REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2504 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2022
che modifica gli allegati III e V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari/ufficiali e di certificati ufficiali per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati prodotti della pesca e prodotti altamente raffinati di origine animale nonché il modello di attestato privato per l'introduzione nell'Unione di determinati prodotti composti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettera a),
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (2), in particolare l'articolo 238, paragrafo 3, e l'articolo 239, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (3), in particolare l'articolo 90, primo comma, lettere a) e b), e l'articolo 126, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (4) stabilisce norme relative, tra l'altro, ai certificati ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 richiesti per l'ingresso nell'Unione di determinate partite di prodotti di origine animale. In particolare, nell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 sono stabiliti, tra l'altro, modelli di certificati sanitari/ufficiali e di certificati ufficiali per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati prodotti della pesca e prodotti altamente raffinati di origine animale.
(2)
Nell'allegato III, capitoli 30 e 31, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 sono stabiliti, rispettivamente, il modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti della pesca o prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi destinati al consumo umano che entrano nell'Unione direttamente da una nave reefer, da una nave congelatrice o da una nave officina battente bandiera di un paese terzo come previsto dall'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione (5) (modello FISH/MOL-CAP) e il modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi e di prodotti di origine animale ottenuti da tali animali destinati al consumo umano (modello MOL-HC). Il regolamento delegato (UE) 2022/2258 della Commissione (6) ha modificato l'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2019/624 (7) disponendo che la classificazione delle zone di produzione e di stabulazione non è necessaria in relazione alla raccolta di echinodermi che non sono filtratori. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il modello di certificato ufficiale e il modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di tali prodotti della pesca.
(3)
Nell'allegato III, capitolo 46, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è stabilito il modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di solfato di condroitina, acido ialuronico, altri prodotti di cartilagine idrolizzata, chitosano, glucosamina, caglio, colla di pesce e amminoacidi altamente raffinati destinati al consumo umano (modello HRP). Il regolamento delegato (UE) 2022/2258 ha modificato il regolamento (CE) n. 853/2004 aggiungendo all'elenco dei prodotti altamente raffinati i derivati lipidici e gli aromi alimentari autorizzati conformemente al regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), soggetti a trattamenti che escludano qualsiasi rischio per la salute pubblica o degli animali. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di tali prodotti altamente raffinati.
(4)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.
(5)
Dovrebbe essere altresì aggiornato il modello di attestato privato di cui all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per gli operatori che introducono nell'Unione prodotti composti a lunga conservazione al fine di facilitare la compilazione del documento, tenendo conto dell'esperienza acquisita, aggiungendo spiegazioni e note al fine di agevolare la fornitura di informazioni da parte degli operatori del settore alimentare importatori. La gelatina, il collagene e determinati prodotti altamente raffinati possono essere importati senza presentare un piano di sorveglianza dei residui e, di conseguenza, non dovrebbe essere necessario che i paesi figurino nell'elenco di cui all'allegato della decisione 2011/163/UE della Commissione (9) per essere autorizzati a esportare tali prodotti nell'Unione o a utilizzarli come ingredienti di prodotti composti destinati all'esportazione nell'Unione, anche se l'inclusione negli elenchi conformemente all'articolo 18, 19 o 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione (10) rimane obbligatoria. È pertanto opportuno sostituire l'attestato privato di cui all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 con una versione aggiornata.
(6)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.
(7)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.
(8)
Al fine di evitare perturbazioni degli scambi per quanto riguarda l'ingresso nell'Unione di partite di determinati prodotti della pesca, prodotti altamente raffinati di origine animale e prodotti composti a lunga conservazione, il certificato/l'attestato rilasciato conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 prima delle modifiche apportate dal presente regolamento dovrebbe continuare a essere autorizzato per un periodo transitorio, purché il certificato/l'attestato in questione sia stato rilasciato entro il 15 aprile 2023.
(9)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati III e V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
1. Per un periodo transitorio che termina il 15 luglio 2023, continua a essere autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinati prodotti della pesca e prodotti altamente raffinati di origine animale accompagnate dai pertinenti modelli di certificati sanitari/ufficiali o di certificati ufficiali rilasciati conformemente ai modelli di cui all'allegato III, capitoli 30, 31 e 46, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, nella versione applicabile prima delle modifiche ad esso apportate dal presente regolamento di esecuzione, purché il certificato in questione sia stato rilasciato entro il 15 aprile 2023.
2. Per un periodo transitorio che termina il 15 luglio 2023, continua a essere autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti composti a lunga conservazione accompagnate dall'attestato privato rilasciato conformemente al modello di cui all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, nella versione applicabile prima delle modifiche ad esso apportate dal presente regolamento di esecuzione, purché l'attestato in questione sia stato rilasciato entro il 15 aprile 2023.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).
(5) Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18).
(6) Regolamento delegato (UE) 2022/2258 della Commissione, del 9 settembre 2022, che modifica e rettifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti specifici in materia di igiene per gli alimenti di origine animale per quanto riguarda i prodotti della pesca, le uova e determinati prodotti altamente raffinati, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione per quanto riguarda determinati molluschi (GU L 299 del 18.11.2022, pag. 5).
(7) Regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione, dell'8 febbraio 2019, recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 1).
(8) Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).
(9) Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).
(10) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118).
ALLEGATO
Gli allegati III e V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 sono così modificati:
(1)
l'allegato III è così modificato:
(a)
nella tabella introduttiva che riporta l'elenco dei modelli di certificati sanitari/ufficiali e dei modelli di certificati ufficiali per l'ingresso nell'Unione figuranti in tale allegato, la sezione relativa al modello di certificato ufficiale relativo a solfato di condroitina, acido ialuronico, altri prodotti di cartilagine idrolizzata, chitosano, glucosamina, caglio, colla di pesce e amminoacidi altamente raffinati destinati al consumo umano è sostituita dalla seguente:
"Prodotti altamente raffinati quali descritti nell'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004, destinati al consumo umano
HRP
Capitolo 46: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti altamente raffinati quali descritti nell'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004, destinati al consumo umano";
b)
i capitoli 30 e 31 sono sostituiti dai seguenti:
"
CAPITOLO 30
MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PRODOTTI DELLA PESCA O PRODOTTI DELLA PESCA OTTENUTI DA MOLLUSCHI BIVALVI DESTINATI AL CONSUMO UMANO CHE ENTRANO NELL'UNIONE DIRETTAMENTE DA UNA NAVE REEFER, DA UNA NAVE CONGELATRICE O DA UNA NAVE OFFICINA BATTENTE BANDIERA DI UN PAESE TERZO COME PREVISTO DALL'ARTICOLO 11, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/625 (MODELLO FISH/MOL-CAP)
PAESE
Modello di certificato FISH/MOL-CAP
II. Informazioni sanitarie
II.a.
Riferimento del certificato
II.b.
Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione
II.1
Attestato di sanità pubblica
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002 (1), (CE) n. 852/2004 (2), (CE) n. 853/2004 (3) e (UE) 2017/625 (regolamento sui controlli ufficiali) (4) del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che i prodotti della pesca o i prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi vivi/echinodermi vivi/tunicati vivi/gasteropodi marini vivi di cui alla parte I:
(a)
sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che la nave figura nell'elenco di navi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione (è iscritta nell'elenco UE);
(b)
la nave applica requisiti generali in materia d'igiene, attua un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, ed è elencata come stabilimento riconosciuto dell'Unione;
(c)
i prodotti della pesca o i prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi vivi/echinodermi vivi/tunicati vivi/gasteropodi marini vivi sono stati pescati e manipolati a bordo di navi, sbarcati, manipolati e, secondo i casi, preparati, trasformati, congelati e scongelati nel rispetto delle norme igieniche, conformemente ai requisiti di cui all'allegato III, sezione VIII, capitoli da I a IV, del regolamento (CE) n. 853/2004. I visceri e le parti che possono costituire un pericolo per la sanità pubblica sono stati rimossi appena possibile e tenuti separati dai prodotti destinati al consumo umano;
(d)
i prodotti della pesca o i prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi vivi/echinodermi vivi/tunicati vivi/gasteropodi marini vivi soddisfano le norme sanitarie di cui all'allegato III, sezione VIII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 853/2004 [soddisfano le norme sanitarie di cui all'allegato III, sezione VII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 853/2004] (cancellare la dicitura non pertinente) e, ove opportuno, i criteri di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione (5);
(e)
i prodotti della pesca o i prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi vivi/echinodermi vivi/tunicati vivi/gasteropodi marini vivi sono stati imballati, conservati e trasportati in conformità all'allegato III, sezione VIII, capitoli da VI a VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;
(f)
i prodotti della pesca o i prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi vivi/echinodermi vivi/tunicati vivi/gasteropodi marini vivi recano una marchiatura conformemente all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;
(g)
i pettinidi, i gasteropodi marini e gli echinodermi non filtratori raccolti al di fuori delle zone di produzione classificate sono conformi ai requisiti specifici di cui all'allegato III, sezione VII, capitolo IX, del regolamento (CE) n. 853/2004;
(h)
i prodotti della pesca rispettano le garanzie relative agli animali vivi e ai loro prodotti, se d'acquacoltura, previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (6) e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione (7) per il paese di origine interessato;
(i)
i prodotti della pesca o i prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi vivi/echinodermi vivi/tunicati vivi/gasteropodi marini vivi sono stati prodotti in condizioni che garantiscono il rispetto dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (8); e
(j)
i prodotti della pesca congelati o i prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi vivi/echinodermi vivi/tunicati vivi/gasteropodi marini vivi congelati sono stati mantenuti a una temperatura non superiore a - 18 °C in ogni parte della massa. I pesci interi inizialmente congelati in salamoia destinati alla produzione di conserve possono essere mantenuti a una temperatura non superiore a - 9 °C.
Note
Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.
Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.
Parte I
Casella I.2:
un numero di documento unico basato sul proprio sistema di classificazione.
Casella I.5:
il nome e l'indirizzo (via, città e codice postale) della persona fisica o giuridica cui è direttamente destinata la partita importata nello Stato membro di destinazione.
Casella I.7:
il paese di cui batte bandiera la nave che rilascia il presente documento.
Casella I.11:
il nome e il numero di riconoscimento della nave, figuranti nell'elenco previsto all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione (9), dalla quale i prodotti della pesca sono importati direttamente.
Casella I.20:
selezionare "Industria conserviera" per i pesci interi inizialmente congelati in salamoia a - 9 °C o a temperature superiori a - 18 °C e destinati alla fabbricazione di conserve in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione VIII, capitolo I, parte II, punto 7, del regolamento (CE) n. 853/2004. Selezionare "Prodotti destinati al consumo umano" oppure "Ulteriore trasformazione" per gli altri casi.
Casella I.27:
inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) impiegando una o più delle seguenti voci: 0301 , 0302 , 0303 , 0304 , 0305 , 0306 , 0307 , 0308 , 0511 , 1504 , 1516 , 1518 , 1603 , 1604 , 1605 o 2106 .
Casella I.27:
descrizione della partita:
"Tipo di trattamento": specificare se si tratta di un prodotto refrigerato, congelato o trasformato.
Capitano della nave
Nome e cognome (in stampatello):
Data:
Timbro:
Firma:
CAPITOLO 31
MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI MOLLUSCHI BIVALVI, ECHINODERMI, TUNICATI E GASTEROPODI MARINI VIVI E DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE OTTENUTI DA TALI ANIMALI DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO MOL-HC)
PAESE
Modello di certificato MOL-HC
II. Informazioni sanitarie
II.a.
Riferimento del certificato
II.b.
Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione
II.1.
(1)Attestato di sanità pubblica [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini vivi e dei prodotti di origine animale ottenuti da tali animali]
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002 (10), (CE) n. 852/2004 (11), (CE) n. 853/2004 (12) e (UE) 2017/625 (regolamento sui controlli ufficiali) (13) del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che (4)[i molluschi bivalvi vivi] (4)[gli echinodermi vivi] (4)[i tunicati vivi] (4)[i gasteropodi marini vivi] (4)[i prodotti di origine animale ottenuti da molluschi bivalvi vivi/echinodermi vivi/tunicati vivi/gasteropodi marini vivi] di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:
(a)
sono stati ottenuti in regioni o in paesi che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzati per l'ingresso nell'Unione di (4)[molluschi bivalvi vivi] (4)[echinodermi vivi] (4)[tunicati vivi] (4)[gasteropodi marini vivi] (4)[prodotti di origine animale ottenuti da molluschi bivalvi vivi/echinodermi vivi/tunicati vivi/gasteropodi marini vivi] ed elencati nell'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione (14);
(b)
provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;
(c)
sono stati raccolti, all'occorrenza stabulati e trasportati conformemente all'allegato III, sezione VII, capitoli I e II, del regolamento (CE) n. 853/2004;
(d)
(4)[sono stati manipolati, all'occorrenza depurati, e imballati conformemente all'allegato III, sezione VII, capitoli III e IV, del regolamento (CE) n. 853/2004];
(e)
(4)[sono stati preparati, trasformati, congelati e scongelati nel rispetto delle norme igieniche, conformemente ai requisiti di cui all'allegato III, sezione VIII, capitoli III e IV, del regolamento (CE) n. 853/2004]];
(f)
soddisfano le norme sanitarie di cui all'allegato III, sezione VII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 853/2004, (4)[all'allegato III, sezione VIII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 853/2004] e i criteri di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione (15);
(g)
sono stati imballati, conservati e trasportati in conformità (4)[all'allegato III, sezione VII, capitoli VI e VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004] (4)[all'allegato III, sezione VIII, capitoli VI, VII e VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004];
(h)
sono stati marcati ed etichettati conformemente (4)[all'allegato II, sezione I, e all'allegato III, sezione VII, capitolo VII, del regolamento (CE) n. 853/2004] (4)[all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004];
(i)
i pettinidi, i gasteropodi marini e gli echinodermi non filtratori raccolti al di fuori delle zone di produzione classificate sono conformi ai requisiti specifici di cui all'allegato III, sezione VII, capitolo IX, del regolamento (CE) n. 853/2004;
(j)
provengono da una zona di produzione di classe [A] [B] o [C] conformemente all'articolo 52 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione (16) al momento della loro raccolta (indicare la classificazione della zona di produzione al momento della raccolta) (tranne che per i pettinidi, i gasteropodi marini e gli echinodermi non filtratori raccolti al di fuori delle zone di produzione classificate);
(k)
hanno superato in modo soddisfacente i controlli ufficiali di cui (4)[agli articoli da 51 a 66 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 o all'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione (17)] (4)[agli articoli 69, 70 e 71 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627];
(l)
rispettano le garanzie relative agli animali vivi e ai loro prodotti, se d'acquacoltura, previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (18) e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione (19) per il paese di origine interessato;
(m)
sono stati prodotti in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (21).
(2) [II.2.
Attestato di sanità animale per molluschi bivalvi vivi di (3)specie elencate destinati al consumo umano e prodotti di origine animale ottenuti da tali molluschi destinati a ulteriore trasformazione nell'Unione prima del consumo umano, esclusi i molluschi selvatici e i loro prodotti sbarcati da pescherecci
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:
II.2.1.
secondo le informazioni ufficiali, (4)[gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27,] (4)[i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I, casella I.27, sono stati ottenuti da animali che] soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità animale:
II.2.1.1.
provengono da (4)[uno stabilimento] (4)[un habitat] non soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale o in seguito al verificarsi di casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate, anche in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (22) e alle malattie emergenti;
II.2.1.2.
(4)[gli animali acquatici non sono destinati ad essere abbattuti] (4)[i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi sono stati ottenuti da animali che non erano destinati ad essere abbattuti] nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le malattie emergenti;
(4) [II.2.2.
(4)[gli animali di acquacoltura di cui alla parte I, casella I.27,] (4)[i prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi di cui alla parte I, casella I.27, sono stati ottenuti da animali che] soddisfano le seguenti prescrizioni:
II.2.2.1.
provengono da uno stabilimento di acquacoltura (4)[registrato] (4)[riconosciuto] dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispone di un sistema per conservare e mantenere aggiornata, per almeno tre anni, una documentazione contenente informazioni riguardanti:
(i)
le specie, le categorie e il numero di animali di acquacoltura presenti nello stabilimento;
(ii)
i movimenti di animali acquatici in entrata e di animali di acquacoltura in uscita dallo stabilimento;
(iii)
la mortalità nello stabilimento;
II.2.2.2.
provengono da uno stabilimento di acquacoltura oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento.]
II.2.3.
Prescrizioni generali in materia di sanità animale
(4)[Gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27,] (4)[I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I, casella I.27, sono stati ottenuti da animali che] soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità animale:
(4)(6) [II.2.3.1.
sono soggetti alle prescrizioni di cui alla parte II.2.4 e provengono da (4)[un paese contrassegnato] (4)[un territorio contrassegnato] (4)[una zona contrassegnata] (4)[un compartimento contrassegnato] dal (5)codice: __ __ - __ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, figura nell'allegato XXI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (23) per l'ingresso nell'Unione di tali (4)[animali acquatici] (4)[prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi];]
(4)(6) [II.2.3.2.
sono animali acquatici sottoposti ad ispezione clinica, effettuata da un veterinario ufficiale, nelle 72 ore precedenti il carico per la spedizione nell'Unione. Durante l'ispezione gli animali non presentavano sintomi clinici di malattie trasmissibili e, in base alla documentazione pertinente dello stabilimento, non vi erano indicazioni di malattie;]
II.2.3.3.
sono animali acquatici spediti nell'Unione direttamente dal luogo di origine;
II.2.3.4.
non sono stati a contatto con animali acquatici di stato sanitario inferiore.
(4)(6) [II.2.4.
Prescrizioni specifiche in materia di sanità
(4) [II.2.4.1.
Prescrizioni per le (3)specie elencate per l'infezione da Microcytos mackini o l'infezione da Perkinsus marinus
(4)[Gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27,] (4)[I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I, casella I.27, sono stati ottenuti da animali che] provengono da (4)[un paese dichiarato] (4)[un territorio dichiarato] (4)[una zona dichiarata] (4)[un compartimento dichiarato] indenne da (4)[infezione da Microcytos mackini] (4)[infezione da Perkinsus marinus] conformemente a condizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 66 o all'articolo 73, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (24) e, nel caso degli animali acquatici, tutte le (3)specie elencate per la malattia o le malattie pertinenti:
(i)
sono introdotte da un altro paese, un altro territorio, un'altra zona o un altro compartimento dichiarati indenni dalla stessa o dalle stesse malattie;
(ii)
non sono vaccinate contro (4)[tale malattia] (4)[tali malattie].]
(4)(7) [II.2.4.2.
Prescrizioni per le (3)specie elencate per l'infezione da Marteilia refringens, l'infezione da Bonamia exitiosa o l'infezione da Bonamia ostreae
(4)[Gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27,] (4)[I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I, casella I.27, sono stati ottenuti da animali che] provengono da (4)[un paese dichiarato] (4)[un territorio dichiarato] (4)[una zona dichiarata] (4)[un compartimento dichiarato] indenne da (4)[infezione da Marteilia refringens] (4)[infezione da Bonamia exitiosa] (4)[infezione da Bonamia ostreae] in conformità alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 e, nel caso degli animali acquatici, tutte le (3)specie elencate per la malattia o le malattie pertinenti:
—
sono introdotte da un altro paese, un altro territorio, un'altra zona o un altro compartimento dichiarati indenni dalla stessa o dalle stesse malattie;
—
non sono vaccinate contro (4)[tale malattia] (4)[tali malattie].]
(4)(8) [II.2.4.3.
Prescrizioni per le (9)specie sensibili all'infezione da Ostreid herpes virus 1 μvar (OsHV-1 μvar)
(4)[Gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27,] (4)[I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I, casella I.27, sono stati ottenuti da animali che] provengono da (4)[un paese] (4)[un territorio] (4)[una zona] (4)[un compartimento] che rispetta le garanzie sanitarie per quanto riguarda l'OsHV-1 μvar, necessarie per conformarsi alle misure nazionali applicabili nello Stato membro di destinazione conformemente all'articolo 175 del regolamento delegato (UE) 2020/692, e in relazione a tale malattia lo Stato membro, o una zona di esso, è elencato (4)[nell'allegato I] (4)[nell'allegato II] della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione (25).]]
oppure (4)(6) [II.2.4.
Prescrizioni specifiche in materia di sanità
(4)[Gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27,] (4)[I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I, casella I.27, sono stati ottenuti da animali che] sono destinati a uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie all'interno dell'Unione riconosciuto conformemente all'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione (26), dove saranno trasformati per il consumo umano.]
II.2.5.
Per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, (4)[gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27,] (4)[i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I, casella I.27, sono stati ottenuti da animali che] provengono da (4)[uno stabilimento] (4)[un habitat] in cui:
(i)
non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate; e
(ii)
gli animali non sono stati a contatto con animali acquatici di (3)specie elencate che non soddisfacevano le prescrizioni di cui al punto II.2.1.
II.2.6.
Prescrizioni in materia di trasporto
Sono stati adottati provvedimenti per trasportare gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27, conformemente alle prescrizioni di cui agli articoli 167 e 168 del regolamento delegato (UE) 2020/692, e nello specifico:
II.2.6.1.
quando gli animali sono trasportati in acqua, l'acqua non è cambiata in un paese terzo, un territorio, una zona o un compartimento non elencati per l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie specifiche di animali acquatici;
II.2.6.2.
gli animali non sono trasportati in condizioni che ne compromettano lo stato sanitario, in particolare:
i)
quando gli animali sono trasportati in acqua, questa non ne modifica lo stato sanitario;
ii)
i mezzi di trasporto e i contenitori sono costruiti in modo tale da non compromettere lo stato sanitario degli animali acquatici durante il trasporto;
iii)
(4)[il contenitore] (4)[la barca vivaio] (4)[non è stato/a utilizzato/a in precedenza] (4)[è stato/a pulito/a e disinfettato/a conformemente a un protocollo e con prodotti approvati dall'autorità competente del (4)[paese terzo] (4)[territorio] di origine, prima del carico per la spedizione nell'Unione];
II.2.6.3.
tra il momento del carico nel luogo di origine e il momento del loro arrivo nell'Unione, gli animali della partita non sono trasportati nella stessa acqua o (4)[nello stesso contenitore] (4)[nella stessa barca vivaio] di animali acquatici di stato sanitario inferiore o non destinati all'ingresso nell'Unione;
II.2.6.4.
qualora sia necessario un ricambio di acqua in (4)[un paese terzo] (4)[un territorio] (4)[una zona] (4)[un compartimento] che figura nell'elenco per l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie specifiche di animali acquatici, ciò avviene solo (4)[in caso di trasporto via terra, presso punti di ricambio dell'acqua approvati dall'autorità competente del (4)[paese terzo] (4)[territorio] in cui avviene il ricambio di acqua] (4)[in caso di trasporto su barca vivaio, a una distanza di almeno 10 km da qualsiasi stabilimento di acquacoltura situato nella rotta tra il luogo di origine e il luogo di destinazione nell'Unione].
II.2.7.
Prescrizioni in materia di etichettatura
Sono stati adottati provvedimenti per identificare ed etichettare i (4)[mezzi di trasporto] (4)[contenitori] in conformità all'articolo 169 del regolamento delegato (UE) 2020/692, e nello specifico:
II.2.7.1.
la partita è identificata mediante (4)[un'etichetta leggibile e visibile all'esterno del contenitore] (4)[una voce nel manifesto di carico, in caso di trasporto su barca vivaio], che collega chiaramente la partita al presente certificato sanitario/ufficiale;
(4) [II.2.7.2.
in caso di animali acquatici vivi, l'etichetta leggibile e visibile di cui al punto II.2.7.1 contiene:
a)
informazioni sul numero di contenitori presenti nella partita;
b)
il nome delle specie presenti in ciascun contenitore;
c)
informazioni sul numero di animali in ciascun contenitore per ciascuna delle specie presenti;
d)
la seguente dichiarazione: "molluschi vivi destinati al consumo umano nell'Unione europea".]
(4) [II.2.7.3.
in caso di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi, l'etichetta leggibile e visibile di cui al punto II.2.7.1 contiene almeno la seguente dichiarazione:
"molluschi destinati al consumo umano dopo ulteriore trasformazione nell'Unione europea".]
(4) (10) II.2.8.
Validità del certificato sanitario/ufficiale
Il presente certificato sanitario/ufficiale è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali acquatici via mare/per via navigabile, tale periodo di 10 giorni può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile.
Note
Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.
Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di molluschi bivalvi vivi e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali destinati al consumo umano, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali molluschi bivalvi e dei loro prodotti.
"Animali acquatici": animali come definiti all'articolo 4, punto 3), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (27). "Animali di acquacoltura": animali acquatici oggetto di acquacoltura come definiti all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/429.
"Ulteriore trasformazione": misure e tecniche di qualsiasi tipo, eseguite prima dell'immissione sul mercato ai fini del consumo umano, che alterano l'integrità anatomica, quali il dissanguamento, l'eviscerazione, la decapitazione, la lavorazione in tranci e la sfilettatura, atte a produrre rifiuti o sottoprodotti con un potenziale rischio di diffusione di malattie.
Tutti gli animali acquatici e i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi cui si applica la parte II.2.4 del presente certificato sanitario/ufficiale devono provenire da un paese/un territorio/una zona/un compartimento figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XXI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
La parte II.2.4 del certificato sanitario/ufficiale non si applica ai seguenti animali acquatici, che possono pertanto provenire da un paese o da una loro regione elencati nell'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405:
a)
molluschi imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e che non sono più in grado di sopravvivere come organismi viventi se riportati in ambiente acquatico;
b)
molluschi destinati al consumo umano senza ulteriore trasformazione, purché siano imballati per la vendita al dettaglio conformemente ai requisiti relativi a tali imballaggi di cui al regolamento (CE) n. 853/2004;
c)
molluschi imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e destinati a ulteriore trasformazione senza magazzinaggio temporaneo nel luogo di trasformazione.
Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.
Parte I
Casella I.8:
"Regione di origine": indicare la zona di produzione e la relativa classificazione al momento della raccolta, tranne che per i pettinidi, i gasteropodi marini e gli echinodermi raccolti al di fuori delle zone di produzione classificate.
Parte II
(1)
La parte II.1 non si applica a paesi con condizioni speciali di certificazione in materia di sanità pubblica stabilite in accordi di equivalenza o altra legislazione dell'Unione.
(2)
La parte II.2 del presente certificato sanitario/ufficiale non si applica e deve essere cancellata se la partita consiste di: a) specie diverse da quelle elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (28); oppure b) animali acquatici selvatici e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali acquatici sbarcati da pescherecci per il consumo umano diretto; oppure c) prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, diversi dagli animali acquatici vivi, pronti per il consumo umano diretto senza essere sottoposti a ulteriore trasformazione nell'Unione.
(3)
Le specie elencate nelle colonne 3 e 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. Le specie elencate nella colonna 4 di tale tabella sono considerate vettrici solo alle condizioni di cui all'articolo 171 del regolamento delegato (UE) 2020/692.
(4)
Cancellare la dicitura non pertinente. Per quanto riguarda la parte II.2.4.1, la cancellazione non è consentita se la partita contiene specie elencate per l'infezione da Microcytos mackini o l'infezione da Perkinsus marinus, salvo nelle circostanze di cui alla nota (6).
(5)
Il codice del paese terzo/del territorio/della zona/del compartimento figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XXI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(6)
Le parti II.2.3.1, II.2.3.2 e II.2.4 non si applicano e devono essere cancellate se la partita contiene unicamente i seguenti animali acquatici:
a)
molluschi imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e che non sono più in grado di sopravvivere come organismi viventi se riportati in ambiente acquatico;
b)
molluschi destinati al consumo umano senza ulteriore trasformazione, purché siano imballati per la vendita al dettaglio conformemente ai requisiti relativi a tali imballaggi di cui al regolamento (CE) n. 853/2004;
c)
molluschi imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e destinati a ulteriore trasformazione senza magazzinaggio temporaneo nel luogo di trasformazione.
(7)
Applicabile solo quando lo Stato membro/la zona/il compartimento di destinazione nell'Unione hanno lo status di indenne da malattia per una malattia di categoria C come definita all'articolo 1, punto 3), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 o sono oggetto di un programma facoltativo di eradicazione istituito conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, altrimenti cancellare.
(8)
Applicabile quando lo Stato membro di destinazione nell'Unione, o una zona di esso, dispone di misure nazionali approvate per una malattia specifica di cui all'allegato I o all'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2021/260, altrimenti cancellare
(9)
Le specie sensibili di cui alla seconda colonna della tabella figurante nell'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2021/260.
(10)
Si applica solo alle partite di animali acquatici vivi.
(11)
Deve essere firmato da:
—
un veterinario ufficiale quando la parte II.2, "Attestato di sanità animale", non è cancellata;
—
un certificatore o un veterinario ufficiale quando la parte II.2, "Attestato di sanità animale", è cancellata.
MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PRODOTTI ALTAMENTE RAFFINATI QUALI DESCRITTI NELL'ALLEGATO III, SEZIONE XVI, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 853/2004, DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO HRP)
PAESE
Modello di certificato HRP
II. Informazioni sanitarie
II.a.
Riferimento del certificato
II.b.
Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione
II.1.
Attestato di sanità pubblica
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002 (29), (CE) n. 852/2004 (30), (CE) n. 853/2004 (31) e (UE) 2017/625 (regolamento sui controlli ufficiali) (32) del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che i prodotti altamente raffinati di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:
a)
provengono da stabilimenti registrati che attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dall'autorità competente;
b)
sono stati manipolati e, secondo i casi, preparati, imballati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche, conformemente ai requisiti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004;
c)
sono conformi ai requisiti dell'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004; e
d) (1)
nel caso degli amminoacidi,
i)
come fonte per la loro produzione non sono stati utilizzati capelli umani; e
ii)
sono conformi alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (33).
e) (1)
nel caso dei derivati lipidici, sono stati sottoposti a uno dei seguenti processi:
(1) i)
transesterificazione o idrolisi a una temperatura di almeno 200 °C e a una pressione corrispondente adeguata, per almeno 20 minuti; oppure
(1) ii)
saponificazione con NaOH 12M, con processo discontinuo a 95 °C per 3 ore o con processo continuo a 140 °C e a 2 bar (2 000 hPa) per 8 minuti; oppure
(1) iii)
idrogenazione a 160 °C a 12 bar (12 000 hPa) per 20 minuti;
f)
nel caso degli aromi alimentari, sono autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (34).
Note
Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.
Il presente certificato ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di prodotti altamente raffinati quali descritti nell'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004.
Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.
Parte I
Casella I.27:
inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) impiegando voci quali 2106 , 2906 , 2907 , 2922 , 2930 , 2932 , 2936 , 3503 , 3507 o 3913 .
Parte II
(1)
Cancellare la dicitura non pertinente.
Certificatore
Data
Qualifica e titolo
Timbro
Firma
";
(2)
l'allegato V è sostituito dal seguente:
‘ALLEGATO V
MODELLO DI ATTESTATO PRIVATO DELL'OPERATORE CHE INTRODUCE NELL'UNIONE PRODOTTI COMPOSTI A LUNGA CONSERVAZIONE CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 14 DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/625
II. Informazioni sanitarie
II.a.
Attestato
II.b.
Riferimento IMSOC
Parte II: attestato
Il sottoscritto, …
(nome, indirizzo e dati completi dell'importatore),
rappresentante degli operatori del settore alimentare importatori della partita di prodotti composti di cui alla parte I, dichiara che i prodotti composti accompagnati dal presente attestato:
1.
rispettano le prescrizioni applicabili di cui all'articolo 126, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (35);
2.
non necessitano di conservazione o trasporto a temperatura controllata, salvo qualora il prodotto composto a lunga conservazione debba essere trasportato refrigerato per motivi di qualità organolettica;
3.
non contengono prodotti ottenuti dal colostro né carni trasformate diverse dalla gelatina(3), dal collagene(3) o dai prodotti altamente raffinati(3) di cui all'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (36);
4.
contengono il seguente elenco di ingredienti di origine vegetale e di prodotti trasformati di origine animale(1): …;
5.
contengono prodotti trasformati di origine animale per i quali sono previsti i requisiti di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004, provenienti dai seguenti stabilimenti riconosciuti(2): …
6.
contengono prodotti trasformati di origine animale provenienti, ad eccezione della gelatina, del collagene e dei prodotti altamente raffinati elencati nell'allegato III, sezione XVI, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004, da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l'esportazione nell'Unione di ciascuno dei prodotti trasformati di origine animale quali elencati nella decisione 2011/163/CE della Commissione (37) o da uno Stato membro dell'UE;
7.
provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l'esportazione nell'Unione di prodotti a base di carne, prodotti lattiero-caseari, prodotti della pesca o ovoprodotti sulla base delle prescrizioni dell'Unione in materia di sanità pubblica e animale, elencati, per almeno uno di tali prodotti di origine animale, a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione (38) o del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (39) e figuranti nell'elenco di cui all'allegato della decisione 2011/163/UE per la specie/il prodotto da cui sono ottenuti i prodotti trasformati di origine animale contenuti nei prodotti composti, ad eccezione del collagene, della gelatina e dei prodotti altamente raffinati elencati nell'allegato III, sezione XVI, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
8.
sono stati prodotti in uno stabilimento che rispetta norme igieniche riconosciute come equivalenti a quelle prescritte dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (40);
9.
sono stati prodotti in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (41) e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (42).
10.
contengono prodotti lattiero-caseari(3) che:
(3)(4)
non sono stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi di cui all'allegato XXVII del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (43);
(3)(5)oppure
sono stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi di cui alla colonna A o B della tabella figurante nell'allegato XXVII del regolamento delegato (UE) 2020/692;
(3)(6)oppure
sono stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi almeno equivalente a uno dei trattamenti di cui alla colonna B della tabella figurante nell'allegato XXVII del regolamento delegato (UE) 2020/692;
11.
contengono ovoprodotti che sono stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi almeno equivalente a uno dei trattamenti di cui alla tabella figurante nell'allegato XXVIII del regolamento delegato (UE) 2020/692(3).
Note
Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente attestato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.
Parte I
Casella I.6:
facoltativo in caso di prodotti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.
Casella I.13:
facoltativo in caso di prodotti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.
Casella I.15:
facoltativo in caso di prodotti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.
Casella I.16:
facoltativo in caso di prodotti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.
Casella I.18:
indicare quando il prodotto composto a lunga conservazione viene trasportato a temperatura controllata per motivi di qualità organolettica.
Casella I.19:
facoltativo in caso di prodotti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.
Casella I.27:
se l'attestato privato riguarda più prodotti composti, la descrizione delle merci di cui alla casella I.27 deve essere presentata in modo chiaro e distinto per ciascun prodotto composto (una riga per prodotto).
Descrizione della partita
"Tipo di imballaggio": indicare il tipo di imballaggio conformemente alla definizione figurante nella raccomandazione n. 21 (9) UN/CEFACT (Centro delle Nazioni Unite per l'agevolazione degli scambi commerciali e del commercio elettronico).
"Peso netto": indicare la massa di ciascun prodotto composto oggetto dell'attestato privato. Tali dati sono necessari per calcolare il peso netto totale nella casella I.26.
"Impianto di fabbricazione": indicare il numero di registrazione o l'indirizzo dell'impianto in cui è fabbricato il prodotto composto finale.
Data
Qualifica e titolo dell'importatore
Timbro
Firma
(1)
Elencare gli ingredienti in ordine decrescente di peso. È consentito raggruppare alcuni ingredienti in prodotti lattiero-caseari, prodotti della pesca, ovoprodotti e prodotti di origine non animale, a seconda dei casi.
(2)
Indicare il numero di riconoscimento degli stabilimenti che hanno prodotto i prodotti trasformati di origine animale contenuti nel prodotto composto e il paese terzo o territorio di origine o la loro zona, o lo Stato membro dell'UE, in cui è situato lo stabilimento riconosciuto, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 853/2004, indicato dall'operatore del settore alimentare importatore.
(3)
Cancellare la dicitura non pertinente.
(4)
Solo se:
(a)
il paese terzo o territorio di origine del prodotto composto o la loro zona (codice ISO del paese di cui alla parte I, casella I.7, dell'attestato) sono elencati per l'ingresso nell'Unione di latte crudo e prodotti lattiero-caseari non sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi conformemente all'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 (44);
e
(b)
lo stabilimento riconosciuto di origine del latte crudo o del prodotto lattiero-caseario (di cui alla parte II, punto 5, dell'attestato) è situato:
(i)
in un paese terzo o territorio o una loro zona elencati per l'ingresso nell'Unione di latte crudo e prodotti lattiero-caseari non sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi conformemente all'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404; oppure
(ii)
nell'Unione.
(5)
Solo se:
(a)
il paese terzo o territorio di origine del prodotto composto o la loro zona (codice ISO del paese di cui alla parte I, casella I.7, dell'attestato) sono elencati per l'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi conformemente all'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404;
e
(b)
lo stabilimento riconosciuto di origine del latte crudo o del prodotto lattiero-caseario (di cui alla parte II, punto 5, dell'attestato) è situato:
(i)
in un paese terzo o territorio o una loro zona elencati per l'ingresso nell'Unione di latte crudo e/o prodotti lattiero-caseari conformemente all'allegato XVII o XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404; oppure
(ii)
nell'Unione.
(6)
Se:
(a)
il paese terzo o territorio di origine del prodotto composto o la loro zona (codice ISO del paese di cui alla parte I, casella I.7, dell'attestato) non sono elencati per l'ingresso nell'Unione di latte crudo e/o prodotti lattiero-caseari nell'allegato XVII o XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404;
e
(b)
lo stabilimento riconosciuto di origine del prodotto lattiero-caseario (di cui alla parte II, punto 5, dell'attestato) è situato:
(i)
in un paese terzo o territorio o una loro zona elencati per l'ingresso nell'Unione di latte crudo e/o prodotti lattiero-caseari conformemente all'allegato XVII o XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404; oppure
(ii)
nell'Unione.
(7)
Importatore: rappresentante degli operatori del settore alimentare importatori di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18).
’.
(1) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).
(4) Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).
(6) Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).
(7) Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).
(8) Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).
(9) Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18).
(10) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
(11) Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).
(12) Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).
(13) Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).
(14) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118).
(15) Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).
(16) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).
(17) Regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione, dell'8 febbraio 2019, recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 1).
(18) Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).
(19) Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).
(20) Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).
(21) Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).
(22) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).
(23) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).
(24) Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).
(25) Decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione, dell'11 febbraio 2021, che approva misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di alcune malattie degli animali acquatici conformemente all'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 2010/221/UE della Commissione (GU L 59 del 19.2. 2021, pag. 1).
(26) Regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali acquatici (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 345).
(27) Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).
(28) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).
(29) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
(30) Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).
(31) Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).
(32) Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).
(33) Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).
(34) Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).
(35) Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).
(36) Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).
(37) Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).
(38) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118).
(39) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).
(40) Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).
(41) Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).
(42) Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).
(43) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).
(44) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).