25.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 305/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2300 DELLA COMMISSIONE
del 30 agosto 2022
che integra il regolamento (UE) 2021/847 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni relative all’istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione per il programma Fiscalis per la cooperazione nel settore dell’imposizione fiscale
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma Fiscalis per la cooperazione nel settore dell’imposizione fiscale e che abroga il regolamento (UE) n. 1286/2013 (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma Fiscalis istituito dal regolamento (UE) 2021/847 («il programma») nel conseguimento degli obiettivi specifici di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento figurano nell’allegato II del regolamento. |
(2) |
Gli indicatori di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2021/847, sebbene adeguati ai fini della sorveglianza annuale della performance, non sono sufficienti a consentire una sorveglianza e una valutazione esaustive delle attività e dei risultati del programma nel conseguire gli obiettivi specifici. Si dovrebbero pertanto stabilire indicatori supplementari nell’ambito del quadro di sorveglianza e valutazione. Tali indicatori supplementari dovrebbero essere intesi a misurare le realizzazioni, i risultati e gli impatti del programma. |
(3) |
Al fine di garantire che i dati destinati alla sorveglianza e alla valutazione del programma siano raccolti in modo efficiente, efficace e tempestivo, si dovrebbero imporre obblighi di rendicontazione proporzionati, per evitare la doppia rendicontazione e minimizzare gli oneri amministrativi. |
(4) |
Al fine di garantire l’allineamento con l’inizio del periodo di rendicontazione connesso al quadro di sorveglianza e valutazione del programma, è opportuno che il presente regolamento delegato si applichi con effetto retroattivo a decorrere dal 1o gennaio 2022, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Indicatori del quadro di sorveglianza e valutazione e obblighi di rendicontazione
1. Nella sorveglianza e nella valutazione del programma a norma degli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) 2021/847 sono utilizzati i seguenti indicatori nell’ambito del quadro di sorveglianza e valutazione:
a) |
gli indicatori di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2021/847; |
b) |
gli indicatori di cui all’allegato del presente regolamento, che misurano le realizzazioni, i risultati e gli impatti del programma. |
2. Gli indicatori di cui al paragrafo 1 sono misurati ogni anno, ad eccezione degli indicatori d’impatto di cui al punto 1), lettera a), e al punto 3) dell’allegato del presente regolamento, che sono misurati ogni due anni e nell’ambito delle valutazioni intermedie e finali, a norma dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2021/847.
3. Ove richiesto dalla Commissione, i destinatari dei fondi del programma forniscono alla Commissione i dati e le informazioni relativi agli indicatori di cui al paragrafo 1, pertinenti al fine di contribuire al quadro di sorveglianza e valutazione.
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO
Elenco di indicatori supplementari per quanto riguarda il quadro di sorveglianza e valutazione per il programma Fiscalis di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) 2021/847
A. Indicatori di realizzazione
1) |
Sviluppo delle componenti comuni dei sistemi elettronici europei (EES):
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2) |
Fornitura delle componenti comuni dell’EES:
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3) |
Affidabilità dell’EES (capacità della rete comune di comunicazione). |
4) |
Affidabilità dei servizi di supporto informatico:
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5) |
Livello di sostegno allo sviluppo delle capacità fornito attraverso azioni collaborative (qualità delle azioni collaborative). |
6) |
Grado di conoscenza dei programmi. |
B. Indicatori di risultato
1) |
Livello di coerenza della normativa e delle politiche fiscali e della loro attuazione (contributo di nuove componenti comuni dell’EES ad agevolare l’attuazione coerente della legislazione e delle politiche dell’Unione). |
2) |
Uso delle tecnologie EES chiave volto ad aumentare l’interconnettività e lo scambio di informazioni (numero di messaggi scambiati da sistema a sistema). |
3) |
Livello di cooperazione operativa tra le autorità nazionali:
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4) |
Prestazioni operative delle autorità nazionali:
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C. Indicatori d’impatto
1) |
Evoluzione della tutela degli interessi finanziari ed economici dell’Unione e degli Stati membri:
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2) |
Contributo al miglioramento del funzionamento del mercato interno (numero di casi di pre-infrazione e di infrazione in materia fiscale). |
3) |
Evoluzione della competitività dell’Unione e della concorrenza leale all’interno dell’Unione (precompilazione delle dichiarazioni o degli accertamenti tributari). |