31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 281/18 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2092 DELLA COMMISSIONE
del 25 agosto 2022
che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/232 e il regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda le notifiche degli Stati membri concernenti le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali riconosciute
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 173, paragrafo 1, e l’articolo 223, paragrafo 2, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce norme specifiche in materia di riconoscimento delle organizzazioni di produttori, delle associazioni di organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione al riguardo. |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 1308/2013 dispone l’obbligo per gli Stati membri di notificare alla Commissione le loro decisioni circa la concessione, il rifiuto o la revoca del riconoscimento di organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali nel corso dell’anno civile precedente. |
(3) |
Il regolamento delegato (UE) 2016/232 della Commissione (2) stabilisce norme che chiariscono, tra l’altro, la portata delle notifiche degli Stati membri alla Commissione in relazione a tali decisioni. |
(4) |
Il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione (3) stabilisce quali informazioni devono figurare nella relazione annuale degli Stati membri nel settore degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati. Per evitare duplicazioni tra il presente atto e altri canali di notifica settoriali, è opportuno stabilire mediante il presente atto delegato che l’allegato V, parte A, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2017/891 è soppresso e che tutte le informazioni ivi menzionate devono essere notificate a norma del regolamento delegato (UE) 2016/232. |
(5) |
L’attuale sistema di notifica previsto dal regolamento delegato (UE) 2016/232 non consente alla Commissione di stabilire il numero totale di organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali riconosciute dagli Stati membri. Questo perché le notifiche annuali degli Stati membri riguardano solo i riconoscimenti o le revoche dell’anno precedente. Inoltre vengono utilizzati diversi canali di notifica in funzione del settore agricolo interessato. È quindi opportuno razionalizzare l’intero sistema, in particolare migliorando le comunicazioni relative alle decisioni di riconoscimento. |
(6) |
In una serie di casi la politica agricola comune (PAC) prevede norme di finanziamento specifiche e deroghe in materia di concorrenza per le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali riconosciute. Le informazioni ad esse relative, compreso il loro numero, sono quindi importanti per consentire di monitorare e valutare l’efficacia delle misure adottate nell’ambito della PAC concernenti le entità riconosciute. A tal fine, le informazioni che devono essere presentate dagli Stati membri dovrebbero comprendere indicazioni precise sul numero complessivo delle entità riconosciute negli Stati membri, nonché il loro nome e, se del caso, il loro numero di identificazione, compresa l’indicazione di quali di tali entità hanno attuato un programma operativo conformemente all’articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) nel corso dell’esercizio finanziario precedente. |
(7) |
Qualora le organizzazioni di produttori riconosciute contino tra i soci anche soggetti che non sono produttori, è importante determinare il numero di produttori sul totale dei soci. Questo consente alla Commissione di trarre conclusioni sulle tendenze e sugli sviluppi dei mercati, e in ultima analisi di assicurare il monitoraggio ottimale della politica. |
(8) |
Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione (5) gli Stati membri devono utilizzare il sistema basato sulla tecnologia dell’informazione della Commissione per la notifica delle informazioni e dei documenti a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 e degli atti adottati sulla base di detto regolamento. |
(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti delegati (UE) 2016/232 e (UE) 2017/891. |
(10) |
Per garantire che non vi sia discontinuità tra il vecchio e il nuovo regime di notifica, è opportuno che le norme stabilite dal presente regolamento si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2023, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2016/232 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
Notifiche
1. Entro il 31 marzo di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni concernenti le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali, nazionali o transnazionali, da essi riconosciute («entità riconosciute») nel corso dell’anno precedente, raggruppate secondo i diversi settori di prodotti agricoli elencati all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013:
a) |
il nome, se del caso il numero di identificazione e la data di riconoscimento delle entità riconosciute, nonché la pertinente disposizione del regolamento (UE) n. 1308/2013 a norma della quale ciascuna entità è stata riconosciuta; |
b) |
il numero totale di soci di ciascuna entità; |
c) |
quali di tali entità hanno attuato un programma operativo conformemente all’articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115 nel corso dell’esercizio finanziario precedente; |
d) |
per le organizzazioni di produttori, il numero di soci che non sono produttori; |
e) |
il nome delle entità alle quali è stato rifiutato, sospeso o revocato il riconoscimento, indicando la data della decisione e, se del caso, il rispettivo numero di identificazione; |
f) |
il nome delle entità riconosciute che si sono fuse con altre entità riconosciute, indicando la data della fusione, il numero totale e il nome delle entità riconosciute risultanti dalla fusione e, se del caso, il rispettivo numero di identificazione. |
Entro il 31 marzo di ogni anno gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione un elenco completo e aggiornato di tutte le entità che risultano riconosciute al 31 dicembre dell’anno precedente, corredato delle informazioni pertinenti di cui al primo comma.
2. Entro il 15 novembre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione i seguenti dati riferiti all’anno precedente concernenti le organizzazioni di produttori nazionali e transnazionali riconosciute e loro associazioni riconosciute, raggruppati secondo i diversi settori di prodotti agricoli elencati all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013:
a) |
il valore della produzione commercializzata per ciascuna entità, determinato a norma degli articoli 31 e 32 del regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione (*1) e, se del caso, per ciascun prodotto o elenco di prodotti per i quali è stato concesso il riconoscimento. Se non sono disponibili dati sulla produzione commercializzata, è comunicato il valore «0»; |
b) |
per le entità riconosciute nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, se del caso, i volumi annui di latte crudo commercializzabili prodotti da ciascuna entità, ripartiti per Stato membro di produzione nel caso di un’organizzazione transnazionale; |
c) |
per le entità riconosciute nel settore degli ortofrutticoli, la parte della produzione destinata al mercato del fresco e la parte della produzione destinata alla trasformazione, in valore e in volume. |
3. Per le organizzazioni transnazionali riconosciute di tutte le entità riconosciute, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono presentate dallo Stato membro che ha preso la decisione sul riconoscimento a norma dell’articolo 4, paragrafo 1.
4. Gli Stati membri comunicano le informazioni di cui al presente articolo tramite il sistema basato sulla tecnologia dell’informazione di cui all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.
Articolo 2
Nell’allegato V, parte A, del regolamento delegato (UE) 2017/891, il punto 2 è soppresso.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento delegato (UE) 2016/232 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinati aspetti della cooperazione tra produttori (GU L 44 del 19.2.2016, pag. 1).
(3) Regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 4).
(4) Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113).