assunzione supererebbe il livello di sicurezza (16,5 mg/kg di p.c. al giorno) stabilito dall’Autorità. Il parere dell’Autorità presenta pertanto motivazioni sufficienti per stabilire che i miceli di Antrodia camphorata liofilizzati, se utilizzati a una dose massima giornaliera di 990 mg/giorno negli integratori alimentari destinati alle persone di età pari o superiore a 14 anni, soddisfano le condizioni per l’immissione sul mercato conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.

(7)

Nel suo parere scientifico l’Autorità ritiene che sebbene non siano disponibili prove relative a un rischio di allergenicità, considerato il tenore proteico del nuovo alimento non è possibile escludere che vi siano rischi. Dalla ricerca della letteratura effettuata dal richiedente non sono emerse prove pubblicate relative al potenziale allergenico di Antrodia camphorata e mancano altre informazioni o dati generalmente necessari per confermare o escludere il possibile rischio di allergenicità. La Commissione ritiene tuttavia che sia attualmente improbabile che il potenziale dei miceli di Antrodia camphorata in polvere di causare allergenicità si manifesti nella vita reale, e che di conseguenza non sia opportuno includere requisiti specifici in materia di etichettatura a riguardo nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti.

(8)

È opportuno stabilire una denominazione chiara del nuovo alimento e un requisito in materia di etichettatura per gli integratori alimentari contenenti miceli di Antrodia camphorata liofilizzati in polvere al fine di garantire che tali integratori alimentari non siano assunti da bambini e adolescenti di età inferiore a 14 anni.

(9)

È pertanto opportuno che l’inserimento dei miceli di Antrodia camphorata liofilizzati in polvere quale nuovo alimento nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti includa le informazioni di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2015/2283.

(10)

I miceli di Antrodia camphorata liofilizzati in polvere dovrebbero essere inseriti nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I miceli di Antrodia camphorata liofilizzati in polvere sono autorizzati a essere immessi sul mercato dell’Unione.

I miceli di Antrodia camphorata liofilizzati in polvere sono inseriti nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

2.   L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

(3)  Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).

(4)  EFSA Journal 2022; 20(6):7380.


ALLEGATO

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:

(1)

nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati), è inserita la voce seguente:

Nuovo alimento autorizzato

Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato

Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura

Altri requisiti

«Miceli di Antrodia camphorata in polvere

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

1.

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta degli integratori alimentari che lo contengono è “miceli di Antrodia camphorata in polvere”.

2.

L’etichetta degli integratori alimentari contenenti miceli di Antrodia camphorata in polvere indica che tali integratori alimentari non devono essere assunti da lattanti, bambini e adolescenti di età inferiore a 14 anni.».

 

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, ad esclusione di quelli destinati a lattanti, bambini e adolescenti di età inferiore a 14 anni

990 mg/giorno

(2)

nella tabella 2 (Specifiche) è inserita la voce seguente:

Nuovo alimento autorizzato

Specifiche

«Miceli di Antrodia camphorata in polvere

Descrizione/definizione

Il nuovo alimento è costituito da miceli liofilizzati del fungo Antrodia camphorata (ceppo BCRC 39106), ottenuto mediante coltura in terreno solido. I miceli liofilizzati sono successivamente macinati in modo da ottenere una polvere. Antrodia camphorata è un sinonimo di Taiwanofungus camphoratus (famiglia: Fomitopsidaceae).

Caratteristiche/composizione

Perdita all’essiccazione (umidità): < 10 %

Carboidrati: ≤ 80 g/100 g

Proteine: ≤ 20 g/100 g

Ceneri: ≤ 6 g/100 g

Grassi: ≤ 6 g/100 g

Triterpenoidi totali: 1,0 – 10,0 g/100 g

Antrochinonolo: 1,0 – 20,0 mg/g

Metalli pesanti

Arsenico: < 0,5 mg/kg

Criteri microbiologici

Conteggio delle colonie aerobiche totali: ≤ 103 *CFU/g

Conteggio totale dei lieviti e delle muffe: ≤ 100 CFU/g

Escherichia coli: non rilevato in 10 g

Salmonella spp.: non rilevato in 25 g

Staphylococcus aureus: non rilevato in 10 g

*CFU: unità formanti colonie».