21.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 326/8


REGOLAMENTO (UE) 2022/2514 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2022

recante modifica del regolamento (UE) n. 717/2014 per quanto riguarda il suo periodo di applicazione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

previa consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1)

Nel 2019, la Commissione ha avviato una valutazione dei risultati ottenuti, a partire dalla loro adozione nel 2014-2015, degli strumenti settoriali applicabili agli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura, tra cui il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione (2), in vista di una loro modifica o sostituzione per il periodo 2021-2027. Le conclusioni preliminari di tale valutazione indicano che il regolamento (UE) n. 717/2014 rimane uno strumento pertinente, efficiente ed efficace, che permette in particolare agli Stati membri di porre rapidamente rimedio alle ripercussioni negative a breve termine derivanti da eventi imprevisti che possono compromettere la performance degli operatori economicamente sostenibili e minacciare i posti di lavoro.

(2)

Nel contesto della valutazione di cui al considerando (1) e anche per garantire che gli Stati membri potessero continuare a concedere aiuti di importo modesto in attesa dell’adozione del regolamento (UE) 2021/1139 del parlamento europeo e del Consiglio (3), il regolamento (UE) 2020/2008 della Commissione (4) ha prorogato il periodo di applicazione del regolamento (UE) n. 717/2014 fino al 31 dicembre 2022.

(3)

A seguito delle consultazioni del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato dell’11 marzo 2022 e del 9 settembre 2022 e alla luce delle osservazioni ricevute nel contesto della consultazione pubblica, la Commissione ha proseguito la sua riflessione sull’ambito di applicazione della modifica del regolamento (UE) n. 717/2014.

(4)

Per consentire alla Commissione di definire la propria posizione al riguardo e per garantire che gli Stati membri possano continuare a concedere aiuti di importo modesto a norma del regolamento (UE) n. 717/2014, è opportuno prorogare il periodo di applicazione di quest’ultimo a decorrere dal 1o gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023.

(5)

Per garantire che gli Stati membri possano continuare a concedere aiuti «de minimis» senza interruzioni, è necessario che il presente regolamento entri in vigore urgentemente.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 717/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 8 del regolamento (UE) n. 717/2014, la seconda riga è sostituita dalla seguente:

«Esso si applica fino al 31 dicembre 2023.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45).

(3)  Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 (GU L 247 del 13.7.2021, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 2020/2008 della Commissione, dell’8 dicembre 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014, per quanto riguarda la durata della loro applicazione e altri adeguamenti pertinenti (GU L 414 del 9.12.2020, pag. 15).