22.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 328/64


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2525 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 2022

che attua il regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (1), in particolare l’articolo 21, paragrafo 6,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 gennaio 2016 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2016/44.

(2)

A seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-627/20 (2), risulta opportuno sopprimere la voce relativa a un’entità inserita in elenco.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato III del regolamento (UE) 2016/44,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato III del regolamento (UE) 2016/44 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK


(1)  GU L 12 del 19.1.2016, pag. 1.

(2)  Sentenza del Tribunale del 28 settembre 2022, Libyan African Investment Company (Laico)/Consiglio, T-627/20.


ALLEGATO

Nell’allegato III del regolamento (UE) 2016/44 (Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’articolo 6, paragrafo 2), parte B (Entità), la voce seguente è soppressa:

«1.

Libyan Arab African Investment Company — LAAICO (alias LAICO)».