8.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 316/38


REGOLAMENTO (UE) 2022/2388 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2022

che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di sostanze perfluoroalchiliche in alcuni prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (2) definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari.

(2)

L’acido perfluorottano sulfonato (PFOS), l’acido perfluoroottanoico (PFOA), l’acido perfluorononanoico (PFNA) e l’acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS) sono sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) che sono o sono state utilizzate in numerose applicazioni commerciali e industriali. Il loro uso generalizzato e la loro persistenza nell’ambiente hanno portato a fenomeni di contaminazione ambientale diffusi. La contaminazione dei prodotti alimentari con queste sostanze è dovuta principalmente al bioaccumulo nelle catene alimentari acquatiche e terrestri e l’alimentazione è la principale fonte di esposizione alle PFAS. Tuttavia, anche l’utilizzo di materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari contenenti PFAS può contribuire all’esposizione umana a tali sostanze.

(3)

Il 9 luglio 2020 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha adottato un parere sul rischio per la salute umana connesso alla presenza di sostanze perfluoroalchiliche negli alimenti (3). L’Autorità ha concluso che il PFOS, il PFOA, il PFNA e il PFHxS possono provocare effetti sullo sviluppo e possono avere effetti nocivi sul colesterolo sierico, sul fegato nonché sul sistema immunitario e sul peso alla nascita. Essa ha considerato gli effetti sul sistema immunitario come l’effetto più critico e ha stabilito una dose settimanale tollerabile (DST) di gruppo di 4,4 ng/kg di peso corporeo alla settimana per la somma di PFOS, PFOA, PFNA e PFHxS, che protegge anche dagli altri effetti di tali sostanze. Ha concluso che l’esposizione di parti della popolazione europea a tali sostanze supera la DST, il che desta preoccupazione.

(4)

Al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute umana dovrebbero pertanto essere fissati tenori massimi di tali sostanze nei prodotti alimentari.

(5)

È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole per consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi ai tenori massimi stabiliti nel presente regolamento.

(6)

Tenendo conto del fatto che alcuni prodotti alimentari oggetto del presente regolamento hanno una lunga durata di conservazione, i prodotti alimentari che sono stati legalmente commercializzati prima della data di applicazione del presente regolamento dovrebbero essere autorizzati a rimanere sul mercato.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1881/2006.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I prodotti alimentari elencati nell’allegato che sono stati legalmente commercializzati prima del 1o gennaio 2023 possono rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

(3)  Gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM); Parere scientifico sul rischio per la salute umana connesso alla presenza di sostanze perfluoroalchiliche negli alimenti. EFSA Journal 2020; 18(9):6223(https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2020,6223).


ALLEGATO

Nell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è aggiunta la sezione seguente:

«Sezione 10: Sostanze perfluoroalchiliche

Prodotti alimentari (1)

Tenori massimi μg/kg di peso fresco

PFOS  (*)

PFOA  (*)

PFNA  (*)

PFHxS  (*)

Somma di PFOS, PFOA, PFNA e PFHxS  (*)  (**)

10.1

Uova

1,0

0,30

0,70

0,30

1,7

10.2

Prodotti della pesca (26) e molluschi bivalvi (26)

 

 

 

 

 

10.2.1

Carne di pesce (24) (25)

 

 

 

 

 

10.2.1.1

Muscolo di pesce, escluse le specie elencate ai punti 10.2.1.2 e 10.2.1.3.

Muscolo dei pesci elencati ai punti 10.2.1.2 e 10.2.1.3, se destinati alla produzione di alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia.

2,0

0,20

0,50

0,20

2,0

10.2.1.2

Muscolo dei seguenti pesci, se non destinati alla produzione di alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia:

aringa del Baltico (Clupea harengus membras)

palamita (delle specie Sarda e Orcynopsis)

bottatrice (Lota lota)

spratto (Sprattus sprattus)

passera (Platichthys flesus e Glyptocephalus cynoglossus)

cefalo (Mugil cephalus)

suri/sugarelli (Trachurus trachurus)

luccio (specie Esox)

platessa (specie Pleuronectes e Lepidopsetta)

sardina (specie Sardina)

spigola (specie Dicentrarchus)

pesce gatto di mare (specie Silurus e Pangasius)

lampreda di mare (Petromyzon marinus);

tinca (Tinca tinca);

coregone bianco (Coregonus albula e Coregonus vandesius)

Phosichthys argenteus

salmone selvatico e trota selvatica (specie Salmo e Oncorhynchus selvatiche)

lupo di mare (specie Anarhichas)

7,0

1,0

2,5

0,20

8,0

10.2.1.3

Muscolo dei seguenti pesci, se non destinati alla produzione di alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia:

acciuga (Engraulis species)

barbo (Barbus barbus)

abramide (specie Abramis)

salmerino (specie Salvelinus)

anguilla (specie Anguilla)

luccioperca (specie Sander)

pesce persico (Perca fluviatilis);

triotto rosso (Rutilus rutilus)

sperlano (specie Osmerus)

coregone (specie Coregonus)

35

8,0

8,0

1,5

45

10.2.2

Crostacei (26) (47) e molluschi bivalvi (26)

Per i crostacei il tenore massimo si applica al muscolo delle appendici e dell’addome (44). Nel caso dei granchi e dei crostacei analoghi (Brachyura e Anomura), muscolo delle appendici.

3,0

0,70

1,0

1,5

5,0

10.3

Carne e frattaglie commestibili (6)

 

 

 

 

 

10.3.1

Carne di bovini, suini e pollame

0,30

0,80

0,20

0,20

1,3

10.3.2

Carne di ovini

1,0

0,20

0,20

0,20

1,6

10.3.3

Frattaglie di bovini, ovini, suini e pollame

6,0

0,70

0,40

0,50

8,0

10.3.4

Carne di selvaggina, eccetto la carne di orso

5,0

3,5

1,5

0,60

9,0

10.3.5

Frattaglie di selvaggina, eccetto le frattaglie di orso

50

25

45

3,0

50


(*)  Il tenore massimo si applica alla somma degli stereoisomeri lineari e ramificati, separati o no per cromatografia.

(**)  Per la somma di PFOS, PFOA, PFNA e PFHxS, le concentrazioni lower bound sono calcolate ipotizzando che tutti i valori inferiori al limite di quantificazione siano pari a zero.».