22.12.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 328/64 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2525 DEL CONSIGLIO
del 21 dicembre 2022
che attua il regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (1), in particolare l’articolo 21, paragrafo 6,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 18 gennaio 2016 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2016/44. |
(2) |
A seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-627/20 (2), risulta opportuno sopprimere la voce relativa a un’entità inserita in elenco. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato III del regolamento (UE) 2016/44, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato III del regolamento (UE) 2016/44 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
M. BEK
(1) GU L 12 del 19.1.2016, pag. 1.
(2) Sentenza del Tribunale del 28 settembre 2022, Libyan African Investment Company (Laico)/Consiglio, T-627/20.
ALLEGATO
Nell’allegato III del regolamento (UE) 2016/44 (Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’articolo 6, paragrafo 2), parte B (Entità), la voce seguente è soppressa:
«1. |
Libyan Arab African Investment Company — LAAICO (alias LAICO)». |