25.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 305/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2301 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2022

che definisce la traiettoria di riempimento con obiettivi intermedi per il 2023 per ciascuno Stato membro dotato di impianti di stoccaggio sotterraneo di gas ubicati sul suo territorio e direttamente interconnessi alla sua area di mercato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (1), in particolare l'articolo 6 bis, paragrafo 7, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A seguito dell'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina e di fronte alla possibilità di un'interruzione prolungata o addirittura di un arresto delle forniture di gas dalla Russia, l'Unione ha intrapreso iniziative per essere più preparata a tale eventualità al fine di proteggere i suoi cittadini e la sua economia.

(2)

In tale contesto, per garantire il riempimento degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas degli Stati membri per la stagione invernale 2022-2023 e oltre, è stato adottato il regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)

Per il 2023 e gli anni successivi, l'articolo 6 bis, paragrafo 7, primo comma, del regolamento (UE) 2017/1938 stabilisce che ciascuno Stato membro che dispone di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas presenti alla Commissione, entro il 15 settembre dell'anno precedente, un progetto di traiettoria di riempimento in forma aggregata, corredato degli obiettivi intermedi per febbraio, maggio, luglio e settembre, comprese informazioni tecniche, per tali impianti ubicati nel suo territorio e direttamente interconnessi alla sua area di mercato. La traiettoria di riempimento e i rispettivi obiettivi intermedi si basano sul tasso di riempimento medio dei cinque anni precedenti.

(4)

L'articolo 6 bis, paragrafo 7, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/1938 stabilisce che, sulla base delle informazioni tecniche fornite da ciascuno Stato membro e tenendo conto della valutazione del gruppo di coordinamento del gas (GCG), la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano la traiettoria di riempimento per ciascuno Stato membro entro il 15 novembre dell'anno precedente conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 2, del suddetto regolamento. La Commissione è assistita da un comitato di comitatologia di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1938, il «comitato per lo stoccaggio del gas».

(5)

Entro il 15 novembre 2022 la Commissione è chiamata ad adottare atti di esecuzione che stabiliscano le traiettorie di riempimento con obiettivi intermedi per il 2023 per gli Stati membri che dispongono di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas. Considerati i tempi serrati per l'adozione di tali atti di esecuzione, è opportuno adottare un unico atto di esecuzione per tutti gli Stati membri interessati.

(6)

In base all'elevato livello di incertezza che caratterizza la situazione generale della sicurezza dell'approvvigionamento di gas e l'evoluzione della domanda e dell'offerta di gas nell'Unione e nei singoli Stati membri, ai diversi scenari di consumo a seconda delle temperature invernali e alla portata delle misure di riduzione volontaria della domanda attuate dagli Stati membri sulla base dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio (3), le traiettorie di riempimento stabilite nel presente regolamento dovrebbero comprendere obiettivi intermedi minimi tecnicamente realizzabili che consentano agli Stati membri di raggiungere l'obiettivo di riempimento del 90 % entro il 1o novembre 2023.

(7)

Le traiettorie di riempimento dovrebbero tenere conto, per quanto possibile, di quelle presentate dagli Stati membri e del tasso medio di riempimento degli Stati membri nei cinque anni precedenti. La fattibilità tecnica degli obiettivi intermedi stabiliti nel presente regolamento dovrebbe tenere conto anche della curva aggregata della capacità di iniezione dei siti di stoccaggio di ciascuno Stato membro. Tali obiettivi dovrebbero essere fissati in modo da garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas a livello dell'Unione, evitando nel contempo oneri inutili per gli Stati membri, i partecipanti al mercato del gas, i gestori dei sistemi di stoccaggio o i clienti e senza distorcere indebitamente la concorrenza tra impianti di stoccaggio ubicati in Stati membri confinanti.

(8)

Quello del 1o febbraio 2023 è un obiettivo intermedio importante per la sicurezza dell'approvvigionamento nelle stagioni invernali 2022-2023 e 2023-2024. Fissandolo a una media minima del 45 % per l'Unione si mira a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento nel dicembre 2022 e nel gennaio 2023, quando la domanda di gas è elevata, evitando nel contempo l'esaurimento dello stoccaggio nei mesi di febbraio e marzo 2023. In particolare, è opportuno concedere flessibilità all'inizio dell'inverno nel caso di temperature più basse della media. Tuttavia, se i mesi invernali non risultassero più freddi della media, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per raggiungere collettivamente un livello di riempimento del 55 % della capacità degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas nell'Unione.

(9)

In linea con il regolamento (UE) 2017/1938, livelli di riempimento che rimangono fino a cinque punti percentuali al di sotto dell'obiettivo sono considerati conformi agli obiettivi del regolamento. Se il livello di riempimento dello Stato membro è inferiore di oltre cinque punti percentuali rispetto al livello della propria traiettoria di riempimento, l'autorità competente dovrebbe adottare immediatamente misure efficaci per aumentarlo. Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione e il GCG in merito a tali misure.

(10)

Per gli Stati membri che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1938, l'obiettivo di riempimento dovrebbe essere ridotto del volume fornito a paesi terzi durante il periodo di riferimento dal 2016 al 2021 se il volume medio fornito è stato superiore a 15 TWh all'anno durante il periodo di prelievo dallo stoccaggio del gas (ottobre-aprile).

(11)

La Commissione europea ha annunciato l'istituzione della piattaforma dell'UE per l'energia che prevede, tra l'altro, la possibilità di acquisto in comune di gas, un accordo approvato dal Consiglio europeo nelle sue conclusioni del 30 e 31 maggio 2022. Gli acquisti in comune possono contribuire a migliorare la parità di accesso per le imprese di tutta l'UE a fonti di gas nuove o alternative a condizioni migliori. In particolare, il ricorso all'aggregazione della domanda potrebbe aiutare gli Stati membri a contenere i problemi per la stagione di riempimento 2023/24, consentendo, entro i limiti del diritto della concorrenza, di sostenere un migliore coordinamento della gestione del riempimento e dello stoccaggio e contribuendo a evitare picchi di prezzo eccessivi causati, tra l'altro, da un riempimento non coordinato degli impianti di stoccaggio.

(12)

Gli Stati membri dovrebbero conseguire l'obiettivo di riempimento degli impianti di stoccaggio del 90 % di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1938, in particolare aggregando la domanda e partecipando ai meccanismi di acquisto in comune, come stabilito nella comunicazione della Commissione del 18 ottobre 2022.

(13)

Nel riempire gli impianti di stoccaggio e alla luce delle sfide per la stagione di riempimento nel 2023, gli Stati membri dovrebbero sfruttare al meglio tutti gli strumenti di coordinamento disponibili a livello di UE. L'uso della piattaforma dell'UE per l'energia per l'aggregazione della domanda in vista di un potenziale acquisto in comune di gas può contribuire a migliorare il coordinamento del riempimento dello stoccaggio. Ad esempio, gli Stati membri dovrebbero prepararsi già a partecipare all'aggregazione della domanda con volumi pari almeno al 15 % del volume totale necessario per raggiungere l'obiettivo del 90 %.

(14)

Le traiettorie di riempimento dovrebbero inoltre tenere conto della valutazione del gruppo di coordinamento del gas consultato durante la riunione del 21 ottobre 2022.

(15)

Considerata la necessità di definire traiettorie di riempimento per il 2023 entro il 15 novembre 2022, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(16)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo stoccaggio del gas,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Traiettorie di riempimento per il 2023

Le traiettorie di riempimento con obiettivi intermedi per il 2023 per gli Stati membri dotati di impianti di stoccaggio sotterranei sul loro territorio e direttamente interconnessi alla loro area di mercato sono stabilite nell'allegato.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 17).

(3)  Regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio, del 5 agosto 2022, relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas (GU L 206 dell'8.8.2022, pag. 1).


ALLEGATO

Traiettorie di riempimento con obiettivi intermedi per il 2023 per gli Stati membri dotati di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas (1)

Stato membro

Obiettivo intermedio al 1o febbraio

Obiettivo intermedio al 1o maggio

Obiettivo intermedio al 1o luglio

Obiettivo intermedio al 1o settembre

AT

49 %

37 %

52 %

67 %

BE

30 %

5 %

40 %

78 %

BG

45 %

29 %

49 %

71 %

CZ

45 %

25 %

30 %

60 %

DE

45 %

10 %

30 %

65 %

DK

45 %

40 %

60 %

80 %

ES

59 %

62 %

68 %

76 %

FR

41 %

7 %

35 %

81 %

HR

46 %

29 %

51 %

83 %

HU

51 %

37 %

65 %

86 %

IT

45 %

36 %

54 %

72 %

LV

45 %

41 %

63 %

90 %

NL

49 %

34 %

56 %

78 %

PL

45 %

30 %

50 %

70 %

PT

70 %

70 %

80 %

80 %

RO

40 %

41 %

67 %

88 %

SE

45 %

5 %

5 %

5 %

SK

45 %

25 %

27 %

67 %


(1)  L'allegato è soggetto agli obblighi proporzionali di ciascuno Stato membro a norma del regolamento (UE) 2017/1938, in particolare gli articoli 6 bis, 6 ter e 6 quater. Per gli Stati membri che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 bis, paragrafo 2, l'obiettivo intermedio proporzionale è calcolato moltiplicando il valore indicato nella tabella per il limite del 35 % e dividendo il risultato per il 90 %.