8.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 287/101


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2122 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2022

che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formulari, i modelli e le procedure standard per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti in relazione ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 ottobre 2020 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 9, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Per agevolare la comunicazione e la cooperazione tra le autorità competenti ai fini del regolamento (UE) 2020/1503, ciascuna autorità competente dovrebbe designare un punto di contatto e comunicarlo all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

(2)

Per motivi di trasparenza e per garantire una buona cooperazione tra le diverse autorità competenti, è importante stabilire che le autorità competenti che si rifiutano di dare seguito a una richiesta di informazioni o di cooperazione nell’ambito di un’indagine di cui all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503 notifichino tale rifiuto all’autorità competente richiedente e informino tale autorità competente dei motivi del rifiuto.

(3)

Le autorità competenti dovrebbero essere in grado di cooperare in modo efficiente nello svolgimento di attività di vigilanza, indagine e contrasto delle violazioni ai fini del regolamento (UE) 2020/1503. A tal fine è necessario stabilire procedure comuni e uniformi nel caso in cui la cooperazione richiesta comporti l’acquisizione di dichiarazioni. Tali procedure dovrebbero stabilire gli elementi che le autorità competenti devono prendere in considerazione, conformemente al diritto nazionale e dell’Unione applicabile, quando cooperano nell’acquisizione di una dichiarazione da qualsiasi persona. Tali elementi dovrebbero includere i diritti della persona da cui acquisire la dichiarazione e le disposizioni che consentono al personale delle autorità competenti di cooperare in modo efficiente. In particolare, le autorità competenti dovrebbero garantire la tutela del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché del diritto alla presunzione di innocenza e dei diritti della difesa, sanciti dagli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(4)

È importante garantire che le autorità competenti si impegnino in modo efficiente nel trattamento delle richieste di cooperazione nell’ambito di un’indagine o un’ispezione in loco, anche per quanto riguarda l’opportunità di condurre un’indagine o un’ispezione in loco congiunta. È pertanto necessario stabilire procedure comuni e uniformi per agevolare la comunicazione, le consultazioni e le interazioni tra l’autorità competente richiedente e l’autorità competente interpellata, nonché per garantire l’effettiva tutela dei diritti delle persone oggetto dell’indagine o dell’ispezione in loco.

(5)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’ESMA ha presentato alla Commissione.

(6)

L’ESMA non ha condotto consultazioni pubbliche sul progetto di norme tecniche di attuazione su cui è basato il presente regolamento, né ha analizzato i potenziali costi e benefici correlati, in quanto ciò sarebbe stato decisamente sproporzionato rispetto alla portata e all’impatto di tali norme, tenendo conto del fatto che esse riguardano principalmente le autorità competenti.

(7)

L’ESMA ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(8)

Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 1o giugno 2022,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Punti di contatto

1.   Le autorità competenti designano punti di contatto ai fini della cooperazione e dello scambio di informazioni a norma dell’articolo 31 del regolamento (UE) 2020/1503.

2.   Le autorità competenti comunicano all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) i recapiti dei punti di contatto e la informano di eventuali modifiche di tali recapiti.

3.   L’ESMA tiene un elenco aggiornato di tutti i punti di contatto designati conformemente al paragrafo 1, che aggiorna secondo le necessità, ad uso delle autorità competenti.

Articolo 2

Richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni

1.   Le autorità competenti presentano una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni per iscritto, utilizzando il formulario di cui all’allegato I.

2.   Quando presentano una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni, le autorità competenti richiedenti:

a)

specificano le informazioni che vogliono ottenere dall’autorità competente interpellata;

b)

specificano, se del caso, gli aspetti relativi alla riservatezza delle informazioni richieste.

3.   In caso di urgenza, le autorità competenti richiedenti possono presentare la richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni oralmente, purché la richiesta sia successivamente confermata per iscritto entro un lasso di tempo ragionevole utilizzando il formulario di cui all’allegato I, a meno che l’autorità competente interpellata convenga altrimenti.

Articolo 3

Avviso di ricevimento di una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni

1.   Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento di una richiesta presentata a norma dell’articolo 2, l’autorità competente interpellata invia un avviso di ricevimento all’autorità competente richiedente utilizzando il formulario di cui all’allegato II e, se possibile, indica una data prevista per la risposta.

2.   Qualora nutra dubbi in merito all’esatto contenuto della cooperazione o dello scambio di informazioni richiesti, l’autorità competente interpellata chiede ulteriori chiarimenti il prima possibile utilizzando qualsiasi mezzo appropriato, orale o scritto.

Articolo 4

Risposta a una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni

1.   Nel rispondere a una richiesta presentata a norma dell’articolo 2, l’autorità competente interpellata:

a)

risponde per iscritto utilizzando il formulario di cui all’allegato III;

b)

prende tutte le misure ragionevoli di sua competenza per fornire la cooperazione o le informazioni richieste;

c)

agisce senza indebito ritardo e in maniera da assicurare che i provvedimenti regolatori necessari siano attuati rapidamente, tenendo conto della complessità della richiesta e della necessità di far intervenire terzi o un’altra autorità competente.

2.   In caso di urgenza, l’autorità competente interpellata può rispondere a una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni oralmente, purché la risposta sia successivamente fornita per iscritto entro un lasso di tempo ragionevole utilizzando il formulario di cui all’allegato III, a meno che l’autorità competente richiedente convenga altrimenti.

Articolo 5

Mezzi di comunicazione

1.   Salvo disposizione contraria del presente regolamento, i formulari da utilizzare a norma del presente regolamento sono trasmessi per iscritto per posta o per via elettronica.

2.   Nel determinare il mezzo di comunicazione più idoneo in un caso specifico, è tenuto debito conto delle questioni legate alla riservatezza, dei tempi di trasmissione necessari, del volume della documentazione da trasmettere e della facilità di accesso alle informazioni da parte dell’autorità competente richiedente.

3.   Le autorità competenti assicurano che la completezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni oggetto dello scambio siano mantenute durante la trasmissione.

Articolo 6

Procedure per il trattamento e l’esecuzione di una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni

1.   L’autorità competente richiedente risponde prontamente a qualsiasi richiesta di chiarimenti di cui all’articolo 3, paragrafo 2, da parte dell’autorità competente interpellata.

2.   Qualora l’autorità competente interpellata preveda un ritardo superiore a cinque giorni lavorativi rispetto alla data prevista per la risposta indicata nell’avviso di ricevimento di cui all’articolo 3, paragrafo 1, ne informa l’autorità competente richiedente.

3.   Qualora l’autorità competente richiedente consideri la richiesta urgente, l’autorità competente interpellata e quella richiedente concordano la frequenza con cui l’autorità competente interpellata si impegna ad aggiornare l’autorità competente richiedente sul trattamento della richiesta e sulla data in cui prevede di fornire una risposta.

4.   L’autorità competente interpellata e l’autorità competente richiedente collaborano per risolvere le eventuali difficoltà che emergano nell’esecuzione della richiesta.

5.   Se del caso, le autorità competenti si forniscono reciprocamente un riscontro sull’utilità dell’assistenza ricevuta, sull’esito del caso in relazione al quale è stata richiesta l’assistenza e sugli eventuali problemi riscontrati nel prestare l’assistenza.

Articolo 7

Notifica del rifiuto di dare seguito a una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni

Se, a norma dell’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503, l’autorità competente interpellata si rifiuta di dare seguito, in tutto o in parte, a una richiesta di cui all’articolo 2 del presente regolamento, essa notifica per iscritto all’autorità competente richiedente, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il proprio rifiuto di agire, utilizzando il formulario di cui all’allegato IV.

Articolo 8

Procedure per una richiesta di cooperazione relativa all’acquisizione di una dichiarazione

1.   Quando una richiesta di cooperazione di cui all’articolo 2 prevede l’acquisizione di una dichiarazione da qualsiasi persona, l’autorità competente richiedente e quella interpellata, conformemente al diritto nazionale applicabile, valutano e prendono in considerazione tutti gli elementi seguenti:

a)

i diritti della persona da cui acquisire la dichiarazione, conformemente al diritto nazionale e dell’Unione applicabile, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

b)

i diritti della persona in relazione alla lingua della dichiarazione e le eventuali modalità di traduzione;

c)

il ruolo del personale dell’autorità competente richiedente e di quella interpellata nell’acquisizione della dichiarazione;

d)

se la persona da cui acquisire la dichiarazione ha diritto ad essere assistita da un rappresentante legale e, in tal caso, la portata dell’assistenza di quest’ultimo durante l’acquisizione della dichiarazione, anche in relazione a qualsiasi registrazione o relazione riguardante la dichiarazione;

e)

se la dichiarazione deve essere resa su base volontaria o obbligatoria;

f)

se, in base alle informazioni disponibili al momento della richiesta, la persona da cui acquisire la dichiarazione è un testimone o è oggetto di indagine amministrativa o giudiziaria;

g)

se, in base alle informazioni disponibili al momento della richiesta, la dichiarazione potrebbe essere o è destinata a essere usata in un procedimento giudiziario;

h)

la registrazione della dichiarazione e le procedure applicabili, specificando se si tratti di un resoconto scritto in extenso o sintetico oppure di registrazione sonora o audiovisiva;

i)

le procedure relative alla certificazione o alla conferma della dichiarazione da parte della persona che rende la dichiarazione, anche se ciò avviene dopo che la dichiarazione è acquisita;

j)

le procedure di trasmissione della dichiarazione all’autorità competente richiedente, compresi il formato e il periodo richiesti.

2.   L’autorità competente interpellata e l’autorità competente richiedente si dotano di disposizioni che consentano al proprio personale di agire in modo efficace e di essere in grado di concordare eventuali informazioni supplementari che potrebbero risultare necessarie, tra cui:

a)

la pianificazione delle date;

b)

l’elenco delle domande da porre alla persona dalla quale acquisire la dichiarazione e la revisione dello stesso;

c)

le modalità di viaggio o di videoconferenza, in particolare garantendo che, ove necessario, le autorità competenti interessate possano riunirsi per discutere della questione prima dell’acquisizione della dichiarazione;

d)

il regime di traduzione.

Articolo 9

Procedure per una richiesta di cooperazione nell’ambito di un’indagine o di un’ispezione in loco

1.   Quando una richiesta di cooperazione di cui all’articolo 2 riguarda lo svolgimento di un’indagine o di un’ispezione in loco, l’autorità competente richiedente e l’autorità competente interpellata si consultano sul modo migliore per dare seguito a tale richiesta, anche sull’utilità di svolgere un’indagine o un’ispezione in loco congiunta.

2.   Ai fini della consultazione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti tengono conto di tutti gli elementi seguenti:

a)

il contenuto della richiesta, compresa l’opportunità di condurre congiuntamente l’indagine o l’ispezione in loco;

b)

se le autorità competenti stanno conducendo separatamente le loro inchieste in relazione a una questione con implicazioni transfrontaliere, e se tale questione non possa essere più opportunamente trattata in modo congiunto;

c)

il quadro normativo e regolamentare applicabile nella giurisdizione di ciascuna delle autorità competenti, in modo da garantire che entrambe le autorità competenti siano a conoscenza degli eventuali vincoli e limiti di legge che si applicano alla loro condotta e agli eventuali procedimenti che possono scaturire, compresi gli eventuali aspetti relativi al principio del ne bis in idem e alla tutela dei diritti delle persone oggetto di indagine o ispezione in loco;

d)

la gestione e le istruzioni necessarie all’indagine o all’ispezione in loco;

e)

la ripartizione delle risorse e la nomina del personale incaricato di condurre l’indagine o l’ispezione in loco;

f)

la possibilità di stabilire un piano d’azione comune e il calendario dei lavori;

g)

le azioni che le autorità competenti devono intraprendere, congiuntamente o individualmente;

h)

la condivisione delle informazioni raccolte e la redazione di relazioni sui risultati delle singole azioni intraprese.

3.   Se effettua essa stessa l’indagine o l’ispezione in loco di cui all’articolo 31, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2020/1503, l’autorità competente interpellata tiene informata l’autorità competente richiedente in merito ai progressi dell’ispezione o dell’indagine e comunica le proprie risultanze in tempo utile.

a)

Le autorità competenti che decidono di condurre un’indagine congiunta o un’ispezione in loco congiunta di cui all’articolo 31, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2020/1503:

b)

si impegnano in un dialogo costante per coordinare il processo di raccolta delle informazioni e di accertamento dei fatti;

c)

lavorano a stretto contatto e collaborano l’una con l’altra durante lo svolgimento dell’indagine o dell’ispezione in loco;

d)

individuano le specifiche prescrizioni giuridiche che costituiscono l’oggetto dell’indagine o dell’ispezione in loco;

e)

si prestano assistenza reciproca nei successivi procedimenti di esecuzione, nei limiti consentiti dalla legge, in particolare coordinandosi in relazione ai procedimenti o alle altre misure di esecuzione relative all’esito dall’indagine o dall’ispezione in loco o, se del caso, alle prospettive di composizione;

f)

se del caso, concordano tutti gli elementi seguenti:

g)

l’elaborazione di un piano d’azione comune che specifica il contenuto, la natura e il calendario delle azioni da intraprendere, nonché la ripartizione delle responsabilità in termini di risultati da conseguire, tenendo conto delle rispettive priorità di ciascuna autorità competente;

h)

l’individuazione e la valutazione degli eventuali limiti o vincoli di legge applicabili e delle eventuali differenze procedurali nei procedimenti di indagine e di esecuzione o in ogni altro procedimento, in particolare i diritti delle persone oggetto di indagine;

i)

l’individuazione e la valutazione di specifiche disposizioni di legge in materia di dovere di riservatezza che possano avere un’incidenza sul procedimento d’indagine o sul procedimento di esecuzione, in particolare gli aspetti relativi all’autoincriminazione;

j)

la strategia di comunicazione con il pubblico e con i media;

k)

l’uso previsto delle informazioni scambiate durante l’indagine congiunta o l’ispezione in loco congiunta.

Articolo 10

Scambio spontaneo di informazioni

1.   Un’autorità competente, qualora disponga di informazioni che ritiene possano essere utili a un’altra autorità competente nell’espletamento dei suoi compiti a norma del regolamento (UE) 2020/1503, trasmette tali informazioni per iscritto utilizzando il formulario di cui all’allegato III.

2.   In deroga al paragrafo 1, se l’autorità competente che trasmette le informazioni ritiene che queste ultime debbano essere inviate con urgenza, essa può comunicare in prima battuta le informazioni oralmente, purché queste siano successivamente trasmesse entro un lasso di tempo ragionevole utilizzando il formulario di cui all’allegato III, a meno che l’autorità competente che le riceve convenga altrimenti.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(3)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


ALLEGATO I

Formulario per le richieste di cooperazione o di scambio di informazioni

Richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni

Numero di riferimento: …

Data: …

Informazioni di carattere generale

MITTENTE:

Stato membro:

Autorità competente richiedente:

Indirizzo:

(Recapiti del punto di contatto)

Nome:

Telefono:

E-mail:

DESTINATARIO:

Stato membro:

Destinatario:

Indirizzo:

(Recapiti del punto di contatto)

Nome:

Telefono:

E-mail:

Gentile signor/signora [inserire il nome],

ai sensi dell’articolo 31 del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), si chiede il Suo contributo in relazione alla questione/alle questioni illustrata/e in dettaglio di seguito.

Le sarei grato/a di farmi pervenire una risposta alla richiesta di cui sopra entro [inserire il termine indicativo per la risposta e, nel caso di una richiesta urgente, inserire il termine per fornire le informazioni] o, qualora ciò non sia possibile, di indicare quando si prevede di essere in grado di fornire l’assistenza richiesta.

Tipo di richiesta

Contrassegnare la/le casella/e pertinente/i

Attività di vigilanza (fornitura di informazioni, acquisizione di una dichiarazione, altro)

Indagini o ispezioni in loco

Contrasto delle violazioni

Procedura di autorizzazione

Motivi della richiesta

[Inserire la/le disposizione/i della normativa settoriale in base alla/e quale/i l’autorità competente richiedente è competente a trattare la questione]

La richiesta riguarda [la cooperazione] o [lo scambio di informazioni] in relazione a: ☐

[Inserire la descrizione dell’oggetto della richiesta, lo scopo per il quale si chiede la cooperazione o lo scambio di informazioni, i fatti all’origine dell’eventuale indagine che costituiscono la base della richiesta e una spiegazione della sua utilità]

A seguito di…

[Se del caso, inserire gli estremi della precedente richiesta che ne consentano l’identificazione]

Attività di vigilanza (fornitura di informazioni, acquisizione di una dichiarazione)

Fornitura di informazioni

a)

Fornire una descrizione dettagliata delle specifiche informazioni richieste, precisando i motivi per cui si ritiene che tali informazioni possono essere utili e, se noto, un elenco delle persone ritenute in possesso delle informazioni richieste e/o dei luoghi in cui tali informazioni possono essere ottenute.

b)

Se la richiesta riguarda la cooperazione o lo scambio di informazioni in relazione a uno specifico valore mobiliare, uno strumento ammesso a fini di crowdfunding o un prestito di un’offerta di crowdfunding, fornire le informazioni seguenti:

Identificativo dell’offerta di crowdfunding:…

[Inserire una descrizione precisa dell’offerta di crowdfunding, compreso l’identificativo di cui all’articolo 3 del Regolamento delegato (UE) 2022/2119 della Commissione (2) ]

Identificativo personale:…

[Inserire l’identità di qualsiasi persona collegata all’offerta di crowdfunding e/o del fornitore di servizi di crowdfunding pertinente]

Data:…

[Inserire la data in cui l’offerta di crowdfunding è stata messa a disposizione sulla piattaforma di crowdfunding]

c)

Se la richiesta riguarda informazioni relative all’impresa o alle attività di una persona, fornire informazioni il più possibile precise per consentirne l’identificazione.

d)

Se vi sono particolari considerazioni sulla sensibilità delle informazioni richieste (anche in ragione della natura dell’indagine), fornire indicazioni di tale sensibilità e di eventuali particolari precauzioni che devono essere adottate nella raccolta delle informazioni.

e)

Fornire eventuali informazioni supplementari.

[Indicare se l’autorità competente richiedente ha contattato o contatterà altre autorità o organismi deputati al controllo del rispetto della legge del suo Stato membro in relazione all’oggetto della richiesta o se vi sono altre autorità che, a conoscenza dell’autorità richiedente, hanno un interesse attivo nell’oggetto della richiesta]

f)

In caso di richieste urgenti con la fissazione di eventuali scadenze, fornire spiegazioni dettagliate circa l’urgenza della richiesta e la spiegazione di eventuali termini entro i quali l’autorità competente richiedente abbia chiesto di fornire le informazioni.

Acquisizione di una dichiarazione

Indicare:

a)

Tipo di dichiarazione: dichiarazione sotto giuramento ☐/dichiarazione solenne ☐ se consentito, né l’una né l’altra ☐

b)

Motivo e finalità dell’acquisizione della dichiarazione:

c)

Nome della/e persona/e presso la/le quale/i acquisire la dichiarazione:

[Inserire i dati delle persone da cui acquisire la dichiarazione per consentire all’autorità competente interpellata di avviare la procedura di convocazione, se del caso]

d)

Descrizione dettagliata delle informazioni richieste, comprensiva di un elenco preliminare di domande (se disponibile al momento della richiesta):

e)

Eventuali informazioni supplementari che possono essere utili:

[Se l’autorità competente richiedente chiede che il proprio personale partecipi all’acquisizione della dichiarazione, inserire i dati dei funzionari dell’autorità competente richiedente che partecipano e, se del caso, una descrizione di eventuali prescrizioni legali e procedurali che devono essere rispettate per garantire l’ammissibilità della dichiarazione nella giurisdizione dell’autorità competente richiedente]

Indagine o ispezione in loco

Se la richiesta riguarda un’indagine o un’ispezione in loco, fornire informazioni che consentano al destinatario di valutare quali delle azioni di cui all’articolo 31, paragrafo 4, secondo comma, lettere da a) a e), del regolamento (UE) 2020/1503 può compiere e se può avere un interesse ad avviare un’indagine o un’ispezione in loco congiunta. Fornire inoltre informazioni sulla proposta d’indagine o d’ispezione dell’autorità competente richiedente, sulle relative motivazioni e sui vantaggi per il destinatario.

[Indicare anche tutte le informazioni pertinenti per consentire al destinatario della richiesta di fornire l’assistenza necessaria, se del caso]

Contrasto delle violazioni

a)

Fornire una descrizione dettagliata delle specifiche informazioni richieste, precisando i motivi per cui si ritiene che tali informazioni possano essere utili.

b)

Se la richiesta riguarda la cooperazione o lo scambio di informazioni in relazione a uno specifico valore mobiliare, uno strumento ammesso a fini di crowdfunding o un prestito di un’offerta di crowdfunding, fornire le informazioni seguenti:

Identificativo dell’offerta di crowdfunding:…

[Inserire una descrizione precisa dell’offerta di crowdfunding, compreso l’identificativo di cui all’articolo 3 del Regolamento delegato (UE) 2022/2119 della Commissione]

Identificativo personale:…

[Inserire l’identità di qualsiasi persona collegata all’offerta di crowdfunding e/o del fornitore di servizi di crowdfunding pertinente]

Data:…

[Inserire la data in cui l’offerta di crowdfunding è stata messa a disposizione sulla piattaforma di crowdfunding]

Procedura di autorizzazione

a)     Oggetto:

b)     Informazioni sulla procedura di autorizzazione:

c)     Informazioni su eventuali altre autorità competenti interessate:

[Fornire qui le informazioni o di indicare il riferimento alla documentazione allegata contenente le informazioni]

d)     Informazioni richieste:

[Inserire una descrizione specifica delle informazioni richieste, indicando anche i pertinenti documenti richiesti e precisando il motivo per cui tali informazioni sono necessarie per l’esame della domanda di autorizzazione]

e)     Eventuali informazioni supplementari che possono essere utili:

[Inserire eventuali altre informazioni pertinenti. Se vi sono particolari considerazioni sulla sensibilità delle informazioni richieste, fornire indicazioni di tale sensibilità e di eventuali particolari precauzioni che devono essere adottate nella raccolta delle informazioni.]

I dati personali forniti sono trattati dall’ESMA in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e dalle pertinenti autorità competenti in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. In particolare, tanto l’ESMA quanto le autorità competenti garantiscono che tutte le informazioni pertinenti concernenti il trattamento dei dati personali siano fornite agli interessati in conformità del capo III «Diritti dell’interessato», sezione 2 «Informazioni e accesso ai dati personali», dei suddetti regolamenti.

Distinti saluti.

[firma]


(1)  Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1).

(2)  Regolamento delegato (UE) 2022/2119 della Commissione del 13 luglio 2022 che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento (Cfr. pag. 63 della presente Gazzetta ufficiale) .


ALLEGATO II

Formulario per l’avviso di ricevimento

Avviso di ricevimento

Numero di riferimento:

Data:

MITTENTE:

Stato membro:

Destinatario:

Indirizzo:

(Recapiti del punto di contatto)

Nome:

Telefono:

E-mail:

DESTINATARIO:

Stato membro:

Autorità competente richiedente:

Indirizzo:

(Recapiti del punto di contatto)

Nome:

Telefono:

E-mail:

Gentile signor/signora [inserire il nome],

a seguito della Sua richiesta [inserire il riferimento alla richiesta] con la presente confermiamo il ricevimento della stessa in data [inserire la data in cui è stata ricevuta la richiesta di cooperazione o la richiesta di informazioni].

Data prevista per la risposta: …

I dati personali forniti sono trattati dall’ESMA in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e dalle pertinenti autorità competenti in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. In particolare, tanto l’ESMA quanto le autorità competenti garantiscono che tutte le informazioni pertinenti concernenti il trattamento dei dati personali siano fornite agli interessati in conformità del capo III «Diritti dell’interessato», sezione 2 «Informazioni e accesso ai dati personali», dei suddetti regolamenti.

Distinti saluti.

[firma]


ALLEGATO III

Formulario per la risposta a una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni e per lo scambio spontaneo di informazioni

[Risposta a una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni] [Scambio spontaneo di informazioni]

Numero di riferimento:

Data:

Informazioni di carattere generale

MITTENTE:

Stato membro:

Autorità competente richiedente:

Indirizzo:

(Recapiti del punto di contatto)

Nome:

Telefono:

E-mail:

DESTINATARIO:

Stato membro:

Destinatario:

Indirizzo:

(Recapiti del punto di contatto)

Nome:

Telefono:

E-mail:

Gentile signor/signora [inserire il nome],

confermiamo che la Sua richiesta datata [gg.mm.aaaa] avente numero di riferimento [inserire il riferimento] è stata da noi trattata [non applicabile nel caso di uno scambio spontaneo di informazioni].

Informazioni raccolte

[Se le informazioni sono state raccolte, riportarle qui di seguito o spiegare come saranno fornite].

[Nel caso di uno scambio spontaneo di informazioni, riportare le informazioni che sono fornite spontaneamente].

[Le informazioni fornite sono riservate e sono comunicate a [inserire il nome dell’autorità competente richiedente] ai sensi dell’articolo 31 del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e in base al presupposto che le informazioni rimarranno riservate ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503.] [oppure] [Le informazioni fornite possono essere comunicate ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503.]

[Inserire il nome dell’autorità competente richiedente o ricevente] rispetta le prescrizioni di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) 2020/1503.

Se pertinente, indicare qualsiasi chiarimento ritenuto necessario in relazione alle specifiche informazioni richieste:

Fornire, di propria iniziativa, tutte le informazioni essenziali che possano agevolare ulteriormente la cooperazione o lo scambio di informazioni ai fini della richiesta:

I dati personali forniti sono trattati dall’ESMA in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e dalle pertinenti autorità competenti in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. In particolare, tanto l’ESMA quanto le autorità competenti garantiscono che tutte le informazioni pertinenti concernenti il trattamento dei dati personali siano fornite agli interessati in conformità del capo III «Diritti dell’interessato», sezione 2 «Informazioni e accesso ai dati personali», dei suddetti regolamenti.

Distinti saluti.

[firma]


(1)  Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1).


ALLEGATO IV

Formulario per la notifica del rifiuto

Notifica del rifiuto

Numero di riferimento:

Data:

MITTENTE:

Stato membro:

Autorità competente richiedente:

Indirizzo:

(Recapiti del punto di contatto)

Nome:

Telefono:

E-mail:

DESTINATARIO:

Stato membro:

Destinatario:

Indirizzo:

(Recapiti del punto di contatto)

Nome:

Telefono:

E-mail:

Gentile signor/signora [inserire il nome],

a seguito della Sua richiesta [inserire il riferimento alla richiesta], con la presente Le comunichiamo il nostro rifiuto di dare seguito alla stessa a causa di circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Abbiamo invocato la circostanza eccezionale seguente come base per il rifiuto di dare seguito alla Sua richiesta:

[Inserire la descrizione della circostanza pertinente conformemente all’articolo 31, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2020/1503]

La nostra decisione di rifiuto di dare seguito alla Sua richiesta è basata sui motivi seguenti:

[Inserire i motivi completi del rifiuto del destinatario di dare seguito alla richiesta di cooperazione o di informazioni dell’autorità competente richiedente, tenuto conto della circostanza eccezionale su cui si basa il rifiuto]

I dati personali forniti sono trattati dall’ESMA in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e dalle pertinenti autorità competenti in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. In particolare, tanto l’ESMA quanto le autorità competenti garantiscono che tutte le informazioni pertinenti concernenti il trattamento dei dati personali siano fornite agli interessati in conformità del capo III «Diritti dell’interessato», sezione 2 «Informazioni e accesso ai dati personali», dei suddetti regolamenti.

Distinti saluti.

[firma]


(1)  Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1).