18.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 299/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2260 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2022

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1) della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2), in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3).

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1) della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2) di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2022

Per la Commissione

Gerassimos THOMAS

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale


(1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione (codice NC)

Motivazioni

1)

2)

3)

Sistema di sacchetti per catino, condizionato in un assortimento per la vendita al minuto, costituito da:

un catino di materie plastiche riutilizzabile (dimensioni circa 39 × 33 × 14 cm);

sacchetti di plastica monouso (a perdere) in rotoli a strappo; e

un distributore di sacchetti.

Il catino, i sacchetti e il distributore sono impregnati di un composto antimicrobico che impedisce la diffusione di agenti patogeni. Il rotolo dei sacchetti deve essere montato sul distributore. Il sistema è concepito per evitare la contaminazione incrociata che provoca la diffusione di agenti patogeni durante il lavaggio dei pazienti negli ospedali, nelle strutture sanitarie e nelle strutture non sanitarie.

3924 90 00

La classificazione è determinata a norma delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3 b) e 6 nonché dal testo dei codici NC 3924 e 3924 90 00 .

Il prodotto è condizionato in un assortimento per la vendita al minuto ai sensi della regola generale 3 b). Il carattere essenziale del prodotto è conferito dal catino riutilizzabile di materie plastiche.

La classificazione alla voce 9018 come strumento o apparecchio medico è esclusa in quanto il prodotto non è utilizzato per il trattamento medico delle condizioni di un paziente. Il fatto che il catino, i sacchetti e il distributore sono impregnati di un composto antimicrobico, che serve unicamente ad evitare la contaminazione incrociata e la diffusione di agenti patogeni, non rende il prodotto uno strumento o apparecchio medico utilizzato per stabilire una diagnosi o prevenire o trattare una malattia, operare ecc. Inoltre la nota esplicativa del sistema armonizzato (NESA) relativa alla voce 9018 esclude gli articoli igienici di metalli comuni (cfr. NESA relativa alla voce 9018 , secondo paragrafo, lettera e)]. Tale interpretazione può essere estesa a prodotti analoghi di materie plastiche.

La classificazione nella voce 3922 è esclusa in quanto il catino non presenta le caratteristiche di articoli per usi sanitari o igienici di questa voce date le sue dimensioni, la sua configurazione non permanente e il fatto che non è progettato per essere collegato a un sistema idrico o fognario. Il catino presenta le caratteristiche di un piccolo oggetto portabile ad usi sanitari o igienici della voce 3924 [cfr. anche le NESA relative alla voce 3922 , terzo paragrafo, lettera a), e alla voce 3924 , lettera D)].

Di conseguenza il prodotto deve essere classificato nel codice NC 3924 90 00 come altro oggetto di igiene o da toletta, di materie plastiche.