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3.12.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
LI 311/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2368 DELLA COMMISSIONE
del 3 dicembre 2022
che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2022/2369 del Consiglio, del 3 dicembre 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 833/2014 (2). |
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(2) |
Il regolamento (UE) n. 833/2014 attua alcune misure di cui alla decisione 2014/512/PESC del Consiglio (3). |
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(3) |
La decisione (PESC) 2022/1909, del 6 ottobre 2022, ha introdotto un’esenzione dal divieto di fornire servizi di trasporto marittimo e dal divieto di fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto marittimo verso paesi terzi di petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Russia o esportati dalla Russia, acquistati a un prezzo pari o inferiore al tetto sui prezzi prestabilito concordato dalla coalizione per il tetto sui prezzi. Tale esenzione dovrebbe attenuare le conseguenze negative sull’approvvigionamento energetico dei paesi terzi e ridurre i picchi di prezzo determinati da condizioni di mercato straordinarie, limitando nel contempo i proventi generati dal petrolio della Russia. |
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(4) |
Il 3 dicembre 2022 il Consiglio ha modificato la decisione 2014/512/PESC per introdurre nell’allegato XI il tetto sui prezzi, ossia il prezzo al barile al quale o al di sotto del quale, in relazione al petrolio greggio proveniente dalla Russia, scatta l’esenzione dal divieto di fornire servizi di trasporto marittimo e dal divieto di fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto marittimo verso paesi terzi. |
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(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XXVIII del regolamento (UE) n. 833/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato XXVIII del regolamento (UE) n. 833/2014 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(2) Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).
(3) Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014 , concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).
ALLEGATO
Nell'allegato XXVIII del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio è inserita la tabella seguente:
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«Codice NC |
Descrizione |
Prezzo al barile (USD) |
Data di applicazione |
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2709 00 |
Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi |
60 |
5 dicembre 2022» |