8.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 287/76 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2120 DELLA COMMISSIONE
del 13 luglio 2022
che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e i formati in materia di dati, nonché i modelli e le procedure per la comunicazione delle informazioni sui progetti finanziati attraverso piattaforme di crowdfunding
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Affinché le autorità competenti possano aggregare e confrontare in modo efficace le informazioni sui progetti di crowdfunding finanziati, dovrebbe essere assicurata la coerenza delle norme e dei formati utilizzati dai fornitori di servizi di crowdfunding nella comunicazione di tali informazioni a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503. È pertanto opportuno stabilire un modello che preveda norme e formati comuni per la comunicazione di tali informazioni. |
(2) |
Al fine di consentire la raccolta tempestiva di informazioni e la loro successiva trasmissione all’ESMA da parte delle autorità competenti, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero comunicare alle autorità competenti le informazioni relative all’anno civile entro la fine di febbraio dell’anno successivo. Al fine di fornire alle autorità competenti e all’ESMA le informazioni complete necessarie per rafforzare la capacità delle autorità competenti di esercitare la vigilanza sui rispettivi soggetti e per consentire all’ESMA di elaborare e pubblicare statistiche complete sul mercato del crowdfunding nell’Unione, le informazioni comunicate dai fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero includere informazioni su tutti i progetti finanziati tramite la piattaforma di un fornitore di servizi di crowdfunding, compresi i progetti che non hanno raccolto denaro nell’anno pertinente. I fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero garantire che le informazioni da essi fornite siano complete e accurate. |
(3) |
Data la sensibilità delle informazioni che i fornitori di servizi di crowdfunding sono tenuti a comunicare, le procedure per la comunicazione di tali informazioni dovrebbero garantire la riservatezza delle informazioni comunicate. |
(4) |
Al fine di garantire l’identificazione certa ed efficiente dei titolari di progetti, dovrebbero essere comunicati i pertinenti identificativi comunemente utilizzati al riguardo. Se il titolare di progetti è una persona giuridica, è opportuno comunicare il codice identificativo del soggetto giuridico (LEI) secondo ISO 17442 del titolare di progetti. Dato che non esiste una norma internazionale comune per l’identificazione delle persone fisiche e considerata l’importanza di garantire una chiara identificazione dei titolari di progetti che sono persone fisiche, per tali titolari di progetti dovrebbe essere comunicato l’identificativo di cui all’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione (2). Inoltre, al fine di garantire l’interoperabilità dei dati e di consentire l’integrazione delle informazioni comunicate con altri dati disponibili nella scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento di cui all’articolo 23 del regolamento (UE) 2020/1503, dovrebbe essere comunicato l’identificativo dell’offerta di crowdfunding determinato in conformità dell’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2022/2119 della Commisione (3). |
(5) |
Per consentire all’ESMA di aggregare e confrontare in modo efficace le informazioni a livello transfrontaliero e di elaborare statistiche relative al mercato del crowdfunding nell’Unione, dovrebbe essere assicurata la coerenza delle norme e dei formati utilizzati dalle autorità competenti per la comunicazione delle informazioni sui progetti di crowdfunding all’ESMA. È pertanto opportuno stabilire un modello che preveda norme e formati comuni per la comunicazione di tali informazioni. Le autorità competenti dovrebbero fornire all’ESMA informazioni complete e accurate, con l’indicazione del titolare di progetti reso anonimo mediante un metodo comune. |
(6) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’ESMA ha presentato alla Commissione. |
(7) |
L’ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di attuazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
(8) |
Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 1o giugno 2022, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Norme e formati in materia di dati, nonché modelli e procedure per la comunicazione delle informazioni alle autorità competenti
1. Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503 comprendono i dati completi e accurati di cui alla tabella 2 dell’allegato del presente regolamento, conformemente alle norme e ai formati specificati in tale tabella, in forma elettronica in un modello CSV comune o in un altro formato alternativo accettato dall’autorità competente cui le informazioni devono essere comunicate.
2. Le procedure per la comunicazione delle informazioni a norma del presente articolo comprendono meccanismi atti a garantire la riservatezza delle informazioni comunicate.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comunicate per ogni anno civile entro la fine di febbraio dell’anno civile successivo.
4. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono i dati seguenti:
a) |
per il fornitore di servizi di crowdfunding, il codice identificativo del soggetto giuridico (LEI) secondo ISO 17442; |
b) |
per il titolare di progetti:
|
c) |
per ogni progetto, l’identificativo dell’offerta di crowdfunding determinato in conformità dell’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2022/2119. |
Articolo 2
Norme e formati in materia di dati, nonché modelli e procedure per la comunicazione delle informazioni all’ESMA
1. Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503 comprendono i dati completi e accurati di cui alla tabella 3 dell’allegato del presente regolamento, conformemente alle norme e ai formati specificati in tale tabella, in forma elettronica in un modello CSV comune.
2. Le informazioni che consentono l’identificazione del titolare di progetti sono rese anonime mediante un algoritmo comune di hashing crittografico.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione, del 28 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 449).
(3) Regolamento delegato (UE) 2022/2119 della Commisione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento (cfr pag. 63 della presente Gazzetta ufficiale).
(4) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(5) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
ALLEGATO
Tabella 1
Glossario per le tabelle 2 e 3
SIMBOLO |
TIPO DI DATI |
DEFINIZIONE |
||||||||
{ALPHANUM-n} |
Fino a n caratteri alfanumerici |
Testo libero. |
||||||||
{COUNTRYCODE_2} |
2 caratteri alfanumerici |
Codice del paese a 2 lettere in base ai codici paese alpha-2 secondo ISO 3166-1. |
||||||||
{CURRENCYCODE_3} |
3 caratteri alfanumerici |
Codice della valuta a 3 lettere in base ai codici valuta secondo ISO 4217. |
||||||||
{DECIMAL-n/m} |
Numero decimale fino a n cifre in totale, di cui fino a m possono essere decimali |
Campo numerico per valori sia positivi sia negativi:
|
||||||||
{INTEGER-n} |
Numero intero fino a n cifre in totale |
Campo numerico per valori interi sia positivi sia negativi:
|
||||||||
{LEI} |
20 caratteri alfanumerici |
Codice identificativo del soggetto giuridico (LEI) secondo ISO 17442. |
||||||||
{NATIONAL_ID} |
35 caratteri alfanumerici |
L’identificativo è derivato in conformità dell’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2017/590. |
Tabella 2
Informazioni da comunicare alle autorità competenti
N. |
Campo |
Contenuto |
Formato e norme per le comunicazioni |
||||||||
1 |
Codice identificativo del fornitore di servizi di crowdfunding |
Codice utilizzato per identificare il fornitore di servizi di crowdfunding responsabile della presentazione delle informazioni. |
{LEI} |
||||||||
2 |
Periodo di riferimento |
L’anno per il quale sono presentate le informazioni. |
AAAA |
||||||||
Informazioni sui progetti per i quali il fornitore di servizi di crowdfunding ha presentato un’offerta di crowdfunding durante il periodo di riferimento. I campi da 3 a 6 sono ripetuti per ciascun progetto. Se l’importo raccolto è espresso in più di una valuta, i campi 5 e 6 sono ripetuti rispettivamente per ciascuna valuta. |
|||||||||||
3 |
Identificativo dell’offerta di crowdfunding |
Identificativo unico dell’offerta di crowdfunding come specificato all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2022/2119. |
{ALPHANUM-28} |
||||||||
4 |
Settore |
Settore del progetto come specificato al primo livello di classificazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). |
{ALPHANUM-1} |
||||||||
5 |
Importo raccolto |
L’importo raccolto per il progetto. Le informazioni inserite in questo campo sono in linea con i valori indicati nel campo 12. |
{DECIMAL-18/5} |
||||||||
6 |
Valuta dell’importo raccolto |
Valuta in cui è espresso l’importo raccolto. |
{CURRENCYCODE_3} |
||||||||
Informazioni sul titolare o sui titolari di ciascun progetto. Il campo 7 è ripetuto per ciascun titolare di progetti. |
|||||||||||
7 |
Identificativo del titolare o dei titolari di progetti |
Codice usato per identificare il titolare di progetti:
|
{LEI} {NATIONAL_ID} |
||||||||
Informazioni sugli investitori e sugli strumenti emessi per ciascun progetto. Se devono essere inseriti diversi tipi di strumenti, tipi di investitori, paesi degli investitori o valute, i campi da 8 a 13 sono ripetuti quante volte necessario per ciascuna combinazione di tipo di strumenti, tipo di investitori, paese degli investitori e valuta. |
|||||||||||
8 |
Tipo di strumenti |
Tipo di strumenti emessi. |
LOAN – prestiti ICFP – strumenti ammessi a fini di crowdfunding EQUI – strumenti di capitale che sono valori mobiliari ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 44, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), come quelli di cui alla lettera a) di tale punto DEBT – strumenti di debito che sono valori mobiliari ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 44, della direttiva 2014/65/UE, come quelli di cui alla lettera b) di tale punto OTHR – altri valori mobiliari ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 44, della direttiva 2014/65/UE, come quelli di cui alla lettera c) di tale punto |
||||||||
9 |
Tipo di investitori |
Tipo o tipi di investitori per indicare se l’investitore è:
Se l’importo indicato nel campo 12 si riferisce all’importo investito nel progetto dal titolare del progetto, il tipo di investitori inserito in questo campo include il titolare del progetto di cui alla lettera d). |
PROF – un cliente professionale in conformità dell’allegato II, sezione I, punti da 1 a 4, della direttiva 2014/65/UE SOPH – un investitore sofisticato conformemente ai criteri e secondo la procedura di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2020/1503 RETL – investitore non sofisticato OTHR – titolari di progetti |
||||||||
10 |
Paese degli investitori |
Paese di residenza fiscale degli investitori. |
{COUNTRYCODE_2} |
||||||||
11 |
Numero di investitori |
Il numero di investitori individuali per il tipo di investitori in questione e per il paese degli investitori. |
{INTEGER-9} |
||||||||
12 |
Importo investito |
L’importo totale investito per il tipo di investitori in questione e il paese degli investitori espresso nella valuta utilizzata per il pagamento. |
{DECIMAL-18/5} |
||||||||
13 |
Valuta dell’importo investito |
Valuta in cui è espresso l’importo investito. |
{CURRENCYCODE_3} |
Tabella 3
Informazioni da comunicare all’ESMA
N. |
Campo |
Contenuto |
Formato e norme per le comunicazioni |
||||||||
1 |
Codice identificativo del fornitore di servizi di crowdfunding |
Codice utilizzato per identificare il fornitore di servizi di crowdfunding responsabile della presentazione delle informazioni. |
{LEI} |
||||||||
2 |
Periodo di riferimento |
L’anno per il quale sono presentate le informazioni. |
AAAA |
||||||||
Informazioni sui progetti per i quali il fornitore di servizi di crowdfunding ha presentato un’offerta di crowdfunding durante il periodo di riferimento. I campi da 3 a 6 sono ripetuti per ciascun progetto. Se l’importo raccolto è espresso in più di una valuta, i campi 5 e 6 sono ripetuti rispettivamente per ciascuna valuta. |
|||||||||||
3 |
Identificativo dell’offerta di crowdfunding |
Identificativo unico dell’offerta di crowdfunding come specificato all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2022/2119. |
{ALPHANUM-28} |
||||||||
4 |
Settore |
Settore del progetto come specificato al primo livello di classificazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1893/2006. |
{ALPHANUM-1} |
||||||||
5 |
Importo raccolto |
L’importo raccolto per il progetto. Le informazioni inserite in questo campo sono in linea con i valori indicati nel campo 12. |
{DECIMAL-18/5} |
||||||||
6 |
Valuta dell’importo raccolto |
Valuta in cui è espresso l’importo raccolto. |
{CURRENCYCODE_3} |
||||||||
Informazioni sul titolare o sui titolari di ciascun progetto. Il campo 7 è ripetuto per ciascun titolare di progetti. |
|||||||||||
7 |
Identificativo in forma anonima del titolare o dei titolari di progetti |
L’identificativo del titolare di progetti in forma anonima in conformità dell’articolo 2, paragrafo 2. |
{ALPHANUM} |
||||||||
Informazioni sugli investitori e sugli strumenti emessi per ciascun progetto. Se devono essere inseriti diversi tipi di strumenti o diversi tipi di investitori, paesi degli investitori o valute, i campi da 8 a 13 sono ripetuti quante volte necessario per ciascuna combinazione di tipo di strumenti, tipo di investitori, paese degli investitori e valuta. |
|||||||||||
8 |
Tipo di strumenti |
Tipo di strumenti emessi. |
LOAN – prestiti ICFP – strumenti ammessi a fini di crowdfunding EQUI – strumenti di capitale che sono valori mobiliari ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 44, della direttiva 2014/65/UE, come quelli di cui alla lettera a) di tale punto DEBT – strumenti di debito che sono valori mobiliari ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 44, della direttiva 2014/65/UE, come quelli di cui alla lettera b) di tale punto OTHR – altri valori mobiliari ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 44, della direttiva 2014/65/UE, come quelli di cui alla lettera c) di tale punto |
||||||||
9 |
Tipo di investitori |
Tipo di investitori per indicare se l’investitore è:
Se l’importo indicato nel campo 12 si riferisce all’importo investito nel progetto dal titolare del progetto, il tipo di investitori inserito in questo campo include il titolare del progetto di cui alla lettera d). |
PROF – un cliente professionale in conformità dell’allegato II, sezione I, punti da 1 a 4, della direttiva 2014/65/UE SOPH – un investitore sofisticato conformemente ai criteri e secondo la procedura di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2020/1503 RETL – investitore non sofisticato OTHR – titolari di progetti |
||||||||
10 |
Paese degli investitori |
Paese di residenza fiscale degli investitori. |
{COUNTRYCODE_2} |
||||||||
11 |
Numero di investitori |
Il numero di investitori individuali per il tipo di investitori in questione e per il paese degli investitori. |
{INTEGER-9} |
||||||||
12 |
Importo investito |
L’importo totale investito per il tipo di investitori in questione e il paese degli investitori espresso nella valuta utilizzata per il pagamento. |
{DECIMAL-18/5} |
||||||||
13 |
Valuta dell’importo investito |
Valuta in cui è espresso l’importo investito. |
{CURRENCYCODE_3} |
(1) Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).
(2) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).