31.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 281/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2091 DELLA COMMISSIONE

del 25 agosto 2022

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2012 per quanto riguarda le notifiche degli Stati membri concernenti le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali riconosciute nei settori degli ortofrutticoli e del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 174, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 174, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 223, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce norme specifiche in materia di riconoscimento delle organizzazioni di produttori, delle associazioni di organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione al riguardo.

(2)

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 dispone l’obbligo per gli Stati membri di notificare alla Commissione le loro decisioni circa la concessione, il rifiuto o la revoca del riconoscimento di organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali nel corso dell’anno civile precedente.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione (2) stabilisce determinati obblighi di comunicazione concernenti le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le organizzazioni transnazionali di tali entità riconosciute nei settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati.

(4)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2012 della Commissione (3) stabilisce, tra l’altro, obblighi di comunicazione concernenti le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali riconosciute nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

(5)

Il regolamento delegato (UE) 2016/232 della Commissione (4), modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/2092 della Commissione (5), prevede un sistema migliorato e razionalizzato, con modalità uniformi per tutti i settori, per le notifiche relative alle organizzazioni di produttori, alle associazioni di organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali, nazionali e transnazionali, riconosciute. Di conseguenza le norme in materia di notifiche da parte degli Stati membri stabilite in detto regolamento si applicano alle informazioni relative alle organizzazioni di produttori riconosciute in tutti i settori di prodotti agricoli elencati all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, comprese le informazioni attualmente richieste ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati e ai sensi dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2012 per quanto riguarda il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

(6)

Al fine di evitare che gli Stati membri debbano trasmettere due volte le informazioni richieste, è opportuno modificare i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/892 e (UE) n. 511/2012.

(7)

Per garantire che non vi sia discontinuità tra il vecchio e il nuovo regime di notifica, è opportuno che le norme stabilite dal presente regolamento si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2023.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, il punto 2 è soppresso.

Articolo 2

L’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2012 è soppresso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 57).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2012 della Commissione, del 15 giugno 2012, relativo alle comunicazioni concernenti le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali nonché le trattative e le relazioni contrattuali di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 156 del 16.6.2012, pag. 39).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2016/232 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinati aspetti della cooperazione tra produttori (GU L 44 del 19.2.2016, pag. 1).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2022/2092 della Commissione, del 25 agosto 2022, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/232 e il regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda le notifiche degli Stati membri concernenti le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali riconosciute (cfr. pag. 18 della presente Gazzetta ufficiale).