9.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 317/41


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2403 DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 2022

recante rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni da notificare nell’esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (1), in particolare l’articolo 35, paragrafo 5, l’articolo 36, paragrafo 5, e l’articolo 39, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Le versioni in lingua bulgara, ceca, croata, danese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, rumena, svedese, tedesca e ungherese del regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 della Commissione (2) contengono un errore all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), punto iii), terzo trattino, per quanto riguarda la specifica informazione che gli operatori devono notificare a norma della disposizione in questione.

(2)

È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le versioni in lingua bulgara, ceca, croata, danese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, rumena, svedese, tedesca e ungherese del regolamento delegato (UE) n. 1151/2014. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), punto iii), del regolamento delegato (UE) n. 1151/2014, il terzo trattino è sostituito dal seguente: «—il codice di condotta interno, inclusi i controlli sulle negoziazioni personali,».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni da notificare nell’esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi (GU L 309 del 30.10.2014, pag. 1).